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Fiscalità e adempimenti
06/08/2026
12 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Invio Tardivo Fattura Elettronica 2026: Sanzioni e Ravvedimento Operoso

Fattura elettronica trasmessa in ritardo allo SDI: quanto costa, quando si applica il 70% o la sanzione fissa 250-2.000€, come ridurla con il ravvedimento operoso e quando non è dovuta.

Invio Tardivo Fattura Elettronica 2026: Sanzioni e Ravvedimento Operoso
Fiscalità e adempimenti
06/08/2026
12 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Una fattura elettronica trasmessa in ritardo al Sistema di Interscambio (SDI) è un'irregolarità sanzionabile, ma l'importo dovuto cambia molto a seconda che il ritardo abbia inciso o meno sulla corretta liquidazione dell'IVA. Questa guida spiega come si calcola la sanzione, come e quanto si riduce con il ravvedimento operoso, come si versa e in quali casi non è dovuta.

⚡ In breve

  • La fattura elettronica si considera emessa nel momento in cui viene trasmessa allo SDI: il termine ordinario è 12 giorni dall'operazione (15 del mese successivo per la fattura differita).
  • Se il ritardo incide sulla corretta liquidazione dell'IVA, la sanzione è del 70% dell'imposta, con un minimo di 300 euro (art. 6, D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024).
  • Se il ritardo non incide sulla liquidazione (l'IVA è comunque confluita nella liquidazione corretta), la sanzione è fissa, da 250 a 2.000 euro.
  • Con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) la riduzione minima applicabile a questa violazione è 1/9 del minimo entro 90 giorni: non esiste, per questa fattispecie, la riduzione "sprint" giorno per giorno che vale invece per il tardivo versamento delle imposte.
  • Le violazioni meramente formali, che non arrecano pregiudizio ai controlli e non incidono su base imponibile, imposta o versamento, non sono sanzionabili.

Cosa succede se la fattura elettronica viene inviata in ritardo

Dal 2019 la fattura elettronica non si considera "emessa" quando viene creata o firmata, ma nel momento in cui viene trasmessa correttamente allo SDI: lo stabilisce l'art. 21, comma 1, ultimo periodo, del DPR 633/1972, secondo cui "la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente". Per l'e-fattura, quell'atto coincide con l'invio al Sistema di Interscambio.

I termini di emissione, fissati dall'art. 21, comma 4, del DPR 633/1972, sono

  • fattura immediata: entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione;
  • fattura differita (beni con documento di trasporto, o servizi individuabili da idonea documentazione, verso lo stesso soggetto nello stesso mese): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Trasmettere allo SDI dopo questi termini configura una tardiva fatturazione, distinta sia dal tardivo versamento dell'IVA (che ha un proprio impianto sanzionatorio) sia dagli errori di compilazione della fattura. Se la fattura non arriva mai allo SDI si parla invece di omessa fatturazione, con conseguenze più gravi e regole di regolarizzazione diverse da quelle qui descritte.

L'importo della sanzione

La sanzione per la tardiva fatturazione è disciplinata dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, che punisce chi "viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto". Il testo distingue due casi:

Situazione Sanzione Riferimento
Il ritardo ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA (l'operazione è slittata in un periodo di liquidazione successivo a quello corretto) 70% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, non inferiore a 300 euro Art. 6, co. 1 e co. 4, D.Lgs. 471/1997
Il ritardo non ha inciso sulla liquidazione (l'IVA risulta comunque versata nel periodo corretto) Da 250 a 2.000 euro (sanzione fissa, indipendente dall'importo dell'operazione) Art. 6, co. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997

La misura del 70% e il minimo di 300 euro sono quelli in vigore dal 1° settembre 2024, dopo la riforma del sistema sanzionatorio tributario introdotta dal D.Lgs. 87/2024 (art. 2, comma 1, lett. d), che ha sostituito il previgente regime con sanzione proporzionale variabile tra 90% e 180% (minimo 500 euro). Per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continua ad applicarsi il regime previgente.

Un punto pratico spesso frainteso: la percentuale si applica all'imposta relativa all'operazione fatturata in ritardo, non a un importo forfettario. Se la fattura tardiva riguarda un'operazione con IVA per 1.000 euro e il ritardo ha inciso sulla liquidazione, la sanzione base è 700 euro (70% di 1.000); se invece riguarda un'operazione con IVA per 200 euro, il 70% (140 euro) è inferiore al minimo, quindi si applicano comunque 300 euro.

Come si applica il ravvedimento operoso a questa sanzione

Il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) permette di regolarizzare spontaneamente la violazione, prima che sia stata contestata o che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche formalmente conosciuti dal contribuente, pagando una frazione ridotta della sanzione base.

Attenzione a un punto tecnico rilevante

: la tardiva fatturazione è una "regolarizzazione di errori e omissioni", non un "mancato pagamento del tributo". Le due fattispecie hanno fasce di riduzione diverse nell'art. 13. La riduzione "sprint" — 1/10 del minimo, calcolata giorno per giorno nei primi 14-15 giorni — si applica solo al mancato pagamento del tributo o di un acconto (art. 13, comma 1, lett. a). Per gli errori e le omissioni nella documentazione delle operazioni, come la fattura elettronica tardiva, le fasce applicabili sono:

Quando avviene la regolarizzazione Riduzione Norma
Entro 90 giorni dalla data della violazione 1/9 del minimo Art. 13, co. 1, lett. a-bis)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno della violazione (o entro 1 anno, se non prevista dichiarazione periodica) 1/8 del minimo Art. 13, co. 1, lett. b)
Oltre tale termine 1/7 del minimo Art. 13, co. 1, lett. b-bis)
Dopo la comunicazione dello schema di atto (senza istanza di accertamento con adesione) 1/6 del minimo Art. 13, co. 1, lett. b-ter)
Dopo un processo verbale di constatazione (senza adesione al verbale) 1/5 del minimo Art. 13, co. 1, lett. b-quater)

Il "minimo" a cui si applica la frazione è la sanzione base spiegata sopra: 300 euro (o il 70% dell'imposta se superiore) nel caso di violazione sostanziale, oppure 250 euro nel caso di violazione formale con sanzione fissa 250-2.000 euro.

Esempio — violazione formale (sanzione fissa).

Fattura trasmessa con 20 giorni di ritardo, ma l'IVA è comunque confluita nella liquidazione del periodo corretto: sanzione base 250 euro. Regolarizzando entro 90 giorni dalla violazione: 250 / 9 = 27,78 euro.

Esempio — violazione sostanziale (sanzione proporzionale).

Fattura con IVA di 1.000 euro trasmessa con ritardo che fa slittare l'operazione al periodo di liquidazione successivo: sanzione base 70% × 1.000 = 700 euro. Regolarizzando entro 90 giorni: 700 / 9 = 77,78 euro. Se il ravvedimento avviene oltre i 90 giorni ma entro il termine della dichiarazione IVA relativa all'anno della violazione: 700 / 8 = 87,50 euro.

Se il ravvedimento comporta anche il versamento di imposta non ancora liquidata, vanno aggiunti gli interessi legali, calcolati giorno per giorno al tasso vigente in ciascun periodo (dall'1° gennaio 2026 l'1,60% annuo, per effetto del DM MEF 10 dicembre 2025) — lo stesso meccanismo di calcolo usato nel calcolatore ravvedimento operoso del sito, che però resta lo strumento corretto per il tardivo versamento di imposte, non per la tardiva fatturazione: le fasce di riduzione non coincidono, per le ragioni spiegate sopra.

Come si versa: F24 e codice tributo

Il versamento della sanzione ridotta da ravvedimento avviene con modello F24, sezione Erario, utilizzando il codice tributo 8911 — "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'IRAP e all'IVA", espressamente riservato dall'Agenzia delle Entrate al contesto d'uso "per ravvedimento operoso". Il versamento va indicato in un'unica soluzione, con l'anno d'imposta a cui si riferisce la violazione; non è prevista rateazione del ravvedimento.

Se il ravvedimento riguarda anche un'imposta non versata (non solo la sanzione formale), l'imposta si versa con il codice tributo ordinario del periodo (ad esempio il codice IVA mensile o trimestrale) e gli interessi legali si versano separatamente con il codice tributo 1991 — "Interessi sul ravvedimento - IVA", lo stesso codice usato per qualunque ravvedimento IVA, non uno specifico per la tardiva fatturazione.

Casi in cui la sanzione non si applica

Non ogni ritardo nella trasmissione produce una sanzione dovuta. I casi principali di esclusione

Violazioni meramente formali.

Lo Statuto dei diritti del contribuente (art. 10, comma 3, L. 212/2000) esclude le sanzioni quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza debito d'imposta. In termini più tecnici, l'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997 definisce non punibili le violazioni "che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo". Un ritardo di pochi giorni che non ha spostato l'operazione fuori dal periodo di liquidazione corretto e non ha ostacolato in alcun modo i controlli può rientrare in questa fattispecie — ma la valutazione va fatta caso per caso, non è un automatismo.

Forza maggiore.

L'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 472/1997 esclude la punibilità di chi ha commesso la violazione per forza maggiore, intesa dalla giurisprudenza come un evento oggettivamente anomalo ed estraneo al contribuente, che quest'ultimo non poteva prevenire con misure ragionevoli (ad esempio un malfunzionamento documentato del Sistema di Interscambio o un evento eccezionale che ha impedito materialmente la trasmissione). L'onere della prova è a carico del contribuente e la giurisprudenza applica la nozione in modo restrittivo: difficoltà organizzative, crisi di liquidità o disguidi ordinari del proprio gestionale non integrano forza maggiore.

Errore incolpevole per obiettiva incertezza normativa.

Lo stesso art. 10 dello Statuto del contribuente esclude le sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma — un'ipotesi residuale, da documentare con riferimenti normativi o di prassi specifici, non invocabile genericamente.

In tutti questi casi la sanzione non è comunque cancellata automaticamente: se contestata, va fatta valere con memorie difensive o in sede di contraddittorio, argomentando i presupposti specifici. Non è una scelta che il contribuente può semplicemente "applicarsi da solo" saltando il versamento.

Domande frequenti

Dopo quanti giorni di ritardo scatta la sanzione per la fattura elettronica?

Il termine ordinario è 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione per la fattura immediata (giorno 15 del mese successivo per quella differita). Superato questo termine, la trasmissione è tardiva e la violazione si considera commessa da quel momento, indipendentemente da quanti giorni passano poi prima dell'invio effettivo.

La sanzione è sempre il 70% dell'imposta?

No. Il 70% (minimo 300 euro) si applica solo se il ritardo ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, cioè se l'operazione è slittata in un periodo di liquidazione successivo a quello dovuto. Se l'IVA è comunque confluita nella liquidazione corretta, si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.

Posso regolarizzare con il "ravvedimento sprint" entro 14 giorni come per il tardivo versamento?

No. La riduzione "sprint" (1/10 del minimo, calcolata giorno per giorno) si applica solo al mancato pagamento del tributo, non agli errori e alle omissioni nella documentazione delle operazioni. Per la tardiva fatturazione la riduzione minima è 1/9 del minimo, applicabile se ci si ravvede entro 90 giorni dalla violazione.

Chi riceve la fattura, e non il fornitore, rischia sanzioni se la fattura arriva in ritardo?

Sì, in un caso specifico: se, nell'esercizio di impresa, arte o professione, non riceve la fattura entro i termini di legge, il cessionario o committente deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa, altrimenti rischia una sanzione autonoma pari al 70% dell'imposta (minimo 250 euro), ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997. È un obbligo distinto da quello del cedente/prestatore trattato in questa guida.

Il ravvedimento sulla tardiva fatturazione impedisce controlli successivi?

No. Come per ogni ravvedimento, l'art. 13, comma 1-quater, D.Lgs. 472/1997 chiarisce che il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'avvio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Fonti normative

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Il calcolo corretto della sanzione dipende da elementi specifici — se il ritardo ha inciso sulla liquidazione IVA, da quanto tempo è trascorso, se ricorrono i presupposti di forza maggiore o di violazione meramente formale — che vanno verificati caso per caso. Se hai ricevuto una fattura tardiva da regolarizzare o vuoi una verifica prima di versare, contattaci per una valutazione della tua posizione specifica.

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Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.

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