Nomina dell'amministratore di SRL: guida alla delibera
La nomina dell'organo amministrativo e' una decisione dei soci che deve restare leggibile anche a distanza di anni: chi e' stato nominato, con quale carica, per quanto tempo, con quali poteri e con quale rappresentanza verso i terzi. Un verbale costruito su queste informazioni evita che il Registro delle Imprese chieda integrazioni e che il professionista debba ricostruire a posteriori un passaggio mai verbalizzato.
Il generatore compone la bozza in modo deterministico: lo stesso insieme di dati produce lo stesso testo, gli stessi riferimenti e la stessa impronta. L'eventuale assistenza AI resta confinata alle note discorsive facoltative e non tocca la parte deliberativa, le cariche, i quorum o i riferimenti normativi.
Chi nomina l'amministratore di una SRL
L'art. 2475, primo comma, c.c. stabilisce che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della societa' e' affidata a uno o piu' soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 c.c. Il secondo comma dell'art. 2479 riserva comunque alla competenza dei soci la nomina degli amministratori, quando prevista nell'atto costitutivo.
Da qui una conseguenza pratica: prima di compilare il wizard conviene leggere lo statuto. Se l'atto costitutivo riserva la nomina a un organo o a una procedura diversa, la delibera assembleare va adattata. Il motore non interpreta lo statuto e non presume clausole: chiede all'utente di dichiarare tipo di nomina e struttura dell'organo.
Le quattro strade della nomina
Il generatore distingue la prima nomina del primo organo, la sostituzione di un amministratore cessato, la cooptazione da parte degli amministratori in carica e la nomina destinata all'atto costitutivo. Sono situazioni diverse per presupposti e per documenti: la sostituzione richiede la presa d'atto della cessazione, la cooptazione richiede una clausola statutaria che la ammetta, la nomina nell'atto costitutivo richiede l'atto pubblico.
La cooptazione merita attenzione: dopo l'abrogazione dell'art. 2386 c.c., il fondamento dell'operazione resta la liberta' riconosciuta all'atto costitutivo dall'art. 2475 c.c. Il verbale prende atto della nomina deliberata dagli amministratori in carica e rinvia al professionista la verifica delle maggioranze e dell'opportunita' di una conferma assembleare.
Quando la nomina richiede il notaio
Due casi non appartengono al verbale di assemblea ordinaria. Il primo e' la nomina contenuta nell'atto costitutivo: l'atto costitutivo della SRL deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare le persone cui e' affidata l'amministrazione (art. 2463, secondo comma, c.c.). Il secondo e' la nomina che modifica le norme dell'atto costitutivo relative all'amministrazione: le modificazioni sono deliberate dall'assemblea a norma dell'art. 2479-bis, il verbale e' redatto da notaio e si applica l'art. 2436 c.c. (art. 2480 c.c.).
In entrambi i casi il documento generato contiene una dichiarazione espressa di rinvio al notaio e il motore produce un avviso bloccante sul flag corrispondente. Il messaggio non e' una formalita': senza l'atto pubblico la fattispecie dichiarata non rispetta la forma richiesta.
Che cosa deve contenere l'accettazione
La nomina non basta: l'interessato deve accettare l'incarico. Il verbale ospita una dichiarazione di accettazione resa in assemblea e il motore la segnala come bloccante quando manca, perche' senza accettazione la carica non puo' considerarsi assunta e l'iscrizione non va richiesta.
Una dichiarazione completa indica il nominativo, la carica, la data dalla quale l'incarico viene assunto e l'impegno a svolgere le funzioni con la diligenza richiesta. La forma dell'accettazione puo' essere scritta o risultare dall'assunzione concreta delle funzioni: la valutazione sul caso concreto spetta al professionista, non al generatore.
La dichiarazione preventiva sulle cause di ineleggibilita'
L'art. 2383, primo comma, c.c., nel testo vigente, prevede che la nomina degli amministratori sia preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilita' previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea.
L'art. 2382 c.c. elenca le cause di ineleggibilita' e di decadenza: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi e' stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' a esercitare uffici direttivi. Per le SRL il richiamo e' espresso: l'art. 2475, primo comma, c.c. dispone che si applichi l'art. 2382.
Durata del mandato e scadenza della carica
Il modello ricorrente nelle societa' di capitali e' quello dell'art. 2383, secondo comma, c.c.: gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla riunione dell'organo competente convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Per le SRL l'art. 2475, secondo comma, c.c. richiama espressamente il primo, il quarto e il quinto comma dell'art. 2383, non il secondo: la durata va quindi verificata nella clausola statutaria.
Il generatore consente tre configurazioni: durata a esercizi con scadenza all'assemblea di approvazione dell'ultimo bilancio, durata fino a revoca e durata libera. Quando gli esercizi superano il triennio, il motore non blocca la decisione ma invita a ricontrollare lo statuto, perche' il termine triennale e' quello tipico e non va superato per distrazione.
Poteri, rappresentanza e limiti statutari
L'iscrizione della nomina richiede di precisare a quali amministratori e' attribuita la rappresentanza e se disgiuntamente o congiuntamente (art. 2383, quarto comma, c.c.). Il wizard chiede il dato per ciascun nominato e lo riporta sia nella delibera sia nell'elenco di riepilogo, cosi' il verbale e la pratica camerale non si contraddicono.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione e l'atto costitutivo puo' prevedere poteri disgiunti o congiunti, con rinvio rispettivamente agli artt. 2257 e 2258 c.c. (art. 2475, terzo comma, c.c.). I limiti statutari vanno riportati testualmente: il motore li interpola nel documento senza riformularli.
Amministratore unico, consiglio e deleghe
La carica deve essere coerente con la struttura dichiarata. Se la societa' ha un amministratore unico non possono comparire consiglieri e non si possono nominare piu' persone; se l'amministrazione e' collegiale, la nomina di un solo amministratore come unico e' un'incoerenza. Il motore blocca entrambe le situazioni perche' il verbale non puo' scegliere quale delle due indicazioni sia quella voluta.
L'amministratore delegato presuppone una delega. Il wizard chiede se la delega esiste e ne pretende la descrizione: oggetto, limiti di importo, firme abbinate, obbligo di riferire al consiglio. Una carica senza delega descritta resta indeterminata e l'avviso lo segnala.
Il compenso dell'amministratore nominato
La nomina e il compenso sono decisioni distinte. Il generatore permette di rinviare il trattamento economico a una separata decisione dei soci oppure di determinarlo contestualmente, con importo annuo lordo, periodicita' e decorrenza. Il rinvio e' la scelta piu' frequente e non indebolisce la nomina.
Quando il compenso viene determinato in assemblea, il testo riporta l'importo in cifre e in lettere, la rata coerente con la periodicita' e ricorda che si tratta di reddito assimilato al lavoro dipendente, da comunicare al consulente paghe prima dell'erogazione. Il generatore non calcola netto, ritenute o contributi.
Iscrizione al Registro delle Imprese entro trenta giorni
Entro trenta giorni dalla notizia della nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese, indicando per ciascuno cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonche' a chi e' attribuita la rappresentanza e se disgiuntamente o congiuntamente (art. 2383, quarto comma, c.c.). Dopo l'adempimento della pubblicita', le cause di nullita' o annullabilita' della nomina non sono opponibili ai terzi, salvo che la societa' provi che ne erano a conoscenza (art. 2383, quinto comma, c.c.).
Il wizard calcola la scadenza dei trenta giorni a partire dalla data della seduta e la espone tra gli adempimenti. Il dato e' deterministico: nessuna data di sistema viene letta a runtime. Se la seduta non e' ancora datata, la scadenza resta vuota e l'avviso invita a completare la data.
Revoca, dimissioni e sostituzione
Quando l'incarico di un amministratore cessa, la societa' deve provvedere alla sostituzione e il verbale deve rendere ricostruibile il presupposto: chi ha cessato, per quale causa e con quale decorrenza. Il generatore accetta dimissioni, revoca deliberata dai soci, scadenza del mandato e decesso, e blocca le date incoerenti, come una cessazione datata dopo la seduta che la constata.
La cessazione non viene mai dedotta. Se il verbale tace la causa, chi legge il libro delle decisioni non puo' distinguere una sostituzione fisiologica da una rimozione contestata. Per questo il campo e' obbligatorio nelle nomine di sostituzione e nella cooptazione.
Errori comuni da evitare
Il primo errore e' nominare senza acquisire l'accettazione e la dichiarazione preventiva di ineleggibilita': sono i due documenti che rendono completa la pratica di iscrizione. Il secondo e' indicare una carica che non corrisponde alla struttura dell'organo, per esempio un consigliere in una societa' con amministratore unico. Il terzo e' omettere la precisazione sulla rappresentanza disgiunta o congiunta.
Un quarto errore e' trattare la nomina come un atto notarile quando non lo e', o al contrario come un atto ordinario quando modifica lo statuto. Il motore distingue i due casi e lo dichiara nel testo: la scelta del percorso corretto resta una valutazione professionale, ma non puo' restare implicita nel documento.
Cosa fa e cosa non fa il generatore
Il motore compone intestazione, ordine del giorno, costituzione dell'assemblea, presa d'atto della cessazione, delibera di nomina, accettazione, poteri e rappresentanza, eventuale compenso, quorum, chiusura e firme. Calcola la scadenza dei trenta giorni per l'iscrizione e l'ultimo esercizio della carica, e produce la lista degli adempimenti.
Non interpreta lo statuto, non verifica l'esistenza di cause di ineleggibilita', non accerta le maggioranze effettive, non trasmette pratiche al Registro delle Imprese e non sostituisce il notaio quando serve l'atto pubblico. Il testo generato e' una bozza di lavoro: prima della firma va confrontato con lo statuto e con le istruzioni del professionista.