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Fiscalità e adempimenti
29/09/2026
22 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Revisore o sindaco unico SRL: obbligo di nomina e costi 2026

Quando scatta l'obbligo di revisore o sindaco unico nella SRL: soglie art. 2477 c.c., verifica su due esercizi, trenta giorni, durata del mandato e costi.

Revisore o sindaco unico SRL: obbligo di nomina e costi 2026
Fiscalità e adempimenti
29/09/2026
22 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Aggiornato al 29 settembre 2026 · Fonti: Codice civile (artt. 2397, 2399, 2400, 2402, 2409-bis, 2477, 2479, 2479-bis c.c.), testo vigente su Normattiva nella versione in vigore dal 29 aprile 2026 · D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 · D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 · D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, art. 9 · CNDCEC, «Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle s.r.l.», 17 giugno 2025 · ANC, «Onorari Consigliati 2026»

Nella SRL la nomina dell'organo di controllo o di un revisore è obbligatoria quando ricorre almeno una delle condizioni dell'art. 2477, co. 2, c.c.: bilancio consolidato, controllo di una società obbligata alla revisione legale, oppure superamento di almeno una delle soglie dimensionali — 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi, 20 dipendenti medi — per due esercizi consecutivi. Superate quelle condizioni, la società sceglie tra sindaco unico, collegio sindacale e revisore legale.

In breve

  • L'obbligo nasce dalla norma, non dalla dimensione dell'organico. Le tre cause dell'art. 2477, co. 2, c.c. operano in alternativa: ne basta una.
  • La soglia va superata, non raggiunta. Esattamente 4.000.000 di euro di ricavi non integrano il presupposto: il testo dice «ha superato».
  • Il criterio dimensionale guarda a due esercizi consecutivi. Un solo esercizio sopra soglia non fa scattare l'obbligo; l'obbligo cessa dopo tre esercizi consecutivi senza alcun superamento.
  • Trenta giorni per nominare; poi adempimenti distinti. L'assemblea nomina entro trenta giorni (art. 2477, co. 5, c.c.); gli amministratori iscrivono la nomina dei sindaci al Registro Imprese entro trenta giorni (art. 2400, co. 3, c.c.); il revisore comunica l'incarico di revisione al Registro MEF entro trenta giorni dalla nomina (art. 16 D.M. 145/2012).
  • Sindaco e revisore non sono la stessa funzione. Il primo vigila; il secondo revisiona i conti. Può essere lo stesso soggetto, ma i compiti restano separati.

Verifica le soglie e predisponi la nomina

Quando la SRL deve nominare l'organo di controllo o il revisore

L'art. 2477 c.c. contiene due norme diverse che spesso vengono lette insieme e confuse. Il primo comma è dispositivo: l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone competenze e poteri, compresa la revisione legale dei conti; se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è monocratico. Il secondo comma è imperativo: la nomina è obbligatoria quando ricorre una delle condizioni elencate.

Presupposto dell'obbligo (art. 2477, co. 2, c.c.) Contenuto vigente
Bilancio consolidato La società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
Controllo di società soggetta a revisione La società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
Soglie dimensionali Per due esercizi consecutivi è superato almeno uno tra: totale dell'attivo 4 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro, dipendenti occupati in media durante l'esercizio 20 unità
Cessazione L'obbligo della lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti
Termine per la nomina L'assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti provvede entro trenta giorni
Inerzia dell'assemblea Alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro Imprese

Le soglie oggi in vigore — 4 milioni, 4 milioni, 20 dipendenti — non sono quelle introdotte dal Codice della crisi. L'art. 2-bis, co. 2, del D.L. 32/2019, in vigore dal 18 giugno 2019, ha sostituito i commi secondo e terzo dell'art. 2477 c.c. innalzando i limiti prima fissati a 2 milioni, 2 milioni e 10 dipendenti. Chi usa ancora i valori del 2019 antecedente alla conversione applica soglie dimezzate e anticipa un obbligo che non esiste.

La verifica su due esercizi consecutivi e il criterio di prima elezione

Il criterio dimensionale non si legge su un solo bilancio. La norma chiede che «per due esercizi consecutivi» sia stato superato almeno uno dei limiti. Per la società che si trova per la prima volta sopra soglia, il momento dell'elezione è quindi l'assemblea che approva il secondo bilancio consecutivo con il superamento: è in quella sede che l'obbligo si consolida e che va assunta la decisione, o nei trenta giorni successivi.

Il regime transitorio che aveva accompagnato l'entrata in vigore del Codice della crisi — prorogato dalla L. 55/2019 fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 — è esaurito. Il CNDCEC, nel documento di ricerca del 17 giugno 2025, ne prende atto esplicitamente: dal 2023 trovano applicazione le regole a regime dell'art. 2477, co. 2 e 3, sia per le società che superano per la prima volta i parametri, sia per quelle che vi rientrano dopo esserne uscite. Non esiste più, oggi, un termine di prima elezione diverso da quello ordinario.

Resta un punto interpretativo da maneggiare con prudenza. Se in ciascuno dei due anni è superato un limite diverso — per esempio l'attivo nel primo esercizio e i ricavi nel secondo — la lettura per anno porta ad affermare l'obbligo, mentre la lettura per singolo limite lo esclude. La giurisprudenza non ha risolto il nodo in via definitiva: quando i dati non sono univoci conviene ricostruire gli esercizi, documentare i valori usati e verificare la posizione con il professionista prima di decidere se nominare.

Sindaco unico, collegio sindacale e revisore: cosa cambia davvero

Quando l'obbligo scatta, la SRL sceglie. Le tre configurazioni non sono intercambiabili e non costano lo stesso.

Il sindaco unico è l'organo di controllo monocratico; il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti (art. 2397, co. 1, c.c.). Entrambi svolgono la vigilanza dell'art. 2396-quinquies c.c. sul rispetto della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Il revisore legale, persona fisica o società, non è un organo societario: esercita la revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 ed esprime il giudizio sul bilancio.

L'art. 2477, co. 4, c.c. chiude il cerchio: nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. È il rinvio che porta dentro la SRL durata, requisiti, compenso e verbalizzazione dei sindaci.

Le combinazioni possibili sono tre: un organo di controllo che vigila e un revisore esterno che revisiona; un sindaco unico o un collegio che cumula vigilanza e revisione (nei casi consentiti dall'art. 2409-bis, co. 2, c.c.); il solo revisore, che assume anche i compiti di controllo contabile. La scelta non è libera al cento per cento: dipende dallo statuto e, in alcune fattispecie, da limiti di legge.

Attività di vigilanza e revisione legale non coincidono

La distinzione ha conseguenze pratiche sui requisiti professionali.

L'organo di controllo vigila, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, chiede notizie agli amministratori e può convocare l'assemblea in caso di fatti censurabili di rilevante gravità (art. 2396-sexies c.c.). Deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e verbalizzare (art. 2396-octies c.c.).

Il revisore legale verifica la regolare tenuta della contabilità, la correttezza delle rilevazioni e l'attendibilità del bilancio secondo i principi di revisione, e ne riferisce con la propria relazione.

Sui requisiti: l'art. 2, co. 1, D.Lgs. 39/2010 riserva l'esercizio della revisione legale agli iscritti nel Registro dei revisori legali. Per il collegio, l'art. 2397, co. 2, c.c. richiede almeno un membro effettivo e uno supplente revisori iscritti; gli altri vanno scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Se è il collegio a esercitare la revisione, tutti i componenti devono essere revisori iscritti. Il sindaco unico dell'art. 2477 c.c. è organo di controllo: quando cumula la revisione, la scelta di fatto ricade su un revisore iscritto.

Durata del mandato e nomina: tre esercizi, termini e comunicazioni

Il mandato dei sindaci dura tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio del terzo esercizio (art. 2400, co. 1, c.c.). L'incarico di revisione segue la stessa scansione per effetto dell'art. 13, co. 2, D.Lgs. 39/2010.

L'art. 2477, co. 5, c.c. fissa il termine per provvedere: l'assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti deve nominare l'organo di controllo o il revisore entro trenta giorni. Il CNDCEC lo qualifica come termine entro cui gli amministratori devono attivarsi perché la decisione di nomina venga assunta. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro Imprese: il procedimento è di volontaria giurisdizione e la nomina è sostitutiva di quella assembleare, non d'ufficio.

A questo termine si affiancano adempimenti distinti. L'art. 2400, co. 3, c.c. impone agli amministratori di iscrivere nel Registro Imprese la nomina dei sindaci — con cognome e nome, luogo e data di nascita e domicilio di ciascuno — e la cessazione dall'ufficio entro trenta giorni. Il revisore che assume un incarico di revisione legale comunica inoltre l'incarico al Registro dei revisori legali presso il MEF entro trenta giorni dalla nomina, tramite l'area riservata (art. 16 D.M. 145/2012; FAQ MEF nn. 5, 8 e 9). Gli incarichi di sola vigilanza sindacale senza revisione non seguono quest'ultimo adempimento. L'art. 8 D.Lgs. 39/2010 disciplina l'acquisizione delle informazioni nel Registro e, per le società di revisione, la comunicazione dei responsabili e collaboratori: non elimina l'obbligo personale previsto dal regolamento.

Non mancano gli inadempimenti sanzionabili. Le Camere di commercio avviano il procedimento di segnalazione al tribunale quando la società, pur obbligata, non ha nominato: la Camera di commercio di Cosenza, con avviso del 24 settembre 2026 relativo ai bilanci 2022-2023, indica un termine di trenta giorni dall'invito e si riserva l'applicazione degli artt. 2630 e 2631 c.c. La comunicazione del conservatore svolge prima una funzione di sollecitazione: alla società che regolarizza spontaneamente si chiede di darne notizia per l'archiviazione del procedimento.

Esempio numerico: due esercizi, tre società

I valori che seguono sono di pura simulazione e servono solo a mostrare come si applica il criterio dimensionale.

Società Esercizio 2024 Esercizio 2025 Esito
Alfa SRL Attivo 4.400.000 · ricavi 3.100.000 · dipendenti medi 12 Attivo 4.600.000 · ricavi 3.300.000 · dipendenti medi 13 L'attivo è superato in entrambi gli esercizi: obbligo di nomina
Beta SRL Attivo 4.200.000 · ricavi 2.900.000 · dipendenti medi 11 Attivo 3.800.000 · ricavi 4.300.000 · dipendenti medi 12 Nessun singolo limite superato in entrambi gli esercizi: esito incerto, da verificare
Gamma SRL Attivo 3.500.000 · ricavi 3.200.000 · dipendenti medi 9 Attivo 3.300.000 · ricavi 3.000.000 · dipendenti medi 8 Questi due esercizi non fanno nascere un nuovo obbligo; verificare eventuali obblighi già sorti in precedenza

Per Alfa SRL la sequenza è netta. L'obbligo si consolida con l'approvazione del bilancio 2025; l'assemblea deve provvedere entro trenta giorni da quella data; gli amministratori devono poi iscrivere la nomina al Registro Imprese entro trenta giorni dalla nomina. Se l'assemblea del 28 aprile 2026 approva il bilancio 2025, il termine per nominare scade il 28 maggio 2026. La società sceglie, per esempio, un sindaco unico che cumula vigilanza e revisione, con mandato sugli esercizi 2026, 2027 e 2028 e scadenza all'assemblea che approva il bilancio 2028.

Per Gamma SRL, se l'obbligo fosse sorto per superamento dell'attivo nel 2022 e nel 2023, i bilanci 2024 e 2025 della tabella rappresenterebbero già due esercizi sotto soglia. Se anche nel 2026 non fosse superato alcun limite, il triennio 2024-2026 determinerebbe la cessazione dell'obbligo all'approvazione del bilancio 2026 (art. 2477, co. 3, c.c.). Secondo la lettura prevalente in dottrina richiamata dal CNDCEC, la cessazione dell'obbligo non fa decadere il sindaco in carica: incide sulla permanenza dell'obbligo di nominare, non sulla durata del mandato in corso.

Quanto costa: parametri e onorari consigliati, non un listino

Sul costo la prima cosa da dire è che un importo "tipico" non esiste. Il compenso è materia di libera determinazione contrattuale e il codice non fissa tariffe: l'art. 2402 c.c. stabilisce che la retribuzione annuale dei sindaci, se non prevista dallo statuto, è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo dell'ufficio; per la revisione, l'art. 13, co. 1, D.Lgs. 39/2010 vuole che l'assemblea determini il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento. La determinazione del compenso del revisore muove, per l'art. 10, co. 10, D.Lgs. 39/2010, dalla stima delle risorse professionali e delle ore da impiegare, in funzione di dimensione, composizione e rischiosità delle grandezze di bilancio, della preparazione tecnica richiesta e dell'attività di supervisione.

Due riferimenti concreti aiutano a inquadrare il tema, purché non vengano letti come prezzi.

Il primo sono i parametri del D.M. 140/2012, che l'organo giudiziario applica in difetto di accordo tra le parti e che, in concreto, sono divenuti il riferimento della categoria. Per i compensi dei sindaci la tabella ministeriale prevede, sulla sommatoria di componenti positivi di reddito e attività, un importo da 6.000 a 8.000 euro fino a 5 milioni di euro di base, con incrementi percentuali sulle eccedenze; per il sindaco unico le percentuali di liquidazione sono aumentate fino al 100%, per il presidente del collegio fino al 50%.

Il secondo è il prontuario ANC «Onorari Consigliati 2026», espressamente presentato come suggerimento contrattabile e non come tariffa. Per il collegio sindacale gli importi si compongono su due tabelle — attività/perdite e componenti positivi di reddito — con un aumento fino all'80% per il sindaco unico e fino al 50% per il presidente, e con la somma dei compensi quando il collegio svolge anche la revisione (su quest'ultima si propone una riduzione non superiore al 25%). La tabella della revisione contabile indica, sul valore dato dalla media di fatturato e attivo:

Base di riferimento (media fatturato/attivo) Onorario consigliato
Fino a 500.000 euro 5.418 euro
Da 500.000,01 a 1.000.000 euro 8.663 euro
Da 1.000.000,01 a 2.000.000 euro 11.917 euro
Da 2.000.000,01 a 4.000.000 euro 15.172 euro
Da 4.000.000,01 a 8.000.000 euro 17.336 euro

Nel commentare questi numeri vale un'avvertenza. L'equo compenso della L. 49/2023 non si applica indistintamente a ogni rapporto con una SRL: l'art. 2, co. 1, include le convenzioni con banche, assicurazioni e imprese che nell'anno precedente hanno occupato più di cinquanta lavoratori o presentato ricavi sopra i 10 milioni di euro; il co. 3 disciplina anche le prestazioni in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica, con le esclusioni ivi indicate. Anche una PMI può rientrare nell'ambito della legge se supera una delle soglie del co. 1. Fuori dai casi previsti, né i parametri del D.M. 140/2012 né il prontuario ANC operano come minimo inderogabile: restano riferimenti di congruità nella trattativa. Il compenso va concordato per iscritto e distinto tra vigilanza e revisione quando le due funzioni sono cumulate.

Fai verificare la tua posizione su soglie e costi

La nomina assembleare: chi la delibera e come si formalizza

La nomina è riservata ai soci. L'art. 2479, co. 2, n. 3, c.c. attribuisce in ogni caso alla competenza dei soci la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477, dei sindaci e del presidente del collegio o del soggetto incaricato della revisione legale. L'art. 2479, co. 3, c.c. consente che l'atto costitutivo demandi la decisione a una consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto; resta però sempre il potere di uno o più amministratori, o di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, di chiedere che si deliberi in assemblea.

La delibera deve indicare la funzione conferita, i nominativi con i requisiti e i numeri di iscrizione, la durata con l'esercizio di scadenza, il compenso, l'accettazione e l'incarico agli amministratori per gli adempimenti pubblicitari. Il verbale va poi trascritto nel libro delle decisioni dei soci (art. 2478 c.c.). Le modalità di redazione del verbale, con i contenuti tipici e gli errori da evitare, sono trattate nella guida dedicata: Verbale nomina sindaco o revisore SRL.

Cosa cambia nel 2026: la riforma non tocca le soglie

Una precisazione che evita un equivoco frequente. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 — in vigore dal 29 aprile 2026 — interviene in modo profondo sul sistema dei controlli societari: introduce tra l'altro gli artt. 2396-ter, 2396-quater, 2396-quinquies, 2396-sexies, 2396-octies c.c., abroga l'art. 2409 c.c. e sostituisce l'art. 2404 c.c. Non modifica però l'art. 2477 c.c.: l'art. 9 del decreto non contiene alcun intervento su quella norma, e le soglie dimensionali, il termine di trenta giorni e il criterio dei due esercizi consecutivi restano quelli vigenti dal 2019.

Resta aperto un problema di coordinamento, che va segnalato senza scioglierlo d'autorità: il co. 6 dell'art. 2477 c.c. rinvia ancora alle «disposizioni dell'articolo 2409», che il decreto ha abrogato, mentre la denuncia al tribunale è oggi disciplinata dall'art. 2396-quater c.c. La lacuna è stata rilevata dalla dottrina e appare colmabile in via interpretativa, perché il contenuto dell'abrogato art. 2409 è stato sostanzialmente trasferito nel nuovo art. 2396-quater. Chi deve attivare quel rimedio farà bene a farsi assistere.

Errori da evitare

Leggere la soglia come "raggiunta".

Il testo normativo dice «ha superato»: 4.000.000 di euro esatti non integrano il presupposto.

Verificare un solo esercizio.

Il criterio dimensionale pretende due esercizi consecutivi sopra soglia, non un esercizio isolato.

Usare le soglie da 2 milioni e 10 dipendenti.

Sono state innalzate dal D.L. 32/2019: chi le applica anticipa un obbligo inesistente.

Confondere i termini di trenta giorni.

L'art. 2477, co. 5, c.c. riguarda la nomina da parte dell'assemblea; l'art. 2400, co. 3, c.c. l'iscrizione camerale dei sindaci a cura degli amministratori; l'art. 16 D.M. 145/2012 la comunicazione al MEF dell'incarico di revisione legale a cura del revisore.

Dimenticare la comunicazione dell'incarico di revisione al MEF.

Essere già iscritti al Registro dei revisori non basta: il revisore che assume l'incarico deve comunicarlo entro trenta giorni dalla nomina (art. 16 D.M. 145/2012; FAQ MEF). L'adempimento professionale è distinto dalla pratica camerale curata dagli amministratori.

Compilare un modello di verbale anteriore alla riforma 2026.

I rinvii all'art. 2409 c.c. abrogato e le disposizioni sull'organo di controllo introdotte dal D.Lgs. 47/2026 richiedono un testo aggiornato.

Come SRLOnline può aiutarti

Se la tua SRL si avvicina alle soglie, la decisione da prendere non è soltanto "chi nominare": è capire se l'obbligo sussiste, con quale decorrenza, quale configurazione scegliere e come sostenere il costo senza sorprese. SRLOnline segue le SRL su costituzione, contabilità e adempimenti societari con un commercialista dedicato, e la pagina dei servizi spiega quali percorsi sono attivi.

Per la verifica numerica e la bozza del verbale, lo strumento dedicato è il generatore della nomina dell'organo di controllo: raccoglie i dati dei due esercizi, applica le soglie vigenti, verifica composizione e iscrizioni, calcola l'esercizio di scadenza del mandato e la scadenza della pratica camerale. Il calcolo dei costi complessivi di gestione, invece, si inquadra nella guida alla contabilità SRL.

FAQ

Quando la SRL è obbligata a nominare un revisore o un sindaco?

Quando ricorre almeno una delle condizioni dell'art. 2477, co. 2, c.c.: la società è tenuta al bilancio consolidato, oppure controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppure ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno tra 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi e 20 dipendenti occupati in media.

Servono due soglie su tre per far scattare l'obbligo?

No. Il testo vigente richiede il superamento di almeno uno dei tre parametri in ciascuno di due esercizi consecutivi. Superare due parametri in un solo esercizio non basta: manca il requisito temporale.

Il limite va inteso come superato o come raggiunto?

Superato. Il verbo usato dalla norma è «ha superato»: un valore esattamente pari a 4.000.000 di euro non integra il presupposto. Nella pratica conviene documentare i valori di bilancio usati per la verifica, perché la differenza può essere di poche migliaia di euro.

Qual è la differenza tra sindaco unico e revisore legale?

Il sindaco unico è un organo di controllo monocratico che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Il revisore legale non è un organo societario: esercita la revisione dei conti ed esprime il giudizio sul bilancio. Lo stesso soggetto può cumulare le due funzioni, ma i compiti restano distinti.

Entro quanto tempo va effettuata la nomina?

L'art. 2477, co. 5, c.c. fissa in trenta giorni il termine dall'assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro Imprese.

Quali altri termini di trenta giorni seguono la nomina?

Per i sindaci, l'art. 2400, co. 3, c.c. impone agli amministratori di iscrivere nel Registro Imprese la nomina e la cessazione dall'ufficio entro trenta giorni. Inoltre, per gli incarichi di revisione legale il revisore comunica la nomina al Registro dei revisori presso il MEF entro trenta giorni (art. 16 D.M. 145/2012). Sono adempimenti diversi dalla deliberazione assembleare.

Quanto dura l'incarico?

Tre esercizi. Per i sindaci lo stabilisce l'art. 2400, co. 1, c.c., con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio del terzo esercizio della carica; per la revisione legale la stessa scansione deriva dall'art. 13, co. 2, D.Lgs. 39/2010.

Quando cessa l'obbligo di tenere l'organo di controllo?

Quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti dimensionali della lettera c) del secondo comma (art. 2477, co. 3, c.c.). La cessazione riguarda l'obbligo di nominare: secondo la lettura prevalente in dottrina richiamata dal CNDCEC non fa decadere il sindaco già in carica.

Quanto costa nominare un revisore o un sindaco nella SRL?

Non esiste un listino. Il codice rimette il compenso alla delibera assembleare (art. 2402 c.c. per i sindaci, art. 13 D.Lgs. 39/2010 per la revisione). Come riferimenti di congruità, non come prezzi, si usano i parametri del D.M. 140/2012 e gli onorari consigliati ANC 2026: per la revisione contabile il prontuario indica 5.418 euro fino a 500.000 euro di base e 15.172 euro nella fascia 2-4 milioni. La maggiorazione fino all'80% del sindaco unico riguarda la componente di vigilanza, non questi importi di revisione; in caso di cumulo le componenti si valutano separatamente.

L'equo compenso si applica alla mia SRL?

Dipende dalla controparte. L'art. 2 della L. 49/2023 comprende convenzioni con banche, assicurazioni e imprese che nell'anno precedente hanno occupato più di cinquanta lavoratori o presentato ricavi sopra i 10 milioni di euro; include anche prestazioni in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica, con le esclusioni previste dal comma 3. Una PMI può superare una delle soglie del comma 1; fuori dall'ambito della legge, i parametri ministeriali e i prontuari non diventano minimi inderogabili.

La riforma del 2026 ha cambiato le soglie dell'art. 2477?

No. Il D.Lgs. 47/2026, in vigore dal 29 aprile 2026, ha inciso profondamente sugli organi di controllo — abrogando tra l'altro l'art. 2409 c.c. — ma non ha modificato l'art. 2477 c.c. Soglie dimensionali, criterio dei due esercizi e termine di trenta giorni restano quelli vigenti dal 2019.

Fonti ufficiali

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Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.

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