In breve:
- La maxi-deduzione maggiora del 20% il costo dei nuovi assunti a tempo indeterminato: ogni 100 euro agevolabili se ne deducono 120. Per l'Allegato 1 la maggiorazione è del 30%, quindi 130;
- La disciplina è nell'art. 4 del D.Lgs. 216/2023, nel DM 25 giugno 2024 e nella circolare 1/E/2025; la L. 207/2024 l'ha prorogata al 2025-2027 e dal 2027 è nell'art. 104, commi 10-18, del nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026);
- Servono due incrementi sull'anno precedente: indeterminati a fine anno sopra la media e totale dei dipendenti, anche a termine, sopra la media;
- La base agevolabile è il minore tra costo dei nuovi assunti e incremento della voce B.9;
- Si cumula con Bonus Giovani, Donne e ZES, ma la base si riduce perché i contributi esonerati non transitano nel B.9.
Aggiornato al 19 ottobre 2026.
La maxi-deduzione permette a una SRL di dedurre il 120% (130% per l'Allegato 1) del costo dei nuovi assunti a tempo indeterminato, entro l'incremento del costo del personale. Vale dal 2024 al 2027, si richiede nel rigo RF55 e non è un esonero contributivo.
Perché non è un esonero contributivo (e quanto vale davvero)
Un esonero contributivo riduce i versamenti all'INPS: cassa che resta in azienda. La maxi-deduzione allarga la base deducibile e produce effetto solo in dichiarazione. Su 36.000 euro agevolabili, il 20% vale 7.200 euro di deduzione in più; con l'IRES al 24% il risparmio è 1.728 euro, il 4,8% del costo. Con il 30% la deduzione aggiuntiva è 10.800 e il risparmio 2.592, il 7,2%. Il "120%" descrive la deduzione, non lo sconto: chi lo legge come risparmio del 20% sovrastima il beneficio, perché con IRES al 24% il risparmio aggiuntivo è il 4,8% del costo.
La norma interviene «ai fini della determinazione del reddito», quindi sull'IRES e non sull'IRAP. Non richiede una domanda preventiva né una prenotazione su un plafond di risorse.
Chi può usarla: SRL sì, forfettari no
Spetta ai titolari di reddito d'impresa e ai professionisti con reddito analitico: la SRL rientra nell'art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR. Fuori i forfettari e le imprese in liquidazione o in altro istituto liquidatorio della crisi.
| Soggetto | Accesso |
|---|---|
| SRL, SPA, SAPA, cooperative, società europee | Sì |
| Società di persone e imprese individuali | Sì |
| Professionisti e studi associati in regime ordinario | Sì |
| Enti non commerciali | Solo per il personale dell'attività commerciale, con separata evidenza |
| Forfettari e redditi non analitici | No |
| Imprese in liquidazione o in procedura liquidatoria | No |
Due requisiti vengono prima: attività esercitata nei 365 giorni antecedenti l'inizio del periodo agevolato (366 con il 29 febbraio) — per una SRL con esercizio solare, inizio non dopo il 1° gennaio 2024 per il 2025, il 1° gennaio 2025 per il 2026 e il 1° gennaio 2026 per il 2027 — e assunzione a tempo indeterminato con contratto in essere al 31 dicembre. Una cessazione ordinaria a novembre non genera maggiorazione; i trasferimenti in continuità del rapporto seguono invece le specifiche regole di riparto.
Le due condizioni di incremento occupazionale
Non basta assumere. Al termine del periodo agevolato devono sussistere insieme
- incremento occupazionale: gli indeterminati al termine del periodo superano la media dei soli indeterminati dell'esercizio precedente;
- incremento occupazionale complessivo: il totale dei dipendenti, compresi quelli a termine, supera la distinta media del totale dei dipendenti dell'esercizio precedente.
Il secondo requisito tradisce più spesso: se scadono due termini, il totale può restare fermo e la maggiorazione non spetta. La circolare 1/E/2025 esclude il beneficio anche quando la base occupazionale resta immutata «anche se qualitativamente cambiata», come nella trasformazione di un termine in indeterminato senza altre assunzioni.
Le due medie non sono intercambiabili: con una media precedente di 4 stabili e 2 lavoratori a termine, e un organico finale di 5 stabili e 1 lavoratore a termine, il primo confronto passa (5 supera 4), il secondo no (6 non supera 6). Superare la sola media degli indeterminati non basta.
La media somma, per ogni lavoratore, il rapporto tra giorni di lavoro contrattuali e 365 (366 con il 29 febbraio). Chi è stato in forza tutto il 2025 pesa 1; chi è entrato il 1° luglio pesa 184/365, circa 0,504109589. I part-time rilevano in proporzione alle ore sul tempo pieno del CCNL. Tre dipendenti a tempo pieno nel 2025 più uno assunto il 1° luglio danno circa 3,504109589, esposti come 3,50 ma da usare senza arrotondamento nel confronto. Per il 2026, nell'esempio con rapporti tutti stabili, servono quattro indeterminati a fine anno e un totale superiore alla propria media non arrotondata.
L'apprendistato conta come tempo indeterminato (art. 41, comma 1, D.Lgs. 81/2015). L'incremento va considerato al netto delle diminuzioni nelle controllate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Il DL 84/2025, conv. L. 108/2025, ha eliminato il riferimento alle società meramente collegate, dal periodo successivo al 2023.
Trasferimenti d'azienda o di contratti, riassunzioni infragruppo, distacchi e somministrazione seguono regole specifiche: possono cambiare il computo degli addetti, la quota di costo e la normalizzazione delle due annualità. I casi di continuità del rapporto vanno distinti dalle cessazioni ordinarie; la verifica dei due incrementi, da sola, non esaurisce queste condizioni.
La base agevolabile: il minore tra due importi
La maggiorazione si applica al minore tra:
- il costo effettivo dei nuovi assunti a tempo indeterminato, determinato analiticamente per ciascuna unità nella voce B.9;
- l'incremento del costo complessivo del personale iscritto nella stessa B.9 rispetto all'esercizio precedente.
Il limite evita di premiare assunzioni compensate da uscite: se il costo cresce di 20.000 e i nuovi assunti costano 36.000, la base è 20.000 e la maggiorazione vale 4.000, non 7.200.
Per un soggetto di un gruppo interno occorre anche la rettifica quantitativa dell'art. 5, comma 8, del DM 25 giugno 2024, come sostituito dal DM 27 giugno 2025: la base così determinata si riduce del prodotto tra la base stessa e il rapporto fra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno, non soltanto a quelle cui spetta la maggiorazione. Non basta che il saldo occupazionale del gruppo resti positivo. Con base preliminare di 20.000 euro, decrementi pari a 1 e incrementi di tutte le società pari a 5, la riduzione è 4.000 euro: base residua 16.000 euro, maggiorazione del 20% pari a 3.200 euro e risparmio IRES al 24% di 768 euro. Gli esempi successivi ipotizzano assenza di rettifiche di gruppo.
| Voce B.9 | Nel calcolo |
|---|---|
| a) salari e stipendi | Sì, esclusi gli accantonamenti per premi o altre remunerazioni (OIC 31, IAS 37) |
| b) oneri sociali | Sì, al netto dei contributi esonerati |
| c) trattamento di fine rapporto | Sì |
| d) trattamento di quiescenza e simili | Sì |
| e) altri costi | Sì, con la stessa esclusione degli accantonamenti prevista per la B9a |
| Buoni pasto, formazione, vitto e alloggio in trasferta, auto a uso promiscuo | No, sono in altre voci |
| Oneri da stock option (IFRS 2) | No |
Nel costo complessivo entrano tutte le spese per rapporti di lavoro, anche a termine: un contratto a termine non è agevolabile, ma alza il tetto B.9 e può rendere agevolabile più costo delle assunzioni stabili. Per stimare il costo che finirà nel B.9, usa il calcolatore del costo di assunzione.
La maggiorazione del 30% e le categorie dell'Allegato 1
Se il nuovo assunto è meritevole di maggiore tutela, il costo è maggiorato di un ulteriore 10%, per una deduzione del 130%. L'Allegato 1 al D.Lgs. 216/2023 (Allegato G nel nuovo TUIR) comprende:
- lavoratori molto svantaggiati ex art. 2, n. 99, Regolamento UE 651/2014: privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da 12 mesi e appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, punto 4, lettere b)-g), dello stesso regolamento;
- persone con disabilità ex L. 68/1999, svantaggiate ex L. 381/1991, ex degenti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, minori in difficoltà familiare, detenuti ammessi al lavoro esterno;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del Regolamento UE 651/2014, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia;
- donne vittime di violenza in percorsi certificati dai centri antiviolenza, con deformazione o sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi ex art. 27, comma 1, DL 48/2023;
- lavoratori con sede in regioni con PIL pro capite 2018 sotto il 75% della media UE27, o tra il 75% e il 90% con occupazione sotto la media nazionale;
- soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza decaduti dal beneficio per effetto dell'art. 1, commi 313 e 318, della L. 197/2022, che non integrano i requisiti per accedere all'assegno di inclusione.
La categoria dei giovani richiama il DL 48/2023, non il Bonus Giovani 2026 del DL 62/2026, conv. L. 112/2026. Se convivono assunzioni ordinarie e al 30% e l'incremento B.9 è inferiore al costo dei nuovi assunti, la base si ripartisce in proporzione.
Cumulo con Bonus Giovani, Donne e ZES
È cumulabile con gli esoneri 2026: operano su piani diversi. Le circolari INPS 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026 confermano la compatibilità.
C'è un effetto: i contributi esonerati non vengono versati, non passano dal conto economico e abbassano la base. Prendi 42.000 euro di costo già determinato nel B.9, TFR compreso, e un esonero di 6.000: il B.9 dell'esempio scende a 36.000 solo dopo aver rideterminato tutte le componenti, perché la quota IVS non esonerata continua a ridurre il TFR. Non è una sottrazione universale «costo ordinario meno esonero». Su 36.000 la maggiorazione del 30% scende da 12.600 a 10.800 e il risparmio IRES da 3.024 a 2.592. Il beneficio resta superiore, ma il conto va fatto sul netto. Requisiti e importi in Bonus Giovani, Donne e ZES 2026.
Apprendistato e trasformazioni
L'apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato: rileva nei due confronti occupazionali e, per le nuove assunzioni che rispettano gli altri requisiti, il suo costo effettivo B.9 rientra nella base, entro l'incremento complessivo e le rettifiche applicabili. È l'applicazione congiunta della regola generale del DM e della qualificazione del contratto richiamata dalla circolare 1/E/2025: le aliquote contributive ridotte diminuiscono il costo effettivo, ma non escludono da sole la maggiorazione.
La trasformazione rileva come nuova assunzione; il costo agevolabile è quello del contratto dalla conversione. Se il totale dei dipendenti non cresce, la seconda condizione non è soddisfatta e la maggiorazione non spetta. Bonus Giovani, Donne e ZES 2026 richiedono invece nuove assunzioni: per le stabilizzazioni c'è un incentivo dedicato (circ. INPS 72/2026).
Esempio completo su una SRL con IRES al 24%
Una SRL di servizi ha quattro dipendenti a tempo indeterminato e pieno per tutto il 2025. Il 1° gennaio 2026 assume un quinto, in forza fino al 31 dicembre. Il costo annuo del nuovo assunto nel B.9 è 36.000 euro; gli altri costi restano invariati.
Passaggio 1 — media 2025.
Quattro lavoratori per 365 giorni: 4 × 1 = 4,00.
Passaggio 2 — prima condizione.
Al 31 dicembre 2026 gli indeterminati sono 5, più di 4,00. Rispettata.
Passaggio 3 — seconda condizione.
Il totale al 31 dicembre 2026 è 5, superiore alla media 2025 di 4,00. Rispettata.
Passaggio 4 — base agevolabile.
Costo dei nuovi assunti 36.000; incremento B.9 sul 2025 36.000. Il minore è 36.000.
| Voce | Assunzione ordinaria | Categoria Allegato 1 |
|---|---|---|
| Costo annuo nel B.9 | 36.000 € | 36.000 € |
| Base agevolabile | 36.000 € | 36.000 € |
| Maggiorazione (20% o 30%) | 7.200 € | 10.800 € |
| Risparmio IRES al 24% | 1.728 € | 2.592 € |
| Risparmio sul costo annuo | 4,8% | 7,2% |
Passaggio 5 — con l'esonero.
Prendi 42.000 euro di costo già esposto nel B.9, TFR compreso, e un esonero di 6.000 (500 euro al mese per 12 mesi, con contributi capienti). Il B.9 va rideterminato in tutte le componenti: in questa ipotesi scende a 36.000, perché la quota IVS non esonerata continua a ridurre il TFR. La maggiorazione del 30% resta 10.800.
| Voce | Senza esonero | Con Bonus Giovani |
|---|---|---|
| Costo aziendale nel B.9 (già rideterminato, TFR compreso) | 42.000 € | 36.000 € |
| Esonero contributivo 2026 | 0 € | 6.000 € |
| Maggiorazione del 30% | 12.600 € | 10.800 € |
| Risparmio IRES al 24% | 3.024 € | 2.592 € |
| Beneficio rispetto all'assunzione senza incentivi, al netto dell'IRES e prima dell'IRAP | 3.024 € | 7.152 € |
Nell'ipotesi che il B.9 scenda esattamente di 6.000 euro, l'esonero riduce di 432 euro il risparmio sulla maxi-deduzione e di 1.440 quello della deduzione ordinaria del costo. A parità di altri costi e con piena capienza, il vantaggio aggiuntivo rispetto alla sola maxi-deduzione è 6.000 − 432 − 1.440 = 4.128 euro; il beneficio rispetto all'assunzione senza incentivi è 7.152 euro, al netto dell'IRES e prima dell'IRAP. Con l'IRES premiale al 20% (solo 2025), le maggiorazioni di 7.200 e 10.800 producono risparmi di 1.440 e 2.160 euro.
Acconti, dichiarazione e documenti da conservare
La maggiorazione si espone nel modello Redditi SC, rigo RF55: codice 66 per il 20%, codice 67 per il 30%. Va indicata la maggiorazione, non il 120% o 130% del costo.
Gli acconti seguono regole proprie, distinte dal saldo. Per il 2024 l'art. 4, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 216/2023 esclude la maggiorazione dal calcolo dell'acconto; per il 2025 lo stesso comma 7, secondo periodo, impone di assumere come imposta del periodo precedente quella determinata senza la maggiorazione. Per gli acconti 2026-2028 l'art. 1, comma 400, lettera a), della L. 207/2024 ripropone la regola sull'imposta del periodo precedente (metodo storico), mentre la lettera b) dispone che per gli acconti 2025-2027 non si tenga conto della proroga del comma 399. Con il metodo previsionale la stima riguarda il periodo corrente: non dare per scontato che la maggiorazione riduca l'acconto e verifica il raccordo con il periodo. L'effetto dell'agevolazione si vede sul saldo.
Nessun adempimento comunicativo specifico, ma in caso di controllo serve il conteggio: prospetto per assunto, registro di assunzioni e cessazioni, contratti e date di conversione, cedolini e UniEmens, mastro B.9 dei due esercizi, bilancio, documentazione della categoria e conteggi del gruppo interno.
Errori comuni
- Calcolare il 20% sull'intero costo del personale. La base è il minore tra costo dei nuovi assunti e incremento B.9.
- Dimenticare la seconda condizione. Se il totale dei dipendenti non cresce, l'aumento degli indeterminati non basta.
- Agevolare un contratto cessato ordinariamente prima del 31 dicembre. Deve essere in essere a fine periodo, salve le regole speciali dei trasferimenti in continuità.
- Trattare la maggiorazione come un credito d'imposta. Vale la maggiorazione per l'aliquota IRES.
- Inserirla negli acconti. Gli acconti non incorporano automaticamente la maggiorazione: valgono le regole su periodo e metodo (v. sopra).
Domande frequenti
La maxi-deduzione è un esonero contributivo?
No. È una maggiorazione del costo deducibile: non riduce i contributi INPS e il beneficio dipende dall'aliquota IRES. Al 24%, il 20% vale il 4,8% del costo agevolabile.
I forfettari possono accedervi?
No. Serve un reddito analitico. Sono esclusi anche gli imprenditori agricoli con solo reddito agrario e le imprese in liquidazione.
Vale per i dipendenti assunti negli anni precedenti?
No. Riguarda le nuove assunzioni del periodo con contratto in essere al 31 dicembre, salve le regole speciali dei trasferimenti in continuità. I dipendenti già in forza contribuiscono al costo complessivo, non alla base delle nuove assunzioni.
Serve anche l'incremento occupazionale netto calcolato con le ULA?
No, è un requisito dei Bonus Giovani, Donne e ZES. Qui servono due incrementi: indeterminati e totale sopra le medie precedenti.
Si cumula con il Bonus Giovani 2026?
Sì. Attenzione alla base: i contributi esonerati non transitano nel B.9, quindi costo agevolabile e maggiorazione si riducono rispetto a un'assunzione senza esonero.
Cosa cambia dal 2027?
La sostanza no. Il D.Lgs. 117/2026 ha trasferito la disciplina nell'art. 104, commi 10-18, del nuovo TUIR, che conferma proroga e condizioni; l'Allegato 1 diventa Allegato G.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, art. 4
- DM 25 giugno 2024, attuazione dell'art. 4
- DM 27 giugno 2025 — modifica del rapporto di riduzione per il gruppo interno
- Agenzia delle entrate, circolare 1/E del 20 gennaio 2025
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 399 e 400
- DL 17 giugno 2025, n. 84, art. 3, convertito dalla L. 108/2025
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, art. 104, commi 10-18
- Istruzioni Modello Redditi SC 2026, rigo RF55
- INPS, incentivi all'occupazione 2026
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