Aggiornato al 25 settembre 2026 · Fonti: Codice civile (artt. 2214, 2215, 2215-bis, 2220, 2478, 2479-ter, 2496 c.c.), testo vigente su Normattiva; D.M. 17 giugno 2014; D.P.R. 642/1972; Agenzia delle Entrate, risposta n. 42/2025; FiscoOggi; InfoCamere e Camere di commercio
I libri sociali digitali sono i libri della SRL formati e tenuti con strumenti informatici: l'art. 2215-bis c.c. consente di assolvere numerazione e vidimazione con firma digitale e marca temporale almeno una volta all'anno, senza bollatura preventiva allo sportello. Restano dovuti l'imposta di bollo, commisurata alle registrazioni, e la tassa forfettaria di vidimazione.
In breve
- Base normativa: l'art. 2215-bis c.c. ammette la tenuta informatica dei libri sociali e contabili. Numerazione e vidimazione si assolvono con firma digitale e marca temporale almeno una volta all'anno.
- Chi tiene cosa: l'elenco non cambia: libro delle decisioni dei soci, libro delle decisioni degli amministratori e, se è nominato il collegio sindacale o il sindaco unico, libro delle decisioni del collegio sindacale (art. 2478 c.c.).
- Vidimazione: con il digitale non si bollano i fogli; con la carta la bollatura preventiva al Registro delle imprese o dal notaio resta dovuta.
- Imposte: bollo ogni 2.500 righe o frazione (F24, codice 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio); la tassa annuale forfettaria delle società di capitali resta dovuta.
- Servizio camerale: Libri Digitali archivia i libri firmati digitalmente, con marca temporale automatica e conservazione con valore legale per dieci anni dall'inserimento. Il canone è annuale: a Napoli, per esempio, 50 euro più IVA.
Genera i libri sociali da vidimare (tenuta cartacea)
Cosa prevede l'art. 2215-bis c.c.
Il primo comma stabilisce che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per legge o regolamento, o richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Rientrano quindi le scritture contabili dell'art. 2214 c.c., i registri fiscali e i libri sociali della SRL elencati nell'art. 2478 c.c..
Il secondo comma aggiunge un requisito che non è tecnico: le registrazioni devono essere consultabili in ogni momento e costituiscono informazione primaria e originale. Il libro informatico non è una copia comoda: è l'originale, e la stessa norma gli riconosce l'efficacia probatoria degli artt. 2709 e 2710 c.c.
L'articolo è stato introdotto dall'art. 16, comma 12-bis, del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009. La periodicità, in origine trimestrale, è stata portata a un anno dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (decreto Sviluppo): chi legge ancora del termine di tre mesi, come in alcuni commenti non aggiornati, trova una formulazione superata.
Firma digitale e marca temporale: la vidimazione senza carta
Il terzo comma contiene la regola operativa: numerazione progressiva e vidimazione si assolvono, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione almeno una volta all'anno della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di un soggetto da lui delegato.
| Profilo | Libro cartaceo | Libro informatico |
|---|---|---|
| Numerazione | Progressiva in ogni pagina prima dell'uso (art. 2215 c.c.) | Garantita dal documento informatico e dalla sequenza delle registrazioni |
| Vidimazione | Bollatura in ogni foglio al Registro delle imprese o dal notaio, quando prevista | Firma digitale e marca temporale, almeno una volta all'anno (co. 3) |
| Momento | Prima che il libro sia messo in uso | Nel periodo annuale, sulle registrazioni effettuate |
| Anno senza registrazioni | Il libro resta inutilizzato | Firma e marca alla nuova registrazione, da cui decorre il nuovo periodo (co. 4) |
Il resto non cambia: i libri delle decisioni dei soci e degli amministratori sono tenuti a cura degli amministratori, quello del collegio sindacale a cura dei sindaci (art. 2478, co. 2, c.c.), e dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci decorre il termine di impugnazione di novanta giorni, che sale a tre anni per le decisioni con oggetto illecito o impossibile (art. 2479-ter c.c.).
Il servizio Libri Digitali delle Camere di commercio
Chi non costruisce una conservazione in casa può usare il servizio Libri Digitali, realizzato da InfoCamere e offerto dalle Camere di commercio:
- Adesione: il rappresentante legale accede con SPID, CIE o CNS, genera il contratto, lo firma digitalmente e lo ricarica.
- Canone: al primo accesso si paga il canone annuo alla Camera di riferimento tramite PagoPA e si riceve la fattura. La Camera di Napoli indica 50 euro più IVA (61 euro), comprensivi della gestione di tutti i libri, della marcatura temporale automatica e della conservazione; l'importo va controllato sulla pagina della propria Camera.
- Caricamento: i libri si caricano firmati digitalmente dall'imprenditore o da un delegato; la marca temporale è apposta automaticamente dal sistema di conservazione.
- Conservazione: con pieno valore legale per dieci anni dall'inserimento; secondo la Camera della Romagna, se il canone non viene rinnovato i libri depositati restano visibili per i nove anni successivi.
La scelta è libro per libro: si possono tenere in digitale i libri contabili e cartacei quelli sociali, e per i libri su carta continuano numerazione e vidimazione allo sportello. Il servizio non calcola né versa l'imposta di bollo, che resta a carico dell'impresa.
Bollo e tassa di concessione governativa sui libri informatici
La tenuta digitale non azzera le imposte: cambia il criterio del bollo e lascia intatta la tassa forfettaria delle società di capitali.
| Voce | Cartaceo | Informatico |
|---|---|---|
| Imposta di bollo | 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione per le società di capitali | 16,00 euro ogni 2.500 righe o frazione, pari a 100 pagine convenzionali (art. 6, co. 3, D.M. 17 giugno 2014) |
| Versamento e termine | Marche da bollo sul libro, o F23 con codice tributo 458T dove la Camera lo ammette, prima che il libro sia posto in uso | F24 telematico, codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 6, co. 2) |
| Tassa di concessione governativa | 309,87 euro se il capitale o fondo di dotazione non supera 516.456,90 euro, 516,46 euro se lo supera | Dovuta allo stesso modo: la modalità di tenuta non incide sul presupposto |
Il criterio di conteggio è fissato dalla prassi. Con la risposta n. 42 del 20 febbraio 2025, relativa ai libri sociali, l'Agenzia delle Entrate ha ricondotto il bollo sui libri informatici all'art. 6, co. 3, del D.M. 17 giugno 2014 (imposta dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni, con F24 e codice tributo 2501) e ha chiarito che cosa si conta: la «registrazione» è la singola riga del verbale o dell'annotazione relativa all'ingresso o all'uscita di un socio. Poiché il foglio equivale convenzionalmente a 100 righe e la pagina a 25, il bollo è dovuto ogni 2.500 righe o frazioni, cioè ogni 100 pagine. Per il libro giornale digitale una risposta del 2026, ripresa da FiscoOggi il 13 luglio 2026, ha precisato che il computo si fa anno per anno.
Sulla tassa vale lo stesso ragionamento. L'art. 2215-bis c.c., come osserva la risposta n. 42/2025, non fa venir meno gli obblighi di numerazione e vidimazione: ne cambia le modalità. Per le società di capitali la tassa resta forfettaria, commisurata al capitale al 1° gennaio e indipendente dal numero dei libri. Si versa entro il 16 marzo con F24 telematico e codice tributo 7085, indicando l'anno di riferimento; nell'anno di inizio attività si usa il bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara, prima della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. L'obbligo riguarda anche le società in liquidazione.
Un esempio di calcolo
Una SRL con capitale di 50.000 euro tiene in modalità informatica il libro delle decisioni dei soci e quello degli amministratori e, nell'esercizio, ha trascritto due verbali di assemblea e quattro decisioni del consiglio, per 180 righe complessive. Poiché la pagina si assume pari a 25 righe, 180 righe equivalgono a 8 pagine convenzionali: una sola frazione di 2.500 righe. Il bollo dovuto è quindi di 16,00 euro, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con F24 e codice tributo 2501. Se i libri avessero superato 2.500 righe, l'imposta sarebbe stata di 32,00 euro. La tassa di concessione governativa è invece indipendente: 309,87 euro una volta l'anno.
Cartaceo o digitale: confronto e quando conviene
| Criterio | Cartaceo vidimato | Digitale con conservazione a norma |
|---|---|---|
| Costo iniziale | Bollatura di ogni libro, diritti di segreteria e marche da bollo; onorari del notaio se si sceglie quella via | Nessuna bollatura: firma digitale e organizzazione dei file |
| Costo ricorrente | Tassa forfettaria, se dovuta; bollo sulle pagine | Tassa forfettaria, se dovuta; bollo sulle registrazioni; canone camerale, se si usa il servizio |
| Spazio e ricerca | Armadi e ricerca manuale | Archivio informatico per fascicolo e anno |
| Rischio principale | Esaurimento delle pagine, smarrimento o deterioramento | Errore nella sequenza cronologica, file non conformi |
Il digitale conviene quando le decisioni sono numerose e distribuite nell'anno: il libro delle decisioni degli amministratori di una SRL con consiglio attivo si riempie con continuità, e il fascicolo informatico evita di sostituire il volume a pagine esaurite. Conviene anche quando soci e delegati sono distribuiti sul territorio, perché il socio non amministratore può consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione (art. 2476, co. 2, c.c.) senza spostarsi.
La carta resta ragionevole in tre casi: la società molto piccola, con una o due decisioni l'anno; la società che deve esibire i libri a terzi in modo immediato; la fase di avvio, perché un libro vidimato è subito operativo mentre l'adesione al servizio richiede contratto, canone e deleghe. Il generatore dei libri sociali di SRLOnline produce solo libri cartacei da vidimare, con pagine intestate, numerazione da 1, stampa fronte/retro o solo fronte con i retro annullati e, sull'ultima pagina, il riquadro per le marche da bollo e lo spazio per la dichiarazione dell'ufficio o del notaio.
Passaggio dal cartaceo al digitale
Il cambio di modalità è una decisione dell'impresa e non impone di chiudere tutti i libri insieme. Le annotazioni già fatte restano sul libro cartaceo su cui sono state scritte; conviene passare al digitale da una data precisa, annotandola in chiusura del volume cartaceo e aprendo da lì il libro informatico, così che la sequenza delle decisioni resti ricostruibile.
Le scansioni di libri già bollati su carta non trasformano quei libri in libri informatici: l'originale resta il volume cartaceo vidimato, da conservare. Per i libri che restano su carta continuano numerazione e bollatura preventiva, come descritto nella guida alla vidimazione dei libri sociali.
Errori comuni
Considerare il digitale un esonero fiscale.
Non lo è: il bollo è dovuto sulle registrazioni e la tassa forfettaria resta dovuta.
Caricare file non firmati.
Numerazione e vidimazione si assolvono con la firma digitale e la marca temporale (art. 2215-bis c.c.): senza firma il file non assolve l'obbligo.
Alterare la sequenza cronologica.
La marca temporale attesta la data di inserimento: caricare un verbale di febbraio dopo uno di marzo crea un'inversione difficile da spiegare. Conviene caricare i verbali man mano, nell'ordine in cui le decisioni sono prese.
Dimenticare il versamento del bollo.
I 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono autonomi rispetto ai termini di conservazione: si può avere il fascicolo ancora aperto e il bollo già scaduto.
FAQ
Che cosa sono i libri sociali digitali di una SRL?
Sono i libri sociali formati e tenuti con strumenti informatici, come consentito dall'art. 2215-bis c.c.: il libro delle decisioni dei soci, quello degli amministratori e, se è nominato il collegio sindacale o il sindaco unico, il libro delle decisioni del collegio sindacale. Il documento informatico è l'originale, non la copia di un libro cartaceo.
Che cosa prevede l'art. 2215-bis del codice civile?
Ammette la tenuta informatica dei libri obbligatori, richiede che le registrazioni siano consultabili in ogni momento, stabilisce che numerazione e vidimazione si assolvono con firma digitale e marca temporale almeno una volta all'anno e riconosce ai libri così tenuti l'efficacia probatoria degli artt. 2709 e 2710 c.c.
Serve ancora vidimare i libri sociali se sono digitali?
No: l'obbligo si assolve con firma digitale e marca temporale almeno una volta all'anno. Se il libro resta cartaceo, la bollatura al Registro delle imprese o dal notaio resta dovuta prima dell'uso.
Quanto costa il servizio Libri Digitali delle Camere di commercio?
Il canone è annuale e comprende la gestione di tutti i libri, la marcatura temporale automatica e la conservazione con valore legale per dieci anni dall'inserimento. La Camera di Napoli indica 50 euro più IVA (61 euro); l'importo va verificato sulla pagina della propria Camera.
Come si calcola il bollo sui libri sociali digitali?
Si conta ogni riga del verbale o dell'annotazione come registrazione, secondo la risposta n. 42/2025. Poiché la pagina si assume pari a 25 righe, per la SRL l'imposta di 16,00 euro è dovuta ogni 2.500 righe o frazione, pari a 100 pagine convenzionali.
Entro quando si versa il bollo sui libri tenuti in modalità informatica?
Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, con F24 telematico e codice tributo 2501 (art. 6 del D.M. 17 giugno 2014); per gli esercizi solari il termine cade intorno al 30 aprile successivo.
La tassa annuale di vidimazione è dovuta anche con i libri digitali?
Sì. La risposta n. 42/2025 ha confermato che bollo e tassa sono dovuti a prescindere dalla modalità di tenuta; il caso esaminato riguardava una cooperativa, che paga la tassa per pagine. Per le società di capitali l'importo è forfettario: 309,87 euro sotto la soglia di capitale di 516.456,90 euro, 516,46 euro sopra.
Si possono tenere alcuni libri in digitale e altri su carta?
Sì. La scelta è libro per libro e la tenuta informatica di un libro non impone la stessa modalità per gli altri. Per i libri cartacei continuano numerazione progressiva, vidimazione allo sportello e bollo commisurato alle pagine.
Per quanto tempo vanno conservati i libri sociali digitali?
Il servizio camerale conserva i libri con valore legale per dieci anni dall'inserimento; la Camera della Romagna precisa che, se il canone non viene rinnovato, i libri restano visibili per i nove anni successivi. L'art. 2220 c.c. fissa a dieci anni dall'ultima registrazione la conservazione delle scritture contabili.
Fonti ufficiali
- Codice civile, artt. 2214, 2215, 2215-bis, 2220, 2478, 2479-ter, 2496 c.c. — testo vigente su Normattiva; link diretti: art. 2215, art. 2215-bis, art. 2478
- D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 6, comma 2, sulla periodicità annuale di firma e marca temporale
- D.M. 17 giugno 2014, art. 6, su modalità e termini di versamento del bollo informatico
- Agenzia delle Entrate, risposta n. 42 del 20 febbraio 2025 — bollo e tassa sui libri sociali digitali, criterio delle 25 righe per pagina
- FiscoOggi, 13 luglio 2026 — Libro giornale in formato digitale, imposta di bollo anno per anno
- FiscoOggi, 21 febbraio 2025 — Versione digitale dei libri sociali, come calcolare le imposte dovute
- Agenzia delle Entrate — tassa annuale vidimazione libri sociali e come e quando versare
- InfoCamere — Libri Digitali e portale del servizio; CCIAA Romagna; CCIAA Napoli
Cosa fare adesso
Prima di decidere tra carta e digitale, verifica tre cose: quante registrazioni fai in un anno nei libri sociali, se la tua Camera di commercio ha attivato il servizio Libri Digitali e con quale canone, e chi firmerà digitalmente i documenti. Se la scelta cade sulla carta, prepara i libri con il generatore e porta il pacchetto alla bollatura; se cade sulla tenuta informatica, il percorso è quello camerale.
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