In breve:
- In una piccola SRL il contratto base resta il tempo indeterminato: può accedere ai bonus 2026, se spettanti, e alla deduzione integrale IRAP del costo.
- Il tempo determinato è ordinariamente libero fino a 12 mesi complessivi; oltre serve una causale. In assenza di previsioni collettive, le parti possono individuare esigenze tecniche, organizzative o produttive per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2026.
- L'apprendistato professionalizzante ha aliquote base agevolate: 11,61%, 3,11% nel primo anno e 4,61% nel secondo per aziende fino a 9 addetti. Restano gli obblighi formativi e gli ulteriori oneri applicabili.
- Co.co.co, intermittente e somministrazione non sono scorciatoie per un ruolo stabile: riqualificazione e limiti di legge costano spesso più del risparmio.
Aggiornato al 19 ottobre 2026.
Per una piccola SRL la scelta dipende da durata reale del bisogno, profilo della persona e requisiti degli incentivi. Il tempo indeterminato può coprire un ruolo strutturale anche part-time: la riduzione dell'orario non rende temporaneo il rapporto. Il determinato segue le condizioni di legge sulla durata; l'apprendistato richiede un'effettiva finalità formativa. Intermittente e co.co.co hanno presupposti propri, non sono sostituti indifferenziati del lavoro subordinato ordinario.
La scelta in una tabella
| Contratto | Durata | Contributi datore | Flessibilità | Incentivi 2026 | IRAP | Quando conviene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo indeterminato | Nessuna scadenza | Aliquota esemplificativa 28,98%; TFR separato | Bassa in uscita | Bonus Giovani, Donne e ZES se spettanti; maxi-deduzione | Costo deducibile integralmente | Ruolo stabile |
| Tempo determinato | Ordinariamente 24 mesi, 4 proroghe | Aliquota base + NASpI 1,4%, più 0,5 punti per rinnovo, salvo esclusioni; TFR separato | Scadenza prefissata | Escluso dai tre Bonus del DL 62/2026; possibili incentivi strutturali, per esempio art. 4 L. 92/2012 | Niente deduzione integrale ordinaria; restano deduzioni specifiche | Picchi, sostituzioni |
| Apprendistato professionalizzante | Tempo indeterminato; formazione generalmente 6 mesi–3 anni, fino a 5 per profili artigiani | Base 11,61%; 3,11% e 4,61% nei primi due anni fino a 9 addetti; TFR separato | Obblighi formativi | Escluso dai tre Bonus; rileva per la maxi-deduzione | Costo deducibile, rigo IS7 per l'apprendistato a tempo indeterminato della SRL | Giovani da formare; eccezioni di legge |
| Part-time | Come il contratto base | In proporzione alla retribuzione | Orario ridotto | Bonus se a tempo indeterminato e con requisiti | Dipende dal contratto base | Bisogno parziale |
| Intermittente | A chiamata | Aliquote ordinarie; addizionale NASpI se dovuto | Requisiti oggettivi oppure anagrafici | Escluso dai tre Bonus | Verificare le deduzioni della specifica tipologia, anche quelle specifiche | Attività discontinue |
| Co.co.co | Concordata | 35,03% per collaboratori ordinari senza pensione né altra copertura; due terzi al committente | Autonomia effettiva | Esclusa dai tre Bonus | Compensi non deducibili ai fini IRAP (art. 11, c. 1, lett. b, n. 3, D.Lgs. 446/1997), salvo deroghe specifiche | Prestazione autonoma coordinata |
Ai fini IRAP i costi delle collaborazioni coordinate e continuative non sono ammessi in deduzione (art. 11, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 446/1997), salvo le deroghe applicabili al caso concreto. La deduzione integrale del costo dei dipendenti a tempo indeterminato è quella dell'art. 11, comma 4-octies.
Tempo indeterminato: la regola, non l'eccezione
L'art. 1 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il contratto a tempo indeterminato è la forma comune del lavoro subordinato. Per una SRL che assume la prima persona in un ruolo che servirà anche tra due anni, è già la risposta.
Il 28,98% utilizzato nell'esempio è un'aliquota base esemplificativa del commercio, non universale per le SRL. La contribuzione effettiva dipende da inquadramento previdenziale, dimensione e ulteriori contributi, compresi FIS o fondi di solidarietà. Anche il premio INAIL dipende dalla lavorazione e dalla posizione assicurativa: lo 0,7% non è una tariffa generale del commercio. Si aggiunge il TFR; il costo del personale a tempo indeterminato è integralmente deducibile ai fini IRAP (art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. 446/1997).
La maxi-deduzione del 20% (30% per le categorie più tutelate) sul costo delle nuove assunzioni vale per il triennio 2025-2027, con la regola del minore tra costo dei nuovi assunti e incremento del costo del personale. I Bonus Giovani, Donne e ZES 2026 del DL 62/2026 sono riservati alle assunzioni a tempo indeterminato del 2026: part-time compreso, apprendistato escluso. Requisiti e massimali sono nella guida sui bonus assunzioni 2026 per giovani, donne e ZES.
Tempo determinato: le regole 2026
Il contratto a termine è disciplinato dagli artt. 19-29 del D.Lgs. 81/2015. Ai fini dei dodici mesi senza causale si considerano contratti, proroghe e rinnovi stipulati dal 5 maggio 2023 (art. 24, comma 1-ter, DL 48/2023, introdotto dalla L. 85/2023), secondo la circolare ministeriale 9/2023. Questo azzeramento non riguarda il limite ordinario complessivo di ventiquattro mesi. Per le missioni a termine dei lavoratori assunti a tempo determinato dall'agenzia, resta il computo previsto dall'art. 19, comma 2. Per quelli assunti a tempo indeterminato dall'agenzia, il comma 2-bis prevede invece un distinto limite di 36 mesi presso lo stesso utilizzatore, salvo diverso limite collettivo, per mansioni di pari livello e categoria legale. Il nuovo contatore decorre dal 28 giugno 2026: le missioni precedenti non rilevano, secondo l'art. 16-quinquies del DL 62/2026, convertito dalla L. 112/2026 (testo vigente dell'art. 19). La circolare 6/2025 descrive il quadro precedente, non questo nuovo contatore.
Oltre i 12 mesi, entro il limite ordinario di 24 mesi, serve una causale: esigenze previste dai contratti collettivi ex art. 51; in assenza di previsioni collettive, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti; sostituzione di altri lavoratori. Restano le deroghe previste dalla legge.
La causale individuata dalle parti è ammessa fino al 31 dicembre 2026 dall'art. 14, comma 6-bis, del DL 95/2025, convertito dalla L. 118/2025. La data riguarda la stipula, non la scadenza: il rapporto può proseguire nel 2027.
| Regola | Limite |
|---|---|
| Durata massima | 24 mesi tra proroghe e rinnovi, salvo diversa previsione del CCNL |
| Proroghe | Massimo 4 in 24 mesi; la quinta trasforma il contratto a tempo indeterminato |
| Rinnovo | Intervallo di 10 giorni dopo contratti fino a 6 mesi, 20 giorni dopo quelli più lunghi; salve le esclusioni per attività stagionali e altre ipotesi dei contratti collettivi |
| Limite quantitativo | 20% degli indeterminati al 1° gennaio, salvo diversa disposizione collettiva e le esclusioni dell'art. 23; fino a 5 dipendenti è sempre possibile un contratto a termine |
| Contributo addizionale | Generalmente 1,4% dell'imponibile, più 0,5 punti a ogni rinnovo; esclusioni di legge |
Il contributo addizionale NASpI è generalmente pari all'1,4%, con incremento di 0,5 punti per ciascun rinnovo. Sono previste esclusioni, fra cui sostituzioni di lavoratori assenti e attività stagionali esentate dalla legge: non tutte quelle individuate dai CCNL sono esenti. Nel lavoro domestico a termine si applica l'1,4%, salvo sostituzioni, ma non l'incremento per i rinnovi.
Per le trasformazioni a tempo indeterminato dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 esiste il distinto incentivo di stabilizzazione: riguarda under 35 mai occupati a tempo indeterminato, con contratto a termine instaurato entro il 30 aprile 2026 e durata non superiore a 12 mesi (circolare INPS 72/2026).
Nei casi di conversione previsti dalla legge, l'indennità è ordinariamente compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile al TFR; il giudice può riconoscere un importo superiore se il lavoratore dimostra un maggior danno.
Il Collegato lavoro (L. 203/2024) interviene su prova, stagionalità e somministrazione. L'assenza ingiustificata può determinare dimissioni per fatti concludenti alle condizioni dell'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015: occorre rispettare il termine applicabile e comunicarla all'Ispettorato territoriale. In mancanza di una specifica previsione contrattuale, serve un'assenza superiore a quindici giorni. L'effetto non opera se il lavoratore dimostra l'impossibilità di comunicare i motivi per forza maggiore o per fatto imputabile al datore.
Apprendistato professionalizzante: il costo più basso, con obblighi
L'apprendistato professionalizzante è un tempo indeterminato finalizzato alla formazione. Ordinariamente si stipula tra 18 e 29 anni, da 17 con la qualifica prevista. L'art. 47, comma 4, lo consente senza limite di età ai beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione, ai detenuti assegnati al lavoro esterno e ai beneficiari della CIGS prevista dall'art. 22-ter del D.Lgs. 148/2015.
La fase formativa dura generalmente da 6 mesi a 3 anni, fino a 5 per i profili artigiani individuati dai CCNL. Il contratto deve contenere il piano formativo individuale, indicare un tutore o referente e prevedere la formazione professionalizzante.
Il vantaggio economico nasce da tre leve
- inquadramento: il CCNL può collocare l'apprendista fino a due livelli sotto quello finale, oppure pagarlo in percentuale rispetto all'anzianità (art. 42, comma 5, lettera b);
- contributi: aliquota base 11,61% (10% più 1,31% NASpI e 0,30% formazione continua); fino a 9 addetti, 3,11% nei primi 12 mesi, 4,61% dal 13° al 24°, 11,61% dal 25°. Restano eventuali contributi ulteriori, compreso il FIS;
- limiti numerici: gli apprendisti sono generalmente esclusi dal computo, fatte salve diverse previsioni di legge o di contratto collettivo (art. 47, comma 3).
Il rapporto massimo è 3 apprendisti ogni 2 qualificati, 1:1 sotto 10 dipendenti; con meno di 3 qualificati si possono assumere fino a 3 apprendisti. Per le imprese artigiane valgono i limiti specifici della L. 443/1985. È vietata la somministrazione a termine di apprendisti. Il comma 7 non prevede una conversione automatica per il superamento del rapporto numerico: la conversione in ordinario a tempo indeterminato dall'origine è stabilita dal comma 8 per le assunzioni oltre i limiti delle conferme, non per la violazione del diverso limite del comma 7.
Per i datori con almeno 50 dipendenti, l'art. 42, comma 8, subordina ordinariamente le nuove assunzioni professionalizzanti alla conferma di almeno il 20% degli apprendisti il cui periodo è terminato nei 36 mesi precedenti, salvi i diversi limiti dei CCNL qualificati. Non si computano i rapporti cessati in prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Se la percentuale non è rispettata, resta possibile assumere un apprendista; le assunzioni in violazione dei limiti di quel comma sono considerate rapporti subordinati ordinari a tempo indeterminato dall'origine. Il requisito non si estende automaticamente ai datori sotto 50 dipendenti.
Nell'apprendistato ordinario, al termine della formazione le parti possono recedere con preavviso; in mancanza, il rapporto prosegue e i benefici contributivi sono mantenuti per un anno. Per gli assunti ai sensi dell'art. 47, comma 4, si applica invece la disciplina dei licenziamenti individuali e non spetta l'anno aggiuntivo di benefici del comma 7.
I Bonus Giovani, Donne e ZES 2026 escludono l'apprendistato, che conta però come tempo indeterminato per la maxi-deduzione.
Part-time, intermittente e somministrazione
Part-time.
È un regime di orario, compatibile con tempo determinato e indeterminato, con forma scritta ai fini della prova e indicazione della durata e collocazione temporale. I costi dipendono dall'orario e dalla retribuzione; i tre Bonus 2026 lo ammettono se a tempo indeterminato e con gli altri requisiti.
Intermittente.
È ammesso per le esigenze individuate dai contratti collettivi o dalla disciplina ministeriale. In alternativa, può essere concluso con persone di età inferiore a 24 anni, con prestazioni entro il venticinquesimo anno, oppure superiore a 55 anni. Il limite è 400 giornate effettive in tre anni con lo stesso datore, salvo turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Nei periodi non lavorati non matura retribuzione, salvo l'indennità di disponibilità per chi si impegna a rispondere alle chiamate.
Oltre all'UniLav di assunzione, prima di ogni prestazione intermittente o di un ciclo integrato non superiore a 30 giorni occorre la specifica comunicazione preventiva prevista dall'art. 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015. L'omissione è soggetta alla sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore: la comunicazione iniziale del contratto non sostituisce quella delle chiamate.
Somministrazione.
L'agenzia assume il lavoratore; l'utilizzatore paga una fattura comprensiva di contributi, premi e margine. Salvo diversa previsione collettiva, il numero complessivo dei dipendenti diretti a termine e dei somministrati a termine non può superare il 30% degli indeterminati al 1° gennaio. Restano le esclusioni di legge, comprese quelle del Collegato lavoro per gli assunti a tempo indeterminato dall'agenzia e i casi dell'art. 23, comma 2. Per la somministrazione a tempo indeterminato il limite ordinario è 20%, salvo diversa previsione collettiva.
Nella somministrazione a termine, le causali dell'art. 19, comma 1, non si applicano ai disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, né agli svantaggiati o molto svantaggiati individuati dalla normativa richiamata. La semplice disoccupazione da sei mesi non basta.
Co.co.co: quando è genuina e quando rischia la riqualificazione
La co.co.co genuina consiste in una prestazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale, nella quale il collaboratore organizza autonomamente la propria attività nel rispetto delle modalità di coordinamento concordate con il committente (art. 409, n. 3, c.p.c.). Se invece le modalità di esecuzione della prestazione prevalentemente personale e continuativa sono organizzate dal committente, si applica, salvo le eccezioni di legge, la disciplina del lavoro subordinato (art. 2 D.Lgs. 81/2015).
Per le co.co.co ordinarie senza altra copertura previdenziale obbligatoria e senza pensione, l'aliquota 2026 è 35,03%, due terzi al committente e un terzo al collaboratore. Per pensionati o assicurati presso altre forme obbligatorie si applica il 24%; per alcune figure assimilate non soggette al contributo DIS-COLL, il 33,72%. La DIS-COLL può spettare con i requisiti di legge, non automaticamente a ogni iscritto alla Gestione Separata. Non si maturano automaticamente TFR, tredicesima, ferie e permessi propri del lavoro subordinato.
Su 26.000 euro di compenso annuo, applicando il 35,03%, il costo per il committente è 32.071,87 euro, prima degli eventuali altri oneri. Il confronto è annuale: la RAL del dipendente comprende già tredicesima e quattordicesima, mentre la periodicità dei pagamenti della collaborazione dipende dal contratto. Per approfondire: collaborazioni coordinate e continuative.
Confronto dei costi: esempio con RAL 26.000 euro
Ipotizziamo una SRL del commercio fino a 9 addetti, RAL, retribuzione utile al TFR e imponibile previdenziale di 26.000 euro. Usiamo aliquote base esemplificative del 28,98%, più 1,4% per il termine, e 3,11% per l'apprendistato iniziale. Il TFR lordo è 26.000 / 13,5 = 1.925,93 euro; per i contratti ordinari senza esoneri, la detrazione dello 0,50% dovuto, pari a 130 euro, porta a 1.795,93 euro. Nell'apprendistato lo 0,50% non è dovuto e non si detrae. Per una stima personalizzata: calcolatore del costo di assunzione.
| Voce | Tempo indeterminato | Tempo determinato | Apprendistato, primo anno |
|---|---|---|---|
| Retribuzione annua | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € |
| Contributi alle aliquote ipotizzate | 7.534,80 € | 7.898,80 € | 808,60 € |
| TFR | 1.795,93 € | 1.795,93 € | 1.925,93 € |
| Subtotale delle voci considerate | 35.330,73 € | 35.694,73 € | 28.734,53 € |
| Differenza rispetto all'indeterminato | — | +364,00 € | −6.596,20 € |
Nel secondo anno, al 4,61%, i contributi considerati sono 1.198,60 euro e il subtotale 29.124,53 euro; dal 25° mese, all'11,61%, rispettivamente 3.018,60 e 30.944,53 euro. Con almeno 10 addetti l'11,61% si applica dall'inizio. Questi importi non sono il costo aziendale completo: restano gli altri oneri applicabili, incluso il premio INAIL dei contratti ordinari. Nell'apprendistato la quota INAIL dello 0,30% è già compresa nel 10% ordinario.
Come incidono bonus e deduzioni
Il Bonus Giovani può ridurre sensibilmente il costo, entro 500 euro mensili, elevati a 650 nelle sedi agevolate. Riguarda solo la contribuzione ammessa: restano, fra gli altri, lo 0,30% per la formazione continua, gli eventuali contributi ai fondi di solidarietà e i premi INAIL. Va ricalcolato anche il TFR: la quota IVS dello 0,50% eventualmente esonerata non può essere detratta dall'accantonamento. Il costo finale dipende dalla posizione contributiva e dall'esonero riconosciuto.
La domanda sul Portale delle Agevolazioni può riguardare un'assunzione già effettuata o un rapporto non ancora instaurato. Solo nel secondo caso, dopo l'accantonamento comunicato dall'INPS, occorre instaurare il rapporto e inviare la comunicazione obbligatoria entro dieci giorni, pena la perdita della prenotazione.
La maxi-deduzione del 20% si applica al minore tra costo agevolabile dei nuovi assunti a tempo indeterminato e incremento complessivo del costo del personale, non alla sola RAL. Se nell'esempio senza esoneri tutti i 35.330,73 euro fossero agevolabili, la deduzione aggiuntiva sarebbe 7.066,15 euro, con risparmio IRES teorico di 1.695,88 euro al 24%. Occorre verificare sia l'incremento degli indeterminati sia quello dell'occupazione complessiva.
Al 3,9%, la deduzione del costo ordinario di 35.330,73 euro corrisponde a un risparmio IRAP teorico di 1.377,90 euro; per l'apprendistato iniziale, su 28.734,53 euro, è 1.120,65 euro. L'effetto dipende dalla base imponibile e dall'aliquota applicabile. Per il determinato restano deduzioni specifiche, fra cui i contributi assicurativi obbligatori e, alle condizioni di legge, quella per gli stagionali.
Gli errori che costano di più
Causale fotocopia.
La motivazione deve descrivere la necessità concreta, il periodo e il collegamento con l'attività, nel rispetto delle causali e delle deroghe applicabili.
Apprendistato senza formazione.
Se l'inadempimento formativo è imputabile esclusivamente al datore e impedisce la realizzazione delle finalità formative, si applica il recupero contributivo maggiorato del 100% previsto dall'art. 47, comma 1.
Domande frequenti
Posso assumere a tempo determinato senza causale nel 2026?
Sì, ordinariamente fino a 12 mesi complessivi, comprese proroghe e rinnovi. Oltre servono le causali del contratto collettivo, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti in assenza di previsioni collettive e per stipule entro il 31 dicembre 2026, oppure la sostituzione. Restano le deroghe di legge.
L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato?
Sì. Nell'apprendistato ordinario, al termine della fase formativa si può recedere con preavviso; altrimenti il rapporto prosegue e i benefici contributivi restano per un anno. Per gli assunti ai sensi dell'art. 47, comma 4, valgono invece le regole sui licenziamenti individuali e non spetta l'anno aggiuntivo di benefici.
Posso assumere in apprendistato una persona di 30 anni?
Solo nei casi dell'art. 47, comma 4: beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, condannati e internati ammessi alle misure alternative, detenuti al lavoro esterno e beneficiari della CIGS dell'art. 22-ter D.Lgs. 148/2015. La semplice disoccupazione o un qualsiasi trattamento CIGS non bastano.
Co.co.co o dipendente: come si sceglie?
Conta l'autonomia reale: nella co.co.co genuina il collaboratore organizza la propria attività secondo il coordinamento concordato. Se la prestazione è prevalentemente personale e continuativa e le modalità sono organizzate dal committente, si applica, salvo le eccezioni di legge, la disciplina del lavoro subordinato.
Quale contratto costa meno nel 2026?
Nell'esempio senza esoneri, a RAL uguale e fino a 9 addetti, l'apprendistato iniziale ha un subtotale di 28.734,53 euro, contro 35.330,73 euro dell'indeterminato ordinario. Non sono costi completi. Il Bonus Giovani può modificare il confronto, ma servono i requisiti e l'ammissione INPS: restano contributi esclusi e va ricalcolato il TFR.
I bonus 2026 valgono anche per l'apprendistato e il part-time?
I Bonus Giovani, Donne e ZES escludono apprendistato, lavoro domestico, intermittente e prestazioni occasionali. Il part-time è ammesso, purché il contratto sia a tempo indeterminato e l'assunzione rispetti gli altri requisiti.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — artt. 19-29 (contratto a tempo determinato)
- D.Lgs. 81/2015 — art. 21 (proroghe e rinnovi)
- D.Lgs. 81/2015 — art. 23 (limite quantitativo)
- D.Lgs. 81/2015 — artt. 41-47 (apprendistato)
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato lavoro)
- Ministero del Lavoro — Contratto a tempo determinato
- Ministero del Lavoro — Apprendistato
- Ministero del Lavoro — Lavoro intermittente
- INPS — Circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 (Gestione Separata)
- INPS — Comunicato stampa 15 giugno 2026 su Bonus Giovani, ZES e Donne
- Agenzia delle Entrate — Istruzioni IRAP 2026
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 — art. 11, determinazione della base IRAP
- Ministero del Lavoro — Circolare 9/2023, contatore dei dodici mesi
- DL 4 maggio 2023, n. 48 — art. 24, comma 1-ter, contatore dei dodici mesi
- Ministero del Lavoro — Circolare 6/2025, Collegato lavoro
- Ministero del Lavoro — Indennità per abuso dei contratti a termine
- INPS — Circolare 70/2007, TFR e apprendistato
- INPS — Circolare 108/2018, contribuzione apprendistato
- INPS — Circolare 121/2019, addizionale NASpI
- INPS — Contributi domestici 2026
- INPS — Circolare 55/2026, Bonus Giovani; copia integrale ospitata da Assolavoro
- Agenzia delle Entrate — Circolare 1/E/2025, maxi-deduzione
- Ministero del Lavoro — Lavoro a tempo parziale
- INPS — Fondo di integrazione salariale
- INPS — Circolare 111/2013, incentivi strutturali dell'art. 4 L. 92/2012
- INPS — Circolare 72/2026, incentivo distinto per le stabilizzazioni
Per il testo coordinato delle disposizioni sulle collaborazioni e per la proroga delle causali: art. 409 c.p.c., art. 2 D.Lgs. 81/2015 e commento di Eufranio Massi alla proroga al 2026, fonti giuridiche e specialistiche secondarie.
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