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Fiscalità e adempimenti
23/12/2025
20 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Tassazione dividendi in holding SRL: 1,2%

Dividendi in holding SRL 2026: 95% escluso con IRES effettiva all'1,2%, soglie abrogate dal DL 38/2026, esempio numerico e confronto col 26%.

Tassazione dividendi in holding SRL: 1,2%
Fiscalità e adempimenti
23/12/2025
20 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Aggiornato all'11 settembre 2026 · Fonti: TUIR artt. 87 e 89; D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 11, convertito con L. 22 maggio 2026, n. 88; D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

Nota di aggiornamento.

La prima versione di questo articolo (23 dicembre 2025) descriveva le soglie del 5% di partecipazione o 500.000 euro di valore fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e suggeriva strategie per raggiungerle. Quelle soglie sono state abrogate con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 dall'art. 11 del D.L. 38/2026. Le strategie di adeguamento non hanno più alcun fondamento fiscale: il testo è stato riscritto integralmente sulla norma vigente.

Nel 2026 i dividendi incassati da una holding SRL sono esclusi dal reddito imponibile IRES per il 95% (art. 89 TUIR): si paga l'IRES del 24% solo sul 5%, con un prelievo effettivo dell'1,2%. Non serve alcuna partecipazione minima: le soglie del 5% o 500.000 euro previste dalla Legge di Bilancio 2026 sono state cancellate dal D.L. 38/2026 con decorrenza 1° gennaio 2026.

In breve

  • Regime vigente: i dividendi percepiti da una holding SRL concorrono al reddito IRES per il 5% del loro ammontare; l'imposta effettiva è 1,2% del dividendo lordo (24% × 5%), qualunque sia la quota detenuta.
  • Soglie abrogate: i requisiti del 5% del capitale o dei 500.000 euro di valore fiscale (L. 199/2025, art. 1, commi 51-55) sono stati abrogati dall'art. 11 del D.L. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026 e applicabile dal 1° gennaio 2026. Nella pratica non hanno mai prodotto un'imposta.
  • PEX sulle plusvalenze: per le cessioni di partecipazioni l'esenzione del 95% (art. 87 TUIR) richiede i quattro requisiti storici: possesso da almeno 12 mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipata non in Stato a fiscalità privilegiata, esercizio di impresa commerciale. Nessuna soglia dimensionale.
  • Socio persona fisica: il dividendo che esce dalla holding verso il socio subisce la ritenuta a titolo d'imposta del 26% (art. 27 D.P.R. 600/1973). La holding conviene se gli utili vengono reinvestiti, non se vengono distribuiti subito.
  • Dal 2027 entra in vigore il nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026): cambia la numerazione (l'esclusione dei dividendi diventa art. 98), non la sostanza.

Cosa è successo nel 2026: la cronologia in sei date

Chi possiede una holding ha letto, nel giro di pochi mesi, notizie opposte. Questa è la sequenza verificata sulle fonti normative.

Data Atto Effetto sui dividendi in holding
30 dicembre 2025 L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 51-55 Introduce due requisiti alternativi per l'esclusione del 95% e per la PEX: partecipazione diretta non inferiore al 5% (computando le partecipazioni indirette di gruppo con demoltiplicazione) oppure valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Decorrenza: delibere di distribuzione e plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026.
1° gennaio 2026 Decorrenza teorica delle soglie Le holding sotto soglia avrebbero pagato l'IRES sull'intero dividendo (24% invece di 1,2%).
27 marzo 2026 D.L. 38/2026, art. 11 «Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX» (G.U. n. 72, in vigore dal 28 marzo) Abroga il comma 1.1 dell'art. 87 e il comma 2.1 dell'art. 89 TUIR, riscrive l'art. 59, sopprime ogni riferimento ai 500.000 euro e abroga i commi 51-55 della L. 199/2025. Comma 5: «le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026».
22 maggio 2026 L. 88/2026 (G.U. n. 117) Converte il decreto. L'art. 11 esce dalla conversione senza modifiche sostanziali.
3 luglio 2026 D.Lgs. 117/2026, nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (G.U. n. 152, S.O. n. 26/L) Recepisce il regime ripristinato: art. 98 (utili percepiti da soggetti IRES, esclusi al 95%), art. 96 (PEX al 95%), art. 70 (utili degli imprenditori IRPEF al 58,14%).
1° gennaio 2027 Applicazione del nuovo TUIR (art. 377 D.Lgs. 117/2026) Cambia la numerazione degli articoli, non il regime.

Il costo del ripristino, stimato dallo stesso decreto in 35,2 milioni di euro per il 2026, è stato coperto anche alzando l'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche da 100 a 118 euro annui (art. 12 D.L. 38/2026, per gli estratti conto emessi dal 28 marzo 2026). Una holding SRL paga quindi 18 euro in più di bollo sul proprio conto, in cambio del regime dei dividendi che aveva prima.

Come sono tassati oggi i dividendi incassati da una holding SRL

La regola è quella dell'art. 89, comma 2, TUIR nel testo riscritto dal D.L. 38/2026: gli utili distribuiti dalle società di capitali «non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare».

In pratica, quando la società operativa delibera e paga un dividendo alla holding

  1. Nessuna ritenuta viene applicata dalla società erogante: il socio è un soggetto IRES residente e il dividendo arriva al lordo.
  2. Il 95% è escluso dal reddito della holding con una variazione in diminuzione nel modello Redditi SC.
  3. Il 5% residuo concorre al reddito d'impresa ed è tassato con l'IRES ordinaria del 24% (art. 77 TUIR). Non si tratta di un'imposta sostitutiva: è l'IRES applicata su una base ridotta.
  4. Vale il principio di cassa: il dividendo rileva nell'esercizio in cui è percepito, non in quello della delibera.

Su 100.000 euro di dividendi la holding paga 1.200 euro di IRES. L'esclusione non dipende dalla percentuale posseduta, dal valore della partecipazione né da un periodo minimo di possesso: il requisito dei 12 mesi riguarda le plusvalenze (art. 87), non i dividendi.

Le aliquote a confronto per chi riceve il dividendo

Chi riceve il dividendo Norma Base imponibile Imposta su 100 euro
Holding SRL o altro soggetto IRES residente art. 89, co. 2, TUIR 5% 1,20 euro (IRES 24% sul 5%)
Persona fisica non imprenditore, qualunque quota art. 27, co. 1, D.P.R. 600/1973 100%, ritenuta a titolo d'imposta 26 euro
Imprenditore individuale o società di persone art. 59 TUIR 58,14% con aliquote IRPEF progressive fino a circa 25 euro con aliquota marginale 43%
Società UE/SEE white list senza stabile organizzazione in Italia art. 27, co. 3-ter, D.P.R. 600/1973 ritenuta a titolo d'imposta 1,20 euro

Per i dividendi che la holding riceve da società estere l'esclusione del 95% si applica se la partecipata non è localizzata in uno Stato a regime fiscale privilegiato secondo i criteri dell'art. 47-bis TUIR; in caso contrario il regime cambia e va analizzato caso per caso.

Cosa non c'è più: soglie, demoltiplicatore, ricalcolo degli acconti

L'abrogazione ha eliminato in blocco tutto l'impianto costruito dalla Legge di Bilancio 2026, non solo le due soglie

  • Il requisito del 5% o dei 500.000 euro per l'esclusione dei dividendi (art. 89, co. 2.1, abrogato) e per la PEX (art. 87, co. 1.1, abrogato).
  • Il calcolo demoltiplicato delle partecipazioni indirette lungo la catena di controllo ex art. 2359 c.c., che serviva solo a verificare il 5%.
  • La soglia dei 500.000 euro per gli strumenti finanziari similari alle azioni e per le stabili organizzazioni (art. 89, co. 3-bis).
  • La ritenuta dell'1,20% condizionata sui dividendi verso società UE/SEE: torna a spettare senza requisiti dimensionali (art. 27, co. 3-ter, D.P.R. 600/1973 riscritto).
  • Il ricalcolo degli acconti 2026 «come se» le soglie fossero in vigore, previsto dai commi 54-55 della L. 199/2025: anch'essi abrogati. Gli acconti si determinano con le regole ordinarie.

Se hai già agito tra dicembre 2025 e marzo 2026

Molte holding, su consiglio dei professionisti e sulla base di un testo di legge allora vigente, hanno fatto una o più di queste cose: acquistato quote per arrivare al 5%, conferito partecipazioni in regime di realizzo controllato (art. 177 TUIR) «maggiorando» il valore per raggiungere i 500.000 euro e pagando l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza, oppure anticipato a dicembre 2025 delibere di distribuzione che sarebbero state più opportune nel 2026.

La retroattività del D.L. 38/2026 riporta il regime fiscale a quello di prima, ma non restituisce i costi sostenuti: onorari notarili, consulenze, imposte pagate sui conferimenti e, nel caso delle distribuzioni anticipate, liquidità uscita dalla società in un momento non scelto. Non esiste un rimedio generale per il danno da norma retroattiva. Quello che si può fare è verificare con il commercialista che le operazioni eseguite non abbiano prodotto effetti indesiderati sulle riserve, sui valori fiscali delle partecipazioni e sulla PEX futura (l'acquisto di quote nel 2026 fa ripartire da zero il conteggio dei 12 mesi per quelle quote).

La PEX sulle plusvalenze: cosa serve davvero

«PEX» in senso tecnico indica la participation exemption sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni (art. 87 TUIR). Per i dividendi il termine corretto è esclusione (art. 89). La distinzione conta perché i requisiti sono diversi: per i dividendi non ce n'è nessuno di natura temporale o dimensionale; per le plusvalenze restano i quattro requisiti che il D.L. 38/2026 ha lasciato intatti.

Requisito art. 87, co. 1, TUIR Contenuto Decorrenza
a) Periodo minimo di possesso Possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione; si considerano cedute per prime le quote acquisite più di recente (LIFO) 12 mesi
b) Classificazione contabile Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il possesso primo bilancio
c) Residenza della partecipata Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (art. 47-bis TUIR), salvo interpello dal primo periodo di possesso; per partecipazioni detenute da oltre 5 anni, gli ultimi 5 periodi
d) Commercialità La partecipata esercita un'impresa commerciale (art. 55 TUIR); si presume assente se il patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore

Se i quattro requisiti sono rispettati, la plusvalenza è esente al 95% e il 5% è tassato al 24%: prelievo effettivo 1,2%, come per i dividendi. Se manca anche uno solo dei requisiti, la plusvalenza concorre per intero al reddito IRES (24%). Per le holding «pure», che detengono solo partecipazioni, i requisiti c) e d) si verificano sulle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del patrimonio (art. 87, co. 5).

Esempio numerico: holding contro incasso diretto

Una SRL operativa chiude con 100.000 euro di utile ante imposte e distribuisce tutto l'utile netto. Per semplicità si trascura l'IRAP.

Passaggio Socio persona fisica diretto Socio holding SRL
IRES della società operativa (24%) 24.000 24.000
Utile netto distribuito 76.000 76.000
Imposta sul dividendo al primo livello ritenuta 26%: 19.760 IRES sul 5%: 912
Somma disponibile dopo il primo livello 56.240 in mano al socio 75.088 nella holding
Se la holding distribuisce subito tutto al socio — ritenuta 26% su 75.088: 19.523; netto 55.565
Imposte totali se il socio incassa tutto 43.760 (43,8%) 44.435 (44,4%)

La lettura è netta. Se l'obiettivo è portare i soldi sul conto personale subito, la holding costa 675 euro in più, perché aggiunge un livello di imposta (1,2%) senza toglierne nessuno. Nel perimetro societario restano 75.088 euro contro i 56.240 netti del socio diretto: 18.848 euro in più di capitale che lavora. Il vantaggio però non è automatico. Se quel capitale viene investito in strumenti finanziari e alla fine tutto viene distribuito, i frutti pagano due volte (IRES 24% in holding, poi 26% alla distribuzione) contro il 26% secco del socio diretto: a parità di rendimento il risultato finale è quasi identico, e i costi fissi della holding lo rendono negativo. La holding conviene quando i dividendi finanziano altre partecipazioni operative (i cui utili tornano tassati all'1,2%), beni strumentali del gruppo o restano accantonati senza una distribuzione programmata, ad esempio in vista del passaggio generazionale. Puoi verificare il tuo caso, anno per anno, con il simulatore holding.

Quanto sarebbe cambiato con le soglie, e perché oggi non conta

Con le soglie della Legge di Bilancio 2026 una holding con il 3% di una società e un valore fiscale di 300.000 euro avrebbe pagato, su 100.000 euro di dividendi, 24.000 euro di IRES invece di 1.200. È lo scenario che giustificava le riorganizzazioni suggerite a fine 2025. Oggi la stessa holding paga 1.200 euro e non deve fare nulla.

Quando la holding SRL conviene davvero nel 2026

Il ripristino del regime rende di nuovo la holding uno strumento adatto anche a chi detiene partecipazioni di minoranza, ma le condizioni di convenienza economica non sono cambiate:

  • Reinvestimento: gli utili delle società operative devono servire a finanziare nuove partecipazioni, immobili strumentali, liquidità di gruppo. Se vengono distribuiti al socio ogni anno, la holding è solo un costo.
  • Più società o più soci: la holding centralizza il controllo, separa i rischi tra attività diverse e permette di regolare i rapporti familiari nello statuto, come spiegato nella guida alla holding familiare.
  • Cessioni future: chi prevede di vendere una partecipata può beneficiare della PEX sulla plusvalenza, purché i requisiti dell'art. 87 siano maturati prima della vendita. La pianificazione va fatta almeno 12 mesi prima.
  • Passaggio generazionale: trasferire quote della holding è più semplice che trasferire quote di ogni società operativa; vedi il confronto tra patto di famiglia, holding e donazione.

La holding non conviene quando gli utili annui sono modesti rispetto ai costi fissi (bilancio, contabilità, adempimenti, bollo sul conto), quando il socio ha bisogno di tutto il reddito per vivere, o quando l'unica motivazione è «pagare l'1,2%»: quell'1,2% è un'imposta in più, non in meno, finché i soldi non vengono reinvestiti. Per i criteri di convenienza completi rimandiamo alla guida alla holding SRL e alla tassazione dei dividendi.

Come si delibera e si paga il dividendo alla holding

La distribuzione degli utili in una SRL è una decisione ordinaria dei soci (art. 2479, co. 2, c.c.), adottata di norma con l'assemblea che approva il bilancio (art. 2433 c.c.) oppure con una delibera successiva che distribuisce utili portati a nuovo o riserve disponibili. Non serve il notaio: il verbale va trascritto nel libro delle decisioni dei soci. Il verbale di approvazione del bilancio è depositato al Registro Imprese insieme al bilancio entro trenta giorni (art. 2435 c.c.); una successiva delibera di distribuzione di riserve non richiede deposito.

Due controlli sono obbligatori prima di deliberare: la capienza delle riserve distribuibili (la riserva legale non lo è) e l'assenza di perdite che intaccano il capitale, perché in tal caso la distribuzione è vietata finché il capitale non è reintegrato o ridotto (art. 2433, co. 3, c.c.). Su cosa può essere distribuito e cosa no, vedi la guida alle riserve di utili e di capitale nelle SRL.

Al pagamento

  • al socio holding il dividendo viene corrisposto al lordo, senza ritenuta; sarà la holding a dichiarare il 5% nel proprio Redditi SC;
  • ai soci persone fisiche la società applica la ritenuta del 26% al pagamento e la versa con F24 (codice tributo 1035) entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare in cui ha pagato il dividendo: 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre o 16 gennaio (art. 8, co. 1, n. 5, D.P.R. 602/1973). Ai soci va poi rilasciata la certificazione degli utili.

Il generatore gratuito del verbale di distribuzione utili di SRLOnline verifica capienza e divieto con perdite, calcola la ritenuta del 26% per i soci persone fisiche e l'imponibile del 5% per i soci società e produce la bozza del verbale. I dati restano nel browser.

Cosa aspettarsi da qui a fine anno

Il quadro normativo, oggi, è stabile

  • Nuovo TUIR dal 1° gennaio 2027: il D.Lgs. 117/2026 è un testo unico di riordino. L'esclusione del 95% dei dividendi per i soggetti IRES è nell'art. 98, la PEX nell'art. 96, il 58,14% per gli imprenditori individuali nell'art. 70. Dal 2027 le citazioni «art. 89» e «art. 87» andranno aggiornate, il regime no.
  • Manovra 2027: il disegno di legge di bilancio va presentato entro il 20 ottobre 2026. Al momento non risulta alcuna proposta di reintrodurre soglie sui dividendi; se dovesse comparire, questo articolo verrà aggiornato. Fino ad allora, nessuna decisione societaria dovrebbe basarsi su ipotesi.
  • Dichiarazioni 2026: la holding che ha incassato dividendi nel 2026 applica l'esclusione del 95% senza requisiti aggiuntivi; nessun ricalcolo degli acconti.

SRLOnline consiglia

Il 2026 ha mostrato quanto costi agire su una norma appena approvata senza aspettarne la stabilizzazione. Prima di modificare partecipazioni, deliberare distribuzioni straordinarie o costituire una holding, conviene misurare l'effetto fiscale su almeno due scenari (reinvestimento e distribuzione) e verificare che la struttura risolva un problema reale di governance o di patrimonio.

SRLOnline

segue holding e gruppi familiari nella costituzione della holding e nelle variazioni societarie, nella verifica dei requisiti PEX prima di una cessione e nella pianificazione delle distribuzioni. La prima call conoscitiva è gratuita e non impegna: serve a capire se la holding ha senso nel tuo caso e con quali numeri. Puoi consultare i costi dei servizi o richiedere un preventivo.

FAQ

Le soglie del 5% o 500.000 euro sui dividendi sono ancora in vigore nel 2026?

No. I commi 51-55 dell'art. 1 della L. 199/2025 che le prevedevano sono stati abrogati dall'art. 11, comma 4, del D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, con effetto dal 1° gennaio 2026 (comma 5). L'esclusione del 95% dei dividendi spetta a qualsiasi soggetto IRES, indipendentemente dalla quota detenuta.

La mia holding ha il 2% di una società: paga il 24% sui dividendi?

No. Paga l'IRES del 24% solo sul 5% del dividendo, cioè l'1,2% effettivo, esattamente come una holding che detiene il 100%. La percentuale di partecipazione non incide sull'esclusione dei dividendi.

Devo ancora calcolare il «demoltiplicatore» delle partecipazioni indirette?

No. Il calcolo demoltiplicato serviva solo a verificare il raggiungimento del 5% ai fini dell'art. 89, comma 2.1, TUIR, comma abrogato. Resta rilevante, per altri fini, la nozione di controllo dell'art. 2359 c.c.

Ho «maggiorato» un conferimento in realizzo controllato per arrivare a 500.000 euro: è stato inutile?

Ai fini delle soglie sì, perché le soglie non esistono più. Il regime dell'art. 177 TUIR resta però uno strumento legittimo per costituire o riorganizzare una holding conferendo partecipazioni; l'operazione mantiene i suoi effetti civilistici e fiscali sui valori delle quote. Va verificato con il commercialista che i valori fiscali riconosciuti e i termini per la PEX siano coerenti con i piani futuri.

Se la delibera è del 2026 e il pagamento avviene nel 2027, quale regime si applica?

Per la holding il dividendo rileva nell'esercizio in cui è percepito (art. 89, co. 2, TUIR): se incassato nel 2027 concorre al reddito 2027, con l'esclusione del 95% prevista dall'art. 98 del nuovo TUIR. Il regime è identico. Per i soci persone fisiche la ritenuta del 26% si applica al momento del pagamento.

La holding subisce una ritenuta quando incassa il dividendo?

No. Le società di capitali residenti che percepiscono dividendi da altre società italiane non subiscono ritenuta alla fonte. Il dividendo entra al lordo e la holding dichiara il 5% nel modello Redditi SC.

Quanto paga il socio persona fisica quando la holding gli distribuisce gli utili?

La ritenuta a titolo d'imposta del 26% sull'intero dividendo (art. 27, co. 1, D.P.R. 600/1973), qualunque sia la quota detenuta. Il dividendo non entra nel reddito IRPEF e non genera addizionali. È questo passaggio che rende la holding conveniente solo se gli utili restano investiti nella società.

Per vendere una partecipazione con la PEX servono le soglie del 5% o 500.000 euro?

No. Servono i quattro requisiti dell'art. 87, comma 1, TUIR: possesso da almeno 12 mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, partecipata non residente in Stati a fiscalità privilegiata, esercizio di impresa commerciale da almeno tre periodi d'imposta. Il comma 1.1 che aggiungeva le soglie è stato abrogato.

Il nuovo TUIR del 2027 cambia la tassazione dei dividendi in holding?

No. Il D.Lgs. 117/2026 riordina la materia e recepisce il ripristino operato dal D.L. 38/2026: l'esclusione del 95% degli utili percepiti da soggetti IRES è nell'art. 98, la PEX nell'art. 96. Si applica dal 1° gennaio 2027.

La holding paga di più di imposta di bollo sul conto corrente dal 2026?

Sì: l'art. 12 del D.L. 38/2026 ha portato da 100 a 118 euro annui l'imposta di bollo sugli estratti conto intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, per i rendiconti emessi dal 28 marzo 2026. È la copertura finanziaria del ripristino del regime dei dividendi.

Fonti e riferimenti

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Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.

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