Una SRL può chiudere l'anno in utile e non avere i soldi per versare le imposte. Non è un paradosso: utile e cassa sono due grandezze diverse, e la seconda dipende da quando incassi e quando paghi, non da quanto hai guadagnato. La pianificazione delle uscite parte da qui: dal mettere in fila gli esborsi certi con la loro data, prima ancora di guardare le entrate.
Questa guida fa tre cose: elenca le date che non si spostano con il calendario 2026 verificato, chiarisce perché il saldo di banca non basta come indicatore, e descrive come si costruisce una previsione che regga almeno dodici mesi, secondo il metodo documentato dalla prassi professionale.
In breve
- Il calendario 2026 ha un'anomalia importante: per i soggetti interessati dalla proroga ISA, saldo e primo acconto non scadono il 30 giugno ma il 20 luglio senza maggiorazione o il 20 agosto con lo 0,80%, non lo 0,40% ordinario.
- Le regole sono due percorsi distinti: chi è fuori proroga ha il 30 giugno oppure il 30 luglio con lo 0,40%; chi rientra nella proroga ha il 20 luglio o il 20 agosto con lo 0,80%.
- Il ciclo ordinario dei versamenti cade al 16 del mese, con due eccezioni 2026: il 18 maggio (il 16 è sabato) e il 20 agosto per lo slittamento di agosto.
- Gli acconti IRES e IRAP non si rateizzano come il saldo: la rateazione delle istruzioni riguarda saldo e primo acconto, da completare entro il 16 dicembre.
- Per il 2027 non esiste un calendario ufficiale popolato: le date future vanno stimate ed etichettate come previsionali, non omesse.
- L'orizzonte minimo non è una scelta: l'art. 3, comma 3, lett. b), del Codice della crisi richiede di verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità almeno per i dodici mesi successivi.
Perché l'utile non è cassa
Il punto di partenza è una distinzione che il rendiconto finanziario rende esplicita. Il metodo indiretto dell'OIC 10 riconcilia l'utile con il flusso di cassa operativo rettificando le componenti non monetarie e le variazioni del capitale circolante: è la dimostrazione tecnica che i due valori divergono.
Le ragioni della divergenza sono concrete
- I tempi di incasso. Una fattura emessa a settembre e incassata a dicembre non è disponibilità bancaria a settembre.
- Le componenti non monetarie. Gli ammortamenti riducono l'utile senza generare uscite.
- Il capitale circolante. Aumentare le scorte o allungare i crediti assorbe cassa anche quando il margine è positivo.
- La quota capitale dei finanziamenti. Rimborsare un mutuo è un'uscita finanziaria che non transita dal conto economico come costo.
- Le imposte e i contributi. Hanno una collocazione finanziaria propria, con date che non seguono l'andamento economico.
Da qui la conseguenza operativa: il saldo di oggi non risponde alla domanda che conta. La domanda è se il saldo fra tre mesi reggerà le uscite in arrivo, e per rispondere serve una previsione con le date.
Il calendario 2026: le date che non si spostano
Le due strade di giugno-luglio-agosto 2026
Qui c'è l'elemento che genera più errori, perché il 2026 non segue il percorso ordinario per tutti. Esistono due regimi distinti.
| Soggetti | Scadenza | Maggiorazione |
|---|---|---|
| Interessati dalla proroga ISA (art. 1-sexies, commi 1-2, DL 63/2026, conv. L. 113/2026) | 20 luglio 2026 | Nessuna |
| Stessi soggetti, seconda finestra | 20 agosto 2026 | 0,80% (interesse corrispettivo, in deroga allo 0,40%) |
| Fuori dalla proroga, percorso ordinario | 30 giugno 2026 | Nessuna |
| Stessi soggetti, differimento ordinario | 30 luglio 2026 | 0,40% (art. 17, commi 1-2, DPR 435/2001) |
Due avvertenze. La prima: la maggiorazione dello 0,80% è una specificità della proroga 2026, non va confusa con lo 0,40% del differimento ordinario. La seconda: l'ambito della proroga comprende i casi di esclusione dagli ISA e gli ulteriori soggetti indicati dal comma 2 — non coincide semplicemente con «chi ha applicato un punteggio ISA». La verifica va fatta sul proprio caso.
Nota sulla fonte.
La misura era stata introdotta dall'art. 6 del DL 89/2026; quel decreto è stato abrogato con salvezza degli effetti dalla L. 113/2026. La regola vigente da citare è l'art. 1-sexies del DL 63/2026.
Il ciclo mensile: il 16, con due eccezioni
Il ciclo ordinario dei versamenti (IVA, ritenute, contributi) cade al 16 del mese, per il mese precedente. Nel 2026 le eccezioni sono due:
- 18 maggio, perché il 16 cade di sabato.
- 20 agosto, per lo slittamento previsto dall'art. 37, comma 11-bis, DL 223/2006.
Lo spostamento del 16 quando cade di sabato o festivo deriva dall'art. 18 del D.Lgs. 241/1997. Le dodici date del 2026 sono quindi: 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 16 aprile, 18 maggio, 16 giugno, 16 luglio, 20 agosto, 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre.
Questa tabella non certifica l'esistenza di un debito per la tua impresa: indica quando scadono i versamenti, se dovuti. Il periodo di riferimento (mese precedente per l'IVA) e il regime applicabile vanno verificati.
Le concentrazioni annuali
| Data 2026 | Uscita | Condizioni |
|---|---|---|
| 16 marzo | Saldo IVA 2025 | Non sommarlo di nuovo se è già nel totale dell'F24 |
| 18 maggio | IVA I trimestre | Per opzione trimestrale, con maggiorazione dell'1% |
| 16 giugno | Prima rata IMU | Ove dovuta |
| 30 giugno | Saldo IRES/IRAP 2025 e primo acconto 2026; diritto camerale | Esercizio solare, fuori dalla proroga ISA |
| 20 luglio | Versamenti interessati dalla proroga ISA 2026 | Senza maggiorazione |
| 30 luglio | Versamenti ordinariamente al 30 giugno, differiti | 0,40%, percorso ordinario |
| 20 agosto | IVA II trimestre; versamenti ISA differiti | 1% IVA trimestrale, 0,80% percorso ISA: basi diverse |
| 16 novembre | IVA III trimestre | Termine normativo |
| 30 novembre | Secondo o unico acconto IRES e acconto IRAP | Ove dovuti |
| 16 dicembre | Seconda rata IMU; chiusura della rateazione saldo/primo acconto | La rateazione va completata entro questa data |
| 28 dicembre | Acconto IVA | Termine del 27 dicembre spostato per il giorno festivo |
Sulle rateazioni c'è un errore diffuso da evitare.
Le istruzioni consentono di rateizzare saldo e primo acconto, da completare entro il 16 dicembre; escludono la seconda o unica rata di acconto IRES. Non tutte le imposte si possono dividere in rate mensili.
Le date TARI non sono generalizzabili.
Dipendono dal Comune, dalla posizione e dall'avviso ricevuto: non vanno dedotte dalle date IMU.
Il 2027: cosa si può dire e cosa no
Per il 2027 non esiste oggi un calendario ufficiale popolato: le pagine dello scadenzario dell'Agenzia delle Entrate non restituiscono scadenze utili. Pubblicare date 2027 come se fossero validate sarebbe scorretto.
È invece verificata una transizione normativa rilevante: l'art. 243, comma 1, del Testo unico in materia di versamenti e riscossione (allegato al D.Lgs. 33/2025), nel testo modificato dall'art. 4, comma 4, del DL 200/2025, stabilisce che «le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027». Prima di pubblicare un calendario definitivo 2027 servono aggiornamento dei riferimenti, disciplina transitoria e verifica di eventuali proroghe.
Come si gestisce il vuoto informativo.
Non si omettono le uscite future solo perché manca lo scadenzario definitivo. Si inseriscono come previsionali, esplicitamente etichettate e da aggiornare. Il budget avviato a settembre 2026 deve coprire comunque i dodici mesi successivi: è l'applicazione operativa dell'orizzonte richiesto dall'art. 3, comma 3, lett. b), CCII.
Dividendi: utile distribuibile e cassa disponibile sono due verifiche
C'è un caso in cui la confusione tra utile e cassa produce conseguenze immediate: la distribuzione degli utili.
Nella SRL la decisione dei soci che approva il bilancio decide anche sulla distribuzione, e possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Inoltre, se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2478-bis c.c.).
Queste condizioni normative non esauriscono però la verifica da fare. Un utile può essere distribuibile e allo stesso tempo la sua distribuzione può lasciare la società senza la cassa necessaria per le uscite dei mesi successivi. Prima di deliberare servono tre confronti:
- Le riserve disponibili e la loro capienza effettiva, non solo il risultato dell'esercizio.
- Le imposte che la distribuzione comporta per i soci e per la società.
- Le uscite dei mesi successivi, comprese le scadenze del calendario sopra.
È l'errore più frequente nelle assemblee di approvazione: deliberare sul risultato di esercizio senza guardare la cassa dei mesi che seguono.
Perché la perdita di capitale e la tensione di cassa non coincidono
Sono due problemi diversi, con norme e rimedi diversi.
La perdita di capitale
ha una soglia precisa: quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti (art. 2482-bis, comma 1, c.c.). Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea va convocata per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate.
La tensione di cassa
è un problema finanziario, che può presentarsi anche con un patrimonio netto integro e un conto economico positivo. Non ha una soglia civilistica: ha segnali, e uno di questi è normativo. L'art. 3, comma 4, del Codice della crisi individua, tra gli altri:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare mensile complessivo;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori ai debiti non scaduti;
- esposizioni bancarie scadute da più di 60 giorni o sconfinamenti da almeno 60 giorni, purché complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.
Sono segnali da monitorare, non soglie di «crisi automatica». Ma hanno una proprietà preziosa: si calcolano senza interpretazione. Se il sistema informativo non è in grado di produrli, quello è già il primo problema da risolvere.
Come si costruisce una previsione che regge
Il documento di riferimento
Il riferimento professionale italiano più recente è il documento CNDCEC-Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, «Il budget di tesoreria: principali funzioni e aspetti operativi», 19 maggio 2026. È un documento di prassi professionale, non una fonte che introduce nuovi obblighi fiscali: le soglie e gli indicatori che illustra sono esemplificativi, non parametri normativi universali.
I passaggi operativi che indica sono: il raccordo tra budget economico-patrimoniale e flussi di cassa; la qualità e riconciliazione delle informazioni; l'uso di estratti conto, scadenzari, contratti finanziari; la stima degli incassi e dei ritardi reali; la trasformazione dei costi in uscite, distinguendo pagamenti fissi, variabili e discrezionali; l'aggiornamento con confronto tra previsione e consuntivo.
Metodo diretto e indiretto: cosa sono e cosa non sono
| Strumento | Cosa fa | Natura |
|---|---|---|
| Metodo diretto del rendiconto | Evidenzia le categorie di incassi e pagamenti operativi lordi | Metodo del rendiconto storico (OIC 10) |
| Metodo indiretto del rendiconto | Riconcilia utile e flusso operativo rettificando componenti non monetarie e circolante | Metodo del rendiconto storico (OIC 10) |
| Budget analitico di incassi e pagamenti | Colloca i flussi futuri nel periodo atteso e fa emergere i fabbisogni | Tecnica previsionale (CNDCEC) |
| Raccordo tra budget economico e cassa | Trasforma ricavi e costi attesi in entrate e uscite secondo i tempi di pagamento | Tecnica previsionale (CNDCEC) |
| Analisi di scenari e ritardi | Valuta cosa cambia se incassi o pagamenti slittano | Tecnica previsionale (CNDCEC) |
| Controllo degli scostamenti | Confronta atteso ed effettivo, aggiorna le ipotesi | Prassi operativa |
La distinzione è importante: il rendiconto finanziario OIC 10 è un documento consuntivo, disciplinato come principio contabile. Non esiste un «rendiconto OIC previsionale certificato»: la previsione è un'esercitazione gestionale, e chiamarla con un nome che evoca uno standard la rende più autorevole di quanto sia.
Cosa serve, in pratica
Il dossier da preparare è più breve di quanto si pensi
- Estratti conto e saldi riconciliati, perché una previsione che parte da un saldo sbagliato propaga l'errore.
- Scadenzari clienti e fornitori, con date di incasso attese realistiche e non contrattuali: se i tuoi clienti pagano a 90 giorni quando il contratto ne prevede 30, la previsione deve usare il dato storico.
- Ordini e impegni non ancora fatturati, che generano uscite prima di generare ricavi.
- Prospetti del personale, con le date effettive dei pagamenti.
- Piani di mutui, finanziamenti e leasing, con la quota capitale: è il dato che non si legge dal bilancio.
- Scadenze fiscali e contributive, dal calendario sopra.
- Investimenti programmati e decisioni sulla distribuzione degli utili.
Il punto di controllo che vale più di ogni altro: una fattura incassata a 90 giorni non è disponibilità bancaria immediata, e una rata di finanziamento contiene una quota capitale che non è un costo del conto economico. Il raccordo va costruito sui dati effettivi, non sul solo utile.
L'orizzonte e la cadenza
L'orizzonte minimo è normativo: almeno dodici mesi, dall'art. 3, comma 3, lett. b), CCII. Una previsione più corta può affiancarla, non sostituirla.
La cadenza di aggiornamento è invece una scelta organizzativa, e dipende dalla variabilità dell'impresa. Un aggiornamento mensile con confronto tra previsto ed effettivo è la pratica che il documento CNDCEC descrive, ma non è un termine di legge. Ciò che conta è che l'aggiornamento avvenga: una previsione costruita a gennaio e mai rivista diventa, entro pochi mesi, un documento storico travestito da strumento di decisione.
Errori frequenti
- Attribuire il 30 giugno a ogni SRL. Nel 2026 esistono due percorsi: chi rientra nella proroga ISA ha il 20 luglio o il 20 agosto con 0,80%.
- Confondere lo 0,80% della proroga con lo 0,40% del differimento ordinario. Sono percorsi diversi, con basi e ragioni diverse.
- Rateizzare la seconda rata di acconto IRES. La rateazione delle istruzioni riguarda saldo e primo acconto, non il secondo acconto.
- Usare le date IMU per la TARI. La TARI dipende dal Comune, dalla posizione e dall'avviso.
- Costruire la previsione sul solo saldo di banca. Serve il raccordo tra ricavi e costi attesi e i tempi effettivi di incasso e pagamento.
- Usare i tempi di pagamento contrattuali invece di quelli storici. La previsione con i tempi ideali è regolarmente sbagliata.
- Omettere il 2027 perché manca il calendario ufficiale. Le date future vanno inserite come previsionali ed etichettate.
- Deliberare la distribuzione degli utili senza guardare le uscite dei mesi successivi. Un utile distribuibile non è un utile distribuibile senza conseguenze sulla cassa.
- Non aggiornare la previsione. La previsione rivista è uno strumento; quella mai toccata è un archivio.
Domande frequenti
Una SRL in utile può avere un problema di liquidità?
Sì, ed è il caso più frequente. Il metodo indiretto dell'OIC 10 riconcilia utile e flusso di cassa operativo rettificando componenti non monetarie e variazioni del capitale circolante: i due valori divergono per costruzione. Un'impresa può chiudere in utile e trovarsi in tensione di cassa perché ha fatturato molto e incassato poco, o perché ha investito in scorte e crediti.
Nel 2026 saldo e primo acconto scadono sempre il 30 giugno?
No. Per i soggetti interessati dalla proroga ISA (art. 1-sexies, commi 1-2, DL 63/2026, conv. L. 113/2026) il termine è il 20 luglio 2026 senza maggiorazione, oppure il 20 agosto 2026 con lo 0,80%. Chi è fuori dalla proroga segue il percorso ordinario: 30 giugno oppure 30 luglio con lo 0,40%.
La maggiorazione è sempre dello 0,40%?
No. Lo 0,40% è la maggiorazione del differimento ordinario del 30 luglio. Il percorso ISA 2026 prevede 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga allo 0,40%. Sono due percorsi con basi diverse: usare l'aliquota sbagliata significa calcolare male l'importo da versare.
Posso rateizzare anche il secondo acconto IRES?
No. Le istruzioni consentono di rateizzare saldo e primo acconto, da completare entro il 16 dicembre; la seconda o unica rata di acconto IRES è esclusa. Non vale quindi l'idea che «tutte le imposte si possono dividere in rate mensili».
Se l'assemblea approva un utile, posso distribuirlo?
La distribuzione richiede utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato, e non può avvenire finché una perdita del capitale non sia reintegrata o il capitale ridotto (art. 2478-bis c.c.). A questo si aggiunge una verifica che la norma non impone ma che l'esperienza rende necessaria: se la distribuzione lascia la società senza la cassa per le uscite dei mesi successivi, il problema si presenta subito dopo la delibera.
Il metodo indiretto dell'OIC 10 sostituisce lo scadenzario dei pagamenti?
No. Il rendiconto finanziario OIC 10 è un documento consuntivo: spiega perché utile e cassa sono divergenti nell'esercizio chiuso. Lo scadenzario colloca i pagamenti futuri nel tempo. Sono strumenti complementari, e la previsione si costruisce sul secondo.
La legge obbliga ogni SRL ad avere un budget di cassa?
No. L'art. 2086, comma 2, c.c. richiede un assetto amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, e l'art. 3, comma 3, CCII richiede che gli assetti consentano di verificare sostenibilità dei debiti e continuità almeno per dodici mesi. Il budget di tesoreria è uno strumento per attuare questa verifica: il precetto è l'adeguatezza dell'assetto, non un formato specifico.
Posso già pubblicare un calendario fiscale 2027 come definitivo?
No. Non esiste oggi un calendario ufficiale popolato per il 2027: le pagine dello scadenzario non restituiscono scadenze utili. È invece verificata la transizione dell'art. 243, comma 1, del Testo unico in materia di versamenti e riscossione (allegato al D.Lgs. 33/2025, modificato dal DL 200/2025), che applica il testo unico dal 1° gennaio 2027. Le date future vanno inserite come previsionali ed etichettate come tali.
Quanto deve coprire in avanti una previsione di cassa?
L'orizzonte minimo è di almeno dodici mesi, come richiesto dall'art. 3, comma 3, lett. b), CCII per la verifica della sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità. La cadenza di aggiornamento, invece, è una scelta organizzativa da commisurare alla variabilità dell'impresa.
Le uscite per contributi seguono sempre il momento in cui pago una persona?
No. I contributi previdenziali hanno proprie scadenze e proprie regole di determinazione, e la fonte specifica è l'INPS. La data di pagamento della retribuzione e quella del versamento contributivo sono momenti distinti: nel calendario vanno inseriti entrambi, secondo il regime applicabile.
Fonti ufficiali
- Codice civile: artt. 2086, comma 2; 2478-bis; 2482-bis
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), artt. 3, comma 3 e 4, e 25-octies
- Art. 1-sexies, commi 1-2, DL 30 aprile 2026, n. 63, convertito dalla L. 25 giugno 2026, n. 113 (proroga ISA 2026)
- Art. 17, commi 1-2, D.P.R. 435/2001 (termini di versamento e differimento ordinario)
- D.Lgs. 241/1997, artt. 18 e 20 (spostamento del termine festivo, rateazione)
- Art. 37, comma 11-bis, DL 223/2006 (slittamento di agosto)
- CNDCEC — Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, «Il budget di tesoreria: principali funzioni e aspetti operativi», 19 maggio 2026
- OIC 10 (rendiconto finanziario)
- D.Lgs. 33/2025, allegato, art. 243, comma 1, come modificato dal DL 200/2025 (applicazione del testo unico dal 1° gennaio 2027)
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Nota di aggiornamento.
Contenuto verificato al 22 settembre 2026. Le date del 2026 sono riferite all'esercizio coincidente con l'anno solare e alle condizioni indicate; esercizi non solari, regimi speciali e approvazioni differite richiedono il calcolo previsto dalla norma. Per il 2027 non esiste un calendario ufficiale popolato: le indicazioni sono previsionali e da aggiornare. Questa guida non sostituisce la verifica del caso concreto.





