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Costituzione SRL
14/09/2026
17 min
Rosario EmmiRosario Emmi

Capitale sociale minimo SRL 2026: 1 euro, 10.000 euro e SRLS

Capitale minimo SRL: 10.000 euro, oppure da 1 euro con conferimenti in denaro versati subito. Soglie, versamenti, riserva legale, capitale massimo e SRLS.

Capitale sociale minimo SRL 2026: 1 euro, 10.000 euro e SRLS
Costituzione SRL
14/09/2026
17 min
Rosario EmmiRosario Emmi

Aggiornato al 14 settembre 2026 · Fonti: codice civile artt. 2327, 2424, 2430, 2462-2467, 2480-2482-ter; art. 6 D.L. 23/2020; art. 1, comma 266, L. 178/2020; art. 3 D.L. 228/2021; art. 3 D.L. 198/2022; art. 3 D.L. 1/2012; art. 9 D.L. 76/2013; D.M. 138/2012

Il capitale minimo di una SRL è 10.000 euro (art. 2463, comma 2, n. 4, c.c.). Può scendere a 1 euro, ma solo con conferimenti in denaro versati per intero; la SRLS resta tra 1 e 9.999,99 euro. Un capitale massimo non esiste: per progetti maggiori va valutata la SPA, che parte da 50.000 euro.

In breve

  • Tre soglie: SRL ordinaria da 10.000 euro; SRL a capitale ridotto e SRLS da 1 euro, sotto i 10.000.
  • Versamento iniziale: con più soci basta il 25% dei conferimenti in denaro; con atto unilaterale serve l'intero importo, e sotto i 10.000 il denaro va versato al 100%.
  • Riserva accelerata: sotto i 10.000 euro si accantona un quinto degli utili, finché capitale e riserva non raggiungono 10.000 euro.
  • Nessun tetto al capitale: cresce invece la riserva legale ordinaria, che si forma fino a un quinto del capitale.
  • La cifra nominale non protegge dalle perdite: se il capitale si erode, scattano gli artt. 2482-bis e 2482-ter.

Che cos'è il capitale sociale e perché non è il patrimonio netto

Il capitale sociale è la cifra nominale che i soci destinano all'impresa: l'atto costitutivo la indica, distinguendo la parte sottoscritta da quella già versata (art. 2463, comma 2, n. 4, c.c.). Non è il saldo del conto corrente: è una posta del patrimonio netto, iscritta nello stato patrimoniale con le riserve e il risultato dell'esercizio (art. 2424 c.c.).

Il patrimonio netto è ciò che resta delle attività dopo le passività e cambia ogni anno con utili e perdite; il capitale resta fermo alla cifra deliberata finché l'assemblea non modifica l'atto costitutivo. Una SRL con capitale di 10.000 euro, riserva di 2.000 e perdita di 1.500 ha patrimonio netto di 10.500, ma capitale nominale ancora di 10.000.

Le funzioni sono due: produttiva, perché dota la società delle risorse per partire, e di garanzia, perché rende visibile ai terzi la cifra vincolata all'impresa, non distribuibile ai soci. Non è una cauzione contro le perdite: se l'attività consuma le risorse, il capitale si erode e la legge impone di intervenire.

Le tre soglie del capitale minimo

SRL ordinaria: almeno 10.000 euro.

È la regola dell'art. 2463 c.c., che ammette conferimenti in denaro, beni in natura, crediti e prestazioni d'opera o servizi e, con più soci, consente il versamento iniziale del 25% dei conferimenti in denaro.

SRL a capitale ridotto: da 1 euro a 9.999,99 euro.

Il comma 4 dell'art. 2463, inserito dall'art. 9, comma 15-ter, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, permette un capitale inferiore a 10.000 euro, purché pari almeno a 1 euro. Qui i conferimenti devono essere in denaro e vanno versati per intero agli amministratori. Il comma 5 impone di dedurre dagli utili netti almeno un quinto degli stessi, finché la riserva non raggiunga, insieme al capitale, 10.000 euro; il comma 6 la vincola all'imputazione a capitale e alla copertura di perdite, con obbligo di reintegro.

SRL semplificata: da 1 euro a 9.999,99 euro, con statuto standard.

L'art. 2463-bis c.c. riserva la SRLS alle persone fisiche, impone l'atto pubblico conforme al modello tipizzato con D.M. 138/2012 e richiede un capitale almeno pari a 1 euro e inferiore a 10.000, sottoscritto e interamente versato in denaro alla costituzione. Le clausole del modello sono inderogabili; per il resto valgono, in quanto compatibili, le norme della SRL.

Capitale minimo SRL: la tabella di confronto

Aspetto SRL ordinaria SRL a capitale ridotto SRLS
Capitale ammesso almeno 10.000 euro da 1 a 9.999,99 euro da 1 a 9.999,99 euro
Versamento in denaro alla stipula almeno 25%, intero se il socio è unico 100% 100%
Conferimenti ammessi denaro, beni in natura, crediti, opera o servizi solo denaro solo denaro
Stima dei beni sì, per natura e crediti (art. 2465) non applicabile non applicabile
Statuto libero libero modello standard inderogabile
Chi può essere socio persone fisiche e giuridiche persone fisiche e giuridiche solo persone fisiche
Riserva legale 1/20 degli utili, fino a 1/5 del capitale 1/5 degli utili, fino a 10.000 tra capitale e riserva 1/5 degli utili, fino a 10.000 tra capitale e riserva
Notaio e costi onorari e tributi onorari e tributi nessun onorario, esente da bollo e diritti di segreteria

Quanto si versa alla stipula e cosa succede se non si versa

Nella SRL con più soci va versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l'intero soprapprezzo; con atto unilaterale serve l'intero ammontare (art. 2464, comma 4, c.c.). Il versamento si può sostituire con una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria. Le quote corrispondenti a beni in natura e crediti devono essere integralmente liberate alla sottoscrizione, e il conferimento d'opera o servizi va garantito da polizza o fideiussione.

La parte non versata diventa un credito della società verso il socio. Se il socio non paga, gli amministratori devono diffidarlo ad eseguire entro trenta giorni; decorso il termine, possono vendere la quota agli altri soci in proporzione, a rischio del moroso e al valore dell'ultimo bilancio approvato. Senza compratori il socio è escluso con le somme già riscosse e il capitale è ridotto in misura corrispondente; nel frattempo non partecipa alle decisioni (art. 2466 c.c.). Lo schema della lettera è nel generatore per la diffida al socio moroso.

Se la pluralità dei soci viene meno, i versamenti ancora dovuti vanno effettuati entro novanta giorni. Nella SRL unipersonale il versamento parziale ha una conseguenza in più: in caso di insolvenza il socio unico risponde illimitatamente per le obbligazioni sorte nel periodo in cui i conferimenti non erano stati eseguiti o mancava la pubblicità dell'unipersonalità (art. 2462, comma 2, c.c.).

Vuoi capire quanto pesa sui costi di apertura il capitale che hai in mente? Il configuratore dei costi di costituzione SRL mette in fila onorari, tributi e adempimenti, così il preventivo parte da dati concreti.

Esiste un capitale massimo per una SRL?

No. L'art. 2463 fissa soltanto il minimo: nessuna norma pone un tetto e un aumento può portare la cifra dove serve. Le domande su un presunto capitale massimo nascono dal confronto con la SPA, che ha un minimo proprio, 50.000 euro (art. 2327 c.c.), ridotto dai 120.000 originari dall'art. 20 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la L. 116/2014.

Superare una soglia non obbliga a trasformarsi. Cambiano le proporzioni interne: la riserva legale ordinaria si forma con un ventesimo degli utili netti fino al quinto del capitale (art. 2430 c.c.), quindi con capitale di 100.000 euro si accumula fino a 20.000, con 10.000 euro fino a 2.000. La SPA resta lo schema da valutare quando servono azioni e categorie di azioni, un azionariato ampio o strumenti finanziari che la SRL non emette con la stessa flessibilità.

Capitale e credibilità verso banche e fornitori

La legge non chiede un capitale proporzionato all'attività: nel modello a capitale ridotto basta 1 euro. Nella pratica la cifra e il patrimonio netto sono tra i primi dati che banche, fornitori e committenti leggono: con capitale simbolico e patrimonio sottile i margini di credito sono più stretti e le garanzie personali vengono richieste con maggiore frequenza. Non è una regola scritta, ma una valutazione di merito degli intermediari.

C'è poi un effetto civilistico: i finanziamenti dei soci sono postergati rispetto agli altri creditori quando sono stati concessi in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento (art. 2467 c.c.). Coprire il fabbisogno con prestiti dei soci, dopo aver scelto un capitale minimo, può trasformare un rimborso atteso in un credito che viene dopo tutti gli altri.

Capitale e perdite: cosa scatta quando il capitale si erode

Gli obblighi si attivano sulla perdita, non sulla cifra scelta alla costituzione. Quando il capitale risulta diminuito di oltre un terzo per perdite, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea e sottoporle una relazione sulla situazione patrimoniale; se entro l'esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di un terzo, l'assemblea riduce il capitale in proporzione alle perdite accertate e, in mancanza, amministratori e organo di controllo chiedono l'intervento del tribunale (art. 2482-bis c.c.).

Se la perdita supera un terzo del capitale e il capitale scende sotto il minimo legale, l'assemblea deve deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo, salva la trasformazione (art. 2482-ter c.c.). Nella SRLS e nella SRL a capitale ridotto il minimo di riferimento è 1 euro e non 10.000, secondo la lettura della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano (massima n. 131 del 5 marzo 2013); resta fermo l'obbligo di convocare l'assemblea quando la perdita supera un terzo del capitale.

Sullo sfondo c'è la disciplina emergenziale Covid, che nel 2026 non è ancora del tutto esaurita. L'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, riscritto dall'art. 1, comma 266, L. 178/2020, ha disapplicato per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter, rinviando il termine al quinto esercizio successivo. La deroga è stata estesa alle perdite 2021 dall'art. 3, comma 1-ter, D.L. 228/2021 e alle perdite 2022 dall'art. 3, comma 9, D.L. 198/2022.

Perdite d'esercizio Norma Adempimenti differiti all'assemblea che approva
2020 art. 6 D.L. 23/2020, riscritto dall'art. 1, comma 266, L. 178/2020 bilancio 2025, riunita nel 2026
2021 art. 3, comma 1-ter, D.L. 228/2021 bilancio 2026, riunita nel 2027
2022 art. 3, comma 9, D.L. 198/2022 bilancio 2027, riunita nel 2028
dal 2023 nessuna deroga disciplina ordinaria, senza rinvii

Lo stato al 2026 è questo: le perdite 2020 sterilizzate arrivano a scadenza con l'approvazione del bilancio 2025, che avviene in questi mesi; per le perdite 2021 e 2022 il rinvio è ancora aperto. Nessuna deroga copre le perdite dal 2023 in poi, per le quali valgono gli artt. 2482-bis e 2482-ter nel testo ordinario. Il perimetro delle perdite sterilizzate è stato interpretato in modo non univoco negli anni: con perdite pregresse la verifica va fatta sul caso concreto con il commercialista.

Esempio numerico: due soci, 10.000 euro di capitale e 2.500 versati

Due soci costituiscono una SRL con capitale di 10.000 euro, sottoscritto al 50% ciascuno, e alla stipula versano il minimo di legge: 2.500 euro, pari al 25%. I restanti 7.500 restano dovuti.

Voce Importo Nota
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 7.500 attivo, quota non versata
Banca 2.500 disponibilità della società
Totale attivo 10.000
Capitale sociale 10.000 patrimonio netto, cifra sottoscritta
Totale passivo e patrimonio netto 10.000 nessuna riserva, nessuna perdita

Se l'esercizio chiude con una perdita di 4.000 euro, il patrimonio netto scende a 6.000 e la perdita supera un terzo del capitale (3.333,33): scattano la convocazione senza indugio e la relazione dell'art. 2482-bis. Se uno dei due soci non versa la propria quota di 3.750 euro si attiva la diffida dell'art. 2466 e, fino alla regolarizzazione, l'aumento di capitale non è attuabile perché i conferimenti prima dovuti non risultano integralmente eseguiti (art. 2481, comma 2, c.c.).

Come si aumenta e come si riduce il capitale

Il capitale si muove solo con una modifica dell'atto costitutivo, deliberata dall'assemblea con verbale redatto dal notaio (art. 2480 c.c.). L'aumento può essere gratuito, con imputazione di riserve e altri fondi disponibili, o a pagamento, con nuovi conferimenti; i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute, salve le eccezioni dell'art. 2481-bis c.c.). L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale entro limiti determinati, con decisione verbalizzata dal notaio e iscritta nel registro delle imprese.

La riduzione reale avviene con il rimborso ai soci delle quote pagate o con la liberazione dai versamenti ancora dovuti, ma si esegue solo dopo novanta giorni dall'iscrizione della decisione, se nessun creditore anteriore ha fatto opposizione (art. 2482 c.c.). La riduzione per perdite segue invece gli artt. 2482-bis e 2482-ter e non libera risorse: adegua la cifra nominale al valore reale già ridotto. Passaggi, documenti e imposte sono nella guida all'aumento di capitale in una SRL.

Quando conviene 1 euro, 10.000 euro o più

  • Da 1 euro conviene quando l'attività è leggera, non serve credito bancario, non ci sono requisiti patrimoniali in bandi o contratti e lo statuto standard basta. In cambio si accettano conferimenti solo in denaro, versamento integrale immediato e riserva accelerata.
  • 10.000 euro convengono quando servono conferimenti in natura, crediti o prestazioni d'opera, quando lo statuto va personalizzato, o quando si preferisce il 25% iniziale al versamento integrale.
  • Più di 10.000 euro convengono quando il fabbisogno è reale: magazzino, attrezzature, cauzioni, contratti che chiedono solidità, oppure progetti che richiedono la SPA. Portare il capitale oltre il bisogno blocca utili in riserva senza migliorare la gestione.

Cinque errori ricorrono con regolarità. Confondere capitale e patrimonio netto, considerando il capitale come denaro sempre disponibile. Sottoscrivere 10.000 euro versandone 2.500 senza pianificare il richiamo del resto. Aprire con 1 euro e finanziare tutto con prestiti dei soci, ignorando la postergazione dell'art. 2467. Dimenticare la riserva accelerata sotto i 10.000 euro. Chiudere il bilancio con perdite oltre un terzo del capitale senza convocare l'assemblea.

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Il capitale è la prima decisione patrimoniale della società: condiziona statuto, conferimenti, riserva legale, accesso al credito e obblighi futuri sulle perdite. Va scelto sul fabbisogno del progetto, non sul minimo di legge.

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FAQ

Qual è il capitale minimo di una SRL?

Diecimila euro, come prevede l'art. 2463, comma 2, n. 4, del codice civile. La stessa norma consente un capitale inferiore, purché pari almeno a 1 euro: in questo caso i conferimenti devono essere in denaro e versati per intero. La SRLS resta tra 1 euro e 9.999,99 euro.

Si può aprire una SRL con 1 euro?

Sì. L'art. 2463, comma 4, c.c. ammette un capitale inferiore a 10.000 euro e pari almeno a 1 euro. Le condizioni sono tre: conferimenti solo in denaro, versamento integrale alla stipula e accantonamento di un quinto degli utili fino a 10.000 euro tra capitale e riserva. Il notaio redige comunque l'atto pubblico.

Esiste un capitale massimo?

No, la legge fissa soltanto il minimo. Un capitale elevato non obbliga a trasformarsi in SPA, che dal 2014 richiede almeno 50.000 euro (art. 2327 c.c.). Aumentare il capitale ha però un effetto: la riserva legale ordinaria si forma fino a un quinto della cifra, quindi con capitali alti restano vincolati più utili.

Quanto capitale bisogna versare subito?

Nella SRL con più soci e capitale di almeno 10.000 euro si versa almeno il 25% dei conferimenti in denaro, più l'intero soprapprezzo (art. 2464, comma 4, c.c.). Con atto unilaterale serve l'intero importo. Nella SRL a capitale ridotto e nella SRLS il denaro va versato al 100%, salvo polizza o fideiussione.

Il capitale minimo di una SRL unipersonale è diverso?

La soglia legale è la stessa, ma cambia il versamento: con un solo socio i conferimenti in denaro devono essere integrali alla stipula, non basta il 25%. Il versamento parziale espone il socio unico, in caso di insolvenza, alla responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte nel periodo interessato (art. 2462, comma 2, c.c.).

Che differenza c'è tra SRL a 1 euro e SRLS?

Entrambe stanno sotto i 10.000 euro e richiedono denaro versato per intero. La SRLS ammette solo soci persone fisiche, impone l'atto pubblico conforme al modello standard del D.M. 138/2012, con clausole inderogabili, ed è esente da onorari notarili, bollo e diritti di segreteria. La SRL a capitale ridotto ha statuto libero e anche soci che sono società.

Si può costituire una SRL sotto i 10.000 euro con conferimento di beni?

No. Il comma 4 dell'art. 2463 collega il capitale inferiore a 10.000 euro ai soli conferimenti in denaro, da versare per intero. Chi vuole conferire beni in natura, crediti o prestazioni d'opera deve partire da almeno 10.000 euro, con la relazione di stima richiesta dall'art. 2465 c.c. per beni e crediti.

Cosa succede se un socio non versa il capitale?

Gli amministratori lo diffidano ad eseguire il conferimento entro trenta giorni. Decorso il termine, la quota può essere venduta agli altri soci in proporzione, al valore dell'ultimo bilancio approvato e a rischio del moroso. Senza compratori il socio è escluso e il capitale è ridotto; nel frattempo il socio moroso non vota.

Quanto capitale serve per ottenere credito dalle banche?

Non esiste una soglia normativa: la valutazione è degli intermediari e considera patrimonio netto, flussi, debiti e storico. Un capitale simbolico non impedisce il credito, ma spesso comporta garanzie personali o condizioni meno favorevoli. Se il fabbisogno è coperto dai soci, vale la postergazione dell'art. 2467 c.c.

Fonti ufficiali

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Rosario Emmi

Rosario Emmi

Autore

Dottore Commercialista dal 2012, Socio Senior e co-founder di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Tra i primi in Italia a specializzarsi su startup innovative fin dalla nascita della relativa normativa: ha collaborato come esperto con il Ministero dello Sviluppo Economico e costituito, a inizio 2013, una delle prime startup innovative iscritte in provincia di Catania. Nel 2016 ha seguito la prima costituzione di startup innovativa in Italia interamente online, senza notaio, tramite procedura telematica. Si occupa di finanza agevolata, equity crowdfunding, operazioni straordinarie e due diligence, e-commerce e digitalizzazione dei processi aziendali; ha lavorato come Temporary Export Manager presso il Ministero dello Sviluppo Economico su progetti di internazionalizzazione. Autore per PartitaIVA.it su startup, PMI innovative e intelligenza artificiale applicata alla professione contabile.

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