Torna al blog
Fiscalità e adempimenti
14/09/2026
15 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Ravvedimento operoso 2026: calcolo sanzioni, interessi e F24

Come si calcola il ravvedimento operoso nel 2026: sanzioni ridotte, interessi legali all'1,60%, codici tributo F24 e due esempi numerici per la SRL italiana.

Ravvedimento operoso 2026: calcolo sanzioni, interessi e F24
Fiscalità e adempimenti
14/09/2026
15 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Aggiornato al 14 settembre 2026 · Fonti: art. 13 D.Lgs. 472/1997; art. 13 D.Lgs. 471/1997; D.Lgs. 87/2024; art. 18 D.Lgs. 241/1997; art. 7 D.P.R. 542/1999; artt. 2 e 3 D.Lgs. 462/1997; DM MEF 10 dicembre 2025; schede e codici tributo dell'Agenzia delle Entrate

Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare un versamento d'imposta omesso o tardivo pagando con lo stesso F24 l'imposta, una sanzione ridotta e gli interessi legali. Nel 2026 la sanzione base è il 25% (12,5% entro 90 giorni), le riduzioni legate al tempo vanno da 1/10 a 1/7 e gli interessi si calcolano giorno per giorno al tasso dell'1,60%.

In breve

  • Il ravvedimento è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e si perfeziona con il pagamento contestuale di imposta, sanzione ridotta e interessi, prima che la violazione sia contestata.
  • Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso o tardivo versamento è il 25%, ridotta al 12,5% entro 90 giorni (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997).
  • Le riduzioni sono 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90, 1/8 entro il termine della dichiarazione e 1/7 oltre: la vecchia riduzione a 1/6 per il solo decorso del tempo non esiste più.
  • Dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è l'1,60% (DM 10 dicembre 2025); se il ritardo attraversa più anni si applica il tasso di ciascun periodo.
  • In F24 l'imposta mantiene il codice del tributo originario, sanzione e interessi hanno codici dedicati. Dopo un avviso bonario o un atto di accertamento il ravvedimento non è più possibile.

Cos'è il ravvedimento operoso e quando è precluso

L'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 riconosce la riduzione della sanzione «sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza». Il ravvedimento è uno strumento di regolarizzazione spontanea: funziona finché il controllo non è arrivato al contribuente.

Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate il comma 1-ter elimina la preclusione legata all'avvio di accessi e verifiche: si può ravvedere fino alla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni del controllo automatizzato (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972) e del controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973). Il comma 1-quater precisa che il pagamento non preclude l'inizio o la prosecuzione delle attività di controllo: il ravvedimento sana la singola violazione, non chiude la posizione fiscale.

Il comma 2 richiede il pagamento contestuale di imposta o differenza, sanzione ridotta e interessi «calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno»; se la liquidazione compete all'ufficio, il ravvedimento si perfeziona entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione (comma 3). Nel 2026 la disciplina resta quella dell'art. 13; dal 1° gennaio 2027 la materia confluisce nell'art. 14 del Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).

La sanzione base dopo il D.Lgs. 87/2024

Il D.Lgs. 87/2024 ha riscritto l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: nei versamenti la violazione si realizza allo spirare del termine, quindi per scegliere il regime conta la data della scadenza e non quella del pagamento. La sanzione per omesso o tardivo versamento è passata dal 30% al 25% dell'importo non versato e quella per i pagamenti entro 90 giorni dal 15% al 12,5%.

Momento del versamento Violazioni dal 1° settembre 2024 Violazioni fino al 31 agosto 2024
Entro 15 giorni di ritardo 0,83% per ciascun giorno 1% per ciascun giorno
Oltre 15 e fino a 90 giorni 12,5% 15%
Oltre 90 giorni o versamento omesso 25% 30%

Il meccanismo è a cascata: la sanzione piena è il 25%, il comma 1 la riduce alla metà per i versamenti con ritardo non superiore a 90 giorni e, se il versamento avviene entro 15 giorni, la sanzione dimezzata è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Da qui lo 0,83% giornaliero e il 12,5% dal sedicesimo giorno.

La tabella delle riduzioni: dallo sprint al ravvedimento oltre l'anno

Le riduzioni dell'art. 13, comma 1, si applicano alla sanzione base e dipendono dal momento della regolarizzazione. Per le violazioni dal 1° settembre 2024 le lettere sono state riordinate: la riduzione a 1/6 non è più collegata al tempo trascorso ma alla comunicazione di uno schema di atto, e quella a 1/5 al processo verbale di constatazione.

Ravvedimento Termine Riduzione Sanzione effettiva
Sprint entro 14 giorni 1/15 al giorno, poi 1/10 0,0833% per giorno (1,1667% al 14°)
Breve entro 30 giorni 1/10 1,25%
Intermedio entro 90 giorni 1/9 1,3889%
Entro un anno entro il termine della dichiarazione 1/8 3,125%
Oltre un anno oltre tale termine 1/7 3,5714%
Dopo lo schema di atto comunicazione art. 6-bis, comma 3, L. 212/2000 non preceduta da verbale 1/6 4,1667%
Dopo il processo verbale constatazione ex art. 24 L. 4/1929, senza adesione e prima dello schema di atto 1/5 5%
Dopo schema di atto che segue un verbale schema di atto su violazione constatata da verbale, senza istanza di adesione 1/4 6,25%

Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 resta il regime previgente, con tre scaglioni legati al tempo anche oltre l'anno.

Ravvedimento (violazioni fino al 31 agosto 2024) Termine Riduzione Sanzione effettiva
Sprint entro 14 giorni 1% al giorno, poi 1/10 0,1% per giorno
Breve entro 30 giorni 1/10 1,5%
Intermedio entro 90 giorni 1/9 1,6667%
Entro un anno entro il termine della dichiarazione 1/8 3,75%
Entro due anni entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo 1/7 4,2857%
Oltre due anni oltre tale termine 1/6 5%

Le due tabelle non si sommano: si applica il regime vigente alla data della violazione, quindi una fattura con IVA scaduta il 16 agosto 2024 resta nel regime previgente anche se il ravvedimento avviene nel 2026.

Interessi legali: formula pro-rata die e tassi dal 2019 al 2026

Gli interessi del ravvedimento non sono una sanzione: maturano giorno per giorno sull'imposta non versata, dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di versamento compreso, al tasso dell'art. 1284 del codice civile. La formula indicata dall'Agenzia delle Entrate è: imposta × tasso legale × giorni di ritardo / 36.500. Il tasso 2026 è fissato all'1,60% dal DM del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025.

Anno Tasso legale
2026 1,60%
2025 2,00%
2024 2,50%
2023 5,00%
2022 1,25%
2021 0,01%
2020 0,05%
2019 0,80%

Quando il ritardo attraversa più anni solari il calcolo si spezza in segmenti, applicando a ciascun periodo il tasso in vigore. Il divisore resta 365 anche negli anni bisestili, perché è quello usato nella formula dell'Agenzia.

Come si compila l'F24 per il ravvedimento

Nell'F24 l'imposta si versa con il codice del tributo originario, mentre sanzione e interessi hanno codici propri. Per i sostituti d'imposta gli interessi non hanno codice separato e si sommano al tributo.

Tributo Imposta (codice originario) Sanzione Interessi
IRPEF 4001 saldo, 4033 e 4034 acconti 8901 1989
IRES 2003 saldo, 2001 e 2002 acconti 8918 1990
IVA 6099 annuale, 6001-6012 mensile, 6031-6033 trimestrale 8904 1991
IRAP 3800 saldo, 3812 e 3813 acconti 8907 1993
Addizionale regionale IRPEF 3801 8902 1994
Addizionale comunale IRPEF 3844 saldo, 3843 acconto 8926 1998
Ritenute lavoro dipendente 1001 8947 cumulati al tributo 1001
Ritenute lavoro autonomo e provvigioni 1040 8948 cumulati al tributo 1040

Per le ritenute il vecchio codice sanzione 8906 è soppresso dal 2023 e sostituito da 8947 e 8948, introdotti dalla risoluzione 18/E del 28 aprile 2023, che richiede di compilare mese e anno di riferimento. Per l'IVA gli acconti usano i codici 6013 (contribuenti mensili) e 6035 (trimestrali); l'IRAP si versa nella sezione Regioni, indicando il codice regione.

Calcola subito

sanzione e interessi della tua violazione con il Calcolatore Ravvedimento Operoso 2026: inserisci imposta, scadenza e data di versamento e ottieni fascia di riduzione, interessi spezzati per anno e codici tributo per l'F24.

Casi tipici per una SRL

Adempimento Termine Codice imposta
IVA mensile il 16 del mese successivo 6001-6012
IVA trimestrale per opzione 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre, con maggiorazione dell'1% 6031, 6032, 6033
Acconto IVA 27 dicembre, se l'importo supera 103,29 euro 6013 mensili, 6035 trimestrali
Saldo e prima rata acconti IRES e IRAP 30 giugno, o 30 giorni dopo con lo 0,40% 2003 e 2001 (IRES), 3800 e 3812 (IRAP)
Seconda o unica rata acconti IRES e IRAP 30 novembre 2002 (IRES), 3813 (IRAP)
Ritenute su lavoro dipendente e autonomo il 16 del mese successivo all'erogazione 1001, 1040

La data conta anche per gli slittamenti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 241/1997: se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo il primo giorno lavorativo successivo. Il 16 maggio 2026 è caduto di sabato (IVA trimestrale entro lunedì 18 maggio), il 30 novembre 2025 di domenica (acconto IRES entro lunedì 1° dicembre 2025) e il 27 dicembre 2026 cade di domenica: l'acconto IVA 2026 ha termine effettivo lunedì 28 dicembre.

L'acconto IVA è dovuto quando supera 103,29 euro e, con il metodo storico, è pari all'88% del versamento effettuato o dovuto per il mese o il trimestre dell'anno precedente. Gli acconti IRES e IRAP si versano in due rate del 40% e del 60%, oppure in unica soluzione entro il 30 novembre se l'acconto è inferiore a 257,52 euro.

La fattura elettronica tardiva non segue le fasce dei versamenti

La trasmissione tardiva della fattura allo SDI è una violazione di documentazione, non un omesso pagamento: la riduzione giornaliera prevista dalla lettera a) dell'art. 13 non le si applica e il ravvedimento parte da 1/9 del minimo entro 90 giorni. Percentuali e importi sono nella guida Invio tardivo fattura elettronica 2026: sanzioni e ravvedimento operoso.

Due esempi di calcolo

Esempio 1. IVA trimestrale del primo trimestre 2026, circa 40 giorni di ritardo

Una SRL con IVA trimestrale per opzione non versa l'imposta del primo trimestre 2026: 5.400 euro, oltre alla maggiorazione dell'1% prevista dal regime trimestrale. Il termine ordinario era il 16 maggio 2026, caduto di sabato e prorogato a lunedì 18 maggio. Il versamento con ravvedimento avviene il 25 giugno 2026: 38 giorni dal termine effettivo, 40 dalla scadenza ordinaria.

Voce Calcolo Importo
Imposta IVA primo trimestre 2026 5.400,00
Sanzione 12,5% × 1/9 = 1,3889% 75,00
Interessi 5.400 × 1,60% × 38 / 365 9,00
Totale da versare 5.484,00

L'F24 riporta 6031 per l'imposta, 8904 per la sanzione e 1991 per gli interessi. La sanzione piena sarebbe stata di 675 euro (12,5% di 5.400): il ravvedimento la riduce dell'89%.

Esempio 2. Acconto IRES seconda rata 2025, 200 giorni di ritardo

La seconda rata di acconto IRES 2025, pari a 12.000 euro, non viene versata entro il 30 novembre 2025, caduto di domenica, con termine effettivo lunedì 1° dicembre 2025. Il ravvedimento avviene il 19 giugno 2026, 200 giorni dopo.

Voce Calcolo Importo
Imposta seconda rata acconto IRES 2025 12.000,00
Sanzione 25% × 1/8 = 3,125% 375,00
Interessi 2025 12.000 × 2,00% × 30 / 365 19,73
Interessi 2026 12.000 × 1,60% × 170 / 365 89,42
Interessi totali 109,15
Totale da versare 12.484,15

Il ritardo rientra nella fascia entro l'anno, quindi la riduzione è 1/8 del 25%. Gli interessi si spezzano al cambio di tasso: 30 giorni al 2,00% e 170 all'1,60%. L'F24 usa 2002, 8918 e 1990. Senza ravvedimento la sanzione sarebbe stata di 3.000 euro, con un risparmio di 2.625 euro.

Cosa non si può ravvedere

Il primo confine è temporale e riguarda la dichiarazione. L'art. 13, comma 2-ter, del D.Lgs. 472/1997 esclude in ogni caso la riduzione quando la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni: per l'art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, decorso il novantesimo giorno le dichiarazioni annuali si considerano sempre omesse e la definizione spontanea della sanzione in misura ridotta è esclusa. Entro 90 giorni, invece, la dichiarazione tardiva si ravvede con la riduzione a 1/10 prevista dalla lettera c).

Il secondo confine riguarda gli atti notificati. Con un avviso bonario, cioè una comunicazione del controllo automatizzato o formale, il ravvedimento per quella violazione non è più esperibile: resta la definizione agevolata entro 60 giorni dal ricevimento, con sanzioni ridotte a un terzo per il controllo automatizzato (art. 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997) o a due terzi per il controllo formale (art. 3, comma 1), e termini sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. Dopo la constatazione in un processo verbale di constatazione il ravvedimento resta ammesso solo alle condizioni delle lettere b-quater) e b-quinquies).

Un terzo limite è il cumulo giuridico. Dal 1° settembre 2024 l'art. 12 del D.Lgs. 472/1997 lo estende anche al ravvedimento, calcolando la riduzione sulla prima violazione, ma resta escluso per le violazioni sugli obblighi di pagamento e per le indebite compensazioni: su più versamenti omessi ogni violazione si ravvede con la propria percentuale.

FAQ

Cos'è il ravvedimento operoso?

È l'istituto dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 che permette di regolarizzare spontaneamente una violazione fiscale pagando l'imposta, una sanzione ridotta in funzione del ritardo e gli interessi al tasso legale. Funziona solo prima che la violazione sia constatata o contestata al contribuente.

Quanto si paga di sanzione con il ravvedimento nel 2026?

Per le violazioni dal 1° settembre 2024 la sanzione base è il 25%, ridotta al 12,5% per i pagamenti entro 90 giorni. Con il ravvedimento si scende all'1,25% entro 30 giorni, all'1,3889% entro 90 giorni, al 3,125% entro il termine della dichiarazione e al 3,5714% oltre.

Qual è il tasso di interesse legale nel 2026?

Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale è l'1,60% in ragione d'anno, fissato dal DM del 10 dicembre 2025 pubblicato nella GU n. 289 del 13 dicembre 2025. Nel 2025 era il 2,00%, nel 2024 il 2,50% e nel 2023 il 5,00%.

Quali codici tributo si usano in F24?

Sanzione e interessi hanno codici dedicati: IVA 8904 e 1991, IRES 8918 e 1990, IRPEF 8901 e 1989, IRAP 8907 e 1993, addizionale regionale 8902 e 1994, addizionale comunale 8926 e 1998. Per i sostituti d'imposta la sanzione usa 8947 o 8948 e gli interessi si sommano al tributo.

Il ravvedimento si può rateizzare?

Il ravvedimento richiede un pagamento contestuale di imposta, sanzione e interessi. L'art. 13-bis del D.Lgs. 472/1997 ammette però il ravvedimento parziale: se il versamento dell'imposta è frazionato, ogni tranche si regolarizza con la riduzione applicabile alla propria data.

Cosa succede se ho già ricevuto un avviso bonario?

Per le violazioni risultanti dalla comunicazione il ravvedimento non è più possibile. Resta la definizione agevolata con pagamento entro 60 giorni: sanzioni ridotte a un terzo per il controllo automatizzato e a due terzi per il controllo formale, con i termini sospesi dal 1° agosto al 4 settembre.

La fattura elettronica tardiva si ravvede con lo sprint?

No: la riduzione giornaliera fino a 1/10 riguarda solo il mancato pagamento del tributo o di un acconto. Per gli errori e le omissioni di documentazione il ravvedimento parte da 1/9 del minimo entro 90 giorni e prosegue con 1/8, 1/7 e 1/6.

Il ravvedimento chiude i controlli dell'Agenzia?

No. Il comma 1-quater dell'art. 13 stabilisce che il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo e accertamento. Il ravvedimento sana la violazione regolarizzata, non l'intera posizione fiscale.

Fonti ufficiali

  • D.Lgs. 472/1997, art. 13 (Normattiva, vigente al 14 settembre 2026): normattiva.it
  • D.Lgs. 471/1997, art. 13 (sanzione per ritardati od omessi versamenti): normattiva.it
  • D.Lgs. 241/1997, art. 18 (termini di versamento e slittamento dal sabato): normattiva.it
  • D.P.R. 542/1999, art. 7 (IVA trimestrale per opzione e maggiorazione dell'1%): normattiva.it
  • D.Lgs. 462/1997, artt. 2 e 3 (definizione degli avvisi bonari): normattiva.it
  • DM MEF 10 dicembre 2025, interessi legali 2026 (GU n. 289 del 13 dicembre 2025): gazzettaufficiale.it
  • Agenzia delle Entrate, «Ravvedimento — Come regolarizzare» (riduzioni, tabelle, formula e tassi): agenziaentrate.gov.it
  • Agenzia delle Entrate, «Ravvedimento — Chi può utilizzare il ravvedimento e quando» (atti che inibiscono il ravvedimento): agenziaentrate.gov.it
  • Agenzia delle Entrate, «Ravvedimento — Come fare i versamenti» (interessi cumulati al tributo per i sostituti): agenziaentrate.gov.it
  • Agenzia delle Entrate, risoluzione 18/E del 28 aprile 2023 (codici 8947 e 8948): agenziaentrate.gov.it
  • Agenzia delle Entrate, codici tributo F24 più ricorrenti (sanzioni e interessi del ravvedimento): agenziaentrate.gov.it
  • Agenzia delle Entrate, «F24 acconto IVA — Come si versa» (soglia 103,29 euro, codici 6013 e 6035): agenziaentrate.gov.it

Articoli correlati


Per gestire versamenti, scadenze e ravvedimenti della tua SRL con un presidio continuativo puoi appoggiarti al servizio di contabilità e fiscale di SRLonline, oppure partire dal Calcolatore Ravvedimento Operoso 2026 per il calcolo di sanzione e interessi.

Semplifica la tua contabilità

Consulenza fiscale e adempimenti societari

Calcola il ravvedimento operoso
Verifica sanzioni ridotte e interessi in base a quanto hai tardato.
Consulenza fiscale
Analizziamo le tue esigenze fiscali
WhatsApp supporto
Aiuto immediato su tasse e adempimenti

Salve, ho letto l'articolo 'Ravvedimento operoso 2026: calco...

Risposta rapida • Senza impegno

Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.

Vedi il profilo autore
Supporto Premium

Parla con un referente e ricevi un check sugli incentivi.

Lascia i tuoi dati per essere ricontattato entro 48h. Analizzeremo la tua situazione gratuitamente.

I tuoi dati sono al sicuro. Referente dedicato.

Serve una mano sulla tua SRL?

Parla con il team SRLonline e ricevi un piano operativo in 48h.

Referente dedicato, verifica incentivi 2025 e roadmap fiscale/HR senza fronzoli.

Torna al blog
SRLonline Insights

Serve aiuto?

Siamo online per te.