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Contributi previdenziali socio di srl. Quando sono dovuti?

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In quali casi il socio di s.r.l. deve versare i contributi previdenziali?
Nelle società di capitali, sono previste varie tipologie di socio, e per ognuna di esse spetta una diversa gestione sia contributiva che fiscale.
Le tipologie di socio si possono riassumere in questo modo
  • socio di capitali
  • socio amministratore
  • socio dipendente
  • socio lavoratore
La questione ruota attorno alla problematica contributiva che è strettamente correlata all’inquadramento reddituale:
  • gli utili derivanti dalla partecipazione a una società di capitali, costituiscono redditi di capitale, ex articolo 44 TUIR.
  • I redditi derivanti dall’esercizio di una impresa commerciale costituiscono redditi di impresa, ex articolo 55 TUIR.
Questa differente caratterizzazione si ripercuote, come anzidetto, sul trattamento inps.
I redditi di impresa impongono la copertura previdenziale IVS, e il conseguente versamento dei contributi all’Inps.
Invece i redditi di capitale non sono soggetti a obbligo di copertura previdenziale.
Parliamo, adesso, del soci di capitale. Quali sono le sue prerogative?
Il socio di capitale è quello che non partecipa al lavoro e non amministra, percependo solo redditi di capitale. In considerazione di ciò, non è soggetto a obbligo contributivo.
E il socio amministratore? quali sono le sue mansioni e gli obblighi previdenziali e fiscali conseguenti a questo inquadramento?
Il socio amministratore che si limita alle mansioni tipiche dell’amministrazione aziendale non è soggetto a obbligo contributivo, essendo assimilabile al socio di capitale, e quindi percettore di redditi di capitale.
E’ pacifico che in caso di percezione di un compenso come amministratore, sarà obbligato all’iscrizione alla gestione separata Inps, come lavoratore autonomo, ex articolo 53 TUIR.
Approfondiamo il rapporto giuridico tra amministratore e società, quali sono le caratteristiche e i punti dubbi.
Il rapporto giuridico dell’amministratore di Società:
  • è riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa;
  • il “rapporto di lavoro” non deve essere regolato da un contratto;
  • il compenso è stabilito all’atto della nomina o dall’assemblea (articolo 2389, comma 1, Codice civile), se non sono stabiliti nello statuto o nell’atto costitutivo (articolo 2364, comma 1, numero 3), Codice civile);
  • per l’assunzione non deve essere effettuata la comunicazione telematica dell’UNILAV;
  • si iscriverà alla Gestione separata (per la contribuzione INPS) ed all’INAIL (per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali);
  • sarà inserito nel flusso UNIEMENS mensile del datore di lavoro;
  • verrà registrato nel Libro Unico del Lavoro al percepimento del compenso.
E se, invece, l’amministratore di s.r.l., oltre a governare l’azienda, presta una attività di lavoro operativa al suo interno? Ad esempio il classico caso dell’amministratore di s.r.l., socio che, in un ristorante, è designato per “stare alla cassa”.
In questo caso il socio amministratore della Srl, percettore di un compenso, che presta attività nell’azienda è soggetto a doppia contribuzione (Inps gestione separata per l’attività di amministratore e Inps commercianti/artigiani per l’attività lavorativa).
Veniamo adesso ad un’altra categoria di socio, il socio lavoratore, ossia quel socio, amministratore o no, che svolge attività lavorativa in azienda, con carattere di abitualità e prevalenza.
Da questa attività discende la produzione di reddito di impresa e il conseguente assoggettamento ad obbligo contributivo.
A prescindere dalla quota di partecipazione nella società di capitali, tutti i soci di s.r.l. che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sono tenuti all’iscrizione alla gestione Artigiani e Commercianti INPS.
Qualora la società non abbia lavoratori dipendenti, occorre procedere con l’iscrizione di almeno un socio.
I contributi INPS dovranno essere versati con le seguenti modalità:
  • quota fissa di circa 3.983,73 euro n 4 rate trimestrali (2022);
  • quota variabile da calcolarsi sul reddito eccedente il minimale previsto dall’inps.
E se la società non distribuisce utili, il reddito del socio paga la previdenza inps?
L’obbligo di versamento dei contributi, è previsto anche se la Srl non ha previsto la distribuzione del reddito prodotto ai soci
Un caso molto particolare è quello del socio Socio dipendente di s.r.l..
Il socio può essere anche un lavoratore subordinato della Srl solo quando sussistono i seguenti requisiti (art. 2094 codice civile).
  • Subordinazione agli amministratori;
  • Continuità della prestazione lavorativa;
  • Corresponsione della busta paga secondo il CCNL di riferimento. Un dipendente senza compenso non è considerato un lavoratore subordinato.
Per essere socio e dipendente, il lavoratore deve rispettare due principi basilari:
  • non deve fare parte dell’organo amministrativo. O nel caso in cui ne faccia parte, non deve avere il potere di interferire nelle decisioni;
  • non deve essere socio di maggioranza. Qualora è socio di maggioranza, ha il potere di interferire nelle decisioni e quindi non può essere più considerato come subordinato.
In generale, infatti, per far sì che un rapporto di lavoro tra socio ed s.r.l. sia riconosciuto dall’Inps, il lavoratore-socio deve essere assoggettato al potere direttivo dell’organo amministrativo della società e, quindi, a subordinazione
Un amministratore unico ovviamente non può essere assunto come dipendente della srl, perché non sussisterebbe la subordinazione (sarebbe subordinato a sé stesso!). Lo stesso vale per un amministratore delegato con potere di direzione dei dipendenti.
Il tema è molto vasto e complesso, il consiglio è quello di rivolgersi ad uno studio professionale multidisciplinare, con competenza in materia di diritto del lavoro, consulenza del lavoro e consulenza societaria, per pianificare l’inquadramento ed evitare sorprese.
Giovanni Emmi
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