La scelta di effettuare un investimento in beni materiali, che sia un automezzo, un macchinario o attrezzature, pone la questione del suo finanziamento.
Aggiornato al 7 settembre 2026 · Fonte: TUIR (art. 102), Codice Civile, Agenzia Entrate
In Breve
- Il mutuo trasferisce subito la proprietà del bene e ha un tasso effettivo generalmente più basso; il leasing mantiene la proprietà in capo alla società di leasing fino al riscatto, con un costo complessivo più alto ma con maxi canone e garanzie sul bene.
- Fiscalmente, i canoni di leasing dei beni mobili strumentali sono deducibili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario (coefficienti D.M. 31/12/1988); per gli immobili il periodo minimo di deduzione è di 12 anni (art. 102, comma 7, TUIR). Il maxi canone segue le stesse regole temporali.
- Con il mutuo si deducono gli interessi passivi (art. 96 TUIR, deducibili nel limite del 30% del ROI) e le quote di ammortamento del bene; con il leasing si deducono i canoni, che includono sia la componente finanziaria sia quella capitale.
- La scelta dipende da pianificazione industriale, equilibrio finanziario e necessità di credito: il leasing è più rapido da ottenere e non impegna il plafond fidi, il mutuo è più conveniente sul costo complessivo e dà subito la proprietà.
In una società a responsabilità limitata o in qualsiasi altra società il problema finanziario si pone, non solo per necessità, ma anche per opportunità.
Un investimento suscettibile di dare i suoi benefici in un tempo superiore all’anno, iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni e ammortizzato per quote anno dopo anno, è meglio sia coperto da un finanziamento che si sviluppi più o meno per la stessa durata.
Se si acquista un macchinario che si pensa di utilizzare per cinque anni, avere un finanziamento della stessa durata, mantiene l’equilibrio finanziario tra le poste di bilancio e consente di programmare altri investimenti o altre attività produttive senza preoccuparsi per la copertura di impegni già presi.
Questo principio vale anche nel caso di disponibilità liquide sufficienti per acquistare il bene materiale con utilità pluriennale, perché evita di privarsi di risorse circolanti che potrebbero essere utilizzate in modo più proficuo nel breve termine, ad esempio acquisto merci o materie prime o prestazioni di professionisti o lavoratori.
Le fasi che portano alla scelta possono essere riassunte come segue
Piano di sviluppo della produzione, sostituzione o aggiunta di nuove produzioni
Decisione di investire
Definizione del budget e dei tempi
Scelta della forma di finanziamento
Conclusione della compravendita o del leasing
E proprio la scelta della forma di finanziamento è l’oggetto del contendere. Molto spesso gli amministratori della società a responsabilità limitata si recano in banca e richiedono un finanziamento per un investimento e si trovano a scegliere tra due formule che sono il leasing e il mutuo.

Quale è la differenza tra il leasing e il mutuo?
Non scendiamo nel tecnicismo della formula della rata, interesse e così via, in questa fase serve solamente comprendere quali sono i parametri della scelta e cosa può aiutare un imprenditore a optare per una o per l’altra soluzione.
Il Mutuo è un contratto con cui una banca, nel caso specifico, presta una somma di denaro ad una società verso il pagamento di un corrispettivo di interesse e la restituzione della somma in rate uguali o variabili.
Il leasing è un contratto di affitto/vendita. In pratica si pagano delle somme periodiche, di solito mensili, di affitto e alla fine si può optare per il riscatto del bene che, quindi, diventa di proprietà del contraente.
Cosa cambia per un’azienda nella stipula di un contratto di leasing o di mutuo?
Ci sono sostanzialmente tre differenze che dipendono dal tipo di contratto e dalla valutazione degli istituti di credito, differente per le due operazioni:
Tasso di interesse
Trasferimento della proprietà
Difficoltà dell’operazione
Il tasso di interesse effettivo è maggiore per il leasing a parità di condizioni. Il costo complessivo dell’operazione sarà maggiore.

Il trasferimento della proprietà avviene immediatamente in caso di acquisto con finanziamento attraverso il mutuo. Nel contratto di leasing il trasferimento della proprietà è spostato al momento del riscatto, fino a quel momento l’azienda sarà solamente detentrice del bene mobile o immobile.
Il mutuo è sempre un’operazione più complessa per la banca perché impegna le sue riserve e quindi restringe il suo plafond per operazioni di mutuo. Con il leasing, invece, la banca non assume nessun impegno e, comunque, con il pagamento del maxi canone, il bene è ampiamente garantito.
Si evidenzia che fino al riscatto il bene in leasing resta di proprietà della società di leasing che ne può entrare in possesso con una semplice azione di spossessamento, molto rapida rispetto ad altre azioni giudiziarie.
Come funziona l’acquisto di un macchinario o di un automezzo con il mutuo?
Le possibili fasi dell’operazione di acquisto con mutuo sono le seguenti
Preventivo
Conferma d’ordine
Fattura di acconto
Atto pubblico, DdT o altro
Fattura a saldo
Pagamento del bene
Nella fase del pagamento del bene interviene la banca che paga direttamente il fornitore del bene oppure eroga il finanziamento sul conto corrente dell’azienda acquirente che provvede al pagamento.
In caso di acquisto con il leasing il processo di acquisizione si allunga e condiziona anche le fasi successive
Preventivo
Conferma D’ordine
Acquisto del bene da parte della società di leasing
Fattura per il maxi canone (di solito tra il 10 e il 30% del valore del bene)
Consegna del bene all’azienda beneficiaria
Fatture mensili per il pagamento della locazione
Esercizio del riscatto (Eventuale)
Fattura del riscatto e nel caso di cessione di bene immobile o bene mobile registrato voltura all’acquirente
L’esercizio del riscatto non è obbligatoria, tranne sia specificata con un impegno separato, con il quale l’acquirente si assume l’obbligo di acquistare il bene, giunto alla scadenza il contratto.
Nel caso non sia esercitato il riscatto il bene sarà restituito alla società di leasing che potrà venderlo o elargirlo ad altro beneficiario di un leasing, in questo caso di bene usato.
Il mancato riscatto è un fenomeno veramente remoto, in quanto il valore di riscatto, il più delle volte, è di molto inferiore del valore del bene alla data in cui questo riscatto può essere esercitato, quindi non vi è mai una convenienza, da parte dell’azienda, a non riscattare il bene.
Se il valore di riscatto, invece non è di molto inferiore al valore del bene, l’azienda potrà effettuare una diversa valutazione. In effetti, da manuale, il leasing nasce come soluzione operativa alla obsolescenza dei macchinari, con una procedura che consente di sostituire il macchinario tenendolo sempre in noleggio e sostituendolo con uno più nuovo. Un classico caso è quello che si manifesta con il leasing di attrezzature informatiche, come computer e stampanti.
Il trattamento fiscale: cosa cambia tra leasing e mutuo nel 2026
La convenienza tra leasing e mutuo non si gioca solo sul tasso: il trattamento fiscale è spesso il fattore decisivo per una SRL.
Con il mutuo
la società diventa proprietaria del bene e deduce:
- gli interessi passivi, deducibili nel limite del 30% del ROI (art. 96 TUIR), con riporto illimitato dell'eccedenza;
- le quote di ammortamento del bene, calcolate sui coefficienti del D.M. 31/12/1988 (es. 10% per macchinari generici, 25% per automezzi, 3% per immobili strumentali).
Con il leasing
la società deduce i canoni di locazione (che includono sia la componente finanziaria sia quella capitale) secondo le regole temporali dell'art. 102, comma 7, TUIR:
- beni mobili strumentali: deduzione in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario (es. per un macchinario con coefficiente 10%, i canoni si deducono in almeno 5 anni, indipendentemente dalla durata del contratto);
- beni immobili: deduzione in un periodo non inferiore a 12 anni;
- il maxi canone segue le stesse regole temporali: si deduce lungo il periodo minimo previsto, non sulla durata effettiva del contratto.
Al riscatto, il prezzo di riscatto è deducibile secondo i coefficienti di ammortamento del bene, mentre la plusvalenza o minusvalenza emerge dalla differenza tra il valore di riscatto e il valore residuo fiscalmente riconosciuto. Per i veicoli aziendali valgono inoltre i limiti specifici di deducibilità (art. 164 TUIR: 20% per autovetture, 100% per veicoli strumentali come furgoni e mezzi merci), che si applicano sia ai canoni di leasing sia agli ammortamenti in caso di acquisto.
In sintesi: a parità di durata, il mutuo costa meno in termini di interessi ma richiede l'anticipazione dell'IVA e l'iscrizione del bene in bilancio; il leasing consente di dedurre canoni "pieni" (capitale + interessi) e di non immobilizzare capitale, ma ha un costo complessivo più alto e vincoli temporali di deduzione che possono allungare il recupero fiscale.
In conclusione, se un imprenditore deve finanziare l’acquisto di una attrezzatura, impianto, macchinario o automezzo, quale formula dovrebbe scegliere tra il leasing e il mutuo?
Dipende dalla sua pianificazione industriale e finanziaria e dalle condizioni del mercato.
Dipende anche dalla banca e dall’equilibrio finanziario del momento contingente.
Una cosa è certa, prima di scegliere quale contratto stipulare è sempre meglio consultarsi con un professionista e non affidarsi solo all’agenzia bancaria che sceglierà la formula migliore proposta e consigliata dalle linee guida dell’istituto di credito in quel preciso momento.
Domande Frequenti (FAQ)
Qual è la differenza principale tra leasing e mutuo per una SRL?
Con il mutuo la società diventa subito proprietaria del bene e restituisce il capitale con gli interessi; con il leasing paga canoni periodici di locazione e può riscattare il bene alla scadenza, diventandone proprietaria solo a quel punto. Il mutuo ha un costo complessivo generalmente più basso, il leasing è più rapido da ottenere e non impegna il plafond fidi della banca.
Come si deducono i canoni di leasing nel 2026?
I canoni di leasing dei beni mobili strumentali sono deducibili in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario (coefficienti D.M. 31/12/1988); per gli immobili il periodo minimo è di 12 anni (art. 102, comma 7, TUIR). Il maxi canone segue le stesse regole temporali e non si deduce per intero nell'anno di pagamento.
Conviene di più il leasing o il mutuo per l'acquisto di un macchinario?
Dipende dal piano industriale e dalla situazione finanziaria. Il leasing è indicato quando si vuole preservare la liquidità e non immobilizzare capitale, accettando un costo complessivo più alto; il mutuo conviene quando il costo totale è prioritario e la società ha capacità di indebitamento. Il trattamento fiscale (deduzione dei canoni vs. interessi + ammortamenti) va valutato caso per caso con il commercialista.
Il leasing è deducibile anche per le autovetture aziendali?
Sì, ma con i limiti dell'art. 164 TUIR: per le autovetture non strumentali la deducibilità è limitata al 20% dei canoni (o degli ammortamenti in caso di acquisto), mentre per i veicoli strumentali (furgoni, mezzi merci) è del 100%. I limiti si applicano sia al leasing sia all'acquisto con mutuo.
Cosa succede se non si esercita il riscatto del leasing?
Il bene viene restituito alla società di leasing, che può rivenderlo o concederlo in leasing a un altro beneficiario. Nella pratica il mancato riscatto è raro perché il valore di riscatto è di solito molto inferiore al valore di mercato del bene alla scadenza, ma può essere una scelta razionale quando il bene è obsoleto e conviene sostituirlo.
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Giovanni Emmi
Autore
Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.
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