Diffida al socio moroso per il versamento dei conferimenti
S.r.l.
Sede legale in
Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato
DIFFIDA AL SOCIO MOROSO PER IL VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI
Bozza di lavoro generata in modo automatico. Il testo va verificato con l'atto costitutivo, con il titolo dell'obbligo, con lo statuto e con il professionista incaricato prima della sottoscrizione e della spedizione: non e' un parere legale e non accerta i presupposti dell'art. 2466 c.c. nel caso concreto.
DESTINATARIO
- ____
- Domicilio: ____ (domicilio risultante dal Registro delle Imprese)
- Quota posseduta: nominali euro 0,00, pari al 0,00% del capitale sociale
- Trasmissione: posta elettronica certificata, senza prova documentata dell'avvenuta ricezione
OGGETTO
Diffida ad adempiere l'obbligo di versamento del conferimento residuo di euro 0,00 - art. 2466 co. 1 c.c..
PREMESSE
- visto l'art. 2464 c.c., che disciplina i conferimenti e il versamento dovuto alla sottoscrizione dell'atto costitutivo;
- visto l'art. 2466 co. 1 c.c., secondo cui, se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni;
- visto il titolo dell'obbligo del ____;
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il socio ____ ha assunto l'obbligo di eseguire il conferimento di euro 0,00 in forza del titolo dell'obbligo del ____.
Alla data odierna il termine prescritto per il versamento, fissato al ____, risulta scaduto. Alla societa' risulta pertanto dovuta la somma indicata nella tabella seguente.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Conferimento sottoscritto | euro 0,00 |
| Importo versato | euro 0,00 |
| Importo ancora dovuto | euro 0,00 |
| Quota nominale posseduta | euro 0,00 |
DIFFIDA
Tutto cio' premesso, gli amministratori di S.r.l. DIFFIDANO il socio ____ ad eseguire il versamento di euro 0,00 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente (art. 2466 co. 1 c.c.).
MODALITA' DI PAGAMENTO
- Il versamento va eseguito mediante bonifico bancario sull'IBAN ____.
- Causale: versamento conferimento residuo - ____.
- L'importo versato sara' imputato al conferimento residuo; la societa' ne dara' atto e la presente diffida restera' senza ulteriori effetti.
CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO
- decorso inutilmente il termine, gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere l'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso; la vendita e' effettuata a rischio e pericolo del socio medesimo e per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato (art. 2466 co. 2 c.c.);
- in mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota e' venduta all'incanto;
- se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse, e il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente (art. 2466 co. 3 c.c.);
- il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci (art. 2466 co. 4 c.c.);
- le somme gia' versate restano acquisite alla societa': l'art. 2466 c.c. non ne prevede la restituzione in caso di esclusione. Gli effetti sul caso concreto vanno verificati con il professionista.
La presente e' trasmessa mediante posta elettronica certificata. Si conserva la prova dell'avvenuta ricezione.
____.
L'Amministratore Unico
____
Riferimenti normativi
- art. 2466 co. 1 c.c.
- art. 2464 c.c.
- art. 2466 co. 2 c.c.
- art. 2466 co. 3 c.c.
- art. 2466 co. 4 c.c.
Adempimenti successivi
- Conservazione della diffida e della prova dell'avvenuta ricezione (ricevuta PEC, avviso di ricevimento o attestazione di consegna): senza quella prova non si dimostra che il termine assegnato e' decorso inutilmente. art. 2466 co. 1 c.c.
- Scadenza del termine assegnato al socio, calcolata con giorni di calendario dalla data della diffida: da quel momento, se il versamento non arriva, decorre la procedura dell'art. 2466 c.c. art. 2466 co. 1 c.c.
- Decorso inutilmente il termine, valutazione della vendita della quota agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione, a rischio e pericolo del socio moroso e per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. art. 2466 co. 2 c.c.
- In mancanza di offerte e se l'atto costitutivo lo consente, vendita della quota all'incanto; se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di compratori, esclusione del socio con trattenimento delle somme riscosse e riduzione del capitale in misura corrispondente. art. 2466 co. 3 c.c.
- Verifica, con il commercialista o con il consulente legale, dello statuto, del titolo dell'obbligo e degli effetti della procedura sul caso concreto: questo generatore non interpreta l'atto costitutivo.
