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Lavoro e HR
19/10/2026
16 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Trasparenza retributiva 2026: obblighi e annunci per le PMI

D.Lgs. 96/2026: fascia retributiva negli annunci, divieto di chiedere la busta paga precedente, risposta in 2 mesi e reporting dal 2027. Cosa fare in PMI.

Trasparenza retributiva 2026: obblighi e annunci per le PMI
Lavoro e HR
19/10/2026
16 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

In breve:

  • Dal 7 giugno 2026 è in vigore il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96 (GU n. 125 del 1° giugno 2026), che attua la direttiva UE 2023/970 e vale per tutti i datori, anche con tre dipendenti;
  • ogni annuncio deve indicare la retribuzione iniziale o la fascia e il CCNL; non si può chiedere quanto guadagna o guadagnava il candidato, neanche tramite l'agenzia;
  • i criteri retributivi vanno resi accessibili e il dipendente può chiedere per iscritto i livelli medi per sesso, con risposta entro due mesi, una volta l'anno;
  • il reporting sul divario riguarda solo le aziende con almeno 100 dipendenti: 7 giugno 2027 per 150-249 e almeno 250, 7 giugno 2031 per 100-149;
  • sopra i 50 dipendenti resta il rapporto biennale; la certificazione della parità di genere consente, previa domanda e autorizzazione INPS, un esonero fino all'1% dei contributi previdenziali a carico del datore, entro 50.000 euro annui.

Aggiornato al 19 ottobre 2026.

Il D.Lgs. 96/2026 obbliga ogni datore di lavoro a indicare la retribuzione o la fascia negli annunci, a non chiedere le retribuzioni attuali o pregresse, a rendere accessibili i criteri retributivi e a rispondere entro due mesi alle richieste scritte sui livelli medi per sesso. Il reporting sul divario scatta dai 100 dipendenti.

Cosa prevede il decreto e da quando

Il decreto non fissa livelli salariali: rende la retribuzione spiegabile e confrontabile. È in vigore dal 7 giugno 2026; gli obblighi di reporting seguono le specifiche scadenze indicate sotto. L'ambito (art. 2) comprende i datori pubblici e privati e i contratti subordinati, anche part-time e dirigenziali; sono esclusi il lavoro domestico e quello intermittente, mentre gli apprendisti rientrano. Per l'art. 5 la disciplina vale anche per i candidati.

La "retribuzione" dell'art. 3 comprende base, componenti variabili e valori in natura; il "livello retributivo" è la retribuzione lorda annua e oraria dei soli elementi continuativi e fissi, esclusi i trattamenti individuali non strutturali.

L'art. 4 definisce i confronti: "stesso lavoro" sono le mansioni riconducibili alla stessa qualifica nel medesimo livello e categoria legale del CCNL; "lavoro di pari valore" le mansioni comparabili per competenze, responsabilità e condizioni. Un CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dà presunzione di conformità, salva la prova di trattamenti discriminatori; il Ministro può adottare atti di indirizzo entro il 31 dicembre 2026.

Gli obblighi per tutti i datori di lavoro

Questa parte riguarda ogni SRL, con qualsiasi numero di addetti, ed è in vigore dal 7 giugno 2026 senza decreti attuativi.

Obbligo Articolo Cosa significa
Retribuzione o fascia negli annunci Art. 5, c. 1 Indicare in euro la cifra o la fascia e le disposizioni del CCNL
Divieto di chiedere retribuzioni attuali o pregresse Art. 5, c. 2 Nessuna domanda, nemmeno tramite chi gestisce la selezione
Annunci e selezioni neutri Art. 5, c. 3 Testi e procedure non discriminatori, anche per i titoli richiesti
Criteri di retribuzione accessibili Art. 6, c. 1-2 Rendere conoscibili i criteri che determinano retribuzione e livelli
Criteri di progressione economica Art. 6, c. 3 Esclusi i datori con meno di 50 dipendenti
Diritto di informazione Art. 7, c. 1 Risposta scritta entro due mesi, una volta l'anno, sui livelli medi per sesso
Informativa annuale sul diritto Art. 7, c. 4 Comunicare ogni anno che il diritto esiste e come si esercita
Divieto di segreto salariale Art. 7, c. 6 Vietate le clausole che limitano la facoltà di rendere nota la propria retribuzione
Accessibilità Art. 8 Informazioni fruibili anche dalle persone con disabilità

Due semplificazioni sono pensate per le imprese piccole. Chi applica un CCNL "leader" assolve l'obbligo sui criteri con il rinvio ai criteri, ai livelli e ai trattamenti del contratto, oltre che agli accordi aziendali ex art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (art. 6, comma 2): non serve una policy formale, serve rendere consultabile quel rinvio. Sotto i 50 dipendenti non sono dovuti i criteri di progressione (art. 6, comma 3).

La fascia retributiva negli annunci: checklist

La norma non impone un'ampiezza della fascia e non chiede la retribuzione individuale. Impone che l'informazione sia nell'annuncio, che la fascia risponda a criteri oggettivi e contenga l'offerta reale.

La checklist combina requisiti normativi e accorgimenti organizzativi: formato in euro, indicazione delle mensilità, istruzioni scritte all'agenzia e conservazione della copia sono modalità pratiche di attuazione, non nuovi adempimenti autonomi prescritti con queste esatte forme.

Controllo Cosa verificare
Cifra presente Retribuzione o fascia in euro, non "da definire"
Unità di misura Lordo annuo e, se utile, lordo mensile per le mensilità del CCNL
CCNL e livello Contratto applicato, inquadramento e disposizioni economiche
Coerenza L'offerta fatta al candidato rientra nella fascia pubblicata
Titolo neutro Titolo professionale e formulazione inclusivi, selezione non discriminatoria
Nessuna retribuzione pregressa Non si chiedono buste paga, RAL attuale o altri dati che rivelino la storia retributiva; il precedente livello non è vietato in sé, ma non va usato per ricostruire la retribuzione pregressa
Terzi allineati L'agenzia riceve per iscritto il divieto dell'art. 5, comma 2
Accessibilità e tracciabilità Formato leggibile e copia dell'annuncio conservata

Un esempio con criticità retributive e possibili profili discriminatori da valutare

Prima.

"Cercasi impiegata amministrativa, giovane e dinamica, per studio in centro. Retribuzione commisurata all'esperienza. Inviare CV con ultima busta paga."

Un esempio di struttura corretta, da verificare sul contratto e sulla posizione effettivi

Dopo.

"Impiegato/a amministrativo/a, sede di [città]. CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio, livello 3, 14 mensilità. Retribuzione iniziale 30.000 euro lordi annui; fascia della posizione 29.000-34.000 euro lordi annui, definita su esperienza documentata e responsabilità. Full-time, smart working due giorni. Non chiediamo la retribuzione attuale o precedente. CV a [indirizzo]."

Gli importi dell'annuncio sono esemplificativi e vanno sempre verificati sulle tabelle del CCNL applicato: la fascia non può partire sotto il minimo contrattuale del livello.

La formulazione al solo femminile e il requisito “giovane” richiedono una verifica antidiscriminatoria; mancano inoltre l'informazione retributiva e il rispetto del divieto di acquisire la storia salariale. L'art. 5, comma 2 copre le retribuzioni percepite nei rapporti attuali o precedenti, anche acquisite indirettamente e tramite i soggetti a cui l'azienda affida la selezione: niente ultima busta paga né telefonata al precedente datore per conoscerne la retribuzione.

Diritto di informazione: come rispondere entro due mesi

L'art. 7, comma 1 riconosce a ogni lavoratore il diritto di chiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, i livelli retributivi medi ripartiti per sesso delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Può arrivare tramite rappresentanti o organismi per la parità, con delega, e si esercita una volta l'anno.

La risposta deve essere scritta e fornita entro due mesi. È consigliabile conservarne traccia e specificare la categoria di confronto, il periodo di riferimento e il metodo di calcolo: sono indicazioni organizzative, non un modello obbligatorio imposto dall'art. 7. Uno schema pratico in cinque parti: la prima identifica la categoria usata per il confronto, per esempio impiegati amministrativi, livello 3. La seconda riporta retribuzione lorda annua media e oraria lorda media, distinte per sesso, riferite a un periodo chiaramente indicato, calcolate secondo l'art. 3, comma 1, lettera b), cioè sugli elementi continuativi e fissi. La terza indica la numerosità per sesso nella categoria e richiama l'art. 11: se il dato permette di risalire alla retribuzione di una persona identificabile, l'accesso è riservato ai rappresentanti, all'Ispettorato e agli organismi per la parità. Per i datori fino a 49 dipendenti l'art. 7, comma 8 consente le modalità dell'art. 9, comma 4.

La quarta parte elenca i criteri di determinazione della retribuzione e, dai 50 dipendenti, quelli di progressione, con il rinvio al CCNL. La quinta ricorda che i dati diversi dalla propria retribuzione si usano solo per esercitare il diritto alla parità (art. 7, comma 7): resta libera la comunicazione della propria paga ai sensi del comma 6. Se le informazioni sono imprecise o incomplete, il lavoratore può chiedere chiarimenti motivati (comma 5).

L'art. 7, comma 4 impone di informare annualmente tutti i lavoratori del diritto e delle modalità per esercitarlo, senza prescrivere uno specifico canale. Separatamente, il comma 2 consente di assolvere all'obbligo informativo del comma 1 pubblicando i livelli retributivi medi per sesso nella rete intranet o nell'area riservata del sito aziendale, nel rispetto delle limitazioni a tutela dei dati personali.

Obblighi per soglia dimensionale: 100, 150 e 250 dipendenti

Il reporting sul divario (art. 9) si applica ai datori con almeno 100 dipendenti. I dati sono sette: divario di genere; divario sulle componenti variabili; divario mediano; divario mediano sulle variabili; percentuale di uomini e donne che ricevono componenti variabili; percentuale per quartile retributivo; divario per categoria, distinto tra parte fissa e variabile.

Soglia Prima comunicazione Periodicità
Almeno 250 dipendenti 7 giugno 2027 Ogni anno
Da 150 a 249 7 giugno 2027 Ogni tre anni
Da 100 a 149 7 giugno 2031 Ogni tre anni
Meno di 100 Nessun obbligo Possibile su base volontaria

L'art. 9, comma 4 demanda le modalità tecniche a decreti del Ministro del Lavoro, sentito il Garante privacy, prevedendone l'adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore. I dati vanno all'organismo di monitoraggio presso il Ministero del Lavoro (art. 14), che invia la prima relazione alla Commissione europea entro il 7 giugno 2028, poi ogni due anni.

Dai 100 dipendenti si aggiunge la valutazione congiunta (art. 10), che scatta se in una categoria il divario medio è di almeno il 5%, il datore non lo ha motivato con criteri oggettivi e non lo ha corretto entro sei mesi dalla comunicazione. I chiarimenti sui dati vanno dati, con risposta motivata, entro 60 giorni (art. 9, comma 7). Sotto i 100 dipendenti non si applicano gli obblighi di reporting e valutazione congiunta. Per i datori con almeno 150 dipendenti la prima scadenza del 2027 riguarda i dati dell'anno civile precedente, il 2026; per quelli con 100-149 dipendenti la prima scadenza del 2031 riguarda il 2030, secondo l'art. 9 della direttiva (UE) 2023/970. Il calcolatore degli obblighi del datore di lavoro elenca gli adempimenti per soglia.

Come costruire fasce retributive partendo dal CCNL

La fascia non si inventa: si ricava dal contratto e da ciò che l'azienda già paga.

  1. Mappa le posizioni. Annota per ogni dipendente CCNL, livello, qualifica e categoria legale: chi ha stesso livello e mansioni equivalenti sta nella stessa categoria dell'art. 3, comma 1, lettera h).
  2. Calcola il minimo contrattuale. Individua minimo tabellare, contingenza, scatti effettivamente maturati e indennità dovute. Annualizza ciascuna voce secondo le sue mensilità e regole di competenza: non tutte si moltiplicano automaticamente per 14, né si attribuiscono scatti non maturati.
  3. Aggiungi gli elementi strutturali. Superminimi stabilizzati, indennità ripetitive, benefit ricorrenti. Dal livello retributivo sono esclusi i trattamenti economici individuali non strutturali individuati dall'art. 3, comma 1, lettera b): non è corretto escludere una componente solo perché riconosciuta ad personam, occorre verificarne la natura continuativa e fissa. Le componenti escluse vanno comunque documentate con una ragione oggettiva.
  4. Fissa ampiezza e regola di ingresso. Per esempio massimo pari al minimo maggiorato del 15-25%, ingresso al primo quartile per i nuovi assunti salvo competenze documentate.
  5. Verifica la neutralità. Distribuisci uomini e donne nelle fasce della stessa categoria: le differenze devono avere una ragione verificabile.
  6. Formalizza e usa la fascia. Una pagina con fasce, criteri e data di revisione è una soluzione organizzativa, non un modello obbligatorio. I criteri di determinazione della retribuzione devono essere accessibili; quelli di progressione sono obbligatori dai 50 dipendenti. Usa informazioni coerenti negli annunci e nelle risposte dell'art. 7.

L'esempio seguente è esclusivamente aritmetico: i valori non rappresentano i minimi del CCNL Terziario né il trattamento dell'annuncio precedente.

Voce (numeri ipotetici) Calcolo Importo
Minimo tabellare ipotetico 1.500 euro × 14 21.000 euro
Indennità contrattuali 60 euro × 14 840 euro
Minimo contrattuale (base fascia) 21.840 euro
Fascia da +0% a circa +19% 21.840-26.000 euro
Ingresso nuovo assunto primo quartile 22.500 euro
Oraria lorda di ingresso 22.500 / 1.750 ore 12,86 euro

La fascia da pubblicare è 21.840-26.000 euro con CCNL e livello. Un dipendente storico a 27.500 euro è fuori fascia: non si taglia lo stipendio, si documenta il superminimo e si pianifica l'allineamento.

Rapporto biennale e certificazione della parità di genere

Il rapporto biennale resta disciplinato dall'art. 46 del D.Lgs. 198/2006: riguarda le aziende con più di 50 dipendenti, si redige ogni due anni e si trasmette in via telematica dal portale Servizi Lavoro, di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo al biennio. Analizza composizione, assunzioni, progressioni e livelli retributivi; una copia va alle rappresentanze sindacali. La mancata trasmissione, dopo l'invito dell'Ispettorato, comporta le sanzioni dell'art. 11 del D.P.R. 520/1955, la sospensione per un anno dei benefici contributivi oltre i 12 mesi (art. 46, comma 4) e una sanzione da 1.000 a 5.000 euro per il rapporto mendace o incompleto (art. 46, comma 4-bis).

I due adempimenti non si sovrappongono: il rapporto fotografa il personale per le consigliere di parità, il reporting dell'art. 9 misura il divario con sette indicatori per l'organismo di monitoraggio.

La certificazione della parità di genere (art. 46-bis) attesta le politiche adottate per ridurre il divario; i parametri sono quelli della prassi UNI/PdR 125:2022 (DM 29 aprile 2022). Alle aziende certificate l'art. 5 della legge 162/2021 riconosce un esonero contributivo non superiore all'1%, entro 50.000 euro annui e per il periodo di validità della certificazione; prevede inoltre premialità nei bandi per agevolazioni e nelle gare pubbliche, secondo la disciplina applicabile e i criteri del bando. La domanda di esonero si presenta sul Portale delle Agevolazioni INPS (modulo "SGRAVIO PAR_GEN"). La fruizione richiede regolarità contributiva e assenza di sospensioni dei benefici ai sensi dell'art. 46, comma 4; la revoca della certificazione va comunicata tempestivamente (DI 20 ottobre 2022, art. 3). La certificazione non esonera dagli obblighi del D.Lgs. 96/2026.

Errori comuni

  • Rinviare la cifra al colloquio. "Da definire" o "commisurata all'esperienza" non soddisfano l'art. 5, comma 1.
  • Chiedere la busta paga "solo per capire", in annuncio o al colloquio. Il divieto vale anche quando la richiesta è presentata come un semplice elemento conoscitivo.
  • Dimenticare l'informativa annuale e tenere clausole di riservatezza sullo stipendio, vietate dall'art. 7, comma 6.

Domande frequenti

La fascia è obbligatoria anche in una SRL con tre dipendenti?

Sì. L'art. 5 non prevede soglie e riguarda anche i candidati. Reporting e criteri di progressione dipendono dall'organico; per i datori fino a 49 dipendenti sono previste anche specifiche modalità semplificate di accesso ai dati dell'art. 7, comma 8.

Posso chiedere l'ultima busta paga o la retribuzione attuale?

No. L'art. 5, comma 2 vieta la richiesta anche indiretta e anche tramite l'agenzia. Puoi chiedere le aspettative economiche, che riguardano il futuro.

Cosa rispondo a un dipendente che chiede i livelli medi?

Entro due mesi, per iscritto: i livelli medi lordi annui e orari per sesso della categoria. È utile aggiungere, come elementi del modello suggerito e non come contenuto tassativo dell'art. 7, numerosità per sesso, periodo di riferimento e criteri applicati. La richiesta è consentita una volta l'anno e può arrivare tramite rappresentanti o consigliere di parità, con delega.

Con meno di 100 dipendenti devo comunicare il divario?

No. L'art. 9 si applica dai 100 dipendenti, con le scadenze del 2027 e del 2031. Restano gli obblighi degli artt. 5, 6 e 7 e la comunicazione volontaria è possibile.

Cosa rischio se non indico la fascia?

L'omissione viola l'art. 5, ma il decreto non stabilisce una sanzione pecuniaria autonoma e automatica per la sola mancanza della retribuzione nell'annuncio. L'art. 13 rinvia all'art. 41 del Codice delle pari opportunità in caso di discriminazioni accertate: nei presupposti del comma 1 possono essere disposte la revoca dei benefici pubblici e, nei casi più gravi o di recidiva, l'esclusione fino a due anni da ulteriori agevolazioni o appalti. Per le violazioni richiamate dal comma 2, l'originaria ammenda da 250 a 1.500 euro è stata sostituita, per effetto del D.Lgs. 8/2016, dalla sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro. Restano la tutela giudiziaria, la protezione dalle ritorsioni prevista dall'art. 12 e l'eventuale risarcimento del danno.

La certificazione della parità sostituisce il reporting?

No. La certificazione prevista dall'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 non sostituisce gli obblighi del D.Lgs. 96/2026. Il reporting sul divario si applica dai 100 dipendenti secondo le scadenze dell'art. 9; il rapporto biennale dell'art. 46 resta obbligatorio per le aziende con più di 50 dipendenti.

Fonti ufficiali

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Se devi riscrivere gli annunci, definire le fasce e mettere in ordine le risposte ai dipendenti, puoi parlarne con il nostro consulente del lavoro: partiamo dal CCNL applicato e dai dati retributivi reali, così la fascia pubblicata e quella praticata coincidono.

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Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.

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