Torna al blog
Lavoro e HR
19/10/2026
20 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Bonus assunzioni 2026: Giovani, Donne e ZES fino al 31 dicembre

Bonus Giovani, Donne e ZES 2026: requisiti, massimali, incremento occupazionale in ULA, domanda all'INPS e scadenza delle assunzioni al 31 dicembre 2026.

Bonus assunzioni 2026: Giovani, Donne e ZES fino al 31 dicembre
Lavoro e HR
19/10/2026
20 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

In breve:

  • I bonus assunzioni 2026 nascono dal D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla L. 25 giugno 2026, n. 112, e valgono solo per assunzioni a tempo indeterminato fatte entro il 31 dicembre 2026: esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, premi INAIL esclusi;
  • Bonus Giovani: under 35 svantaggiati o molto svantaggiati, 500 €/mese (650 € se la sede è in ZES unica), da 12 a 24 mesi;
  • Bonus Donne: donne di qualsiasi età, 650 €/mese (800 € se la lavoratrice risiede in ZES unica), da 12 a 24 mesi;
  • Bonus ZES: persone di almeno 35 anni compiuti, disoccupate da almeno 24 mesi, assunte da datori con massimo 10 dipendenti nelle regioni della ZES unica, 650 €/mese per 24 mesi;
  • la domanda sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) può riguardare un'assunzione già effettuata o un rapporto futuro. Solo per quest'ultimo, dopo l'accantonamento delle risorse da parte dell'INPS, decorrono 10 giorni perentori per l'assunzione e la comunicazione obbligatoria. Le assunzioni agevolabili vanno fatte entro il 31 dicembre 2026.

Aggiornato al 19 ottobre 2026.

I bonus assunzioni 2026 sono tre esoneri contributivi del 100% per chi assume a tempo indeterminato giovani svantaggiati, donne svantaggiate o persone di almeno 35 anni disoccupate di lungo periodo nella ZES unica. Le assunzioni agevolabili devono essere fatte entro il 31 dicembre 2026; la domanda si presenta all'INPS prima o dopo l'assunzione e l'esonero si recupera in UniEmens.

Tre bonus, una sola finestra: le assunzioni fino al 31 dicembre 2026

Il Decreto Primo Maggio ha sostituito le proroghe precedenti con tre misure distinte. Restano dovuti i contributi a carico del lavoratore, trattenuti in busta, i premi INAIL e le altre contribuzioni escluse dal beneficio; l'esonero copre la contribuzione datoriale esonerabile fino al tetto mensile. Non è un credito d'imposta: è un esonero esposto in UniEmens, dopo l'autorizzazione dell'INPS.

La scadenza vera è quella del contratto: un'assunzione fatta a gennaio 2027 non entra in nessuno dei tre bonus.

Caratteristica Bonus Giovani Bonus Donne Bonus ZES
Norma Art. 2 D.L. 62/2026 Art. 1 D.L. 62/2026 Art. 3 D.L. 62/2026
Destinatari Under 35 alla data di assunzione, svantaggiati o molto svantaggiati Donne di qualsiasi età, svantaggiate o molto svantaggiate Lavoratori con almeno 35 anni compiuti, disoccupati da almeno 24 mesi
Contratto Tempo indeterminato, anche part-time e somministrazione Tempo indeterminato, anche part-time e somministrazione Tempo indeterminato, anche part-time e somministrazione
Trasformazioni da tempo determinato No: servono nuove assunzioni No: servono nuove assunzioni No: la circolare INPS 56/2026 lo esclude espressamente
Durata 24 mesi se privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi e appartenente alle categorie c), e), f), g); 12 mesi per le categorie a), b), c), e), f), g) negli altri casi 24 mesi se molto svantaggiata o se priva di impiego da 12 mesi e in categorie b)-g); 12 mesi negli altri casi 24 mesi
Massimale ordinario 500 €/mese 650 €/mese 650 €/mese
Massimale maggiorato 650 €/mese se la sede o unità produttiva è in ZES unica 800 €/mese se la lavoratrice risiede in ZES unica Non previsto: 650 €/mese
Dimensione del datore Nessun limite Nessun limite Massimo 10 dipendenti nel mese di assunzione, al netto degli agevolati
Qualifica Personale non dirigenziale — Personale non dirigenziale
Limite di spesa 2026 109,7 milioni € 26,5 milioni € 26 milioni €

Le risorse sono ripartite per annualità e l'INPS accoglie la domanda solo se c'è capienza per tutto il periodo agevolato. Quando il plafond si esaurisce, l'Istituto non accoglie nuove richieste: conviene presentare l'istanza appena il profilo è individuato. Per la ZES unica rilevano Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria.

Chi è "svantaggiato" e chi "molto svantaggiato"

"Svantaggiato" è una definizione tecnica del Regolamento UE 651/2014, precisata dal D.M. 17 ottobre 2017. Da questa classificazione dipendono durata e, in alcuni casi, accesso al bonus.

È svantaggiato chi rientra in una di queste categorie:

  • a) senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • b) età tra 15 e 24 anni;
  • c) senza diploma di scuola superiore o professionale (ISCED 3), o formazione a tempo pieno conclusa da non più di due anni senza un primo impiego regolarmente retribuito;
  • d) almeno 50 anni compiuti;
  • e) almeno 25 anni compiuti, sostenendo da soli il nucleo familiare con una o più persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 TUIR;
  • f) occupato in una professione o in un settore individuato dal decreto ministeriale annuale con una disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media, appartenendo al genere sottorappresentato;
  • g) appartenente a una minoranza linguistica storica della L. 482/1999 o ad altra minoranza ufficialmente riconosciuta in Italia, con necessità di migliorare le competenze linguistiche e professionali o l'esperienza lavorativa.

È molto svantaggiato chi è senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi e rientra in una delle categorie dalla b) alla g).

Un ragazzo di 28 anni privo di impiego regolarmente retribuito da 7 mesi è svantaggiato (categoria a): il Bonus Giovani dura 12 mesi. Se è privo di impiego regolarmente retribuito da 25 mesi il bonus sale a 24 mesi. Una donna di 42 anni priva di impiego regolarmente retribuito da 8 mesi ottiene 12 mesi di Bonus Donne; una donna di 38 anni, sola con un figlio a carico e priva di impiego regolarmente retribuito da 14 mesi, rientra nella categoria e) e arriva a 24 mesi.

Per Giovani e Donne, “privo di impiego regolarmente retribuito” è una condizione distinta dallo stato amministrativo di disoccupazione: nel periodo richiesto si verificano i rapporti subordinati di durata almeno semestrale e i redditi delle attività autonome o parasubordinate. Le soglie annue di riferimento sono 5.500 € per il lavoro autonomo e 8.500 € per quello parasubordinato. Per il Bonus ZES va invece verificato lo stato di disoccupazione da almeno 24 mesi secondo la relativa disciplina.

Per il Bonus Giovani, i 12 mesi spettano agli under 35 appartenenti alle categorie a), b), c), e), f), g). Per arrivare a 24 mesi occorrono almeno 24 mesi senza impiego regolarmente retribuito, oppure almeno 12 mesi insieme a una delle categorie c), e), f), g): la sola età tra 15 e 24 anni non basta per la durata maggiore. Per il Bonus Donne, la combinazione di almeno 12 mesi senza impiego con una categoria b)–g) consente invece i 24 mesi.

Le condizioni comuni che decidono se il bonus spetta

Incremento occupazionale netto in ULA

L'assunzione deve produrre un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Il calcolo si fa in Unità di Lavoro Annuo (ULA): un part-time al 50% pesa metà di un full-time e il confronto va fatto mese per mese. Nel conteggio entrano anche i dipendenti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e delle imprese che fanno capo allo stesso soggetto.

L'incremento si considera comunque realizzato se il posto si è liberato per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell'orario o licenziamento per giusta causa. Se si è liberato per un licenziamento per riduzione di personale, il requisito va rispettato.

Si applicano anche i principi dell'art. 31 del D.Lgs. 150/2015: vanno verificati gli obblighi preesistenti di assunzione, i diritti di precedenza e le sospensioni dell'attività per crisi o riorganizzazione, tenendo conto delle eccezioni previste dalla norma.

Nessun licenziamento nei sei mesi precedenti

Il datore non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Non contano quelli per sopravvenuta inidoneità assoluta o per superamento del periodo di comporto.

Se nei sei mesi successivi all'assunzione agevolata il datore licenzia per giustificato motivo oggettivo lo stesso lavoratore, o un altro dipendente con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, l'esonero viene revocato e il beneficio recuperato.

Salario giusto

L'art. 7 del D.L. 62/2026 subordina l'accesso ai benefici al salario giusto: il trattamento individuale non può essere inferiore al trattamento economico complessivo (TEC) dei CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, avuto riguardo a settore, categoria, dimensione e natura giuridica del datore. Dopo la conversione in legge, il TEC comprende voci fisse e continuative, mensilità aggiuntive e welfare contrattuale spettante alla generalità; restano fuori le voci discrezionali e variabili. Un CCNL "di comodo" o una retribuzione sotto il minimo tabellare fanno perdere il bonus.

DURC, aiuti di Stato e SIISL

Servono DURC regolare, assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza e rispetto degli accordi collettivi. L'impresa non deve essere in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento UE 651/2014, non deve avere aiuti illegali non rimborsati (clausola Deggendorf) e l'esonero viene registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Sono esclusi PA, lavoro domestico, apprendistato, intermittente e prestazioni occasionali.

Le circolari INPS richiamano la pubblicazione della posizione sul SIISL e rinviano l'attuazione al decreto ministeriale. Nel comunicato dell'8 ottobre 2026, il Ministero annuncia la firma del D.M. 5 ottobre 2026, n. 134, e la trasmissione agli organi di controllo per la registrazione: il calendario annunciato rende la pubblicazione facoltativa fino al 30 novembre 2026 e preventiva o contestuale dal 1° dicembre 2026, con identificativo in UniEmens. Il comunicato non attesta da solo la conclusione dell'iter: prima della pratica va verificata la pubblicazione del decreto e delle istruzioni operative applicabili.

Non cumulabilità e maxi-deduzione

I tre bonus non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote: niente Decontribuzione Sud, incentivo disabili ex L. 68/1999, incentivo NASpI del 20%, riduzioni edilizia o agricoltura di montagna. Sono invece compatibili con la maxi-deduzione del 120% o 130% del D.Lgs. 216/2023, prorogata fino al 2027, con l'1% per la parità di genere e con gli sgravi a carico del lavoratore.

La procedura passo passo, dalla domanda a UniEmens

  1. Verifica requisiti e incremento in ULA sui dodici mesi precedenti, incluse le società collegate.
  2. Verifica gli adempimenti SIISL vigenti. Il calendario annunciato dal Ministero prevede la pubblicazione preventiva o contestuale dal 1° dicembre 2026 e la facoltà fino al 30 novembre; controlla l'avvenuta pubblicazione del decreto attuativo e le istruzioni operative, non soltanto il comunicato di firma.
  3. Presenta la domanda sul Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) con SPID di livello 2, CIE di livello 3 o CNS. Ogni bonus ha il suo modulo. Puoi presentarla per un'assunzione già effettuata oppure per un rapporto non ancora instaurato. L'INPS verifica la capienza e, nel secondo caso, accantona le risorse.
  4. Se il rapporto non è ancora instaurato, entro 10 giorni perentori dalla comunicazione di accantonamento dell'INPS devi effettuare l'assunzione e trasmettere UniLav o Unisomm. Se il termine scade, perdi la prenotazione delle risorse, ferma la possibilità di presentare una nuova istanza. Per le assunzioni già effettuate non si applica questa prenotazione: l'INPS verifica la domanda e la comunicazione obbligatoria già presente.
  5. Esponi l'esonero in UniEmens nella sezione ordinaria con il codice previsto per la misura: EG26 (Giovani ordinario), EGZS (Giovani in ZES), EZE1 (ZES), ED26 (Donne ordinario) oppure EDZS (Donne con massimale maggiorato), indicando il protocollo della domanda e rispettando le istruzioni della gestione interessata.
  6. Recupera gli arretrati, se ci sono. La fruizione è partita dalla competenza di luglio 2026. Per i datori che utilizzano la sezione ordinaria di UniEmens, gli arretrati da gennaio a giugno devono essere esposti nelle competenze di luglio, agosto o settembre 2026. Attenzione: settembre è il mese di competenza, non quello di trasmissione; al momento dell'aggiornamento dell'articolo occorre quindi verificare il recupero nel flusso di settembre, trasmesso nel mese successivo. Per i datori agricoli valgono istruzioni specifiche.
  7. Conserva la documentazione su requisiti, retribuzione, incremento e comunicazioni obbligatorie: l'INPS può controllare anche dopo l'autorizzazione.

Per stimare l'impatto sul costo del lavoro, il calcolatore del costo di assunzione confronta RAL, contributi e risparmio da incentivo prima di aprire la pratica.

Due esempi numerici

I due esempi sono simulazioni, non preventivi contributivi del settore commercio. Ipotizziamo un'aliquota effettivamente esonerabile del 28,98%, già depurata delle contribuzioni escluse, dodici mesi interi di fruizione e un imponibile distribuito uniformemente nei dodici mesi, senza tredicesima o quattordicesima pagate separatamente. Questa aliquota ipotetica non va confusa con l'aliquota contributiva ordinaria della posizione aziendale: INAIL, TFR, formazione continua, fondi di solidarietà e gli altri oneri non esonerabili restano fuori dai totali illustrati. Nel caso reale occorre usare le aliquote applicabili e verificare il massimale mese per mese, comprese le mensilità aggiuntive se erogate separatamente.

SRL a Napoli: under 35 disoccupato da due anni, RAL 26.000 €

Una SRL napoletana con 8 dipendenti assume un giovane di 29 anni, senza impiego regolarmente retribuito da 25 mesi: è molto svantaggiato e il Bonus Giovani dura 24 mesi. La sede è in Campania, quindi il massimale è 650 € al mese.

  • Contributi ipoteticamente esonerabili: 26.000 × 28,98% = 7.534,80 € l'anno, pari a 627,90 € al mese nella simulazione;
  • il massimale mensile di 650 € copre l'intero importo ipotizzato: esonero di 7.534,80 € nel primo anno e 15.069,60 € nei 24 mesi solo se imponibile, aliquota e capienza mensile restano identici anche nel secondo anno;
  • totale parziale annuo di RAL e contributi esonerabili: 33.534,80 € prima del bonus e 26.000 € dopo, cui aggiungere in entrambi i casi INAIL, TFR e gli altri oneri esclusi dalla simulazione.

SRL a Milano: donna disoccupata da otto mesi, RAL 30.000 €

Una SRL milanese con 20 dipendenti assume una donna di 41 anni, priva di impiego regolarmente retribuito da 8 mesi: è svantaggiata (categoria a) e il Bonus Donne dura 12 mesi. Non risiede in ZES, quindi il massimale è 650 € al mese.

  • Contributi ipoteticamente esonerabili: 30.000 × 28,98% = 8.694 € l'anno, pari a 724,50 € al mese nella simulazione;
  • il massimale mensile lascia a carico 74,50 € al mese dei contributi considerati: esonero simulato di 7.800 € nell'anno;
  • totale parziale annuo di RAL e contributi considerati: 38.694 € prima del bonus e 30.894 € dopo, cui aggiungere in entrambi i casi INAIL, TFR e gli altri oneri esclusi dalla simulazione.

Gli errori che fanno perdere il bonus

  1. Contare una trasformazione come assunzione. I tre bonus riguardano nuove assunzioni; le stabilizzazioni hanno l'incentivo separato dell'art. 4.
  2. Assumere senza incremento netto in ULA. Il requisito va verificato ogni mese. Secondo le circolari INPS 55, 56 e 57/2026, nel computo infragruppo sono escluse le diminuzioni degli occupati nelle società controllate o collegate, mentre possono rilevare gli aumenti. Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese interessato.
  3. Dimenticare i licenziamenti dei sei mesi precedenti. Un GMO o un collettivo nella stessa unità produttiva blocca il bonus.
  4. Sbagliare la comunicazione obbligatoria. I dati devono coincidere con la domanda. Il termine perentorio di 10 giorni dall'accantonamento riguarda soltanto le richieste per rapporti non ancora instaurati e non sostituisce gli ordinari termini delle comunicazioni obbligatorie.
  5. Applicare un CCNL sotto il minimo tabellare. Il salario giusto è condizione di accesso, non una dichiarazione formale.
  6. Sommare più esoneri. Se hai già fruito di Decontribuzione Sud, incentivo disabili o NASpI, devi restituirlo con flussi regolativi prima del nuovo bonus.
  7. Confondere Bonus ZES e Bonus Giovani in ZES. Il primo è per chi ha almeno 35 anni compiuti e per datori con massimo 10 dipendenti; il secondo per gli under 35. Un under 35 a Napoli non può usare il Bonus ZES.
  8. Fare l'assunzione dopo il 31 dicembre 2026. La domanda può arrivare dopo, ma il contratto deve essere stipulato entro quella data.

Il quarto incentivo: la stabilizzazione dei contratti a termine

L'art. 4 del D.L. 62/2026 non premia nuove assunzioni, ma le trasformazioni a tempo indeterminato: esonero del 100% dei contributi datoriali, INAIL esclusi, nel limite di 500 € al mese per 24 mesi. Servono trasformazioni senza soluzione di continuità effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, di contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata non superiore a 12 mesi, riguardanti personale non dirigenziale under 35 mai occupato a tempo indeterminato.

La circolare INPS 72/2026, §9, precisa che la misura, anche dopo le interlocuzioni preliminari con la Commissione europea, non rientra negli aiuti di Stato dell'art. 107 TFUE, nonostante il richiamo all'autorizzazione comunitaria nel decreto. Non va quindi descritta come un'autorizzazione europea già concessa. La circolare e il messaggio 2518/2026 ne disciplinano l'operatività: domanda sul Portale delle Agevolazioni con il modulo "Articolo 4 - ESTA", beneficio in UniEmens dalla competenza di agosto 2026, arretrati recuperabili nei flussi di agosto, settembre e ottobre 2026. Restano fermi incremento occupazionale netto, assenza di licenziamenti e salario giusto.

Se la lavoratrice ha tre figli: confrontare il bonus madri

Per le donne con almeno tre figli under 18 e prive di impiego da almeno 6 mesi esiste un'alternativa: l'esonero dell'art. 1, commi da 210 a 213, della L. 199/2025 (circolare INPS 82/2026). Vale il 100% fino a 8.000 € annui (666,66 € al mese), per 12 mesi a termine, 24 mesi a tempo indeterminato e fino a 18 mesi complessivi dalla prima assunzione se viene trasformato a tempo indeterminato un rapporto a termine già agevolato. Il modulo è ELM3.

Sul nuovo rapporto a termine, l'esonero madri comprende anche l'addizionale NASpI dell'1,40%, nei limiti della contribuzione esonerabile e del tetto mensile: non va esclusa automaticamente dal beneficio (circolare INPS 44/2013, §5, coordinata con la circolare 82/2026, §4). Il suo eventuale rimborso alla trasformazione è una questione distinta, da verificare sulla contribuzione effettivamente rimasta dovuta.

Non è cumulabile con il Bonus Donne. La scelta va fatta prima della domanda: il bonus madri copre anche il tempo determinato, che il Bonus Donne non copre; il Bonus Donne però arriva a 800 € al mese per le residenti nella ZES unica e può durare 24 mesi. Per un tempo indeterminato di una residente nella ZES unica, il Bonus Donne (fino a 19.200 € in 24 mesi) può essere più conveniente; fuori dalla ZES, il bonus madri resta competitivo.

Domande frequenti

Il bonus spetta anche se l'assunzione è part-time?

Sì. Il part-time è ammesso, ma il massimale va riproporzionato. Per i rapporti iniziati o cessati nel mese, la soglia giornaliera è di 16,12 € per il Bonus Giovani ordinario e di 20,96 € per i massimali da 650 €.

Posso presentare la domanda prima di aver scelto il lavoratore?

La domanda riguarda un rapporto specifico: servono lavoratore, retribuzione, aliquota e sede. Puoi presentarla sia prima sia dopo l'assunzione. Solo se il rapporto non è ancora instaurato, entro 10 giorni perentori dalla comunicazione di accantonamento dell'INPS devi assumere e inviare la comunicazione obbligatoria; altrimenti perdi la prenotazione, ma puoi presentare una nuova istanza. Se hai già assunto, l'INPS verifica la comunicazione già trasmessa.

Che succede se l'INPS esaurisce le risorse?

L'Istituto monitora i limiti di spesa e, quando il plafond è raggiunto anche solo in via prospettica, non accoglie nuove domande. Non c'è una graduatoria: contano l'ordine di presentazione e la capienza per l'intero periodo.

Un lavoratore già agevolato può essere riassunto da un altro datore?

Sì, nei limiti del periodo residuo. Serve una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2026 e il beneficio non può superare il massimale già autorizzato al precedente datore.

Il bonus si perde se il dipendente si dimette?

No. Le dimissioni non fanno venire meno l'esonero già maturato e non bloccano l'incremento occupazionale. Il beneficio si interrompe, ma non viene recuperato.

Posso cumulare il bonus con la maxi-deduzione del 120%?

Sì. La maxi-deduzione del D.Lgs. 216/2023 è compatibile senza riduzione con tutti e tre gli esoneri: l'esonero riduce i contributi, la maxi-deduzione aumenta il costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi — quindi dell'IRES per una SRL — ma non ai fini IRAP.

Fonti ufficiali

  • D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla L. 25 giugno 2026, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026): testo coordinato
  • INPS, circolari n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026: circolare 55, circolare 56, circolare 57
  • INPS, messaggi n. 1966, 1968 e 1970 dell'11 giugno 2026 e comunicato stampa del 15 giugno 2026: comunicato
  • INPS, circolare n. 72 del 3 luglio 2026 e messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026 (stabilizzazione dei contratti a termine)
  • INPS, circolare n. 82 del 29 luglio 2026 (esonero madri con almeno tre figli, L. 199/2025)
  • Ministero del Lavoro, D.M. 5 ottobre 2026, n. 134, sulla pubblicazione delle posizioni sul SIISL: comunicato
  • Regolamento UE 651/2014, art. 2, punti 4 e 99, e art. 32
  • Ministero del Lavoro, D.M. 17 ottobre 2017, art. 1: definizioni nazionali dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.
  • INPS, circolare 44/2013, §5, sull'applicazione delle riduzioni contributive all'addizionale NASpI dei rapporti a termine agevolati.
  • D.M. 17 ottobre 2017, definizione di «privo di impiego regolarmente retribuito»; D.Lgs. 150/2015, art. 31, principi generali di fruizione degli incentivi
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, maxi-deduzione ai fini delle imposte sui redditi (esclusa IRAP)
  • INPS, allegato tecnico UniEmens, codici ED26 e EDZS; trasmissione UniEmens, termini dei flussi

Articoli correlati

Con più assunzioni in programma, il confronto va fatto sul costo complessivo e sulla durata. Parla con il consulente del lavoro per verificare quale combinazione regge il controllo dell'INPS.

Gestione del personale SRL

Consulenza del lavoro, contratti e buste paga

Quanto ti costa assumere?
Costo azienda, Bonus Giovani, Donne e ZES 2026 e risparmio IRES/IRAP per la tua SRL.
Check-up personale SRL
Prepara in pochi passaggi il brief su organico, paghe e priorità HR.
Consulenza del lavoro
Analizziamo le tue esigenze di gestione del personale
WhatsApp assistenza
Supporto immediato su lavoro e HR

“Salve, ho letto l'articolo 'Bonus assunzioni 2026: Giovani, ...”

Risposta rapida • Senza impegno

Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.

Vedi il profilo autore
Consulenza del lavoro

Parliamo della gestione del personale.

Condividi le tue esigenze su paghe, assunzioni e adempimenti. La proposta distingue la gestione continuativa dagli interventi specifici.

Scopri il servizio consulenza del lavoro

Prima call conoscitiva gratuita. Approfondimenti e attività professionali definiti nel preventivo e nell'incarico.

Consulenza del lavoro

Parliamo della gestione del personale.

Condividi le tue esigenze su paghe, assunzioni e adempimenti. La proposta distingue la gestione continuativa dagli interventi specifici.

Richiedi una prima callScopri il servizio →

Prima call conoscitiva gratuita. Attività professionali successive definite nel preventivo e nell'incarico.

Torna al blog
SRLonline Insights

Serve aiuto?

Siamo online per te.