Verificato al 2 ottobre 2026 · Fonti: art. 2, co. 26-30, L. 8 agosto 1995, n. 335 · art. 1, co. 203 e 208, L. 23 dicembre 1996, n. 662 · art. 3-bis D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. L. 438/1992 · art. 44, co. 1, lett. e), D.P.R. 917/1986 · circolari INPS n. 8 e n. 14 del 2026
In una SRL l'INPS guarda a quello che la persona fa, non alla quota posseduta. Il socio che non lavora e non amministra non versa contributi; il socio-amministratore con compenso entra nella Gestione separata; il socio che lavora in azienda con abitualità e prevalenza entra nella gestione commercianti o artigiani, con possibile cumulo delle due posizioni.
In breve
- Chi amministra con compenso versa alla Gestione separata il 35,03% del compenso (33% IVS + 0,50% + 0,22% + 1,31% DIS-COLL), due terzi a carico della SRL e un terzo del titolare; l'aliquota scende al 24% se è già assicurato presso un'altra forma obbligatoria o pensionato (circolare INPS n. 8/2026).
- Chi lavora in azienda con abitualità e prevalenza è iscritto alla gestione commercianti o artigiani: aliquota 24% (24,48% per i commercianti) e contributo fisso di 4.521,36 euro o 4.611,64 euro sul minimale di 18.808 euro (art. 1, co. 203, L. 662/1996; circolare INPS n. 14/2026).
- Sugli utili non distribuiti l'INPS mantiene la posizione più onerosa: le schede dell'Istituto aggiornate a marzo 2026, sulla scia delle circolari n. 102/2003 e n. 84/2021, includono nella base imponibile del socio lavoratore anche la quota di reddito d'impresa attribuita, indipendentemente dalla distribuzione. Un orientamento giurisprudenziale di segno opposto, il cui testo ufficiale non risulta reperito, rende il punto controverso e da valutare con il consulente in caso di contestazione.
Conta l'attività, non la percentuale di quote
Si parte dal fisco. Gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di una società di capitali sono redditi di capitale (art. 44, co. 1, lett. e, D.P.R. 917/1986) e non generano di per sé obblighi previdenziali. L'obbligo nasce quando il socio presta un'attività: l'amministrazione con compenso o il lavoro aziendale abituale e prevalente.
Il requisito per i soci di SRL è nell'art. 1, co. 203, della legge 662/1996: partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. La norma precisa che la piena responsabilità dell'impresa non è richiesta per i soci di SRL, che quindi possono essere iscritti alla gestione commercianti senza gestire l'impresa in proprio.
Il perimetro non si allarga: la circolare INPS n. 84/2021 ha chiarito che gli utili della mera partecipazione a una società di capitali, senza attività lavorativa, restano fuori dalla contribuzione. Il socio che si limita a detenere quote è il socio di capitale puro e non ha obblighi previdenziali.
Tabella-casi: l'INPS del socio nel 2026
| Situazione | Iscrizione previdenziale | Base imponibile | Importi e aliquote 2026 |
|---|---|---|---|
| Socio puro: non lavora, non amministra | Nessuna | Solo dividendi (redditi di capitale) | Nessun contributo |
| Socio-amministratore con compenso, senza altra copertura | Gestione separata | Compenso deliberato | 35,03% (2/3 SRL, 1/3 socio) |
| Socio-amministratore già dipendente o iscritto a un'altra gestione | Gestione separata | Compenso deliberato | 24% |
| Amministratore non socio, con compenso | Gestione separata | Compenso deliberato | 35,03% o 24% |
| Socio che lavora in azienda con abitualità e prevalenza | Commercianti o artigiani | Reddito d'impresa imputato al socio | 24% / 24,48%; fissi 4.521,36 / 4.611,64 euro |
| Socio-amministratore che lavora anche in azienda | Gestione separata + commercianti/artigiani | Compenso + reddito d'impresa | Cumulo delle due posizioni |
| Soci di SRLS (art. 2463-bis c.c.) | Stesse regole della SRL | Compenso o reddito d'impresa | Dipende dal ruolo effettivo |
| Utili non distribuiti, accantonati a riserva | Base imponibile secondo la posizione amministrativa INPS (schede agg. marzo 2026) | Quota di reddito d'impresa attribuita al socio, indipendentemente dalla distribuzione | Posizione contestata in via giudiziale: esito non acquisito su fonte ufficiale, da valutare con il consulente |
Gestione separata: aliquota 35,03% e da dove nascono gli altri numeri
Per l'amministratore di società il codice di rapporto INPS "1A" prevede nel 2026 un'aliquota complessiva del 35,03%: 33% IVS, 0,50% per maternità e malattia, 0,22% ex D.M. 12 luglio 2007 e 1,31% per la DIS-COLL. La circolare n. 8/2026 chiarisce che l'aliquota contro la disoccupazione è dovuta anche sui compensi da amministratore, sindaco o revisore anche se questi non sono beneficiari della prestazione. Lo stesso 35,03% vale per sindaci, revisori e liquidatori.
Gli altri valori che circolano non riguardano l'amministratore di SRL. Il 33,72% è l'aliquota dei rapporti senza DIS-COLL (collegi e commissioni, amministratori di enti locali, venditori porta a porta, occasionali); il 26,07% è quella dei liberi professionisti con partita IVA senza cassa (25% IVS + 0,72% + 0,35% ISCRO); il 24% riguarda pensionati e chi è già assicurato presso un'altra forma obbligatoria (art. 1, comma 79, L. 247/2007).
Il massimale 2026 è di 122.295 euro (art. 2, comma 18, L. 335/1995). Il minimale è di 18.808 euro (art. 1, comma 3, L. 233/1990) e serve solo a stabilire l'accredito dell'anno: con l'aliquota piena servono 6.588,44 euro, con il 24% bastano 4.513,92. Non è un contributo minimo obbligatorio: per la Gestione separata il contributo si calcola sul compenso erogato.
La ripartizione è di un terzo a carico dell'amministratore e due terzi a carico della SRL, che versa con un F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento. I compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026 si considerano percepiti nel 2025 e seguono le aliquote dell'anno precedente.
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Gestione commercianti e artigiani: il socio che lavora
Quando il socio partecipa al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, l'iscrizione è alla gestione artigiani o commercianti. Nel 2026 l'aliquota IVS è del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti (24% + 0,48% per l'indennizzo di cessazione), con un punto in più oltre 56.224 euro di reddito. Il minimale resta 18.808 euro, ma qui il contributo è fisso e comunque dovuto: 4.521,36 euro per gli artigiani e 4.611,64 euro per i commercianti.
Il contributo sul minimale si versa in quattro rate: 18 maggio, 20 agosto e 17 novembre 2026 e 16 febbraio 2027. I massimali sono 93.707 euro (anzianità al 31 dicembre 1995) e 122.295 euro (chi ne è privo). Gli over 65 già pensionati mantengono la riduzione del 50% (art. 59, comma 15, L. 449/1997).
Quando lo stesso soggetto ha insieme un'attività in Gestione separata e una iscrivibile alla gestione commercianti o artigiani, la circolare INPS n. 78/2013 non richiede la prevalenza per la seconda iscrizione: bastano abitualità e professionalità. Può essere abituale anche un'attività di poche ore al giorno, non tutti i giorni.
Doppia contribuzione: quando è normale e quando no
La "doppia contribuzione" non è sempre un errore. Il socio-amministratore che si limita alla carica versa solo in Gestione separata sul compenso. Se partecipa stabilmente anche al lavoro aziendale, all'obbligo sulla carica si aggiunge la gestione commercianti o artigiani: due posizioni distinte, che coprono due attività distinte.
Una simulazione lo mostra. Socio-amministratore con compenso di 24.000 euro e attività operativa stabile in azienda: poiché è iscritto anche alla gestione commercianti, sul compenso si applica la Gestione separata al 24%, pari a 5.760 euro di contributi (3.840 a carico della SRL, 1.920 del socio); la gestione commercianti, anche senza reddito oltre il minimale, costa 4.611,64 euro interamente al socio. Il costo contributivo complessivo del caso è quindi di 10.371,64 euro.
Chi non lavora e non amministra non ha nessuna delle due posizioni e paga solo l'imposta sui dividendi. Chi è già dipendente a tempo pieno altrove versa la Gestione separata al 24% sul compenso da amministratore, senza minimi da versare a prescindere.
Utili non distribuiti: il punto controverso
Il nodo più discusso è la base imponibile del socio lavoratore di SRL. Nelle schede INPS aggiornate a marzo 2026 l'Istituto sostiene che concorra anche la parte di reddito d'impresa attribuita al socio per la quota, indipendentemente dalla distribuzione, richiamando le proprie circolari n. 102/2003 e n. 84/2021.
Questa posizione non è però pacifica. Un orientamento giurisprudenziale più recente andrebbe in senso opposto, escludendo dalla base contributiva gli utili accantonati e non percepiti e facendo leva sul reddito dichiarato dal socio ai fini IRPEF; il testo ufficiale della decisione non risulta reperito al momento della verifica. Il principio va quindi trattato come segnalazione condizionale da approfondire con il consulente, non come una regola acquisita.
Finché il contenzioso non trova conferma su fonti ufficiali, la posizione amministrativa dell'Istituto resta quella di riferimento. Chi riceve un avviso di addebito su utili non distribuiti dovrebbe valutare con il consulente l'eventuale impugnazione prima di pagare.
Avviso di addebito: cosa contiene e come si contesta
Quando contesta contributi non versati, l'INPS emette l'avviso di addebito, che dal 1° gennaio 2011 ha valore di titolo esecutivo (art. 30, comma 1, D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010). Deve contenere a pena di nullità codice fiscale, periodo, causale, importi tra capitale, sanzioni e interessi, e agente della riscossione (comma 2).
La circolare INPS n. 168/2010 indica i passaggi: pagamento entro 60 giorni dalla notifica; opposizione entro 40 giorni davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999); possibile avviso bonario prima dell'atto esecutivo. In pratica conviene verificare causale e periodo, controllare i versamenti già effettuati e decidere l'impugnazione con il consulente entro i 40 giorni.
Cancellazione dalla gestione commercianti
Se il socio smette di partecipare al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, la posizione va chiusa con la Comunicazione Unica (ComUnica), che dal 1° aprile 2010 vale insieme per Registro delle Imprese e INPS: si comunica la cessazione dell'attività, della società o della carica. Le schede INPS indicano il termine ordinario di 30 giorni per il provvedimento (legge 241/1990).
Attenzione a due punti: la cancellazione vale per il futuro ma non azzera i contributi maturati; la sola messa in liquidazione della società non fa venire meno l'obbligo del socio che continua a lavorare.
Come SRLOnline può aiutarti
Il quadro previdenziale del socio-amministratore dipende da tre variabili che cambiano spesso: la carica, il compenso deliberato e il lavoro effettivo in azienda. SRLOnline affianca la SRL nella lettura periodica dei dati, nei flussi contributivi e nella scelta tra compenso e dividendi.
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FAQ
Il socio di SRL che non lavora e non amministra deve pagare contributi INPS?
No. Il socio di capitale puro percepisce redditi di capitale (art. 44, co. 1, lett. e, D.P.R. 917/1986) e non ha obblighi contributivi. La circolare INPS n. 84/2021 esclude gli utili della mera partecipazione a società di capitali, se il socio non svolge attività lavorativa.
Quanto paga di INPS il socio-amministratore di SRL nel 2026?
Sul compenso da amministratore si applica la Gestione separata al 35,03% (33% IVS + 0,50% + 0,22% + 1,31% DIS-COLL), due terzi a carico della SRL e un terzo dell'amministratore. Scende al 24% per i pensionati e per chi è già assicurato altrove (circolare INPS n. 8/2026).
Sono un dipendente full-time e amministratore di una SRL: pago il 35,03% o il 24%?
Se sei già iscritto a un'altra gestione obbligatoria, come il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l'aliquota sul compenso da amministratore è del 24%. Non c'è un contributo minimo da versare a prescindere: si calcola sul compenso erogato.
Se la SRL non distribuisce utili, il socio lavoratore deve comunque versare i contributi sulla sua quota?
La posizione amministrativa dell'INPS, nelle schede aggiornate a marzo 2026, è che la quota di reddito d'impresa attribuita al socio concorra alla base imponibile indipendentemente dalla distribuzione. Un orientamento giurisprudenziale più recente di segno opposto, non verificato su fonte ufficiale, rende il punto controverso: in caso di contestazione serve assistenza.
Un socio che amministra e lavora in azienda paga due volte?
Sì, quando le due attività esistono davvero: Gestione separata sul compenso da amministratore e gestione commercianti o artigiani sul lavoro aziendale. La circolare INPS n. 78/2013 richiede abitualità e professionalità, non la prevalenza.
Un amministratore non socio è trattato come un socio-amministratore?
Ai fini previdenziali sì: con compenso è iscritto alla Gestione separata al 35,03%, oppure al 24% se già coperto da altra forma. La qualifica di socio non cambia l'aliquota sulla carica.
Cosa fare se arriva un avviso di addebito INPS?
L'avviso ha valore di titolo esecutivo (art. 30, D.L. 78/2010). Il pagamento è intimato entro 60 giorni, ma l'opposizione davanti al giudice del lavoro va proposta entro 40 giorni: verifica subito causale e periodo e decidi con il consulente.
Come ci si cancella dalla gestione commercianti?
Con la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, che dal 1° aprile 2010 vale anche per l'INPS. La cancellazione chiude la posizione per il futuro, ma non azzera i contributi già maturati.
Fonti ufficiali
- INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 — Gestione separata: aliquote 2026
- INPS, news 3 febbraio 2026 — Gestione separata: le aliquote contributive per il 2026
- INPS, news 9 febbraio 2026 — Artigiani e commercianti: i contributi per il 2026
- INPS, scheda "Aliquote e contributi artigiani" (aggiornata al 12 marzo 2026)
- INPS, scheda di servizio "Cancellazione commercianti"
- Normattiva, legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 2, commi 26 e seguenti)
- Normattiva, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (art. 30)
- Brocardi, art. 2463-bis c.c. — SRL semplificata
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