Verificato al 2 ottobre 2026 · Fonti: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (artt. 17-19, 20, 22, 24-25, 31-32, 35-36, 38-39, 42), D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, artt. 126-noviesdecies e 128-bis del TUB · Banca d'Italia e UIF
Una banca non ha un obbligo generale di aprire un conto corrente a una SRL: la decisione è discrezionale e rientra nella libertà d'impresa. Quando però avvia l'adeguata verifica deve seguire gli artt. 17-19 del D.Lgs. 231/2007 e, se non riesce a completarla, astenersi dall'instaurare o proseguire il rapporto (art. 42). Se il diniego non è motivato, il cliente può chiedere le ragioni, presentare reclamo e ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario. Se il conto viene bloccato per un sospetto di riciclaggio, la banca non può rivelarne l'esistenza (art. 39).
In breve
- La banca può dire no, ma non in modo arbitrario. Non esiste un obbligo a contrarre per il conto aziendale, però la decisione negativa va motivata almeno sinteticamente (art. 1337 c.c.).
- A decidere è l'adeguata verifica antiriciclaggio. La banca identifica cliente ed esecutore, ricostruisce il titolare effettivo e valuta scopo e natura del rapporto (artt. 17-19 del D.Lgs. 231/2007).
- Se il rapporto si blocca, la strada è scritta. Prima un reclamo scritto alla banca, poi il ricorso all'ABF, con un contributo spese di 20 euro rimborsato se il ricorso è accolto (art. 128-bis TUB).
Perché a una SRL può essere detto no
Non c'è una norma che imponga alla banca di aprire un conto a chiunque lo chieda: l'attività bancaria è imprenditoriale e la valutazione sulla convenienza del singolo rapporto resta discrezionale. Lo ha ribadito l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione del Collegio di Roma n. 5928 del 13 giugno 2023, respingendo la tesi di una SRL che pretendeva l'apertura del conto «per poter lavorare».
Questo non significa che la banca possa rifiutare senza regole. Nella fase che precede il contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede (art. 1337 c.c.): per l'ABF anche le decisioni negative, pur legittime perché discrezionali, vanno sorrette dall'esposizione, almeno sintetica, dei motivi. Il rifiuto «muto» è quindi un comportamento scorretto. Attenzione anche ai motivi: cause come l'età della società o il settore non sono elenchi di divieti, perché la banca valuta il rischio del singolo rapporto e la propria capacità di verificarlo.
Che cosa chiede la legge alla banca
Il cuore della materia è l'adeguata verifica (artt. 17-19). Scatta con l'instaurazione di un rapporto continuativo come il conto corrente (art. 17, comma 1, lettera a) e, in ogni caso, quando esiste un sospetto, indipendentemente da soglie ed esenzioni (art. 17, comma 2, lettera a). Il comma 4 impone di ripeterla sui clienti già acquisiti se cambia il livello di rischio.
Identificare cliente ed esecutore
L'art. 18, comma 1, lettere a) e b), chiede di identificare il cliente e chi agisce per suo conto, verificandone l'identità su documenti o informazioni di fonte affidabile e indipendente, e di fare lo stesso con il titolare effettivo, ricostruendo per le persone giuridiche l'assetto proprietario e di controllo; il comma 2 colloca queste attività prima dell'instaurazione del rapporto. L'art. 19, comma 1, precisa che la verifica dell'identità è richiesta solo quando sui dati sussistono dubbi, incertezze o incongruenze.
Scopo, natura e controllo nel tempo
L'art. 18, comma 1, lettera c), impone di acquisire e valutare le informazioni su scopo e natura del rapporto: perché la società vuole quel conto, che attività svolge, quali rapporti intercorrono tra cliente, esecutore e titolare effettivo. Con rischio elevato le informazioni si ampliano fino alla situazione economico-patrimoniale. L'art. 19, comma 2, ricorda che l'estensione di verifiche e controlli è commisurata al rischio concreto; le lettere d) degli artt. 18 e 19 impongono il controllo costante, con analisi dell'operatività e controllo dell'origine dei fondi se serve.
Le situazioni che ricorrono nelle domande reali
Gli scenari che gli imprenditori portano ai forum sono sempre gli stessi. Leggiamoli con la lente della norma, senza trasformarli in presunte cause automatiche di rifiuto.
SRL appena costituita o inattiva
La legge non indica la neocostituzione tra i motivi di rifiuto, ma manca il materiale per valutare scopo e natura del rapporto e ricostruire l'assetto: la banca può chiedere documenti aggiuntivi, un business plan sintetico o i flussi attesi e, se le informazioni non bastano, applica l'art. 42. Per una società inattiva o in liquidazione il problema è invece l'interesse a un rapporto destinato a esaurirsi e la tracciabilità dei flussi.
Soci o titolare effettivo non residenti
L'art. 24, comma 2, lettera c), elenca tra i fattori di rischio elevato i clienti con sede in aree geografiche ad alto rischio, e l'art. 25 impone verifiche rafforzate e monitoraggio più intenso. Uno UBO estero non è una causa automatica di rifiuto: richiede documenti da più giurisdizioni, come spieghiamo nella guida in inglese per i fondatori non residenti.
Settori a rischio e contante
Conta il rischio, non l'etichetta. L'art. 24, comma 2, cita espressamente le attività con forte utilizzo di contante e le operazioni su petrolio, armi, metalli preziosi, tabacco e beni culturali: sono esempi normativi di rischio, non un divieto.
Titolare effettivo non individuabile
L'individuazione segue l'art. 20: proprietà diretta o indiretta superiore al 25 per cento, poi il controllo, e in via residuale i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione. Se il titolare effettivo non è identificabile, l'art. 42, comma 2, impone di astenersi e, se il rapporto è in essere, di porvi fine: è il caso di società fiduciarie, trust o società con azioni al portatore in Paesi terzi ad alto rischio.
Quando la banca può rifiutare o fermare l'operatività
Nessuna delle situazioni in tabella è una causa di rifiuto inventata: sono presidi che la banca applica al caso concreto.
| Situazione | Regola di riferimento | Effetto tipico |
|---|---|---|
| Non si riesce a identificare cliente, esecutore o titolare effettivo | Artt. 18, comma 1, lett. a) e b), e 42 | Divieto di instaurare, eseguire o proseguire il rapporto |
| Mancano informazioni su scopo e natura del rapporto | Artt. 18, comma 1, lett. c), e 42 | Richieste integrative o astensione |
| Rischio elevato (area geografica, contante, assetto complesso) | Artt. 24 e 25 | Adeguata verifica rafforzata, più documenti |
| Sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo | Artt. 35 e 42 | Segnalazione alla UIF e obbligo di non eseguire l'operazione |
| Operazione sospetta in corso, segnalata con urgenza | Art. 6, comma 4, lett. c) | Sospensione della UIF fino a cinque giorni lavorativi |
Il conto bloccato: sospetto, segnalazione e riservatezza
L'art. 35 impone alla banca di inviare senza ritardo alla UIF una segnalazione quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare operazioni di riciclaggio; in tal caso la banca non esegue l'operazione fino a quando non ha segnalato. L'art. 36 precisa il percorso interno: il responsabile della filiale informa senza ritardo il titolare della competente funzione, che decide se trasmettere la segnalazione alla UIF.
Poi c'è il riserbo. L'art. 39 vieta alla banca e a chiunque sia a conoscenza della segnalazione di comunicare al cliente l'avvenuta segnalazione o l'esistenza di indagini antiriciclaggio; l'art. 38 protegge l'identità di chi segnala, con una pena da due a sei anni per chi la rivela. Alla banca si aggiunge il potere autonomo della UIF: l'art. 6, comma 4, lettera c), consente di sospendere operazioni sospette, anche su richiesta degli organi investigativi, per un massimo di cinque giorni lavorativi. La sospensione parte di norma da una segnalazione d'urgenza di un'operazione non eseguita e il provvedimento è notificato al soggetto obbligato, non al cliente.
Cosa può fare il cliente se il conto viene bloccato
La prima mossa non è cambiare banca, ma mettere ordine. L'art. 22, comma 1, stabilisce che i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie all'adeguata verifica: se la richiesta è generica, chiedi in forma scritta quali documenti servono e rispondi in modo completo, perché il completamento della verifica è condizione per proseguire il rapporto.
Se l'operatività resta ferma o il diniego non è spiegato, si apre la strada della tutela. L'art. 128-bis del TUB impone alle banche di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale; l'ABF decide sui documenti, senza necessità di avvocato, con un contributo spese di 20 euro alla presentazione, rimborsato se il ricorso è accolto. Si ricorre solo dopo un reclamo scritto all'intermediario, e riguarda anche chi è «entrato soltanto in relazione» con la banca. Le decisioni non sono vincolanti, ma l'inadempimento viene pubblicato sul sito dell'ABF per cinque anni e per sei mesi sulla home page della banca. C'è poi l'esposto alla Banca d'Italia, che indica all'esponente la possibilità di rivolgersi all'ABF (art. 128-bis, comma 3-bis). Il «conto di base» dell'art. 126-noviesdecies del TUB resta un diritto dei consumatori e non è invocabile da una SRL.
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Titolare effettivo: comunicazione sospesa, obblighi verso la banca no
L'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 impone alle imprese con personalità giuridica di comunicare i titolari effettivi al Registro delle imprese. Alla data di questa verifica l'adempimento è sospeso: le Camere di commercio indicano come sospesi obbligo di comunicazione, conferma, sanzioni, verifiche a campione e accesso ai dati, in attesa della decisione del Consiglio di Stato dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 maggio 2026. Il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, in vigore dal 23 luglio 2026, ha riscritto l'accesso al Registro con gli artt. 21-bis e seguenti, senza far ripartire i termini.
Sospensione del Registro non significa sospensione degli obblighi verso le banche. L'art. 22, comma 2, chiede alle imprese di conservare per almeno cinque anni informazioni adeguate e aggiornate sulla titolarità effettiva e di fornirle ai soggetti obbligati per l'adeguata verifica; il comma 3 precisa che le acquisiscono gli amministratori, richiedendole al titolare effettivo e attingendo da scritture contabili, bilanci e libro dei soci. La mancata comunicazione al Registro oggi non fa scattare sanzioni, ma non esonera la SRL dal documentare la catena di controllo quando la banca la chiede.
Informazioni da preparare prima di parlarne con la banca
Non esiste un elenco legale chiuso di documenti identico per tutti gli istituti: l'art. 19 indica le modalità dell'identificazione, non un modulo unico. Un fascicolo ordinato riduce richieste ripetute e tempi morti.
- documento d'identità in corso di validità di chi firma e degli eventuali esecutori, con i codici fiscali;
- visura camerale aggiornata, atto costitutivo e statuto, con i poteri di rappresentanza;
- organigramma con percentuali dirette e indirette fino alle persone fisiche e titolare effettivo individuato con i criteri dell'art. 20;
- breve descrizione di attività, clienti, fornitori e Paesi coinvolti, con i flussi attesi sul conto;
- spiegazione documentata dell'origine del capitale e delle somme in arrivo;
- contratti, ordini o fatture che diano sostanza al piano di utilizzo del conto.
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FAQ
La banca può rifiutarsi di aprire il conto a una SRL?
Sì, in linea generale: non esiste un obbligo a contrarre per il conto aziendale e la scelta rientra nella libertà d'impresa. Il rifiuto però non può essere arbitrario: la banca deve rispettare buona fede e correttezza anche in fase precontrattuale e fornire almeno una motivazione sintetica.
Perché la banca mi chiede tanti documenti?
Perché deve completare l'adeguata verifica degli artt. 17-19 del D.Lgs. 231/2007: identificare cliente ed esecutore, ricostruire il titolare effettivo, valutare scopo e natura del rapporto. Quanto più il profilo è a rischio elevato, per area geografica o attività, tanto più l'art. 25 richiede verifiche rafforzate.
Se non comunico il titolare effettivo al Registro rischio sanzioni?
Alla data di questa verifica l'obbligo è sospeso e le Camere di commercio non applicano sanzioni, in attesa della decisione del Consiglio di Stato dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 maggio 2026. La comunicazione resta facoltativa, ma restano fermi gli obblighi di informazione verso banche e professionisti.
Perché il conto è stato bloccato senza spiegazioni?
Spesso perché è stata inviata alla UIF una segnalazione di operazione sospetta: l'art. 39 vieta alla banca di comunicare al cliente l'avvenuta segnalazione o l'esistenza di indagini. In più la UIF può sospendere un'operazione sospetta per un massimo di cinque giorni lavorativi (art. 6, comma 4, lett. c).
Posso ricorrere all'ABF contro il rifiuto o il blocco?
Sì, dopo un reclamo scritto alla banca e una risposta non soddisfacente. L'ABF non richiede un avvocato e prevede un contributo spese di 20 euro, rimborsato se il ricorso è accolto; le decisioni non sono vincolanti, ma l'inadempimento è pubblicato per cinque anni sul sito dell'ABF e per sei mesi sulla home page della banca.
Il conto di base spetta a una SRL? E un socio non residente?
Il conto di base dell'art. 126-noviesdecies del TUB spetta ai consumatori, non a una SRL. Un socio non residente non è una causa automatica di rifiuto: è un fattore di rischio geografico (art. 24, comma 2, lett. c) che comporta verifiche rafforzate (art. 25), ma resta determinante documentare la catena di controllo e l'origine dei fondi.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, testo vigente — Normattiva, in particolare artt. 17-19, 20, 22, 24-25, 31-32, 35-36, 38-39 e 42.
- D.Lgs. 231/2007, art. 42 — Astensione e art. 39 — Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni.
- D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 — Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026.
- Corte di giustizia UE, sentenza 21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24 — EUR-Lex.
- Banca d'Italia — Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.
- UIF — Segnalazioni operazioni sospette e Sospensioni operazioni sospette.
- Arbitro Bancario Finanziario — Cos'è l'ABF e Come presentare un ricorso.
- ABF, Collegio di Roma, decisione n. 5928 del 13 giugno 2023.
- Camera di commercio di Cuneo — Titolare effettivo: stato del registro.
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