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Gestione e crescita
22/09/2026
17 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Report di gestione per una PMI: cosa deve contenere per servire davvero (2026)

Margine di contribuzione, punto di pareggio, cassa cumulata e copertura del debito: come costruire un report che regge una decisione. Con le soglie di legge sui segnali di squilibrio e la distinzione tra metodo e benchmark.

Report di gestione per una PMI: cosa deve contenere per servire davvero (2026)
Gestione e crescita
22/09/2026
17 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Un report di gestione si giudica da una cosa sola: se ha cambiato una decisione. Se dopo averlo letto nessuno fa diversamente da prima, il documento ha prodotto lavoro e non informazione. Il problema più comune non è la mancanza di dati: è che i dati arrivano in una forma che non risponde alla domanda che l'imprenditore ha in testa.

Questa guida separa tre piani che vengono continuamente confusi: cosa impone la legge (assetti adeguati e segnali di squilibrio), come si calcola un indicatore (formule e loro condizioni di validità) e cosa serve in pratica perché un report sia utile. La prima parte è normativa, la seconda è matematica, la terza è una scelta.

In breve

  • Non esiste un obbligo generale di report mensile con formato prestabilito. Esistono l'obbligo di assetti adeguati (art. 2086, comma 2, c.c.) e le funzioni informative richieste dall'art. 3 del Codice della crisi.
  • Nella SRL l'istituzione degli assetti spetta esclusivamente agli amministratori (art. 2475, comma 1, c.c.): è una responsabilità non delegabile, anche quando il lavoro tecnico lo svolge un terzo.
  • I segnali di squilibrio dell'art. 3, comma 4, CCII hanno soglie esatte: 30 giorni e oltre metà delle retribuzioni mensili, 90 giorni per i fornitori, 60 giorni per le esposizioni bancarie con la soglia del 5%.
  • Il DSCR non è un numero unico: esistono almeno due metodologie documentate dal CNDCEC, entrambe fondate su un budget di tesoreria, con perimetri e orizzonti diversi. Un rapporto EBITDA su rate non è la stessa cosa.
  • Gli indici del 2019 sono definizioni storiche con soglie per settore, non soglie di legge. Nessun valore di DSCR (1,1 o 1,5) è un requisito normativo per le PMI.
  • Un report ben fatto non dà diritto a credito agevolato: nessuna norma lo promette. Migliora la qualità del confronto con chi valuta.

Cosa impone la legge (e cosa no)

Il punto di partenza è una precisazione che elimina molti malintesi: nessuna norma impone alla SRL un report mensile con un formato definito. Quello che la legge richiede è più generale e, proprio per questo, più impegnativo.

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale» (art. 2086, comma 2, c.c.).

La parola decisiva è adeguato: il legislatore non prescrive un software, un numero di pagine, una periodicità o un indicatore specifico. Prescrive che l'organizzazione sia proporzionata all'impresa e capace di far emergere i problemi in tempo utile.

Chi risponde dell'assetto

Nella SRL il titolare dell'obbligo è individuato con precisione

«L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori» (art. 2475, comma 1, c.c.).

Il ricorso a supporti esterni — un professionista, un software, un consulente — non sposta il soggetto indicato dalla norma. È un elemento che cambia il modo di lavorare, non la responsabilità di chi amministra.

Le funzioni che l'assetto deve garantire

Il Codice della crisi entra nel merito operativo. L'art. 3, comma 3, D.Lgs. 14/2019 richiede che gli assetti consentano di:

  • «rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore»;
  • «verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4»;
  • ricavare le informazioni necessarie per la lista di controllo e il test pratico di risanamento.

Da qui derivano due conseguenze pratiche. La prima: l'orizzonte minimo di verifica prospettica è di almeno dodici mesi. La seconda: la verifica riguarda insieme la dimensione patrimoniale, quella economica e quella finanziaria — un conto economico in utile con una tesoreria in tensione non è una situazione sana.

I segnali con soglie esatte

L'art. 3, comma 4, individua alcuni segnali con valori puntuali. Sono utili perché trasformano «come sta andando» in una verifica binaria.

Segnale Soglia esatta Come si legge
Retribuzioni Debiti scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare mensile complessivo delle retribuzioni Le due condizioni vanno lette insieme: la durata da sola non basta
Fornitori Debiti scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti Non è una percentuale sui fornitori: è un confronto tra scaduto e non scaduto
Banche e intermediari Esposizioni scadute da più di 60 giorni o sconfinamenti da almeno 60 giorni, purché complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni Il denominatore è il totale delle esposizioni, non il fatturato
Creditori pubblici qualificati Una o più esposizioni previste dall'art. 25-novies, comma 1 Il rinvio è alla norma: gli importi dei singoli enti seguono regole proprie

Vale la pena notare cosa questi indicatori hanno in comune: sono tutti misurabili senza interpretazione. Non richiedono giudizi, richiedono dati ordinati. È la ragione per cui un sistema informativo in ritardo è già, di per sé, un problema di assetto.

Gli indicatori: formule e condizioni di validità

Qui comincia la parte matematica, e anche la più fraintesa. Un indicatore non è un valore assoluto: è un rapporto la cui interpretazione dipende dalle ipotesi con cui è costruito.

Margine di contribuzione e punto di pareggio

Sono gli strumenti più utili per decidere su prezzi e mix di prodotto, e i più semplici da calcolare correttamente.

Indicatore Formula Condizione di validità
Margine di contribuzione totale Ricavi − costi variabili delle quantità vendute Richiede di aver classificato i costi in variabili e fissi, e di dichiarare il criterio
Margine unitario Prezzo unitario − costo variabile unitario Modello mono-prodotto
Punto di pareggio in quantità Costi fissi ÷ margine unitario Richiede margine unitario positivo
Fatturato di pareggio Costi fissi ÷ (margine di contribuzione ÷ ricavi) Ipotesi di incidenza variabile costante
Cassa cumulata Liquidità iniziale + incassi − pagamenti fino a un certo momento Identità aritmetica: separare movimenti previsti e consuntivi

Due avvertenze che evitano errori sostanziali. La prima: il margine al netto dei soli costi fissi non è l'utile netto; vanno esplicitati il perimetro operativo e l'esclusione di componenti finanziarie e fiscali. La seconda: nel modello a mix variabile le formule del punto di pareggio richiedono un'ipotesi sul mix, che va dichiarata.

DSCR: due metodi, non un numero

Il DSCR è l'indicatore più citato e più frainteso. Il documento CNDCEC del 2019 ne descrive due approcci alternativi, entrambi fondati su un budget di tesoreria, con perimetri diversi:

Metodo Numeratore Denominatore
Primo approccio Giacenze iniziali + entrate previste − uscite previste, escludendo soltanto i rimborsi posti al denominatore Quota capitale dei debiti finanziari da rimborsare nello stesso periodo
Secondo approccio Flussi operativi al servizio del debito, al netto degli investimenti, più liquidità iniziale e linee utilizzabili Capitale e interessi del debito finanziario, debiti fiscali e contributivi non correnti, arretrati non fisiologici verso fornitori e altri creditori da pagare nel periodo

Le differenze non sono accademiche. Nel primo metodo gli interessi stanno già tra le uscite al numeratore: inserirli di nuovo al denominatore cambia il risultato. Nel secondo, gli arretrati collocati al denominatore vanno esclusi dai flussi operativi al numeratore, per non contarli due volte.

Un rapporto diverso che viene chiamato DSCR.

Il rapporto tra EBITDA e servizio complessivo del debito è una metrica di copertura riconosciuta: la elencano espressamente gli orientamenti di vigilanza EBA/GL/2020/06 sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti. È però un indicatore economico: non ricostruisce incassi, pagamenti, investimenti e circolante. Non è errato di per sé, ma non è il DSCR prospettico costruito sul budget di tesoreria dei due approcci CNDCEC. Chiamarlo «DSCR di tesoreria CNDCEC» senza spiegare la differenza produce un numero che sembra confrontabile e non lo è.

Quando il denominatore è zero.

Se non c'è servizio del debito nel periodo, il rapporto aritmeticamente non è definito. La risposta corretta è dichiarare «non calcolabile» e spiegare perché, non assegnare un valore di comodo.

Gli indici del 2019 non sono soglie di legge

Esiste una diffusa tendenza a trattare gli indici del documento CNDCEC 2019 come se fossero requisiti normativi. Non lo sono: sono definizioni tecniche con intervalli di riferimento variabili per settore, valutati congiuntamente in un sistema gerarchico.

Indice Formula
Sostenibilità oneri finanziari Oneri finanziari (C.17) ÷ ricavi (A.1)
Adeguatezza patrimoniale Patrimonio netto rettificato ÷ debiti (D + ratei e risconti passivi)
Ritorno liquido dell'attivo (Risultato + costi non monetari − ricavi non monetari) ÷ totale attivo
Liquidità Attivo circolante esigibile entro l'esercizio + ratei e risconti attivi ÷ debiti esigibili entro l'esercizio + ratei e risconti passivi
Indebitamento previdenziale e tributario (Debiti tributari D.12 + previdenziali D.13) ÷ totale attivo

Nessun valore puntuale di questi indici — e nessun livello di DSCR come 1,1, 1,2 o 1,5 — risulta fissato come soglia legale universale per le PMI. Un indicatore va letto con il suo settore, il suo periodo e le sue ipotesi.

La struttura che regge una decisione

Messo da parte l'obbligo, resta la domanda pratica: cosa deve contenere un report perché qualcuno decida diversamente dopo averlo letto? La struttura seguente è una proposta organizzativa, ricavata dalle finalità dell'art. 3 CCII e dagli strumenti trattati dalla prassi professionale. Non è una checklist di legge.

Sezione Dati da predisporre Decisione che prepara
1. Perimetro e attendibilità Periodo, data di estrazione, dati mancanti, riconciliazioni, stime, responsabili Cosa è consuntivo, cosa è stimato, quale limite ha il documento
2. Andamento economico Ricavi, costi, margini per area significativa, confronto con il budget Dove si formano i margini e dove si consumano
3. Capitale circolante Anzianità dei crediti, incassi realistici, fornitori, magazzino Quali assorbimenti o rilasci di liquidità sono plausibili
4. Tesoreria prospettica Liquidità iniziale, incassi e pagamenti per scadenza, linee utilizzabili, scenario base e avverso Sostenibilità almeno a dodici mesi
5. Debiti e segnali Rate, imposte e contributi, vincoli contrattuali, segnali dell'art. 3, eventuale DSCR con metodo dichiarato Quali scadenze sono critiche
6. Azioni e verifica Scostamento, causa, azione proposta, referente, data di riesame Trasformare la lettura in decisioni monitorate

La sezione che viene sistematicamente omessa è la prima. Un report senza perimetro produce una fiducia mal riposta: un numero stimato letto come consuntivo è più pericoloso di un numero mancante, perché su quello si decide.

La seconda omissione è la sesta: l'elenco delle azioni con un referente e una data. Un report che si limita a descrivere lascia il problema dove l'ha trovato.

Tre grandezze e non quindici

C'è un criterio di buon senso che vale più di qualsiasi elenco: poche grandezze lette sempre allo stesso modo danno più informazione di un report ricco che cambia struttura a ogni emissione. Il valore di un indicatore periodico sta nella sua confrontabilità; un margine calcolato con criteri diversi ogni volta non è confrontabile con nulla, nemmeno con se stesso.

Se il report deve stare in una pagina, questa è una selezione ragionevole per una PMI

  • Margine di contribuzione per linea di ricavo, con il criterio di classificazione dichiarato.
  • Crediti per fascia di scadenza, con l'anzianità del credito e non solo il totale.
  • Cassa e uscite previste dei prossimi dodici mesi, con le date delle scadenze obbligatorie.

Da queste tre grandezze discendono le domande che contano: quali linee sostengono l'impresa, quanto del fatturato è già liquidità, e se le uscite dei prossimi mesi sono sostenibili.

Cosa serve prima di un confronto con banca o professionista

Un report ben costruito non dà diritto a credito agevolato: nessuna norma contiene una promessa del genere, né l'art. 3 né l'art. 4 del Codice della crisi. Quello che cambia è la qualità del dialogo: chi valuta un fido guarda sostenibilità del debito, liquidità e struttura, e un documento leggibile rende il confronto più concreto.

In concreto, i dati da preparare sono pochi e specifici

  • Gli ultimi bilanci depositati, che restano la base storica di partenza.
  • Il debito residuo con le rate, perché la quota capitale non si legge dal bilancio: dipende dal piano di rimborso del singolo finanziamento e va chiesta all'impresa o ricavata dai documenti contrattuali.
  • Il flusso operativo degli ultimi esercizi, per costruire un rapporto di copertura con un metodo dichiarato.
  • La posizione verso l'erario e gli enti previdenziali, che pesa sia sul merito sia sui segnali dell'art. 3.

Un limite da dichiarare esplicitamente: un'analisi del bilancio depositato fornisce la base storica, ma non ricostruisce da sola un DSCR prospettico, perché non contiene incassi, pagamenti e scadenze future. Serve il budget di tesoreria. Il business plan triennale, dal canto suo, è uno strumento diverso: proietta la sostenibilità, non sostituisce la scansione dei pagamenti.

Errori frequenti

  • Trattare gli indici del CNDCEC come soglie di legge. Sono definizioni tecniche con intervalli per settore: utili come riferimento, non come requisito.
  • Chiamare DSCR il rapporto tra margine operativo e rate. È un indicatore di copertura economica, con un perimetro diverso da quello di un DSCR di tesoreria.
  • Contare due volte gli stessi importi. Nel secondo metodo CNDCEC gli arretrati al denominatore vanno tolti dai flussi operativi al numeratore.
  • Usare il fatturato come denominatore dei segnali bancari. La soglia del 5% si calcola sul totale delle esposizioni.
  • Omettere il perimetro e la data di estrazione. Un report senza queste informazioni non è verificabile.
  • Confondere utile e liquidità. Un conto economico positivo non garantisce che le uscite dei prossimi mesi siano coperte.
  • Attendere il bilancio per conoscere la situazione. Il consuntivo approvato racconta un esercizio che non puoi più cambiare.

Domande frequenti

Ogni SRL deve preparare un report mensile?

No. Non è stato verificato un obbligo generalizzato di report mensile con formato prestabilito. Sono obbligatori gli assetti adeguati ex art. 2086, comma 2, c.c. e le funzioni informative dell'art. 3 CCII (rilevazione degli squilibri, sostenibilità dei debiti a dodici mesi). La frequenza operativa va commisurata alla complessità dell'impresa.

Chi deve istituire gli assetti nella SRL?

Gli amministratori: l'art. 2475, comma 1, c.c. stabilisce che l'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086, secondo comma, «spetta esclusivamente agli amministratori». Il supporto di professionisti o strumenti esterni non sposta questa titolarità.

Il riferimento al quinto comma dell'art. 2381 è ancora corretto?

No. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (in vigore dal 29 aprile 2026) ha sostituito l'art. 2381 c.c., che oggi disciplina soltanto la scelta e i compiti del presidente del consiglio di amministrazione. Gli obblighi prima collocati in quell'articolo sono stati trasferiti: la cura degli assetti e l'informativa periodica degli organi delegati nel nuovo art. 2381-bis, comma 4; la valutazione del consiglio sull'adeguatezza degli assetti nel 2381-bis, comma 2; l'agire informato nel 2381-ter. Per la SRL, l'ultimo comma dell'art. 2475 continua a rinviare letteralmente all'art. 2381: l'estensione dei nuovi articoli richiede una verifica di compatibilità.

Il controllo può fermarsi ai prossimi sei mesi?

No. L'art. 3, comma 3, lett. b), CCII richiede di verificare sostenibilità dei debiti e prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi. I sei mesi sono invece l'orizzonte ordinario del budget di tesoreria utilizzato dal documento CNDCEC: due riferimenti diversi, da non sovrapporre.

EBITDA diviso rate è sempre un DSCR sbagliato?

No, non è «sbagliato»: è un indicatore diverso. Il rapporto tra margine operativo e servizio complessivo del debito è una metrica di copertura che gli orientamenti di vigilanza EBA/GL/2020/06 elencano espressamente, ma non ricostruisce incassi, pagamenti, investimenti e circolante. Non è quindi il DSCR prospettico dei due metodi CNDCEC, costruiti sul budget di tesoreria. Definirlo «DSCR di tesoreria CNDCEC» senza spiegare la differenza è ciò che rende il numero fuorviante: metodo, periodo, perimetro e denominatore vanno dichiarati.

Un DSCR superiore a 1 garantisce che l'impresa non sia in crisi?

No. È un rapporto costruito su ipotesi: dipende dal periodo scelto, dall'affidabilità delle previsioni di incasso e dal perimetro del debito considerato. Nella metodologia CNDCEC un valore inferiore a 1 segnala che le risorse considerate sono inferiori al servizio del debito considerato, non accerta uno stato di insolvenza.

Gli indici CNDCEC del 2019 sono le soglie legali del 2026?

No. Sono definizioni tecniche con intervalli di riferimento variabili per settore, valutati congiuntamente in un sistema gerarchico. Nessun valore puntuale di quegli indici, e nessun livello specifico di DSCR, risulta fissato come soglia legale universale per le PMI.

Utile e liquidità sono la stessa cosa?

No. L'utile è il risultato economico del periodo; la liquidità dipende da incassi e pagamenti, dalla dinamica del circolante e dagli investimenti. Una società può chiudere in utile e trovarsi in tensione di cassa, per esempio perché ha fatturato molto e incassato poco.

Un report ben organizzato dà diritto a credito agevolato?

No. Nessuna delle norme richiamate — né l'art. 3 né l'art. 4 del Codice della crisi — contiene una promessa di accesso agevolato al credito. L'art. 4 disciplina i doveri di comportamento nella composizione negoziata e negli strumenti di regolazione della crisi. Il vantaggio di presentarsi con numeri ordinati è documentato dalla prassi professionale, non da una garanzia normativa.

Quali dati conviene preparare prima di un confronto?

Gli ultimi bilanci depositati, il debito residuo con le rate, il flusso operativo degli ultimi esercizi, la posizione verso erario ed enti previdenziali, e la composizione dei crediti per anzianità. Sono i dati che permettono di calcolare un rapporto di copertura e di verificare i segnali dell'art. 3, comma 4, CCII.

Fonti ufficiali

  • Codice civile: artt. 2086, comma 2; 2475, comma 1; 2381 e 2381-bis (testo vigente dal 29 aprile 2026)
  • D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, art. 9 (G.U. n. 86 del 14 aprile 2026, S.O. n. 14)
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi), artt. 3, 4, 5 e 13
  • CNDCEC, documento sugli indici di crisi del 2019 (definizioni e metodologie di DSCR)
  • CNDCEC, checklist degli assetti adeguati ex art. 2086 c.c.
  • Orientamenti EBA/GL/2020/06 sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti (metriche di copertura, allegato 3B)
  • OIC 10 (rendiconto finanziario), OIC 13 (rimanenze), OIC 15 (crediti)

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Nota di aggiornamento.

Contenuto verificato al 22 settembre 2026. Le soglie dell'art. 3, comma 4, CCII sono riportate nel testo vigente. Le formule degli indicatori sono derivazioni del modello gestionale e non prescrizioni di legge: la loro applicazione richiede di dichiarare periodo, perimetro e classificazione dei costi. Le valutazioni sul caso concreto richiedono i documenti contabili e una verifica professionale.

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Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.

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