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Testo deterministico

Verbale di distribuzione di utili SRL

Distribuisci ai soci utili di esercizi gia' approvati o riserve disponibili: il tool verifica la capienza, il divieto di distribuzione con perdite non coperte (art. 2478-bis co. 5 c.c.), calcola la ritenuta del 26%, la quota imponibile dei soci societa' e le scadenze di F24 e certificazione. L'anteprima si aggiorna mentre digiti.

Artt. 2430, 2468, 2478-bis, 2479 c.c.Art. 27 DPR 600/1973 - artt. 47 e 89 TUIRDownload con verifica email

Non e' l'approvazione del bilancio. Qui l'utile esiste gia': i soci decidono di distribuire somme risultanti da un bilancio gia' approvato. Se invece devi approvare il bilancio e destinare il risultato dell'esercizio, usa il verbale di approvazione del bilancio.

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Anteprima documento

Verbale di assemblea ordinaria - Distribuzione di utili

S.r.l.
Sede legale in
Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno ____, il giorno ____ del mese di ____, alle ore ____, presso la sede sociale, si e' riunita in presenza l'assemblea dei soci di S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

  • Distribuzione ai soci di somme prelevate dagli utili portati a nuovo, come risultante dal bilancio dell'esercizio 2025 regolarmente approvato;
  • Determinazione della data di stacco e della data di pagamento.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, ____, che constata e fa constatare quanto segue:

  • e' rappresentato capitale per euro 0,00 su euro 10.000,00; la costituzione totalitaria richiede che l'intero capitale sia rappresentato, tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione (art. 2479-bis co. 5 c.c.);
  • e' rappresentato il 0,00% del capitale sociale, pari a nominali euro 0,00;
  • i presenti sono legittimati a partecipare e a deliberare.

Il Presidente constata che il quorum costitutivo non e' raggiunto: l'assemblea non puo' deliberare. Il Presidente provvede personalmente alla redazione del presente verbale.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente ricorda che il bilancio dell'esercizio 2025 e' stato approvato dai soci in data ____ e che dal medesimo bilancio risulta la voce "utili portati a nuovo" per euro 0,00, disponibile per la distribuzione (art. 2478-bis co. 4 c.c.). La presente assemblea non approva alcun bilancio: delibera unicamente sull'impiego di somme gia' iscritte a patrimonio netto.

Il Presidente da' atto che la riserva legale, pari a euro 2.000,00, non e' compresa nell'importo sopra indicato, in quanto indisponibile nei limiti obbligatori applicabili (artt. 2430 e 2463 co. 5 c.c.).

Il Presidente da' atto che non risultano perdite non coperte e propone quindi di distribuire ai soci euro 0,00, prelevandoli dagli utili portati a nuovo, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, lasciando a riserva l'importo residuo di euro 0,00.

Si apre la discussione. Dopo ampio dibattito, nel corso del quale il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti, l'assemblea

DELIBERA

di distribuire ai soci, con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti il 0,00% del capitale presente, la somma complessiva di euro 0,00, prelevata dagli utili portati a nuovo risultante dal bilancio dell'esercizio 2025, ripartita fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale.

DELIBERA

di fissare la data di stacco al ____ e la messa in pagamento al ____, dando mandato all'organo amministrativo di eseguire il pagamento, nonche' di adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta connessi alla distribuzione.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11:00, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
____

Riferimenti normativi

  • art. 2478-bis co. 4 c.c.
  • art. 2479 c.c.
  • art. 2479-bis co. 3 c.c.
  • art. 2479-bis co. 5 c.c.
  • art. 2478 c.c.
  • art. 2430 c.c.

Adempimenti successivi

  • Annotazione del verbale sul libro delle decisioni dei soci. La distribuzione di utili non richiede il deposito al Registro delle Imprese. art. 2478 c.c.

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Il generatore produce una bozza. Statuto, patti parasociali, quorum rafforzati, presenza dell'organo di controllo e deposito al Registro Imprese vanno valutati sul caso concreto. I commercialisti di SRLOnline rivedono il testo e seguono gli adempimenti successivi.

Disclaimer. Il testo generato e' una bozza di lavoro da far verificare a un commercialista o a un notaio prima della sottoscrizione, della trascrizione sul libro delle decisioni dei soci e di qualunque deposito. Non costituisce consulenza legale o fiscale e non e' un documento garantito valido: la validita' dipende dallo statuto della societa', dai quorum effettivi e dalla normativa vigente al momento dell'assemblea.

Domande frequenti sulla distribuzione di utili

Si possono distribuire utili di esercizi precedenti?

Si'. Gli utili portati a nuovo e le riserve disponibili restano a patrimonio netto finche' i soci non decidono di distribuirli: la decisione puo' arrivare in qualsiasi momento dell'anno, con un'assemblea ordinaria autonoma, senza attendere l'approvazione del bilancio successivo. La condizione e' che le somme risultino da un bilancio regolarmente approvato e che siano realmente disponibili (art. 2478-bis co. 4 c.c., che riprende l'art. 2433 c.c.).

Serve il notaio per distribuire utili?

No. La distribuzione di utili o riserve disponibili e' materia di assemblea ordinaria: il verbale e' redatto dal presidente, di regola con un segretario, e trascritto sul libro delle decisioni dei soci. Il notaio serve solo per le delibere che modificano l'atto costitutivo, per esempio una riduzione del capitale (art. 2480 c.c.).

Il verbale di distribuzione utili va depositato al Registro Imprese?

No. A differenza del bilancio, il verbale che delibera la distribuzione non si deposita: va trascritto sul libro delle decisioni dei soci (art. 2478 c.c.). Restano invece obbligatori gli adempimenti da sostituto d'imposta: F24 per la ritenuta e certificazione degli utili ai soci.

Si possono distribuire utili se ci sono perdite non coperte?

No. Se il capitale risulta diminuito per perdite non si puo' fare luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non e' reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2478-bis co. 5 c.c.). E' un divieto assoluto: il tool lo tratta come avviso bloccante e il verbale generato ne da' atto invece di deliberare una distribuzione illegittima.

La riserva legale si puo' distribuire?

No. La riserva legale e' indisponibile: si alimenta con almeno il 5% dell'utile annuale fino a un quinto del capitale (art. 2430 c.c.); per le S.r.l. con capitale sotto i 10.000 euro la quota sale al 20% degli utili e il tetto e' calcolato in modo che capitale e riserva raggiungano insieme i 10.000 euro (art. 2463 co. 5 c.c.). In entrambi i casi la riserva legale non puo' essere distribuita ai soci: puo' essere utilizzata solo a copertura di perdite, dopo aver esaurito le riserve disponibili. Non va quindi conteggiata nella capienza da cui si preleva.

Che ritenuta si applica sui dividendi di una SRL?

Sugli utili corrisposti a soci persone fisiche non imprenditori la societa' opera una ritenuta a titolo d'imposta del 26% (art. 27 DPR 600/1973): il socio non dichiara nulla, il prelievo e' definitivo. La ritenuta si versa con F24, codice tributo 1035, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare di pagamento: 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre o 16 gennaio (art. 8 co. 1 n. 5 DPR 602/1973). Per i soci societa' di capitali non c'e' ritenuta: il dividendo concorre al loro reddito imponibile nella misura del 5% (art. 89 TUIR).

Distribuire una riserva di capitale e' la stessa cosa?

No, e la differenza pesa. Le somme prelevate da riserve di capitale (sovrapprezzo quote, versamenti dei soci in conto capitale) non sono utili: non subiscono la ritenuta del 26% e riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, con tassazione solo per l'eccedenza rispetto a quel costo (art. 47 co. 5 TUIR). Attenzione pero' alla presunzione dell'art. 47 co. 1 TUIR: se la societa' ha riserve di utili disponibili, fiscalmente si considerano distribuite prima quelle, a prescindere da come e' formulata la delibera. Il tool lo dice apertamente e separa le due quote.

Che differenza c'e' fra data di stacco e data di pagamento?

La data di stacco e' il momento da cui il credito del socio diventa esigibile e non puo' precedere la decisione dei soci; la data di pagamento e' quella dell'effettivo esborso ed e' quella che conta ai fini fiscali, perche' la ritenuta si opera al pagamento e si versa entro il 16 del mese successivo al trimestre solare in cui il pagamento avviene. Se il pagamento avviene in piu' tranche, ogni tranche ha la sua ritenuta; le tranche pagate nello stesso trimestre si versano con lo stesso F24.

I soci possono ricevere importi non proporzionali alle quote?

Solo se l'atto costitutivo attribuisce a singoli soci particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili (art. 2468 co. 3 c.c.). In mancanza di una clausola di questo tipo la ripartizione segue le quote di partecipazione al capitale: una delibera diversa e' impugnabile. Il tool segnala la scelta come rilievo di attenzione e invita a verificare lo statuto.

Il documento generato e' valido cosi' come esce?

No: e' una bozza di lavoro. Il generatore applica regole standard, ma la validita' dipende dallo statuto, dai quorum effettivi, da eventuali patti parasociali e dalla normativa vigente al momento della seduta. Il testo va sempre fatto verificare da un commercialista prima della sottoscrizione e prima di eseguire i pagamenti.

La distribuzione di utili ai soci di una SRL

Approvare il bilancio e distribuire gli utili sono due decisioni distinte. La prima fotografa l'esercizio chiuso; la seconda dispone di somme che a patrimonio netto ci sono gia'. Capita spesso che i soci rinviino la distribuzione: l'utile viene portato a nuovo o accantonato a riserva straordinaria e resta li' finche' la societa' non ha la liquidita', o la convenienza, per farlo uscire. Quel momento puo' arrivare in qualsiasi periodo dell'anno, con un'assemblea ordinaria autonoma.

Questo strumento genera il verbale di quella seconda decisione. Il testo e' costruito da un motore deterministico: a parita' di dati inseriti produce sempre lo stesso identico documento, senza generazione creativa delle clausole. Importi, ritenute e scadenze non sono scritti a mano, sono calcolati.

Che cosa si puo' distribuire

Si possono distribuire soltanto somme realmente disponibili e risultanti da un bilancio regolarmente approvato (art. 2478-bis co. 4 c.c., che per la S.r.l. riprende la regola dell'art. 2433 c.c.). In concreto: utili portati a nuovo, riserva straordinaria, riserve facoltative. Non e' distribuibile la riserva legale obbligatoria: fino al quinto del capitale nel regime ordinario (art. 2430 c.c.), oppure fino a raggiungere 10.000 euro insieme al capitale se questo e' inferiore a 10.000 euro (art. 2463 co. 5 c.c.). Sono escluse anche le riserve che la legge dichiara indisponibili, come quelle da rivalutazione, da utili su cambi non realizzati o da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (art. 2426 c.c.).

Il primo controllo del tool e' quindi banale solo in apparenza: quanto c'e' davvero nella voce da cui si preleva, e quanto ne resta dopo la delibera. Il verbale non puo' mai deliberare piu' di quanto esiste.

Chi decide, e con quale maggioranza

La distribuzione degli utili e' una decisione dei soci. L'art. 2479, comma 2, n. 1, c.c. la riserva espressamente alla loro competenza, insieme all'approvazione del bilancio: non e' un atto dell'organo amministrativo, che propone e da' esecuzione ma non dispone del patrimonio netto. La decisione ordinaria puo' essere adottata con il metodo assembleare oppure, se l'atto costitutivo lo prevede, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (art. 2479, comma 3, c.c.). Questo generatore redige il verbale della decisione assembleare, cioe' il documento che viene accolto nel libro delle decisioni dei soci.

In assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'art. 2479-bis, comma 3, c.c. richiede la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la meta' del capitale sociale, e la delibera e' assunta a maggioranza assoluta. Fuori dall'assemblea, quando lo statuto ammette la consultazione scritta, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta' del capitale sociale (art. 2479, comma 6, c.c.). Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua partecipazione (art. 2479, comma 5, c.c.).

Non serve il notaio: l'atto pubblico e' richiesto per le modificazioni dell'atto costitutivo (art. 2480 c.c.), non per la distribuzione di utili. Non serve nemmeno una nuova approvazione del bilancio, perche' l'utile o la riserva esistono gia' e sono iscritti a patrimonio netto. Il quorum effettivo, pero', va letto nello statuto: una clausola puo' alzare le soglie o richiedere l'unanimita', e in quel caso la maggioranza ordinaria non basta.

Che cosa deve contenere il verbale

Il verbale deve raccontare la seduta, non soltanto il risultato della votazione. L'art. 2479-bis, comma 4, c.c. attribuisce al presidente la verifica della regolarita' della costituzione, l'accertamento dell'identita' e della legittimazione dei presenti, la regolazione dello svolgimento e l'accertamento dei risultati delle votazioni, e precisa che degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Da qui discendono i dati minimi: societa', luogo, data e ora, modalita' di convocazione oppure constatazione che l'assemblea si e' riunita con l'intero capitale sociale, soci presenti con il capitale rappresentato, esito del voto.

Sul contenuto sostanziale il documento richiama il bilancio gia' approvato e la voce di patrimonio netto da cui si preleva, con l'importo disponibile; da' atto dell'assenza di perdite non coperte; fissa l'importo da distribuire, la provenienza e la ripartizione fra i soci; indica la data di stacco e quella di pagamento; descrive il trattamento fiscale. Chiude con luogo, data, ora di scioglimento e firme del presidente e, se nominato, del segretario. Un verbale che omette la provenienza delle somme o l'importo deliberato non permette poi di ricostruire il pagamento.

Due dati vanno tenuti distinti: la presa d'atto che il bilancio e' gia' stato approvato e la delibera di distribuzione. Il verbale di distribuzione non approva nulla e non si sostituisce al verbale di approvazione del bilancio; se la distribuzione avviene nella stessa seduta che approva il bilancio, il testo deve dirlo con chiarezza. La forma scritta serve anche a rispondere alle richieste di banca, consulente e revisore, che dal verbale leggono titolo, importo e provenienza delle somme.

Il divieto in presenza di perdite

Se il capitale sociale risulta diminuito per perdite, non si puo' distribuire nulla fino a che il capitale non e' reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2478-bis co. 5 c.c.). Non e' una raccomandazione: e' un divieto, e la distribuzione effettuata in violazione espone gli amministratori e, nei casi previsti, obbliga i soci alla restituzione. Per questo il tool tratta le perdite non coperte come rilievo bloccante: il documento generato ne da' atto e non contiene alcuna delibera di distribuzione.

Quando la distribuzione va rinviata o e' vietata

Il divieto piu' netto riguarda le perdite. Finche' il capitale non e' reintegrato o ridotto in misura corrispondente non si puo' distribuire, e la proposta non va nemmeno posta in votazione. Il documento generato ne da' atto espressamente, perche' un verbale che descrive una distribuzione impossibile e' peggio di nessun verbale.

Il rinvio, invece, e' una scelta. Se la voce scelta non e' capiente, se la riserva legale o altre riserve indisponibili assorbono il patrimonio netto libero, se il pagamento metterebbe in difficolta' la liquidita' o i rapporti con le banche, i soci possono decidere di non distribuire e lasciare le somme a riserva. La legge non impone di distribuire l'utile: il se e il quanto sono rimessi alla decisione dei soci (art. 2479, comma 2, n. 1, c.c.), che possono anche rinviare la discussione a una seduta successiva.

Da non confondere con il divieto e' la perdita che erode il capitale in misura rilevante: quando il capitale risulta diminuito di oltre un terzo si apre la disciplina dell'art. 2482-bis c.c. e gli organi sociali devono intervenire secondo quel percorso. La distribuzione di utili non e' la risposta a quella situazione. Prima si ripristina la coerenza del patrimonio netto, poi si torna a parlare di dividendi.

La fiscalita' dei dividendi

Sugli utili corrisposti a soci persone fisiche non imprenditori la societa' opera, in qualita' di sostituto d'imposta, una ritenuta a titolo d'imposta del 26% (art. 27 DPR 600/1973). E' un prelievo definitivo: il socio non deve dichiarare nulla. La ritenuta si versa con modello F24, codice tributo 1035, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare in cui il dividendo e' pagato: 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre o 16 gennaio (art. 8 co. 1 n. 5 DPR 602/1973).

Per i soci societa' di capitali il meccanismo cambia: nessuna ritenuta, e il dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio nella misura del 5% (art. 89 TUIR). E' la ragione per cui, nelle strutture con una holding, il dividendo che sale verso la capogruppo sconta un carico molto contenuto rispetto a quello che va direttamente alla persona fisica.

Il momento rilevante e' sempre il pagamento, non la delibera: se il pagamento e' frazionato in piu' tranche, ogni tranche ha la sua ritenuta e il suo termine di versamento.

Riserve di utili e riserve di capitale non sono la stessa cosa

E' la distinzione che fa piu' danni quando viene ignorata. Le riserve di capitale — sovrapprezzo quote, versamenti dei soci in conto capitale — non generano dividendi in senso fiscale: le somme distribuite non costituiscono utile per il socio, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e sono tassate solo per l'eventuale eccedenza rispetto a tale costo (art. 47 co. 5 TUIR).

C'e' pero' una presunzione che ribalta molte pianificazioni improvvisate: quando la societa' dispone di riserve di utili disponibili, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili, qualunque cosa dica la delibera assembleare (art. 47 co. 1 TUIR). Deliberare formalmente la distribuzione del sovrapprezzo non evita quindi la tassazione da dividendo finche' ci sono utili in pancia. Il tool applica la regola e mostra separatamente la quota trattata come utile e quella trattata come restituzione di capitale, invece di nasconderle dentro un totale unico.

Acconti sui dividendi: perche' in una S.r.l. non si fanno

L'art. 2433-bis c.c. ammette la distribuzione di acconti sui dividendi solo alle societa' il cui bilancio e' assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico. L'istituto deve essere previsto dallo statuto ed e' deliberato dagli amministratori, dopo il rilascio di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione. E' una disciplina pensata per societa' con un sistema di controlli strutturato, non per la generalita' delle imprese.

Per la S.r.l. la regola e' piu' stretta: si possono distribuire esclusivamente utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato (art. 2478-bis c.c.), e la norma sugli acconti non e' richiamata. Ne segue che un utile dell'esercizio in corso, per quanto solido, non e' distribuibile prima dell'approvazione del bilancio: una situazione contabile infrannuale non lo rende tale. Chi ha bisogno di liquidita' durante l'anno deve verificare con il consulente strumenti diversi, che hanno presupposti e disciplina propri; un acconto su utili non ancora approvati non e' uno di questi.

C'e' anche un profilo di restituzione. La regola di irrepetibilita' dell'art. 2478-bis, comma 6, c.c. protegge i soci che hanno riscosso in buona fede somme risultanti da un bilancio regolarmente approvato, dal quale risultino utili netti corrispondenti. Fuori da quel perimetro la posizione della societa' e quella dei soci va verificata caso per caso con il consulente. Per questo la distribuzione si colloca dopo l'approvazione del bilancio, non prima.

Stacco, pagamento e adempimenti

La data di stacco individua il momento da cui il credito del socio diventa esigibile e non puo' precedere la decisione dei soci. La data di pagamento e' quella che governa gli obblighi del sostituto d'imposta. Dalla data di pagamento il tool calcola due scadenze: il versamento della ritenuta con F24, entro il 16 del mese successivo, e la certificazione degli utili corrisposti ai soci per i quali non e' stata operata la ritenuta a titolo d'imposta (CUPE, e Certificazione Unica nei casi previsti), entro il 16 marzo dell'anno successivo (art. 4 DPR 322/1998).

Un'ultima differenza rispetto al bilancio: il verbale di distribuzione non si deposita al Registro delle Imprese. Va trascritto sul libro delle decisioni dei soci (art. 2478 c.c.) e conservato.

Il verbale serve anche per il pagamento e per le ritenute

Il verbale non e' soltanto un adempimento societario: e' il documento che giustifica il pagamento. Banca, consulente e revisore leggono da li' chi ha diritto alla somma, per quale importo e da quale voce di patrimonio netto proviene; senza un titolo scritto, un bonifico al socio resta un movimento da spiegare. Prima di disporre il pagamento conviene quindi che il verbale contenga i dati che la banca richiede: denominazione, importo, data di stacco, data di pagamento ed eventuale frazionamento in piu' soluzioni.

Sul fronte fiscale il verbale e' la base delle istruzioni al sostituto d'imposta. Da esso risultano i soci percettori, la natura delle somme, l'importo lordo e la ritenuta operata; su questi dati si compila l'F24 con il codice tributo 1035, entro il termine trimestrale (art. 27 DPR 600/1973; art. 8, comma 1, n. 5, DPR 602/1973), e la certificazione degli utili corrisposti (art. 4 DPR 322/1998). Se il pagamento e' ripartito in piu' tranche, il verbale lo dichiara e ogni tranche segue il proprio termine.

Il verbale va poi trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci (art. 2478, comma 1, n. 2, c.c.) e conservato con la documentazione della distribuzione: prospetto della voce di patrimonio netto, tabella di ripartizione, F24 e certificazioni. Il pagamento resta provato dai bonifici: il verbale dice perche' si paga, non che si e' pagato.

Ripartizione fra i soci

La regola e' la proporzionalita' alle quote di partecipazione. Una ripartizione diversa e' ammessa solo quando l'atto costitutivo attribuisce a singoli soci particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili (art. 2468 co. 3 c.c.); in mancanza, la delibera e' impugnabile. Se selezioni l'opzione, il tool ti chiede di verificare lo statuto prima di procedere.

Errori comuni da evitare

Il primo errore e' deliberare sulla base di una bozza di bilancio o di una situazione contabile non ancora approvata: si possono distribuire solo utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato (art. 2478-bis c.c.). Il secondo e' calcolare la capienza senza escludere la riserva legale e le riserve indisponibili (artt. 2430 e 2426 c.c.), distribuendo somme che il patrimonio netto non libera. Il terzo e' confondere il verbale di approvazione del bilancio con il verbale di distribuzione: sono due decisioni diverse, anche quando le adottano gli stessi soci nella stessa seduta.

Sul piano fiscale gli errori tipici sono tre: pagare senza operare la ritenuta; usare un codice tributo o un termine diversi dal 16 del mese successivo al trimestre solare di pagamento; trattare una riserva di capitale come un dividendo senza considerare la presunzione dell'art. 47, comma 1, TUIR. A questi si aggiunge la ripartizione non proporzionale decisa senza il titolo previsto dall'atto costitutivo (art. 2468, comma 3, c.c.), che espone la delibera a impugnazione.

L'ultimo errore e' di procedura: chiudere la pratica senza trascrivere il verbale sul libro delle decisioni dei soci e senza conservare la documentazione della ritenuta. Un verbale firmato ma non annotato, o un F24 senza il verbale che lo giustifica, ricostruiscono male la vicenda quando serve. La buona pratica e' mettere insieme verbale, tabella di ripartizione e ricevute nello stesso fascicolo, il giorno della decisione.

Fac-simile: verbale di distribuzione degli utili di una SRL

Questo modello vuoto riporta, nell'ordine in cui compaiono nel documento generato, le clausole del verbale di distribuzione degli utili di una SRL. I segnaposto fra parentesi quadre indicano i dati richiesti dal generatore: sostituiscili con le informazioni della tua societa' e verifica il testo prima della sottoscrizione.

Modello vuoto — segnaposto fra parentesi quadre

  1. 1. Intestazione della societa'

    [DENOMINAZIONE] SRL Sede legale in [COMUNE] ([PROVINCIA]), [INDIRIZZO] Capitale sociale euro [CAPITALE SOCIALE], [interamente versato / non interamente versato] Codice fiscale [CODICE FISCALE] - Partita IVA [PARTITA IVA] Iscritta al Registro delle Imprese di [REGISTRO DELLE IMPRESE] - REA n. [NUMERO REA]

    art. 2478 co. 1 n. 2 c.c. (verbale trascritto nel libro delle decisioni dei soci)

  2. 2. Costituzione dell'assemblea e quorum

    VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI L'anno [ANNO], il giorno [GIORNO] del mese di [MESE], alle ore [ORA], in [LUOGO], si e' riunita in presenza l'assemblea dei soci di [DENOMINAZIONE] SRL, oppure mediante mezzi di audioconferenza, di videoconferenza o in forma mista, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) distribuzione ai soci di somme prelevate da [VOCE DI PATRIMONIO NETTO], come risultante dal bilancio dell'esercizio [ESERCIZIO] regolarmente approvato; 2) determinazione della data di stacco e della data di pagamento. Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, [PRESIDENTE], che constata quanto segue: l'assemblea e' stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci in data [DATA CONVOCAZIONE], oppure e' presente l'intero capitale sociale e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti; e' rappresentato il [PERCENTUALE]% del capitale sociale, pari a nominali euro [CAPITALE RAPPRESENTATO]; per l'organo amministrativo e' presente [NOMINATIVO] ([CARICA]), mentre risulta assente [NOMINATIVO], comunque informato della riunione; e' presente l'organo di controllo nella persona di [NOMINATIVO], oppure l'organo di controllo risulta assente, benche' regolarmente informato. Sono intervenuti i soci [NOMINATIVO], con quota nominale di euro [QUOTA] ([PERCENTUALE]% del capitale) e presenza [PRESENTE], [ASSENTE] oppure [PER DELEGA DI [DELEGANTE]]. Il presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare e, su proposta, chiama a fungere da segretario [SEGRETARIO], che accetta; quando non e' designato un segretario, il presidente provvede personalmente alla redazione del presente verbale.

    art. 2479-bis co. 1 c.c. (convocazione dell'assemblea) · art. 2479-bis co. 3 c.c. (quorum costitutivo e deliberativo) · art. 2479-bis co. 4 c.c. (accertamenti del presidente) · art. 2479-bis co. 5 c.c. (assemblea totalitaria)

  3. 3. Presa d'atto dell'approvazione del bilancio e della capienza delle riserve

    Il presidente ricorda che il bilancio dell'esercizio [ESERCIZIO] e' stato approvato dai soci in data [DATA APPROVAZIONE BILANCIO] e che dal medesimo bilancio risulta la voce "[DENOMINAZIONE DELLA RISERVA]" per euro [IMPORTO DISPONIBILE], disponibile per la distribuzione. La presente assemblea non approva alcun bilancio: delibera unicamente sull'impiego di somme gia' iscritte a patrimonio netto. Il presidente da' atto che la riserva legale, pari a euro [RISERVA LEGALE], non e' compresa nell'importo sopra indicato, in quanto indisponibile nei limiti obbligatori applicabili ai sensi degli artt. 2430 e 2463 co. 5 c.c., cosi' come le altre riserve indisponibili per euro [ALTRE RISERVE INDISPONIBILI].

    art. 2478-bis c.c. (utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio approvato) · artt. 2430 e 2463 co. 5 c.c. (riserva legale ordinaria e per capitale ridotto) · art. 2426 c.c. (riserve indisponibili per legge)

  4. 4. Assenza di perdite del capitale sociale

    Il presidente da' atto che dall'ultimo bilancio approvato non risultano perdite non coperte. Quando risultassero perdite del capitale sociale per euro [PERDITE NON COPERTE], non potrebbe farsi luogo ad alcuna ripartizione di somme ai soci fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente: in tal caso la proposta di distribuzione non puo' essere posta in votazione e il verbale si chiude senza delibera, con la sola annotazione della seduta.

    art. 2478-bis co. 5 c.c. (divieto di ripartizione in caso di perdita del capitale) · art. 2478-bis co. 4 c.c. (distribuzione di utili da bilancio regolarmente approvato)

  5. 5. Determinazione dell'importo da distribuire e della provenienza

    Il presidente da' atto che non risultano perdite non coperte e propone di distribuire ai soci euro [IMPORTO DA DISTRIBUIRE], prelevandoli da [UTILI PORTATI A NUOVO / RISERVA STRAORDINARIA / RISERVA FACOLTATIVA / RISERVA DI CAPITALE] risultanti dal bilancio dell'esercizio [ESERCIZIO], in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, lasciando a riserva l'importo residuo di euro [RISERVA RESIDUA]. Si apre la discussione. Dopo ampio dibattito, l'assemblea, all'unanimita' dei presenti oppure con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti il [PERCENTUALE]% del capitale presente, delibera di distribuire la somma complessiva di euro [IMPORTO DISTRIBUIBILE], ripartita fra i soci secondo la tabella seguente. Ripartizione: [SOCIO] - [PERCENTUALE]% del capitale - quota utili euro [QUOTA UTILI] - quota capitale euro [QUOTA CAPITALE] - ritenuta 26% euro [RITENUTA] - netto euro [NETTO].

    art. 2479 co. 2 n. 1 c.c. (distribuzione degli utili riservata ai soci) · art. 2468 co. 3 c.c. (ripartizione non proporzionale ammessa solo con particolari diritti) · art. 47 co. 5 TUIR (riserve di capitale: non sono utili per il socio)

  6. 6. Modalita' e dati di stacco e pagamento

    L'assemblea fissa la data di stacco al [DATA STACCO] e la messa in pagamento al [DATA PAGAMENTO], dando mandato all'organo amministrativo di eseguire il pagamento, oppure di procedere anche in piu' soluzioni secondo le disponibilita' finanziarie della societa', fermi restando gli obblighi di ritenuta e di versamento su ciascun pagamento, nonche' di adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta connessi alla distribuzione.

    art. 2479 co. 2 n. 1 c.c. (competenza dei soci sulla distribuzione)

  7. 7. Trattamento fiscale e ritenute a cura della societa'

    L'assemblea da' atto del trattamento fiscale della distribuzione: sugli utili corrisposti ai soci persone fisiche non imprenditori la societa' opera, in qualita' di sostituto d'imposta, la ritenuta a titolo d'imposta del 26%, per complessivi euro [TOTALE RITENUTE], da versare con F24, codice tributo 1035, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare in cui il dividendo e' pagato; per i soci societa' di capitali non si applica alcuna ritenuta e il dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5%. L'assemblea da' altresi' atto che le somme eventualmente prelevate da riserve di capitale non costituiscono utile per il socio: riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e sono tassate come utile solo per l'eventuale eccedenza rispetto a tale costo; quando la societa' dispone di riserve di utili disponibili, per presunzione di legge si considerano prioritariamente distribuiti gli utili. La certificazione degli utili corrisposti ai soci per i quali non e' stata operata la ritenuta a titolo d'imposta, e la Certificazione Unica nei casi previsti, sono consegnate entro il 16 marzo dell'anno successivo al pagamento.

    art. 27 DPR 600/1973 (ritenuta a titolo d'imposta del 26%) · art. 8 co. 1 n. 5 DPR 602/1973 (versamento F24 entro il 16 del mese successivo al trimestre) · art. 89 TUIR (concorso al reddito dei soci societa' di capitali nella misura del 5%) · art. 47 co. 5 TUIR e art. 47 co. 1 TUIR (riserve di capitale e presunzione di prioritaria distribuzione degli utili) · art. 4 DPR 322/1998 (certificazione degli utili corrisposti)

  8. 8. Chiusura dell'assemblea e firme

    Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore [ORA CHIUSURA], previa lettura e approvazione del presente verbale. Il verbale e' trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e conservato con la documentazione della distribuzione. Il Presidente [PRESIDENTE] Il Segretario [SEGRETARIO]

    art. 2478 co. 1 n. 2 c.c. (libro delle decisioni dei soci)

  • La ritenuta e l'imponibile vanno verificati sulla posizione del singolo socio: il 26% a titolo d'imposta riguarda le persone fisiche non imprenditori, mentre per i soci societa' di capitali e per le situazioni particolari il trattamento cambia e va confermato con il commercialista prima del pagamento.
  • Il verbale va trascritto senza indugio sul libro delle decisioni dei soci (art. 2478 co. 1 n. 2 c.c.) e conservato con la tabella di ripartizione, l'F24 e le certificazioni. La distribuzione di utili non richiede il deposito al Registro delle Imprese.
  • Quorum, riserve disponibili e diritti particolari sugli utili dipendono dall'atto costitutivo: il modello non legge lo statuto e non certifica la capienza della voce scelta, che resta da verificare sul bilancio approvato.

Questo modello non e' un documento da firmare cosi' com'e': serve a riconoscere le parti dell'atto e a preparare i dati. Per la bozza compilata, con quorum e importi calcolati, usa il generatore in cima alla pagina e scarica il file DOCX modificabile in Word. Prima della sottoscrizione, della trascrizione sul libro delle decisioni e di ogni deposito, il testo va verificato con il tuo commercialista o con il notaio.

Per approfondire la redazione, consulta la guida al verbale di distribuzione degli utili di SRL.

Che cosa fa, e che cosa non fa, questo strumento

Calcola capienza, quote, ritenute e scadenze, e scrive un verbale coerente con i dati inseriti. Non conosce il tuo statuto, non vede il costo fiscale delle partecipazioni dei soci, non sa se esistono patti parasociali. Il documento che ottieni e' una bozza di lavoro: va fatta verificare da un commercialista prima della sottoscrizione, della trascrizione sul libro delle decisioni dei soci e prima di eseguire i pagamenti.