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Fiscalità e adempimenti
11/09/2026
12 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Rimborsi spese trasferte SRL 2026: limiti e deducibilità

Trasferte e rimborsi spese nella SRL nel 2026: soglie esenti di 46,48 e 77,47 euro, rimborso analitico, tracciabilità dei pagamenti e deducibilità dei costi.

Rimborsi spese trasferte SRL 2026: limiti e deducibilità
Fiscalità e adempimenti
11/09/2026
12 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Aggiornato all'11 settembre 2026 · Fonti: TUIR artt. 51, 52, 95, 108 e 109; L. 207/2024, art. 1, commi 81-83; D.L. 84/2025 convertito con L. 108/2025; D.L. 23/2026 convertito con L. 54/2026; Agenzia delle Entrate, circolare 15/E del 22 dicembre 2025

Le spese di trasferta fuori dal comune restano esenti per il dipendente fino a 46,48 euro al giorno in Italia e 77,47 all'estero con il sistema forfettario, oppure per l'intero importo documentato con quello analitico. Dal 2025 i rimborsi di vitto, alloggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia sono esenti e deducibili solo se pagati con mezzi tracciabili.

In breve

  • Forfettario: l'indennità non concorre al reddito fino a 46,48 euro al giorno in Italia e 77,47 all'estero (art. 51, comma 5, TUIR), al netto di viaggio e trasporto.
  • Misto: con il rimborso del vitto o dell'alloggio la franchigia scende a 30,99 euro (51,65 all'estero); con entrambi a 15,49 euro (25,82 all'estero).
  • Analitico: i rimborsi documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sono esenti per intero; le altre spese, anche non documentabili, fino a 15,49 euro (25,82 all'estero).
  • Deducibilità: vitto e alloggio fuori dal comune fino a 180,76 euro al giorno in Italia e 258,23 all'estero (art. 95, comma 3, TUIR); nel comune al 75 per cento (art. 109, comma 5, TUIR).
  • Tracciabilità: dal 1° gennaio 2025 vitto, alloggio e trasporto con taxi o NCC in Italia richiedono un pagamento tracciato; l'obbligo non riguarda le spese estere.

Che cosa sono le spese di trasferta e quando vanno rimborsate

La trasferta è lo spostamento temporaneo del lavoratore dalla sede abituale di lavoro: un trasferimento definitivo non lo è, perché sposta stabilmente il rapporto in un'altra sede (circolare 15/E del 2025, paragrafo 1). Al dipendente inviato fuori sede spetta il rimborso delle spese che ha anticipato per conto della società.

Trasferta fuori dal comune e trasferta nel comune

Il trattamento fiscale dipende da dove si svolge la trasferta. Fuori dal territorio comunale della sede di lavoro l'art. 51, comma 5, TUIR prevede tre sistemi alternativi: forfettario, misto e analitico. Nel comune indennità e rimborsi concorrono al reddito, salvo i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.

Le tre modalità di rimborso dell'art. 51, comma 5, TUIR

Nel sistema forfettario la società corrisponde un'indennità giornaliera fissa, al netto di viaggio e trasporto. Le spese di viaggio e trasporto, anche come indennità chilometrica, non concorrono al reddito se documentate; gli altri rimborsi analitici aggiunti all'indennità restano imponibili.

Nel sistema misto all'indennità si aggiunge il rimborso analitico di vitto e alloggio: la franchigia scende a 30,99 euro (51,65 all'estero) con il rimborso o la fornitura gratuita di uno dei due, e a 15,49 euro (25,82 all'estero) con entrambi.

Nel sistema analitico la società rimborsa a piè di lista le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, esenti per intero; entro 15,49 euro al giorno (25,82 all'estero) restano esenti anche le altre spese, come lavanderia, telefono o mance, se analiticamente attestate.

Sistema Come funziona Quota esente al giorno (Italia / estero)
Forfettario indennità fissa giornaliera 46,48 / 77,47 euro
Misto indennità più vitto o alloggio rimborsati 30,99 / 51,65 euro
Misto con vitto e alloggio indennità più vitto e alloggio rimborsati 15,49 / 25,82 euro
Analitico rimborso a piè di lista documentato intero rimborso, più 15,49 / 25,82 euro

Quanto supera le franchigie concorre al reddito di lavoro dipendente ed è soggetto a contribuzione.

Trasferte nel comune: dal 2025 conta la documentazione

Per le trasferte nel comune la regola resta severa, ma la prova richiesta è cambiata. Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, dal periodo d'imposta 2025 ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore: basta che la spesa di viaggio o trasporto sia comprovata e documentata. Così il rimborso per l'auto propria calcolato sulle tabelle ACI non concorre al reddito anche nel comune (circolare 15/E del 2025, paragrafo 1). Sono spese di viaggio, se documentate, anche pedaggio e parcheggio.

Chi percepisce i rimborsi: dipendenti, amministratori e soci

Per gli amministratori i compensi sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis), TUIR) e l'art. 52, comma 1, TUIR rinvia alle disposizioni dell'art. 51: l'amministratore ha le stesse franchigie del dipendente, e l'assenza di compenso non cambia nulla, perché il rimborso resta la restituzione di spese anticipate per la società.

Per i soci senza rapporto di lavoro né carica amministrativa non esiste una disciplina specifica: il rimborso analitico di spese documentate è la restituzione di quanto il socio ha anticipato, mentre un importo forfettario o privo di giustificativi va qualificato in base alla sua causa.

Amministratori e rimborsi a piè di lista senza compenso

La nota spese dell'amministratore funziona come quella del dipendente, ma la deducibilità è diversa. Il tetto di 180,76 euro al giorno è scritto nell'art. 95, comma 3, TUIR per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi. Se l'amministratore non è anche dipendente o collaboratore valgono l'art. 109, comma 5-ter, TUIR e l'obbligo di pagamento tracciato per le prestazioni commissionate a lavoratori autonomi (circolare 15/E del 2025, paragrafo 4).

Tracciabilità 2025-2026: quando il rimborso resta esente

La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 81-83) ha subordinato l'esenzione dei rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea, cioè taxi e NCC, al pagamento con versamento bancario o postale o con gli altri sistemi dell'art. 23 del D.Lgs. 241/1997. Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con L. 108/2025, ha limitato l'obbligo alle spese sostenute in Italia e ha eliminato dall'art. 95, comma 3-bis, TUIR il riferimento ai rimborsi ai lavoratori autonomi. Una cena pagata in contanti all'estero non fa perdere l'esenzione; in Italia il contante rende il rimborso imponibile e la spesa indeducibile.

Secondo la circolare 15/E del 2025

  • l'obbligo riguarda vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC, fuori dal comune e al suo interno;
  • restano fuori i trasporti di linea (treno, autobus, aereo, nave) e l'indennità chilometrica;
  • restano fuori le altre spese esenti entro 15,49 o 25,82 euro al giorno;
  • rientra l'imposta di soggiorno, connessa all'alloggio;
  • l'obbligo vale anche per gli amministratori e gli altri titolari di redditi assimilati, per il rinvio dell'art. 52 TUIR.

Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con L. 54/2026, ha escluso dall'obbligo i rimborsi del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco.

Cosa cambia in pratica: carte aziendali, app e note spese

L'art. 23 del D.Lgs. 241/1997 elenca carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento; la circolare 15/E ammette anche le applicazioni collegate a un conto, e l'estratto conto è una prova residuale. In azienda conviene una carta di credito intestata alla società, con la nota spese che indica il mezzo di pagamento usato.

Quanto è deducibile per la SRL: i limiti dell'art. 95 TUIR

Voce di costo Limite deducibile Norma
Vitto e alloggio fuori dal comune, in Italia 180,76 euro al giorno art. 95, comma 3, TUIR
Vitto e alloggio fuori dal comune, all'estero 258,23 euro al giorno art. 95, comma 3, TUIR
Auto propria o noleggiata per una trasferta costo di percorrenza o tariffa di noleggio, veicoli fino a 17 cavalli fiscali, 20 se diesel art. 95, comma 3, TUIR
Vitto e alloggio nel comune 75 per cento della spesa art. 109, comma 5, TUIR
Autotrasportatori di merci 59,65 euro al giorno, 95,80 all'estero art. 95, comma 4, TUIR
Spese di rappresentanza percentuali sui ricavi, solo se pagate con mezzi tracciati art. 108, comma 2, TUIR

I tetti giornalieri riguardano vitto e alloggio e si applicano a ciascun lavoratore; viaggio e trasporto si deducono a parte, se documentati e inerenti. Le spese di rappresentanza sono deducibili dal periodo d'imposta 2025 solo se pagate con mezzi tracciati, anche all'estero; l'obbligo non riguarda pubblicità e sponsorizzazioni (circolare 15/E del 2025, paragrafo 5).

Indennità chilometrica e tabelle ACI

Quando il dipendente usa l'auto propria, la società può rimborsare i chilometri con un'indennità calcolata sulle tabelle nazionali dei costi chilometrici elaborate dall'ACI (art. 51, comma 4, lettera a), TUIR): escono entro il 30 novembre e sono pubblicate entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo. Non ne riportiamo i valori perché cambiano ogni anno: vanno letti nelle tabelle pubblicate per il 2026.

Servono percorrenza, tipo di automezzo e costo chilometrico desunto dalla tabella, da conservare con i giorni di attività fuori sede. L'indennità non rientra nell'obbligo di tracciabilità e non concorre al reddito anche nel comune, se documentata; per la società la deduzione è limitata al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio per veicoli fino a 17 cavalli fiscali, 20 se diesel (art. 95, comma 3, TUIR).

Esempio numerico: tre giorni di trasferta a Milano

Un dipendente con sede a Bergamo trascorre tre giorni a Milano: 36 euro di treno andata e ritorno, 220 di albergo (due notti), 135 di pasti documentati, per 391 euro. Confrontiamo il forfettario, con un'indennità di 130 euro al giorno e il solo treno rimborsato a parte, e l'analitico.

Voce Forfettario Analitico
Indennità corrisposta 390 euro (130 per 3 giorni) nessuna
Rimborso analitico 36 euro (treno) 391 euro
Quota esente per il dipendente 175,44 euro (46,48 per 3 giorni, più il treno) 391 euro
Quota imponibile per il dipendente 250,56 euro 0 euro
Vitto e alloggio deducibili per la SRL nessuna spesa documentata 355 euro, entro il tetto di 542,28 euro
Viaggio deducibile per la SRL 36 euro 36 euro
Costo per la società 426 euro 391 euro

L'analitico lascia al dipendente l'intero rimborso senza tassazione e consente alla società di dedurre 391 euro: con l'IRES al 24 per cento il risparmio è di circa 93,84 euro, senza contare l'IRAP. Il forfettario costa 426 euro, di cui 250,56 imponibili e soggetti a IRPEF e contributi.

Documentazione ed errori comuni

  • Auto del socio: se il rimborso chilometrico va a un amministratore si applica il regime dell'indennità chilometrica entro le tabelle ACI; se il socio non ha incarichi, il rimborso è restituzione di spese documentate.
  • Rimborsi senza giustificativi: un importo liquidato senza documenti è una retribuzione.
  • Pagamenti in contanti: dal 1° gennaio 2025 costano due volte, con rimborso imponibile e spesa indeducibile.
  • Trasferta non documentata: senza giorni e luoghi dello spostamento il rimborso è difficile da difendere.

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Gli importi delle franchigie non cambiano, ma dal 2025 la prova richiesta è più stringente: chi rimborsa bene paga meno imposte e rischia meno contestazioni. Prima di riscrivere le policy conviene mettere per iscritto il sistema adottato, indicare i mezzi di pagamento ammessi e formare chi compila la nota spese.

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FAQ

Quanto può essere esente un'indennità di trasferta nel 2026?

Fino a 46,48 euro al giorno in Italia e 77,47 all'estero, al netto di viaggio e trasporto (art. 51, comma 5, TUIR). L'eccedenza concorre al reddito di lavoro dipendente ed è soggetta a contribuzione.

Quando una trasferta è fuori dal comune?

Quando l'attività si svolge in un comune diverso da quello della sede abituale di lavoro. Lo spostamento deve essere temporaneo: un trasferimento definitivo non è una trasferta.

Il rimborso di vitto e alloggio è imponibile per il dipendente?

No, se è analitico e documentato. Diventa imponibile se si aggiunge a un'indennità forfettaria oltre la franchigia ridotta, o se manca la documentazione.

Il rimborso spese a un amministratore senza compenso è tassato?

No, nei limiti delle franchigie previste per i dipendenti: i compensi degli amministratori sono redditi assimilati e l'art. 52, comma 1, TUIR rinvia all'art. 51.

Se pago il taxi in contanti il rimborso è imponibile?

Sì, per le spese sostenute in Italia dal 1° gennaio 2025: i rimborsi con taxi o NCC non concorrono al reddito solo se il pagamento è tracciato, e la stessa condizione serve alla società per dedurre la spesa.

Posso usare il forfettario solo per una giornata?

No: la scelta tra forfettario, misto e analitico riguarda l'intera trasferta (circolare 15/E del 2025).

Le spese di rappresentanza richiedono pagamenti tracciabili?

Sì, dal periodo d'imposta 2025, anche per le spese sostenute all'estero. Restano fuori pubblicità e sponsorizzazioni.

Le trasferte all'estero richiedono il pagamento tracciabile?

No. Il D.L. 84/2025 ha limitato l'obbligo alle spese sostenute in Italia, per l'esenzione del dipendente come per la deduzione della società.

Fonti e riferimenti

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Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.

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