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Testo deterministico

Diffida al socio moroso per il versamento dei conferimenti

Prepara la lettera di diffida che gli amministratori rivolgono al socio che non ha versato il conferimento: credito residuo, termine di trenta giorni dell'art. 2466 c.c., mezzo con prova della ricezione, modalita' di pagamento e avvertimento sulle conseguenze. Non verbalizza nulla: si ferma prima della vendita della quota e dell'esclusione.

Artt. 2466 e 2464 c.c.Nessuna registrazione

Non e' un verbale e non e' una delibera. La diffida e' una lettera degli amministratori: non contiene constatazioni di assemblea, voti, formule di chiusura e firme di presidente o segretario. Se devi verbalizzare una decisione dei soci, usa uno dei verbali del generatore.

I tuoi dati restano nel tuo browser. Denominazione, socio, quota e importi non vengono mai inviati ai nostri server: la diffida e' generata in locale e la bozza e' salvata solo nella memoria del tuo dispositivo.

Prima di spedire. Conserva la ricevuta di invio e quella di consegna, o l'attestazione di consegna a mano: e' la prova che il termine assegnato al socio e' decorso inutilmente. La bozza va verificata con l'atto costitutivo e con il professionista.

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  • Il modello puo' solo indicare dove si trova un dato gia' scritto nella visura: ogni valore proposto viene accettato solo se compare alla lettera nel testo, e resta da confermare a mano.
  • Se preferisci non far uscire la visura, compila i campi mancanti a mano: il verbale che ottieni e' identico.
  • Il risultato prodotto dall'AI va sempre riletto e verificato da chi firma il documento: la responsabilita' del contenuto resta di chi lo sottoscrive, non del modello.
  • Il consenso vale per questa sessione di lavoro e per le sole chiamate che avvii tu: non viene ricordato per la prossima volta e non lascia nulla nel browser.
  • Art. 50 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), applicabile dal 2 agosto 2026: chi mette a disposizione un sistema di intelligenza artificiale deve dichiararlo a chi lo usa. Questo riquadro e' quella dichiarazione.

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Anteprima documento

Diffida al socio moroso per il versamento dei conferimenti

S.r.l.
Sede legale in
Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato

DIFFIDA AL SOCIO MOROSO PER IL VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI

Bozza di lavoro generata in modo automatico. Il testo va verificato con l'atto costitutivo, con il titolo dell'obbligo, con lo statuto e con il professionista incaricato prima della sottoscrizione e della spedizione: non e' un parere legale e non accerta i presupposti dell'art. 2466 c.c. nel caso concreto.

DESTINATARIO

  • ____
  • Domicilio: ____ (domicilio risultante dal Registro delle Imprese)
  • Quota posseduta: nominali euro 0,00, pari al 0,00% del capitale sociale
  • Trasmissione: posta elettronica certificata, senza prova documentata dell'avvenuta ricezione

OGGETTO

Diffida ad adempiere l'obbligo di versamento del conferimento residuo di euro 0,00 - art. 2466 co. 1 c.c..

PREMESSE

  • visto l'art. 2464 c.c., che disciplina i conferimenti e il versamento dovuto alla sottoscrizione dell'atto costitutivo;
  • visto l'art. 2466 co. 1 c.c., secondo cui, se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni;
  • visto il titolo dell'obbligo del ____;

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il socio ____ ha assunto l'obbligo di eseguire il conferimento di euro 0,00 in forza del titolo dell'obbligo del ____.

Alla data odierna il termine prescritto per il versamento, fissato al ____, risulta scaduto. Alla societa' risulta pertanto dovuta la somma indicata nella tabella seguente.

VoceImporto
Conferimento sottoscrittoeuro 0,00
Importo versatoeuro 0,00
Importo ancora dovutoeuro 0,00
Quota nominale possedutaeuro 0,00

DIFFIDA

Tutto cio' premesso, gli amministratori di S.r.l. DIFFIDANO il socio ____ ad eseguire il versamento di euro 0,00 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente (art. 2466 co. 1 c.c.).

MODALITA' DI PAGAMENTO

  • Il versamento va eseguito mediante bonifico bancario sull'IBAN ____.
  • Causale: versamento conferimento residuo - ____.
  • L'importo versato sara' imputato al conferimento residuo; la societa' ne dara' atto e la presente diffida restera' senza ulteriori effetti.

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

  • decorso inutilmente il termine, gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere l'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso; la vendita e' effettuata a rischio e pericolo del socio medesimo e per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato (art. 2466 co. 2 c.c.);
  • in mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota e' venduta all'incanto;
  • se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse, e il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente (art. 2466 co. 3 c.c.);
  • il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci (art. 2466 co. 4 c.c.);
  • le somme gia' versate restano acquisite alla societa': l'art. 2466 c.c. non ne prevede la restituzione in caso di esclusione. Gli effetti sul caso concreto vanno verificati con il professionista.

La presente e' trasmessa mediante posta elettronica certificata. Si conserva la prova dell'avvenuta ricezione.

____.

L'Amministratore Unico
____

Riferimenti normativi

  • art. 2466 co. 1 c.c.
  • art. 2464 c.c.
  • art. 2466 co. 2 c.c.
  • art. 2466 co. 3 c.c.
  • art. 2466 co. 4 c.c.

Adempimenti successivi

  • Conservazione della diffida e della prova dell'avvenuta ricezione (ricevuta PEC, avviso di ricevimento o attestazione di consegna): senza quella prova non si dimostra che il termine assegnato e' decorso inutilmente. art. 2466 co. 1 c.c.
  • Scadenza del termine assegnato al socio, calcolata con giorni di calendario dalla data della diffida: da quel momento, se il versamento non arriva, decorre la procedura dell'art. 2466 c.c. art. 2466 co. 1 c.c.
  • Decorso inutilmente il termine, valutazione della vendita della quota agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione, a rischio e pericolo del socio moroso e per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. art. 2466 co. 2 c.c.
  • In mancanza di offerte e se l'atto costitutivo lo consente, vendita della quota all'incanto; se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di compratori, esclusione del socio con trattenimento delle somme riscosse e riduzione del capitale in misura corrispondente. art. 2466 co. 3 c.c.
  • Verifica, con il commercialista o con il consulente legale, dello statuto, del titolo dell'obbligo e degli effetti della procedura sul caso concreto: questo generatore non interpreta l'atto costitutivo.

Bozza generata nel tuo browser. Va verificata da un professionista prima della sottoscrizione e del deposito.

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Il generatore produce una bozza. Statuto, patti parasociali, quorum rafforzati, presenza dell'organo di controllo e deposito al Registro Imprese vanno valutati sul caso concreto. I commercialisti di SRLOnline rivedono il testo e seguono gli adempimenti successivi.

Disclaimer. Il testo generato e' una bozza di lavoro da far verificare a un commercialista o a un notaio prima della sottoscrizione, della trascrizione sul libro delle decisioni dei soci e di qualunque deposito. Non costituisce consulenza legale o fiscale e non e' un documento garantito valido: la validita' dipende dallo statuto della societa', dai quorum effettivi e dalla normativa vigente al momento dell'assemblea.

Domande frequenti sulla diffida al socio moroso

Che cos'e' la diffida al socio moroso e quando si usa?

E' la lettera con cui gli amministratori invitano il socio che non ha eseguito il conferimento a versarlo, assegnandogli un termine. Il presupposto e' che il termine prescritto dal titolo sia gia' decorso: l'art. 2466 co. 1 c.c. dispone che, se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. La diffida non e' una sanzione: apre il procedimento che, decorso inutilmente il termine, porta alla vendita della quota o all'esclusione.

Quanti giorni bisogna assegnare al socio?

Trenta giorni, come prevede l'art. 2466 co. 1 c.c. Il termine puo' essere piu' lungo, non piu' corto. Nel conto si usano giorni di calendario, senza escludere sabati, domeniche e festivi. Il generatore blocca i termini inferiori a trenta giorni e segnala i termini piu' lunghi, perche' allungano il tempo prima della vendita della quota o dell'esclusione.

Da quando decorre il termine di trenta giorni?

La norma indica il termine ma non dice espressamente se decorra dalla diffida o dal suo ricevimento. Nella prassi il socio deve poter disporre del termine pieno, quindi la lettera generata fissa il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente e calcola la data di scadenza solo a fini organizzativi. Conservando la prova della consegna, la decorrenza e' documentata.

Quale mezzo di trasmissione conviene usare?

Un mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione: la PEC con le ricevute di invio e consegna, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure la consegna a mano con attestazione sottoscritta. Senza quella prova non si puo' dimostrare che il termine e' decorso inutilmente, e il procedimento risulta contestabile: il generatore segnala il caso come avviso bloccante.

Cosa deve contenere la lettera?

L'identificazione della societa' e del socio, il titolo dell'obbligo (atto costitutivo o delibera che ha reso dovuto il versamento) con la sua data, il conferimento sottoscritto, quanto e' gia' stato versato e quanto resta dovuto, la scadenza del conferimento, la richiesta di versare entro il termine di legge, le modalita' di pagamento, l'avvertimento sulle conseguenze dell'inadempimento, la data e la firma dell'amministratore.

Cosa succede se il socio non versa dopo la diffida?

Decorso inutilmente il termine, gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere l'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso, a rischio e pericolo del socio medesimo e per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato (art. 2466 co. 2 c.c.). In mancanza di offerte, se l'atto costitutivo lo consente, la quota e' venduta all'incanto.

Quando il socio viene escluso e cosa succede al capitale?

Quando la vendita non puo' aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio trattenendo le somme riscosse, e il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente (art. 2466 co. 3 c.c.). Le somme gia' versate restano acquisite alla societa': l'articolo non prevede la loro restituzione.

Il socio moroso puo' votare nel frattempo?

No. L'art. 2466 co. 4 c.c. stabilisce che il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci. E' una conseguenza che opera per legge e che il generatore richiama nell'avvertimento contenuto nella lettera.

La diffida va depositata al Registro delle Imprese o registrata?

La diffida e' un atto tra societa' e socio: si conserva nel fascicolo della societa' insieme alla prova della spedizione e della consegna. Non e' previsto un deposito al Registro delle Imprese della diffida in se'. Eventuali adempimenti pubblicitari riguardano altri atti, per esempio la riduzione del capitale conseguente all'esclusione. Il trattamento fiscale e gli obblighi contabili degli importi non versati vanno verificati con il professionista.

Se il socio era gia' stato diffidato?

Ripetere la diffida non e' automaticamente utile: se il termine della diffida precedente e' decorso inutilmente, il procedimento prosegue con la vendita della quota o con l'esclusione. Il generatore, quando dichiari la diffida precedente, lo segnala con un avviso di attenzione e chiede di indicarne la data, cosi' la verifica resta sotto gli occhi di chi firma.

Cosa non fa questo generatore?

Non interpreta l'atto costitutivo, non verifica la legittimazione concreta degli amministratori, non accerta i presupposti della morosita' ne' la correttezza del valore della quota, non decide se convenga la vendita o l'azione per l'esecuzione dei conferimenti, non calcola interessi o rivalutazioni e non produce la delibera di riduzione del capitale. La bozza va letta e verificata da un commercialista o da un consulente legale prima della sottoscrizione e della spedizione.

Diffida al socio moroso per il mancato versamento dei conferimenti

In una S.r.l. il socio risponde del conferimento promesso: quello che non ha ancora versato e' dovuto alla societa'. Quando il termine previsto dal titolo scade senza che il versamento arrivi, la legge non lascia gli amministratori liberi di aspettare: l'art. 2466 c.c. descrive un procedimento che comincia con la diffida e prosegue, se il socio resta inadempiente, con la vendita della quota e, in mancanza di compratori, con l'esclusione del socio.

Il generatore costruisce la lettera in modo deterministico: a parita' di dati produce sempre lo stesso testo, lo stesso conteggio dei giorni e la stessa impronta. Non usa un modello linguistico per scegliere clausole o termini, e ogni avviso riporta accanto il riferimento di legge.

La bozza non sostituisce la lettura dello statuto ne' la verifica del titolo dell'obbligo: il tool chiede i dati, applica il termine di legge e lascia visibile ogni punto che richiede una verifica professionale.

Cosa fare quando il socio non versa il conferimento

Il primo passo non e' la causa, ma la diffida. L'art. 2466 co. 1 c.c. stabilisce che, se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. E' un atto dovuto nel senso che il procedimento successivo presuppone la diffida: senza di essa manca il momento dal quale far decorrere il termine e valutare l'inadempimento definitivo.

Prima di scrivere conviene mettere in fila tre documenti: l'atto costitutivo o la delibera che ha reso dovuto il versamento, il conteggio di quanto e' stato versato e di quanto resta, e il prospetto delle date. E' esattamente quello che chiede il primo passo del generatore.

La diffida ex art. 2466 c.c.: che cosa produce

La diffida e' una lettera, non una delibera e non un verbale: proviene dagli amministratori, si indirizza al socio e assegna un termine. Non sospende il credito ne' lo trasforma: lo rende esigibile in un termine certo e apre la strada descritta dai commi successivi dell'art. 2466 c.c.

Per questo il documento generato non contiene constatazioni di assemblea, voti, formule di chiusura, firme di presidente o segretario. Quei contenuti appartengono ai verbali, che documentano una seduta: qui la seduta non c'e'.

Termine e forma della comunicazione

Il termine di legge e' di trenta giorni. Puo' essere piu' lungo, non piu' corto; nel conto si usano giorni di calendario, compresi sabati, domeniche e festivi. Il generatore blocca i termini inferiori a trenta giorni e segnala quelli piu' lunghi, perche' ritardano la vendita della quota o l'esclusione.

La norma non indica il mezzo: indica il termine. Serve quindi un mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione — PEC con ricevute di invio e consegna, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano con attestazione — perche' e' quella prova a dimostrare che il termine e' decorso inutilmente.

Come si scrive la lettera di diffida

Una diffida utile risponde a sei domande: chi diffida, chi e' il socio, da dove nasce l'obbligo, quanto resta dovuto, entro quando va versato, dove e come si paga. Il generatore compone nell'ordine l'intestazione della societa', il destinatario con il domicilio, l'oggetto, le premesse con i riferimenti di legge, l'esposizione del credito con la tabella degli importi, la diffida con il termine, le modalita' di pagamento, l'avvertimento sulle conseguenze, la data e la firma.

Il testo resta volutamente asciutto: nessun aggettivo, nessuna minaccia generica. L'avvertimento sulle conseguenze ricalca i commi dell'art. 2466 c.c., cosi' il socio sa cosa rischia senza che la lettera diventi un parere.

La prova dell'invio: perche' e' decisiva

Il procedimento dell'art. 2466 c.c. si regge sul tempo: un termine assegnato, decorso inutilmente. Se non si dimostra ne' la data di consegna ne' il contenuto della comunicazione, non si dimostra nemmeno che il termine e' scaduto. Il generatore tratta l'assenza di prova come avviso bloccante e non lascia scaricare la bozza finche' il punto non e' risolto.

In pratica si conservano la ricevuta di invio, la ricevuta di consegna o l'attestazione di consegna, insieme alla copia della diffida: sono i documenti che, in caso di contestazione, raccontano la sequenza.

Cosa succede dopo l'inadempimento: la vendita della quota

Decorso inutilmente il termine, gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere l'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita e' effettuata a rischio e pericolo del socio medesimo e per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato: non e' quindi il valore di mercato a governare l'operazione. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota e' venduta all'incanto.

Sono passaggi che il generatore elenca tra gli adempimenti successivi e nella lettera, con il riferimento al secondo comma: sta poi al professionista valutare se l'azione per l'esecuzione dei conferimenti sia preferibile alla vendita.

Esclusione del socio e riduzione del capitale

Se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse, e il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente (art. 2466 co. 3 c.c.). L'esclusione non e' una scelta libera degli amministratori: e' il punto di arrivo del procedimento quando la quota non trova acquirenti.

Su un punto conviene essere espliciti: l'art. 2466 c.c. non prevede la restituzione di quanto gia' versato. Il terzo comma dice che le somme riscosse sono trattenute. Le conseguenze concrete sul singolo caso vanno comunque verificate con il professionista.

Un'ulteriore conseguenza opera dal momento della mora: il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci (art. 2466 co. 4 c.c.). Il generatore la richiama nell'avvertimento contenuto nella lettera.

Il recupero del credito e le strade alternative

La diffida e' il primo passo di un procedimento societario, non l'unica strada per recuperare il credito. Il secondo comma dell'art. 2466 c.c. presuppone che gli amministratori valutino se promuovere l'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti: la scelta fra esecuzione e vendita della quota dipende dal caso concreto e non e' una decisione che questo strumento possa prendere al posto tuo.

Restano fuori dal perimetro del generatore la liquidazione degli interessi, la rivalutazione, gli aspetti fiscali e contabili degli importi non versati e ogni valutazione sulla convenienza: sono temi da sottoporre al commercialista o al consulente legale.

Errori comuni

Il primo errore e' assegnare un termine piu' breve di trenta giorni, per esempio quindici: e' il termine dell'art. 2344 c.c. per la S.p.A., non quello della S.r.l. Il secondo e' spedire la diffida senza poter provare la ricezione, tipicamente con una email ordinaria o con un mezzo di cui non resta traccia. Il terzo e' diffidare prima che il termine del conferimento sia scaduto: l'inadempimento non esiste ancora.

Seguono altri tre errori frequenti: indicare un importo residuo che non corrisponde al conferimento meno il versato; dimenticare le modalita' di pagamento, lasciando il socio senza istruzioni; ripetere una diffida quando la precedente e' gia' decorsa inutilmente, invece di proseguire con la vendita della quota o con l'esclusione. Il generatore tratta questi casi con avvisi bloccanti o di attenzione, e segnala sempre la diffida precedente.

Per approfondire la redazione, consulta la la guida alla diffida al socio moroso di una SRL.

Cosa fa e cosa non fa questo generatore

Calcola il residuo dovuto e lo confronta con il conferimento, conta il termine assegnato con giorni di calendario dalla data dell'atto, verifica la decorrenza del termine del conferimento e la prova della ricezione, compone la lettera e ne calcola l'impronta deterministica. Tutto avviene nel browser: nessun dato societario viene inviato ai server.

Non interpreta l'atto costitutivo, non accerta la morosita', non decide fra azione di esecuzione e vendita della quota, non calcola interessi e non produce la delibera di riduzione del capitale. La bozza va letta e verificata da un commercialista o da un consulente legale prima della sottoscrizione e della spedizione.

Fac-simile: lettera di diffida al socio moroso per il versamento dei conferimenti

Questo modello vuoto riporta, nell'ordine in cui compaiono nel documento generato, le parti della diffida ex art. 2466 c.c. I segnaposto fra parentesi quadre indicano i dati richiesti dal generatore: sostituiscili con le informazioni della tua societa' e verifica il testo con l'atto costitutivo e con il professionista prima della spedizione.

Modello vuoto — segnaposto fra parentesi quadre

  1. 1. Intestazione della societa' diffidante

    [DENOMINAZIONE] S.R.L. Sede legale in [COMUNE] ([PROVINCIA]), [INDIRIZZO] Capitale sociale euro [CAPITALE SOCIALE], [interamente versato / non interamente versato] Codice fiscale [CODICE FISCALE] - Partita IVA [PARTITA IVA] Iscritta al Registro delle Imprese di [REGISTRO DELLE IMPRESE] - REA n. [NUMERO REA] DIFFIDA AL SOCIO MOROSO PER IL VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI Bozza di lavoro: il testo va verificato con l'atto costitutivo, con il titolo dell'obbligo e con il professionista incaricato prima della sottoscrizione e della spedizione.

  2. 2. Destinatario

    [NOMINATIVO DEL SOCIO], codice fiscale [CODICE FISCALE], [societa' / persona fisica] Domicilio: [DOMICILIO ELETTO / DOMICILIO RISULTANTE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE] Quota posseduta: nominali euro [QUOTA], pari al [PERCENTUALE]% del capitale sociale Trasmissione: [MEZZO], con prova dell'avvenuta ricezione

  3. 3. Oggetto

    Diffida ad adempiere l'obbligo di versamento del conferimento residuo di euro [IMPORTO DOVUTO] - art. 2466, comma 1, del codice civile.

    art. 2466 co. 1 c.c.

  4. 4. Premesse

    Visto l'art. 2464 del codice civile, che disciplina i conferimenti e il versamento dovuto alla sottoscrizione dell'atto costitutivo; visto l'art. 2466, comma 1, del codice civile, secondo cui, se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni; visto [ATTO COSTITUTIVO / DELIBERA] del [DATA DEL TITOLO].

    art. 2464 c.c. · art. 2466 co. 1 c.c.

  5. 5. Esposizione dei fatti e del credito

    Il socio [NOMINATIVO] ha assunto l'obbligo di eseguire il conferimento di euro [CONFERIMENTO] in forza di [TITOLO] del [DATA TITOLO]. Alla data odierna il termine prescritto per il versamento, fissato al [DATA SCADENZA], e' decorso da [GIORNI] giorni. Conferimento sottoscritto: euro [CONFERIMENTO] Importo versato: euro [VERSATO] Importo ancora dovuto: euro [DOVUTO] Quota nominale posseduta: euro [QUOTA]

  6. 6. Diffida e termine assegnato

    Tutto cio' premesso, gli amministratori di [DENOMINAZIONE] S.R.L. DIFFIDANO il socio [NOMINATIVO] ad eseguire il versamento di euro [DOVUTO] entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente (art. 2466, comma 1, del codice civile). Il termine assegnato e' di [GIORNI] giorni dal ricevimento della presente; calcolando i giorni di calendario dalla data della presente, il termine cade il [DATA CALCOLATA], indicata a fini organizzativi e senza abbreviare il termine di legge.

    art. 2466 co. 1 c.c.

  7. 7. Modalita' di pagamento

    Il versamento va eseguito mediante bonifico bancario sull'IBAN [IBAN]. Causale: versamento conferimento residuo - [NOMINATIVO]. L'importo versato sara' imputato al conferimento residuo; la societa' ne dara' atto e la presente diffida restera' senza ulteriori effetti.

  8. 8. Conseguenze dell'inadempimento

    Decorso inutilmente il termine: - gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere l'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso, a rischio e pericolo del medesimo e per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato (art. 2466, comma 2, c.c.); - in mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota e' venduta all'incanto; - se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse, e il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente (art. 2466, comma 3, c.c.); - il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci (art. 2466, comma 4, c.c.).

    art. 2466 co. 2 c.c. · art. 2466 co. 3 c.c. · art. 2466 co. 4 c.c.

  9. 9. Chiusura, data e firma

    La presente e' trasmessa mediante [MEZZO]. Si conserva la prova dell'avvenuta ricezione. [LUOGO], [DATA]. [CARICA DELL'AMMINISTRATORE] [NOMINATIVO E FIRMA]

  • La diffida non e' un verbale di assemblea: non deve contenere constatazioni di costituzione della seduta, voti, formule di chiusura e firme di presidente o segretario. Quei contenuti appartengono ai verbali, che documentano una seduta che qui non esiste.
  • Il termine di legge e' di trenta giorni (art. 2466 co. 1 c.c.) e puo' essere piu' lungo ma non piu' corto. Il conteggio si fa in giorni di calendario: sabati, domeniche e festivi rientrano nel termine.
  • La lettera va spedita con un mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione (PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna con attestazione): senza quella prova non si dimostra che il termine e' decorso inutilmente.
  • L'art. 2466 c.c. non prevede la restituzione di quanto gia' versato: al comma 3 dispone che gli amministratori, escluso il socio, trattengono le somme riscosse. Ogni valutazione sugli effetti concreti e sul trattamento fiscale e contabile va verificata con il professionista.
  • Un commercialista o un consulente legale deve verificare il testo con l'atto costitutivo, con lo statuto e con il titolo dell'obbligo prima della spedizione: questo generatore non interpreta quei documenti.

Questo modello non e' un documento da firmare cosi' com'e': serve a riconoscere le parti dell'atto e a preparare i dati. Per la bozza compilata, con quorum e importi calcolati, usa il generatore in cima alla pagina e scarica il file DOCX modificabile in Word. Prima della sottoscrizione, della trascrizione sul libro delle decisioni e di ogni deposito, il testo va verificato con il tuo commercialista o con il notaio.