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Costituzione SRL
30/07/2026
17 min
Rosario EmmiRosario Emmi

Costituire una SRL con socio straniero in Italia nel 2026: guida operativa

Come costituire una SRL in Italia con socio straniero oggi: capitale minimo, codice fiscale, permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adempimenti antiriciclaggio, tassazione dividendi e Investor Visa. Guida aggiornata al 2026.

Costituire una SRL con socio straniero in Italia nel 2026: guida operativa
Costituzione SRL
30/07/2026
17 min
Rosario EmmiRosario Emmi

Una SRL con socio straniero in Italia non è un'operazione borderline, ma una prassi consolidata che interessa migliaia di costituzioni ogni anno. La L. 99/2013 ha eliminato la soglia minima di capitale di diecimila euro e oggi una SRL ordinaria può essere costituita con un solo euro, purché il socio rispetti precisi obblighi statutari. Negli ultimi anni, inoltre, il mercato italiano è diventato particolarmente attrattivo: l'Investor Visa introdotto con il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha aperto un percorso di residenza per capitali esteri, e il recepimento della VI Direttiva antiriciclaggio sta progressivamente uniformando l'Italia agli standard europei di trasparenza. Per un commercialista o un notaio che assiste queste operazioni, il quadro attuale richiede una regia attenta tra diritto societario, disciplina dell'immigrazione, fiscalità internazionale e adempimenti antiriciclaggio. Per un imprenditore straniero, sapere cosa aspettarsi (e da quale ufficio) è la differenza tra un'operazione che si chiude in poche settimane e una che si trascina per mesi tra carte bollate e burocrazia diffusa.

Questa guida attraversa tutti i punti decisivi: dal capitale sociale alle soglie di investimento, dal rilascio del codice fiscale ai requisiti del permesso di soggiorno, dagli obblighi di adeguata verifica alla tassazione dei dividendi distribuibili a un socio non residente. L'obiettivo è offrire un quadro di riferimento operativo, con gli aggiornamenti normativi del 2026 e indicazioni pratiche su come muoversi caso per caso.

In breve

  • dal 2013 la SRL ordinaria può essere costituita con un capitale minimo di un euro, ma il socio extra-UE deve ottenere comunque codice fiscale, permesso di soggiorno per lavoro autonomo e identificazione ai fini antiriciclaggio prima dell'atto;
  • la tassazione dei dividendi distribuiti a un non residente segue le circa cento Convenzioni contro le doppie imposizioni firmate dall'Italia: la ritenuta standard è del 26%, ridotta al 15%-10%-5% nei Paesi con i quali esiste un trattato, fino all'1,20% per le società residenti in Paesi con scambio di informazioni;
  • l'Investor Visa prevede oggi quattro soglie di accesso alternative: due milioni di euro in bond, cinquecentomila in equity di SRL operativa, duecentocinquantamila in startup innovative o un milione in donazione filantropica.

I tre profili di socio straniero in una SRL italiana

Prima di entrare nel dettaglio degli adempimenti, è utile mappare i profili di socio con cui ci si può trovare a che fare, perché la documentazione richiesta e le procedure variano sensibilmente. La tabella seguente sintetizza i tre scenari più ricorrenti nella prassi e aiuta a orientare il lettore verso i paragrafi successivi, ciascuno dedicato a una specifica fase del percorso.

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Profilo Documento d'identità Soggiorno in Italia Codice fiscale Permesso di soggiorno
Cittadino UE Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio Libero (no visto) Richiesto in Italia all'AdE Non richiesto
Cittadino extra-UE residente Passaporto + permesso di soggiorno Regolare Rilasciato da questura/sportelli immigrazione Permesso per lavoro autonomo (art. 26 TUI)
Cittadino extra-UE non residente Passaporto Non richiesto per operazione Rilasciato dal consolato italiano all'estero Non richiesto per operare come socio, ma necessario per risiedere

Capire da quale profilo si parte è importante perché ogni scenario porta con sé documenti diversi, tempi di rilascio differenti e responsabilità specifiche in capo al notaio e al commercialista che assistono la costituzione. Un cittadino UE può completare l'operazione in tempi rapidi, un extra-UE residente deve avere già un permesso di soggiorno valido, un extra-UE non residente deve passare dal consolato per il codice fiscale prima ancora di entrare nel Paese.

Il capitale sociale e l'atto costitutivo

Quando si parla di SRL con socio straniero, il primo dubbio riguarda il capitale. La risposta è oggi meno drammatica di quanto molti immenditori immaginino. Dal 28 giugno 2013, con la conversione del D.L. 76/2013 nella L. 99/2013, la SRL ordinaria italiana può essere costituita con un capitale sociale di un solo euro. Il precedente minimo di diecimila euro, previsto dall'articolo 2463 del codice civile, è stato di fatto superato dalla possibilità di fissare per statuto una soglia inferiore, a condizione che i conferimenti siano versati per intero e che una quota degli utili venga destinata a riserva legale fino al raggiungimento della soglia tradizionale.

In pratica, anche un euro basta per aprire la SRL, ma la scelta non è mai neutra. Un capitale troppo risicato può rendere più difficile l'apertura di un conto operativo, l'accesso al credito e la fiducia di fornitori e clienti. Per un cittadino extra-UE che vuole entrare come socio persona fisica, il percorso non presenta particolari ostacoli societari aggiuntivi: può acquistare una quota di nuova emissione oppure sottoscrivere l'intero capitale in qualità di socio fondatore. Le criticità non stanno quindi nel diritto societario, ma nella documentazione anagrafica e fiscale preliminare, nonché nei requisiti di soggiorno.

Il passaggio dal capitale tradizionale al capitale simbolico ha cambiato la percezione delle banche e dei fornitori, che chiedono spesso un capitale almeno di diecimila euro per costituire un conto corrente intestato alla SRL senza particolari limitazioni operative. Per questo, nella pratica professionale, è abbastanza frequente consigliare un capitale tra diecimila e cinquantamila euro, anche se l'operazione resta perfettamente valida anche con un euro.

Il codice fiscale per il socio straniero: tre binari

Il codice fiscale è il presupposto di ogni successiva operazione, dall'apertura del conto corrente dedicato alla sottoscrizione delle quote. La procedura di rilascio è cambiata poco negli ultimi anni, ma resta articolata e dipendente dallo status di residenza del socio. L'Agenzia delle Entrate distingue chiaramente tre percorsi, ciascuno con documenti e tempi propri.

Per i cittadini comunitari che risiedono in Italia, il rilascio avviene presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, su appuntamento e con presentazione del modello AA4/8, accompagnato da un documento d'identità valido per l'espatrio (passaporto o carta d'identità). Per i cittadini di Paesi extra-UE la procedura segue invece due binari distinti. Il primo è quello dell'ingresso per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare: in questi casi il codice fiscale viene attribuito automaticamente dagli sportelli unici per l'immigrazione o dalle questure al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Il secondo binario è quello del residente all'estero che intende operare in Italia senza ancora trasferirsi: in questo caso il codice fiscale si richiede alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza, prima ancora di mettere piede in Italia. L'Agenzia delle Entrate pubblica anche una mini guida in diciotto lingue proprio per facilitare i cittadini stranieri, e segnala che il solo codice fiscale valido è quello rilasciato dall'Agenzia stessa, non quello generato da software terzi.

Un aspetto spesso sottovalutato è che il codice fiscale di un cittadino extra-UE può essere rilasciato anche quando questi non è ancora in Italia, purché l'operazione sia effettivamente collegata a un'attività economica o societaria. In questo caso, il codice fiscale ha una validità limitata e va aggiornato al momento dell'ingresso in Italia, con l'eventuale richiesta del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Permesso di soggiorno per costituire una SRL: le tre vie

Una volta ottenuto il codice fiscale, il cittadino extra-UE che voglia essere socio e soprattutto amministratore di una SRL italiana deve affrontare il tema del permesso di soggiorno. L'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro in Italia sono disciplinati dal Testo Unico sull'Immigrazione, il D.Lgs. 286 del 1998, che distingue nettamente tra cittadini comunitari e cittadini di Paesi terzi. Per i cittadini dell'Unione Europea non è richiesto alcun permesso: è sufficiente l'iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.

Per i cittadini extra-UE il quadro è più articolato. La regola generale, confermata anche per il triennio 2026-2028 dal recente decreto flussi pubblicato il 15 ottobre 2025, prevede che l'ingresso per lavoro avvenga nell'ambito di quote programmate. Esistono però canali fuori quota che assumono rilievo pratico per chi costituisce o entra in una SRL. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, previsto dall'articolo 26 del Testo Unico, può essere rilasciato a chi dimostri di avere risorse economiche sufficienti e un alloggio idoneo, nonché, per le attività imprenditoriali, di avere costituito una società o un'impresa individuale. Nei casi di socio di capitale, l'iscrizione al Registro delle Imprese è la prova principale della sussistenza dell'attività.

Esistono inoltre canali specifici per la Carta Blue UE, per i lavoratori altamente qualificati, e per i casi di nomina a legale rappresentante di società, ciascuno con requisiti propri che vanno valutati caso per caso. La scelta del canale non è mai automatica: dipende dalla nazionalità, dalla tipologia di attività, dall'investimento e dalla struttura societaria. Per evitare errori, soprattutto quando si tratta di nomine a consigliere di amministrazione, è buona prassi consultare la tabella ministeriale aggiornata e, nei casi dubbi, l'ufficio immigrazione territorialmente competente.

Adeguata verifica antiriciclaggio e titolare effettivo

L'Italia applica dal 2007 una disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) più volte aggiornata, da ultimo con il recepimento della sesta direttiva europea. Per una SRL con socio straniero, l'adeguata verifica è obbligatoria e si deve svolgere sia in fase di costituzione sia in occasione di ogni successivo ingresso di nuovi soci. In concreto, il notaio, l'intermediario finanziario e il commercialista sono tenuti a identificare il cliente, a verificarne l'identità e, soprattutto, a risalire al titolare effettivo della partecipazione.

Il tema del titolare effettivo ha un'evoluzione italiana specifica che merita attenzione. Il Registro dei Titolari Effettivi, istituito presso le Camere di Commercio, è attualmente sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla sua compatibilità con la disciplina europea della privacy. Il recepimento della sesta direttiva antiriciclaggio è in corso di perfezionamento, con un decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2026. Ciò non significa che l'obbligo di identificazione del titolare effettivo sia venuto meno: significa che il registro fisico non è ancora pienamente operativo, ma la tracciabilità del titolare effettivo resta un dovere di chi partecipa alla SRL e di chi la assiste.

L'adeguata verifica, nella prassi, si articola in alcuni passaggi che è utile conoscere per non farsi trovare impreparati

  • identificazione del cliente e del titolare effettivo con documento d'identità in corso di validità e codice fiscale;
  • verifica della provenienza dei fondi conferiti, soprattutto quando si tratta di capitali provenienti da Paesi extra-UE;
  • raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, con attenzione alle strutture societarie complesse;
  • aggiornamento periodico delle informazioni, in particolare al variare della compagine societaria.

La documentazione così raccolta non è un adempimento puramente formale: in caso di ispezione, l'intermediario deve dimostrare di avere operato con la diligenza richiesta dalla normativa europea. Per il socio straniero, in particolare, le banche e gli studi professionali italiani continuano a raccogliere e conservare la documentazione del titolare effettivo e a effettuare verifiche rafforzate per i clienti provenienti da Paesi terzi ad alto rischio.

Tassazione dei dividendi distribuiti a un socio estero

Quando un socio non residente in Italia riceve dividendi dalla SRL, si applica di norma una ritenuta a titolo d'imposta del 26%, prevista dall'articolo 27 del DPR 600 del 1973. La ritenuta è definitiva e sterilizza ogni ulteriore prelievo italiano. Tuttavia, l'Italia ha sottoscritto negli anni una rete molto ampia di Convenzioni contro le doppie imposizioni, oggi pari a circa cento accordi vigenti, ispirati al modello OCSE.

Per i residenti nei Paesi con i quali è in vigore una Convenzione, la ritenuta sui dividendi può essere ridotta, in genere al 15% o al 10%, e in alcuni casi al 5% per partecipazioni qualificate. Esistono però soglie minime di partecipazione (spesso il 10% o il 25% del capitale) e requisiti sul periodo minimo di detenzione della partecipazione. La corretta applicazione della Convenzione richiede la residenza fiscale nel Paese partner, attestata dal certificato di residenza rilasciato dalle autorità fiscali estere, e una specifica istanza del socio non residente predisposta su modello conforme.

Per evitare la doppia imposizione economica, la SRL italiana può inoltre deliberare la distribuzione di utili reinvestiti con il regime della participation exemption, che esenta il 95% degli utili distribuiti a condizioni precise (partecipazione qualificata, periodo di detenzione, residenza del percettore in un Paese non blacklist). In questo modo, l'IRES effettiva scende dal 24% standard a circa l'1,20%.

Nella prassi, le ritenute più frequentemente incontrate applicate ai soci non residenti di SRL italiana si muovono all'interno di quattro fasce:

  • aliquota standard del 26% per i Paesi con i quali non è in vigore alcuna Convenzione;
  • aliquota ridotta al 15% per i Paesi con i quali la Convenzione prevede la riduzione ordinaria;
  • aliquota ridotta al 10% o al 5% per i Paesi con i quali la Convenzione riconosce un trattamento più favorevole, spesso legato a soglie di partecipazione qualificata;
  • aliquota ridotta all'1,20% per società residenti in Paesi con i quali l'Italia ha siglato un accordo per lo scambio di informazioni e che non sono classificati come blacklist, a condizione di detenere la partecipazione per almeno un anno (art. 27, comma 3-ter, del DPR 600/1973).

Vantaggi e limiti del PEX per il socio estero

Il regime PEX (participation exemption) è spesso poco conosciuto ma rappresenta uno strumento potentissimo per le holding e i gruppi internazionali che vogliono far fluire dividendi da un veicolo italiano a uno estero. Il beneficio fiscale è evidente: l'IRES effettiva scende al valore appena descritto, e per il socio persona fisica residente all'estero l'impatto è ancora più marcato, perché si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26% (o ridotta per Convenzione) su un dividendo già depurato del carico fiscale domestico.

Le condizioni di accesso al PEX, però, non sono banali. Servono una partecipazione qualificata (in genere il 10% del capitale o il 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria), un periodo di detenzione ininterrotto di almeno un anno alla data di distribuzione, e la residenza del percettore in un Paese non blacklist. Le holding residenti in Paesi black list (giurisdizioni non cooperative) devono dichiarare un reddito minimo garantito e dimostrare l'effettiva localizzazione dell'attività economica all'estero, pena il disconoscimento dell'agevolazione.

L'Investor Visa per attrarre capitale estero in SRL

Per il cittadino extra-UE che intende costituire una SRL o entrare come socio con un investimento qualificato, lo strumento di riferimento è il visto per investitori disciplinato dall'articolo 26-bis del Decreto Rilancio del 2020. La normativa è stata aggiornata e offre oggi quattro soglie di ingresso alternative, ciascuna con proprie caratteristiche in termini di complessità e ritorno atteso.

Strumento di investimento Importo minimo Vantaggio principale
Titoli di Stato italiani 2.000.000 euro Strumento più classico, a basso rischio
Equity in SRL operativa italiana 500.000 euro Ingresso diretto in una società produttiva
Equity in startup innovativa 250.000 euro Soglia ridotta, integra l'incentivo R&S
Donazione filantropica 1.000.000 euro Cultura, ricerca, immigrazione, patrimonio

Ottenuto il nulla osta dal Comitato Investitori Esteri, il richiedente ottiene un visto di tipo D della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per sé e per i familiari. La soglia più interessante per chi vuole entrare in una SRL come socio è quella dei cinquecentomila euro in equity di una società operativa, mentre la soglia più bassa dei duecentocinquantamila è riservata all'investimento in startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Si tratta di uno strumento che, combinato con l'ordinaria partecipazione societaria, consente di costruire una posizione di lungo periodo in Italia, con la possibilità di ottenere la cittadinanza dopo dieci anni di residenza legale. È un orizzonte importante da considerare per gli investitori che pensano in prospettiva.

Domande frequenti

Un cittadino extra-UE può costituire una SRL da solo, senza vivere in Italia?

Sì, ma la società dovrà avere almeno un amministratore con residenza in Italia o, in alternativa, dovrà avvalersi di un rappresentante fiscale per gli adempimenti tributari. Il socio non residente mantiene la possibilità di gestire l'attività a distanza, ma è tenuto a eleggere domicilio presso la sede legale per le comunicazioni ufficiali.

Il socio persona fisica non residente paga le tasse in Italia sui dividendi?

Sì, tramite la ritenuta del 26% all'atto della distribuzione, oppure a un'aliquota ridotta se prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore con il suo Paese di residenza. Il socio non residente non è obbligato alla dichiarazione dei redditi in Italia per i soli dividendi percepiti dalla SRL.

L'iscrizione al Registro Imprese come socio basta per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo?

Non automaticamente. L'iscrizione è uno degli elementi richiesti, ma l'ufficio immigrazione valuta anche la disponibilità di risorse economiche adeguate, un alloggio idoneo e l'assenza di motivi ostativi. In alcuni casi è consigliabile costituire la società una volta ottenuto il visto, per evitare contestazioni sull'effettività dell'attività.

Quanto tempo ci vuole per costituire una SRL con socio straniero nel 2026?

Per il solo atto costitutivo dal notaio, una volta raccolta la documentazione, si tratta di poche settimane. Il vero collo di bottiglia è la fase precedente: rilascio del codice fiscale e del permesso di soggiorno per il socio extra-UE possono richiedere diversi mesi, specialmente in caso di documentazione da tradurre e legalizzare.

Il capitale di un euro è davvero consigliato?

È una facoltà, non un obbligo. Molti operatori continuano a consigliare un capitale compreso tra diecimila e cinquantamila euro per dare solidità percepita alla SRL nei confronti di banche, fornitori e clienti. Il capitale sottoscritto influenza inoltre i costi notarili di costituzione e, indirettamente, l'accesso al credito bancario nei primi anni di attività.

Un passaggio da fare con uno studio che parla la lingua del socio

Una SRL con socio straniero vive di un equilibrio delicato tra diritto societario, diritto dell'immigrazione, fiscalità internazionale e antiriciclaggio. Affidarsi a una struttura che parla la lingua del socio e conosce la normativa italiana evita errori che, nel caso di provvedimenti extra-UE, si pagano in termini di tempi e di sanzioni. Per chi opera stabilmente con clienti internazionali, esistono sul mercato italiano realtà specializzate che affiancano l'imprenditore straniero nella costituzione, nella tenuta contabile e nella pianificazione fiscale internazionale, offrendo supporto in più lingue.

Se la tua SRL è coinvolta in operazioni cross-border, dall'ingresso di un socio estero alla gestione di una stabile organizzazione fino al visto per investitori, una consulenza dedicata per clienti internazionali può fare la differenza tra un'operazione che si chiude in pochi mesi e una che si trascina tra cavilli burocratici. YourBusinessInItaly lavora in inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano, con un'area di ricerca in AI che le permette di affrontare anche clienti di madrelingua diversa. È un buon punto di partenza per chi vuole costruire un ponte professionale fra l'estero e l'Italia, con un team che conosce sia le convenzioni internazionali sia il dialogo con la pubblica amministrazione italiana.

Rosario Emmi

Rosario Emmi

Autore

Dottore Commercialista dal 2012, Socio Senior e co-founder di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Tra i primi in Italia a specializzarsi su startup innovative fin dalla nascita della relativa normativa: ha collaborato come esperto con il Ministero dello Sviluppo Economico e costituito, a inizio 2013, una delle prime startup innovative iscritte in provincia di Catania. Nel 2016 ha seguito la prima costituzione di startup innovativa in Italia interamente online, senza notaio, tramite procedura telematica. Si occupa di finanza agevolata, equity crowdfunding, operazioni straordinarie e due diligence, e-commerce e digitalizzazione dei processi aziendali; ha lavorato come Temporary Export Manager presso il Ministero dello Sviluppo Economico su progetti di internazionalizzazione. Autore per PartitaIVA.it su startup, PMI innovative e intelligenza artificiale applicata alla professione contabile.

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