Verificato al 2 ottobre 2026 · Fonti: artt. 2467, 2497-quinquies, 2476, 1842, 1845, 1936, 1938, 1956 e 1957 c.c. (testi vigenti), art. 11 TUB, art. 88, co. 4-bis, TUIR · Banca d'Italia (Circolare 139/1991, 21° aggiornamento; Disposizioni sulla raccolta del risparmio, 2016) · Agenzia delle Entrate (ris. 124/E/2017; risp. 745/2021 e 182/2025)
Il socio che mette denaro nella SRL o firma per lei non resta fuori dai giochi. Se il finanziamento è stato concesso quando la società era già squilibrata, il suo credito diventa postergato rispetto agli altri creditori (art. 2467 c.c.); con la fideiussione personale risponde con tutto il proprio patrimonio (art. 1936 c.c.); e un fido non è quasi mai per sempre, perché il contratto a tempo indeterminato si revoca con un preavviso (art. 1845, co. 3, c.c.).
In breve
- Il credito del socio può finire in fondo alla fila: se il finanziamento è stato concesso in una condizione di squilibrio, o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento, il rimborso arriva solo dopo gli altri creditori (art. 2467 c.c.).
- Finanziamento, rinuncia e conversione in capitale non sono la stessa cosa: cambiano patrimonio netto, rapporto con la banca e trattamento fiscale.
- La garanzia personale è l'esposizione più concreta: la fideiussione mette in gioco tutto il patrimonio del socio e la Centrale Rischi registra anche le garanzie, non solo i debiti della società.
Cosa rischia davvero il socio: tre apporti, tre esiti diversi
Chiamare «investimento» qualsiasi soldo messo in società è l'errore di partenza: la forma dell'apporto decide il rischio civilistico e il fisco.
Il finanziamento in denaro: un credito che può diventare di serie B
Quando il socio versa denaro con obbligo di restituzione concede un finanziamento: la società iscrive una passività e il socio diventa creditore. Vale anche se il finanziamento è infruttifero: la mancanza di interessi non ne cambia la natura, cambia solo la remunerazione. Finché la società è sana il socio viene rimborsato come chiunque altro; quando la società è in difficoltà entra in scena l'art. 2467 c.c., di cui alla sezione sulla postergazione.
Qui va sciolto un timore ricorrente: il Testo unico bancario non vieta alla SRL di farsi finanziare dai soci. L'art. 11 del TUB vieta la raccolta del risparmio tra il pubblico a chi non è banca, e le Disposizioni della Banca d'Italia chiariscono che non è raccolta tra il pubblico quella effettuata presso i soci né quella basata su trattative personalizzate con singoli soggetti, purché dal contratto risulti la natura di finanziamento. La condizione dei soci con almeno il 2 per cento del capitale e iscritti nel libro soci da tre mesi riguarda la raccolta di risparmio presso i soci «senza alcun limite»: non è una soglia sotto la quale il finanziamento sarebbe vietato.
La rinuncia al credito non è un conferimento
Con la rinuncia il socio cancella il proprio credito: il debito sparisce e il patrimonio netto migliora, ma il capitale sociale resta quello che era. È una delle soluzioni più usate per coprire le perdite, e l'articolo dedicato la racconta passo per passo.
Fiscalmente vale l'art. 88, comma 4-bis, del TUIR: «la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale». Non si tassa il debito che si estingue, ma la differenza tra il valore del credito in capo al socio e il suo valore fiscale. Per i crediti di persone fisiche non imprenditrici la prassi (risoluzione 124/E/2017, richiamata nella risposta 182/2025) ritiene che il valore fiscale coincida col nominale: non resta sopravvenienza da tassare. Il socio deve però comunicare alla società quel valore con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, perché in assenza di comunicazione il valore fiscale si assume pari a zero.
Resta un punto aperto: se e a quali condizioni la rinuncia di un socio persona fisica possa attrarre l'imposta sulle donazioni come liberalità indiretta (D.Lgs. 346/1990). Alla data del controllo non risulta una fonte primaria che dirima la questione, quindi non è data per acquisita: è un passaggio da chiarire con il professionista.
La conversione in capitale: il credito diventa patrimonio (e rischio)
La terza via è la conversione del finanziamento in capitale, di norma con un aumento di capitale sottoscritto dal socio e liberato per compensazione col credito. Il socio cambia ruolo: da creditore diventa pienamente socio e partecipa al rischio d'impresa. Il comma 4-bis del TUIR prevede che, in caso di conversione, il valore fiscale delle partecipazioni sia pari al valore fiscale del credito convertito, al netto delle perdite deducibili.
Simula l'aumento di capitale per coprire le perdite
| Cosa fa il socio | Effetto sul patrimonio netto | Posizione verso i creditori |
|---|---|---|
| Finanziamento in denaro (anche infruttifero) | Nessuno: resta una passività | Credito che può essere postergato ex art. 2467 c.c. |
| Rinuncia al credito | Aumenta il patrimonio netto per la parte rinunciata | Il credito non esiste più |
| Conversione in capitale | Aumenta capitale e patrimonio netto | Il socio partecipa al rischio d'impresa |
Postergazione: cosa dice l'art. 2467 c.c. oggi
Il comma 1 dell'art. 2467 c.c., nel testo vigente, recita: «Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori». La frase che imponeva la restituzione del rimborso avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento è stata soppressa dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con effetto dal 15 luglio 2022: la materia dei rimborsi in prossimità dell'insolvenza è oggi nel Codice della crisi.
Il comma 2 dice quando scatta il trattamento deteriore: quando il finanziamento è concesso «in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento». Due indizi che si leggono nei numeri dell'ultimo bilancio.
Le conseguenze pratiche sono due: il socio creditore non può pretendere il rimborso prima che gli altri creditori siano soddisfatti, e la postergazione non è una clausola statutaria ma un effetto legale che si applica alle condizioni fissate dal comma 2. La stessa regola è richiamata dall'art. 2497-quinquies c.c. per i finanziamenti di chi esercita direzione e coordinamento: la postergazione viaggia con il gruppo.
Un esempio, dichiaratamente simulato: una SRL con capitale di 10.000 euro e perdite cumulate per 60.000 euro riceve dal socio 40.000 euro di finanziamento. Se non si ricapitalizza, quel credito può essere qualificato come finanziamento rilevante ai sensi del comma 2 — a seconda del bilancio e delle circostanze concrete — perché sta facendo il lavoro che avrebbe dovuto fare un conferimento.
Se il socio firma una fideiussione personale
La fideiussione è il contratto con cui il socio «obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui» (art. 1936 c.c.). È una garanzia personale: risponde il patrimonio del socio, senza il filtro della responsabilità limitata. È il punto in cui il beneficio della SRL si ferma, e spiega perché la banca chieda la firma dell'amministratore — e spesso anche di altri soci o del coniuge — prima di concedere un fido o un mutuo.
Due regole aiutano il socio. L'art. 1938 c.c. prevede che la fideiussione prestata per un'obbligazione futura — la cosiddetta omnibus — indichi l'importo massimo garantito: senza quel tetto il rischio è indeterminato. L'art. 1956 c.c. prevede che il fideiussore per obbligazione futura sia liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; il comma 2 aggiunge che la rinuncia preventiva a questa liberazione non è valida.
Non è però un automatismo: la liberazione opera solo se ricorrono davvero i due elementi previsti dalla norma, cioè il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e la conoscenza che ne aveva il creditore quando ha fatto nuovo credito. Si aggiunge il termine dell'art. 1957 c.c.: il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, ha proposto le sue istanze contro il debitore continuandole con diligenza; se la fideiussione è limitata allo stesso termine dell'obbligazione principale, il termine scende a due mesi.
Alla domanda «ho firmato la fideiussione, come me la tolgo?» la risposta è che non si toglie da soli: il contratto corre tra fideiussore e creditore (art. 1936, co. 1, c.c.) e l'uscita del socio dalla compagine non lo cancella. Le strade sono tre: ottenere dalla banca una liberatoria (spesso possibile solo sostituendo la garanzia o estinguendo il debito), far valere la liberazione ex art. 1956 c.c., oppure attendere l'estinzione dell'obbligazione garantita.
Il fido bancario e il suo carattere «a revoca»
Il fido, o castelletto, è tecnicamente un'apertura di credito bancario: il contratto con cui la banca «si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato» (art. 1842 c.c.). Se è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con il preavviso stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, di quindici giorni (art. 1845, co. 3, c.c.): «a revoca» non significa instabile, ma nemmeno eterno. Se invece il fido ha una scadenza, salvo patto contrario la banca non può recedere prima del termine se non per giusta causa (art. 1845, co. 1, c.c.). In caso di recesso l'utilizzazione del credito si sospende subito, ma la banca deve concedere almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori (art. 1845, co. 2, c.c.).
Per il socio-garante ne segue una prudenza: se la società usa il fido oltre l'accordato, l'eccedenza è uno sconfinamento. La Circolare 139/1991 prevede una rilevazione inframensile dei «rientri» dagli sconfinamenti persistenti e delle regolarizzazioni dei pagamenti (art. 8-bis del D.L. 70/2011): il ritardo che si sistema non pesa come quello che si cronicizza.
Come si legge una segnalazione in Centrale Rischi
La Centrale dei Rischi (CR) è la banca dati della Banca d'Italia sui debiti di famiglie e imprese verso banche e intermediari finanziari. Le segnalazioni sono mensili, trasmesse entro il 25° giorno del mese successivo alla data di riferimento e disponibili di norma nei primi giorni del mese ancora successivo; gli intermediari vedono al massimo le ultime 36 date contabili mensili. Non tutto entra in CR: la Circolare 139 fissa soglie precise.
| Cosa viene segnalato | Soglia |
|---|---|
| Crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) | 30.000 euro |
| Garanzie ricevute dall'intermediario | 30.000 euro |
| Valore intrinseco dei derivati finanziari | 30.000 euro |
| Posizione in sofferenza (al netto delle perdite) | 250 euro |
Due conseguenze sfatano altrettanti luoghi comuni. Essere segnalati non significa essere cattivi pagatori: significa avere con un intermediario un credito o una garanzia oltre la soglia. E la sofferenza non scatta automaticamente per un ritardo: l'intermediario deve valutare la situazione finanziaria complessiva del cliente, e alla prima segnalazione a sofferenza deve informare per iscritto il cliente e gli eventuali garanti.
Il diritto di accesso è gratuito. Dal 13 aprile 2026 il Portale dei servizi online per il cittadino è l'unico canale telematico per chiedere i propri dati (la PEC non è più utilizzabile a questo fine); restano la posta ordinaria e la consegna a mano in Filiale. La risposta arriva di norma entro 30 giorni, ed entro 90 giorni quando la richiesta è presentata da un delegato per conto di una persona giuridica. Le società iscritte al Registro delle Imprese possono attivare un abbonamento gratuito, di durata annuale e rinnovabile, per ricevere i dati ogni mese.
Da non confondere con la CR sono i Sistemi di Informazioni Creditizie privati (CRIF, Experian e simili): hanno natura privatistica, non sono vigilati dalla Banca d'Italia e seguono regole e tempi propri. Una revoca di fido può lasciare traccia in un SIC senza alcuna segnalazione in CR. Se la segnalazione è errata si chiede la correzione all'intermediario che l'ha trasmessa; per le contestazioni, il reclamo all'intermediario (risposta entro 60 giorni) precede il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.
Il leasing entra nella stessa partita
Anche il leasing finanziario è un'operazione di finanziamento, e anche qui la società di leasing chiede spesso la fideiussione del socio. Sul piano segnaletico la Circolare 139 è esplicita: le posizioni da leasing finanziario, e da leasing operativo con caratteri di finanziarietà, sono segnalate nella categoria dei rischi a scadenza; in caso di risoluzione del contratto gli importi non variano fino alla scadenza del termine concesso all'utilizzatore, poi — se c'è inadempimento e non ricorrono i presupposti della sofferenza — l'accordato si azzera e resta l'utilizzato, pari al credito vantato. La garanzia firmata per il leasing è la stessa garanzia personale di cui sopra, e non si scioglie con il recesso del socio dalla società. Per il confronto economico tra leasing e mutuo si rinvia all'articolo dedicato.
Come SRLOnline può aiutarti
Prima di scegliere tra finanziamento, rinuncia e conversione conviene mettere in fila i numeri: il configuratore dei costi di costituzione SRL inquadra l'assetto di partenza e il calcolatore del preventivo di contabilità dà la misura dei costi ricorrenti, che entrano nella decisione su come patrimonializzare la società.
Se la partita riguarda il rapporto con la banca, SRLOnline affianca la gestione contabile e il dialogo con il sistema creditizio attraverso i servizi: contabilità ordinata, bilancio depositato nei tempi e debiti ricostruiti con chiarezza sono i primi argomenti che un istituto guarda quando valuta un affidamento.
FAQ
Il finanziamento del socio è postergato anche se la società è sana?
No. La postergazione presuppone che il finanziamento sia stato concesso in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, o in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Se la società era e resta equilibrata, il socio è un creditore come gli altri: la verifica va fatta sul momento della concessione e sulla situazione che si presenta quando chiede il rimborso.
La rinuncia al finanziamento fa aumentare il capitale sociale?
No. La rinuncia cancella il credito e migliora il patrimonio netto, ma il capitale sociale resta invariato finché non si delibera un aumento e non si sottoscrive e libera la relativa quota. Chi vuole rafforzare davvero la capitalizzazione deve passare dalla conversione del credito in capitale o da un conferimento.
Se la società non mi rimborsa il finanziamento, posso rivalermi sugli altri soci?
No. Il credito da finanziamento è verso la società, non verso i soci, che rispondono dei debiti sociali solo nei limiti della propria quota. Il socio può aggredire gli altri solo se ha firmato una fideiussione o un'altra garanzia personale verso il creditore, oppure nei casi di responsabilità previsti dalla legge.
La fideiussione personale del socio è sempre valida?
Non sempre. Se garantisce obbligazioni future deve indicare l'importo massimo garantito (art. 1938 c.c.), e il fideiussore è liberato quando il creditore, conoscendo il peggioramento delle condizioni del debitore, continua a fargli credito senza la sua speciale autorizzazione (art. 1956 c.c.); la rinuncia preventiva a quella liberazione non è valida.
Che differenza c'è tra Centrale Rischi e CRIF?
La Centrale dei Rischi è gestita dalla Banca d'Italia e alimentata dagli intermediari vigilati; CRIF e gli altri Sistemi di Informazioni Creditizie sono banche dati private, non vigilate dalla Banca d'Italia e con regole proprie. Non essere segnalati in CR non esclude quindi una segnalazione in un SIC, dove può comparire anche una revoca di fido.
Un ritardo di pagamento basta per essere segnalati a sofferenza?
No: per la classificazione a sofferenza l'intermediario deve tenere conto della situazione finanziaria complessiva del cliente. Esistono poi strumenti diversi, come la rilevazione inframensile dei «rientri» dagli sconfinamenti persistenti, che servono a far emergere più rapidamente i ritardi che si risolvono.
Il fido bancario è per sempre?
No. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere con il preavviso previsto dal contratto, dagli usi o, in mancanza, di quindici giorni (art. 1845, co. 3, c.c.). Alla revoca l'utilizzazione del credito si sospende subito, ma la banca deve concedere almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e degli accessori.
Il leasing viene segnalato in Centrale Rischi?
Sì. Le operazioni di leasing finanziario, e di leasing operativo con caratteri di finanziarietà, sono segnalate tra i rischi a scadenza. In caso di risoluzione del contratto gli importi restano fermi fino alla scadenza del termine concesso all'utilizzatore; poi, se c'è inadempimento e non ricorrono i presupposti della sofferenza, l'accordato si azzera e resta l'utilizzato pari al credito vantato.
Fonti ufficiali
- Art. 2467 c.c. — Finanziamenti dei soci — testo vigente letto su Normattiva il 2 ottobre 2026: nel comma 1 la parte soppressa dal D.Lgs. 14/2019 è segnalata tra doppie parentesi. Riproduzione secondaria di controllo: Brocardi, aggiornata al 29 aprile 2026.
- Art. 2476 c.c. — Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci — testo vigente letto su Normattiva il 2 ottobre 2026: nove commi; il comma 6, sui creditori sociali, introdotto dal D.Lgs. 14/2019, il comma 8 riguarda i soci.
- Artt. 1842 e 1845 c.c. — Apertura di credito e recesso — testo vigente letto su Normattiva il 2 ottobre 2026: nozione di fido, limiti al recesso della banca, sospensione dell'utilizzazione e preavviso di quindici giorni.
- Artt. 1936, 1938, 1956 e 1957 c.c. — Fideiussione — testo vigente letto su Normattiva il 2 ottobre 2026: nozione, importo massimo garantito per l'obbligazione futura, liberazione del fideiussore e decadenza.
- Art. 2497-quinquies c.c. — Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento — testo vigente letto su Normattiva il 2 ottobre 2026: rinvio all'art. 2467.
- Banca d'Italia — Circolare n. 139/1991, 21° aggiornamento (febbraio 2025) — soglie di censimento, leasing, sconfinamenti.
- Banca d'Italia — Accesso ai dati della Centrale dei Rischi e FAQ CR — modalità di accesso, frequenza delle segnalazioni, sofferenze, SIC privati.
- Banca d'Italia — Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche — raccolta presso soci e trattative personalizzate.
- Art. 11 TUB — Raccolta del risparmio — testo vigente letto su Normattiva il 2 ottobre 2026: divieto di raccolta tra il pubblico per i soggetti diversi dalle banche e categorie di raccolta escluse.
- Agenzia delle Entrate — Risposta n. 745/2021 (art. 88, co. 4-bis, TUIR) e Risposta n. 182/2025 — testo del comma e richiamo alla risoluzione 124/E/2017.
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