Verificato al 2 ottobre 2026 · Fonti: art. 2630, art. 2364, art. 2369, art. 2423, artt. 2435, 2478-bis, 2479 e 2479-bis, art. 2631 c.c. (testo vigente su Normattiva) · Manuale operativo Unioncamere per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese, edizione 2026 · OIC 29
Un bilancio già depositato al Registro Imprese si può correggere: la via ordinaria è il deposito a rettifica, un nuovo deposito completo che comprende anche un nuovo verbale dell'assemblea, da effettuare entro trenta giorni dalla data del nuovo verbale. Se l'assemblea non si è riunita per mancanza di quorum, il bilancio non risulta approvato e il deposito del progetto non approvato resta un adempimento atipico e facoltativo. Quanto al ritardo, la sanzione dell'art. 2630 c.c. va da 103 a 1.032 euro, aumentata di un terzo quando riguarda il bilancio e ridotta a un terzo se il deposito avviene entro trenta giorni dalla scadenza.
In breve
- IL DEPOSITO A RETTIFICA È SEMPRE POSSIBILE, anche quando il bilancio precedente è già stato evaso e pubblicato: serve una nuova pratica completa, con un nuovo verbale, entro trenta giorni dal nuovo verbale, e il nuovo protocollo non cancella il deposito precedente.
- SE L'ASSEMBLEA È DESERTA IL BILANCIO NON È APPROVATO: va riconvocata l'assemblea; il deposito del bilancio non approvato è atipico e ammesso solo da alcune Camere di Commercio.
- IL DEPOSITO TARDIVO COSTA DA 103 A 1.376 EURO, secondo la fattispecie e la durata del ritardo: la sanzione è accertata dalla Camera di Commercio e il meccanismo di favore previsto dall'art. 2630 c.c. è la riduzione ad un terzo se il deposito avviene nei trenta giorni dalla scadenza.
Cosa si può correggere dopo il deposito
L'art. 2423 c.c. impone che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio, aggiungendo le informazioni complementari necessarie quando quelle di legge non bastano. Il modo di correggere un errore dipende dal momento in cui emerge. Chi se ne accorge prima dell'approvazione interviene sulla bozza predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2478-bis c.c., senza alcun deposito correttivo. Se l'errore emerge dopo l'approvazione ma prima del deposito, si può tornare in assemblea con una nuova decisione dei soci e depositare il bilancio corretto entro trenta giorni. Se emerge dopo che il deposito è già stato evaso, l'unica via è il deposito a rettifica della prassi camerale.
Sul piano contabile il riferimento è l'OIC 29, emanato nel dicembre 2016 e aggiornato con gli emendamenti del 29 dicembre 2017: la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti si contabilizza sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui l'errore viene individuato, gli errori irrilevanti vanno a conto economico e, se l'errore è dell'esercizio precedente, i dati comparativi possono essere rideterminati. Sono regole tecniche, da applicare con chi tiene la contabilità.
Il deposito a rettifica: come funziona
Il Manuale operativo Unioncamere per il deposito dei bilanci (edizione 2026) definisce il deposito a rettifica come una nuova domanda rispetto alla prima, già evasa e disponibile alla consultazione, per correggere errori nel bilancio o negli allegati oppure per rimediare a una carenza documentale del primo deposito. Non è una comunicazione integrativa leggera: è un deposito nuovo, che provvede alla rettifica completa di tutta la documentazione prevista e comprende un nuovo verbale dell'assemblea dei soci, con un nuovo protocollo. Va eseguito entro trenta giorni dalla data del nuovo verbale e nelle note della pratica occorre indicare l'anno e il numero di protocollo dell'istanza da rettificare.
| Voce | Importo | Fonte |
|---|---|---|
| Diritti di segreteria | 62,50 euro | Manuale Unioncamere 2026 |
| Imposta di bollo | 65,00 euro | Manuale Unioncamere 2026 |
Due avvertenze sono decisive. Il deposito a rettifica non implica la cancellazione del precedente bilancio: entrambi restano nel fascicolo, e la rettifica mette a disposizione dei terzi il documento corretto. Inoltre, se la prima pratica non è ancora evasa e il bilancio non è consultabile, non si usa la rettifica ma il rinvio, predisposto su richiesta dell'ufficio per correggere una domanda inviata e sospesa: il rinvio non prevede diritti di segreteria e bollo, già assolti con il deposito iniziale, e non è ammesso se il bilancio è già evaso.
Genera il verbale dell'assemblea dei soci
Assemblea deserta: cosa fare
L'assemblea che non raggiunge il quorum costitutivo non è validamente costituita e non delibera. Per la SRL la regola di base è l'art. 2479-bis c.c.: l'atto costitutivo determina i modi di convocazione, l'assemblea si riunisce presso la sede sociale salvo diversa previsione ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Se il quorum non c'è, l'assemblea va riconvocata.
La seconda convocazione è disciplinata dall'art. 2369 c.c.: il giorno può essere fissato già nell'avviso, altrimenti l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con preavviso ridotto a otto giorni, e in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Queste regole sono scritte per la società per azioni: nella SRL la seconda convocazione presuppone una disciplina statutaria coerente, da verificare nell'atto costitutivo.
Se l'assemblea resta deserta e il bilancio non viene approvato, la legge non prevede il deposito del bilancio non approvato: il Manuale Unioncamere lo qualifica come deposito atipico e facoltativo, ammesso solo dove il singolo ufficio lo considera accettabile. In quel caso si presenta il modulo S2 (codice atto A99), segnalando nelle note che si tratta di bilancio non approvato, con il verbale dell'assemblea deserta o che non ha raggiunto i quorum, oltre al bilancio stesso. I diritti di segreteria sono di 90 euro, con imposta di bollo di 65 euro.
Gli amministratori che omettono di convocare l'assemblea nei casi e nei termini di legge o di statuto incorrono nella sanzione dell'art. 2631 c.c., da 1.032 a 6.197 euro, aumentata di un terzo in caso di convocazione per perdite o su legittima richiesta dei soci. Il Manuale ricorda infine che la giurisprudenza ravvisa nel mancato deposito del bilancio un'evidenza della causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea ex art. 2484, n. 3), c.c.
Esempio (simulazione).
Una SRL convoca l'assemblea per il 28 aprile, ma nessuno si presenta. Gli amministratori riconvocano entro trenta giorni con preavviso di otto giorni; se nemmeno la seconda assemblea approva, la società non può depositare un bilancio approvato e deve valutare le conseguenze sulla continuità aziendale.
SRL unipersonale: decide il socio unico
Nella SRL con unico socio non c'è un'assemblea da convocare: le decisioni dei soci sono adottate dall'unico socio ai sensi dell'art. 2479 c.c., che riserva espressamente ai soci l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili. Il deposito segue le stesse regole della SRL pluripersonale: entro trenta giorni dalla decisione, con la pratica di Comunicazione Unica e il modello B, accompagnata dal bilancio e dalla decisione documentata per iscritto. Non esiste una modulistica dedicata: anche la rettifica richiede una nuova decisione dell'unico socio da depositare con la nuova pratica, e l'unica differenza è la forma dell'atto interno.
Sanzioni per il deposito tardivo
L'art. 2630 c.c., rubricato "Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi", punisce chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo; se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione è aumentata di un terzo.
| Fatto | Intervallo |
|---|---|
| Deposito tardivo (regola generale) | 103–1.032 euro |
| Tardivo deposito del bilancio (aumento di un terzo) | 137,33–1.376 euro |
| Deposito entro trenta giorni (riduzione ad un terzo) | 34,33–344 euro sulla base; 45,78–458,67 euro applicando anche l'aumento per il bilancio |
L'ultima riga combina due previsioni che il testo normativo non coordina espressamente, la riduzione del primo comma e l'aumento del secondo: è quindi un'applicazione congiunta delle due regole, non un importo fissato dalla legge. L'importo concreto spetta comunque alla Camera di Commercio, che lo accerta tenendo conto della gravità della violazione e della durata del ritardo.
Un aspetto è spesso frainteso: il rimedio. La sanzione per il deposito tardivo ha natura amministrativa ed è accertata dalla Camera di Commercio; il meccanismo di favore previsto dall'art. 2630 c.c. è interno alla norma, con la riduzione a un terzo se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza. L'applicabilità degli istituti tributari, come il ravvedimento operoso, va valutata caso per caso con il proprio consulente. Quando la violazione viene contestata, la Camera di Commercio notifica un verbale di accertamento e indica le modalità e gli importi del pagamento; non risulta un codice tributo unico valido per tutte le ipotesi, perché l'importo è determinato dall'ufficio nell'atto.
Esempio (simulazione).
Un bilancio 2025 approvato il 30 aprile 2026 andava depositato entro il 30 maggio 2026. Con deposito il 20 luglio 2026, il ritardo di 51 giorni supera la finestra dei trenta: la sanzione è quella aumentata di un terzo, da 137,33 a 1.376 euro. Se il deposito fosse avvenuto il 15 giugno, entro i trenta giorni, l'intervallo scenderebbe a 45,78–458,67 euro.
Consulta le scadenze fiscali SRL 2026-2027
Le scadenze da rispettare
L'art. 2478-bis c.c. prevede che il bilancio sia presentato ai soci entro il termine statutario e comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, con la possibilità di un maggior termine nei limiti dell'art. 2364, co. 2, c.c. Quest'ultimo consente allo statuto di arrivare fino a 180 giorni in caso di bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, con segnalazione delle ragioni nella relazione sulla gestione.
| Adempimento | Termine |
|---|---|
| Approvazione del bilancio (esercizio chiuso al 31 dicembre) | entro il 30 aprile dell'anno successivo (120 giorni), salvo termine statutario più breve |
| Approvazione con il maggior termine | entro il 29 giugno dell'anno successivo (180 giorni), solo nei casi previsti |
| Deposito al Registro Imprese | entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 c.c.) |
| Rettifica di un bilancio già evaso | entro 30 giorni dalla data del nuovo verbale |
Il Manuale Unioncamere 2026 conferma il termine di 30 giorni dall'approvazione per la presentazione del bilancio e degli allegati all'ufficio del Registro delle Imprese competente. Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 i termini si ricalcolano allo stesso modo (30 aprile 2027, oppure 29 giugno 2027 con il maggior termine, poi 30 giorni per il deposito): chi legge in vista dell'esercizio in corso deve rifare il calcolo sulle date del proprio statuto.
Come SRLOnline può aiutarti
Gestire un errore dopo il deposito significa mettere in fila più passaggi: capire se basta una nuova decisione o serve una rettifica completa, riconvocare l'assemblea se deserta, predisporre il nuovo verbale e la nuova pratica, gestire il rapporto con la Camera di Commercio su importi e tempi. Con SRLOnline il bilancio e i depositi camerali sono seguiti da un commercialista dedicato, che ricostruisce il caso concreto e prepara la documentazione.
Puoi consultare i servizi SRLOnline per la contabilità e il bilancio oppure contattarci per una consulenza sulla tua situazione. Prima di intervenire, verifica il bilancio corretto con il tool di analisi bilancio XBRL: leggendo il file depositato è più semplice individuare la voce che non torna.
FAQ
Si può correggere un bilancio già depositato al Registro Imprese?
Sì. La via ordinaria è il deposito a rettifica, una nuova domanda completa comprensiva di un nuovo verbale dell'assemblea. Il nuovo deposito genera un nuovo protocollo e va effettuato entro trenta giorni dalla data del nuovo verbale.
Quanto costa presentare un deposito a rettifica?
La rettifica di un bilancio già depositato è soggetta ai diritti di segreteria ordinari di 62,50 euro e all'imposta di bollo di 65,00 euro. Se la prima pratica non è ancora evasa si può usare il rinvio, che non prevede diritti e bollo perché già assolti.
Il deposito a rettifica cancella il bilancio precedente?
No. Il deposito a rettifica non implica la cancellazione del precedente bilancio depositato. Entrambi restano nel fascicolo della società, ma il documento corretto è quello messo a disposizione dei terzi con la nuova pratica.
Cosa succede se l'assemblea è deserta e il bilancio non viene approvato?
L'assemblea non validamente costituita non delibera e va riconvocata. La legge non prevede il deposito del bilancio non approvato: è un adempimento atipico, ammesso solo da alcune Camere di Commercio con modulo S2 e allegando il verbale dell'assemblea deserta. In alternativa si procede alla nuova convocazione fino all'approvazione.
Quanto si paga se deposito il bilancio in ritardo?
La sanzione dell'art. 2630 c.c. va da 103 a 1.032 euro, aumentata di un terzo per il deposito del bilancio, quindi da 137,33 a 1.376 euro. Se il deposito avviene entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo.
Si può usare il ravvedimento operoso per la sanzione del Registro Imprese?
Non in via automatica. La sanzione per il deposito tardivo ha natura amministrativa ed è accertata dalla Camera di Commercio; il meccanismo di favore previsto dalla legge è quello dell'art. 2630 c.c., che riduce a un terzo la sanzione se il deposito avviene nei trenta giorni dalla scadenza. L'applicabilità del ravvedimento operoso tributario va verificata con il proprio consulente.
Nella SRL unipersonale serve un verbale particolare?
No. Non esiste una modulistica dedicata: la decisione di approvazione è adottata dall'unico socio ai sensi dell'art. 2479 c.c. e documentata per iscritto, poi si deposita con la stessa pratica di Comunicazione Unica prevista per la SRL pluripersonale.
Che differenza c'è tra deposito a rettifica e rinvio?
La rettifica è una nuova domanda rispetto a un deposito già evaso e consultabile, con nuovi diritti e bollo. Il rinvio corregge una pratica già inviata ma non ancora evasa, non richiede diritti e bollo e non è ammesso se il bilancio è già stato evaso.
Fonti ufficiali
- Codice civile, art. 2630 — Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi (Normattiva, testo vigente dal 15 novembre 2011)
- Codice civile, art. 2364 — Assemblea ordinaria e termini di convocazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 2369 — Seconda convocazione e convocazioni successive (Normattiva)
- Codice civile, art. 2435 — Pubblicazione del bilancio (Normattiva)
- Codice civile, art. 2478-bis — Bilancio e distribuzione degli utili nella SRL (Normattiva)
- Codice civile, art. 2479 e 2479-bis — Decisioni dei soci e assemblea nella SRL (Normattiva)
- Manuale operativo Unioncamere per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese, edizione 2026
- OIC 29 — Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- Registro Imprese — deposito bilanci
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