Aggiornato 2026 · tasso legale 1,60% · riforma D.Lgs 87/2024

Calcolatore Ravvedimento Operoso 2026

Hai versato in ritardo imposte, IVA o contributi? Calcola in un minuto la sanzione ridotta e gli interessi legali da inserire nel modello F24. Calcolo eseguito interamente nel tuo browser.

Sanzione + interessi pro-rata
Sprint, breve, lungo
100% gratuito

Dati del versamento tardivo

Importo dell'imposta o del tributo dovuto e non versato (al netto di sanzioni).

La sanzione % è identica per tutti i tributi; cambiano i codici tributo da indicare in F24.

Disclaimer legale

Questo calcolatore fornisce una stima indicativa della sanzione ridotta (art. 13 D.Lgs 472/1997) e degli interessi legali per versamenti tardivi spontanei. Il termine «entro 1 anno» (riduzione 1/8) è approssimato a 365 giorni: per i tributi legati a dichiarazione coincide con il termine di presentazione della stessa. Dal 1° settembre 2024, oltre tale termine la riduzione è sempre 1/7; le riduzioni 1/6 e 1/5 (dopo schema di atto o processo verbale di constatazione) non sono gestite. Il calcolo supporta date dal 1° gennaio 2019 fino a oggi. Non sostituisce il calcolo di un commercialista né tiene conto di cumulo giuridico, dichiarazioni infedeli o omesse e cause ostative. Verifica sempre con un professionista abilitato prima del versamento.

Come funziona il ravvedimento operoso nel 2026

Il ravvedimento operoso è l’istituto, disciplinato dall’ articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente un versamento di imposte omesso, insufficiente o tardivo prima che la violazione venga contestata. In cambio della spontaneità, la sanzione ordinaria viene fortemente ridotta in misura proporzionale al ritardo.

Per perfezionare il ravvedimento occorre versare contestualmente, con modello F24, tre componenti: il tributo dovuto e non versato, la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza fino alla data di pagamento. Il ravvedimento è precluso se è già stata notificata una contestazione, un avviso di accertamento o l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche.

Quanto si paga: scaglioni e percentuali della sanzione ridotta

La riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs 87/2024) ha ridotto le sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: la sanzione base per omesso versamento scende dal 30% al 25% e, per i ritardi entro 90 giorni, dal 15% al 12,5%. Su questa base si applicano le riduzioni da ravvedimento (da 1/10 a 1/6). La tabella seguente riepiloga la sanzione effettiva da versare per le violazioni dal 1° settembre 2024:

Tipo di ravvedimentoTermineRiduzioneSanzione
Sprintentro 14 giorni1/15 al giorno, poi 1/100,0833% × giorni
Breveentro 30 giorni1/101,25%
Intermedioentro 90 giorni1/91,389%
Entro 1 annoentro il termine della dichiarazione1/83,125%
Oltre 1 annooltre tale termine1/73,571%

Dal 1° settembre 2024, oltre il termine di presentazione della dichiarazione la riduzione è sempre 1/7: la vecchia riduzione 1/6 per il solo decorso del tempo è stata eliminata (1/6 e 1/5 spettano ora soltanto dopo la comunicazione di uno schema di atto o un processo verbale di constatazione, casi non gestiti da questo calcolatore). Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 resta il regime previgente: base 30% / 15% e tre scaglioni 1/8 (entro 1 anno), 1/7 (entro 2 anni), 1/6 (oltre 2 anni).

Come si calcolano gli interessi legali

Agli interessi si applica il tasso di interesse legale vigente, calcolato pro rata die (giorno per giorno) sull’imposta non versata. Quando il ritardo attraversa più anni solari, si applica il tasso in vigore in ciascun periodo. Il tasso è fissato annualmente con decreto MEF (art. 1284 c.c.):

AnnoTasso legale
20261,60%
20252,00%
20242,50%
20235,00%
20221,25%
20210,01%
20200,05%
20190,80%

Codici tributo per il ravvedimento in F24

In sede di versamento, sanzione e interessi si indicano con codici tributo dedicati, distinti dal codice dell’imposta originaria. Per i sostituti d’imposta il vecchio codice sanzione 8906 è stato soppresso dal 2023 (ris. 18/E/2023) e sostituito dai codici 8947 e 8948; in questo caso gli interessi non hanno codice separato ma sono cumulati al tributo.

TributoImpostaSanzioneInteressi
IRPEF4001 / 4033 / 403489011989
IRES2003 / 2001 / 200289181990
IVA6099 / 6001–601289041991
IRAP3800 / 3812 / 381389071993
Add. regionale IRPEF380189021994
Add. comunale IRPEF3844 / 384389261998
Ritenute lav. dipendente10018947cumulati
Ritenute lav. autonomo10408948cumulati

Esempi di calcolo del ravvedimento operoso

Esempio 1 — IRES versata con 20 giorni di ritardo

Una SRL non versa 3.000 € di saldo IRES e rimedia dopo 20 giorni. Il ritardo rientra nel ravvedimento breve (15–30 giorni), quindi sanzione 1,25%: 37,50 €. Gli interessi al tasso 2026 (1,60%) sono 3.000 × 1,60% × 20/365 = 2,63 €. Totale F24 = 3.040,13 €, con codici 2003 (imposta), 8918 (sanzione) e 1990 (interessi).

Esempio 2 — IVA versata dopo 8 mesi

Un’impresa regolarizza 8.000 € di IVA dopo circa 8 mesi (oltre 90 giorni ma entro 1 anno): si applica la riduzione 1/8 sulla base del 25%, cioè il 3,125%, pari a 250 € di sanzione, più gli interessi pro rata die ripartiti tra il tasso 2025 (2,00%) e quello 2026 (1,60%). Codici: 6099 (imposta), 8904 (sanzione), 1991 (interessi).

Esempio 3 — ravvedimento sprint (5 giorni)

Chi versa con soli 5 giorni di ritardo beneficia del ravvedimento sprint: la sanzione è 0,0833% × 5 = 0,4167% dell’imposta, oltre a pochi centesimi di interessi. È il modo più economico per sanare un piccolo ritardo.

Domande frequenti sul ravvedimento operoso

Cos’è il ravvedimento operoso?+

È lo strumento previsto dall’articolo 13 del D.Lgs 472/1997 che permette di regolarizzare spontaneamente un versamento omesso, insufficiente o tardivo pagando l’imposta dovuta, una sanzione ridotta in funzione del ritardo e gli interessi legali calcolati giorno per giorno. È valido solo se avviene prima di contestazioni, accessi, ispezioni o verifiche formalmente notificate.

Entro quando si può fare il ravvedimento operoso?+

Non c’è un termine unico: più tardi si rimedia, più alta è la sanzione ridotta. Si va dal ravvedimento sprint (entro 14 giorni) fino al ravvedimento oltre l’anno. Il limite è l’assenza di una contestazione già notificata: una volta ricevuto un avviso, il ravvedimento non è più possibile per quella violazione.

Quanto si paga di sanzione con il ravvedimento nel 2026?+

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione base è il 25% (12,5% per ritardi entro 90 giorni). Ridotta dal ravvedimento: circa 0,0833% per giorno entro 14 giorni, 1,25% entro 30 giorni, 1,389% entro 90 giorni, 3,125% entro il termine della dichiarazione (circa 1 anno) e 3,571% oltre tale termine. Le riduzioni a 1/6 e 1/5 non dipendono più dal tempo trascorso ma spettano solo dopo la comunicazione di uno schema di atto o un processo verbale di constatazione.

Qual è il tasso di interesse legale nel 2026?+

Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale è l’1,60% annuo (DM MEF 10 dicembre 2025). Gli interessi del ravvedimento si calcolano giorno per giorno: se il ritardo copre più anni si applica il tasso vigente in ciascun periodo (2,00% nel 2025, 2,50% nel 2024, 5,00% nel 2023).

Quali codici tributo si usano in F24 per il ravvedimento?+

Sanzione e interessi hanno codici dedicati per tributo: IRPEF 8901/1989, IRES 8918/1990, IVA 8904/1991, IRAP 8907/1993, addizionale regionale 8902/1994, addizionale comunale 8926/1998. Per le ritenute dei sostituti d’imposta la sanzione usa 8947 (dipendente) o 8948 (autonomo) e gli interessi sono cumulati al tributo. L’imposta si versa con il codice del tributo originario.

Il ravvedimento operoso si può rateizzare?+

No. Il versamento da ravvedimento deve essere unico e contestuale: imposta, sanzione ridotta e interessi vanno pagati insieme. Non è prevista la rateazione del ravvedimento; eventuali versamenti frazionati sono possibili solo finché non interviene un controllo, ma ogni tranche segue le regole del ravvedimento alla propria data.

Dopo il ravvedimento l’Agenzia può comunque fare accertamenti?+

Sì. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, il ricorso al ravvedimento non preclude all’Amministrazione finanziaria l’avvio di successive attività di controllo, accertamento e verifica. Il ravvedimento regolarizza la specifica violazione sanata, non l’intera posizione del contribuente.

Cosa non copre il calcolatore e quando serve il commercialista

Il calcolatore stima sanzione e interessi del ravvedimento spontaneo da omesso o tardivo versamento. Non gestisce: il cumulo giuridico, la regolarizzazione di dichiarazioni infedeli o omesse (che seguono sanzioni diverse), il meccanismo specifico dei tributi locali come l’IMU (dove gli interessi sono cumulati al tributo nell’F24), il ravvedimento speciale e le riduzioni 1/6 e 1/5 che spettano solo dopo la comunicazione di uno schema di atto o un processo verbale di constatazione. Il termine «entro 1 anno» (riduzione 1/8) è approssimato a 365 giorni e per i tributi legati a dichiarazione coincide con quello di presentazione della stessa.

Hai una posizione complessa o un ritardo su più tributi?

Il nostro studio verifica il calcolo, individua i codici tributo corretti e predispone l’F24 del ravvedimento, evitando errori che invaliderebbero la regolarizzazione.

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Riferimenti normativi

  • Art. 13 D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 — disciplina del ravvedimento operoso e frazioni di riduzione della sanzione (da 1/10 a 1/6).
  • Art. 13 D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 — sanzione per omesso, insufficiente o tardivo versamento (riduzione alla metà entro 90 giorni; ulteriore riduzione per giorno entro 15 giorni).
  • D.Lgs 14 giugno 2024, n. 87 — revisione del sistema sanzionatorio: sanzione base dal 30% al 25% (e dal 15% al 12,5% entro 90 giorni) per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
  • DM MEF 10 dicembre 2025 (GU n. 289 del 13/12/2025) — tasso di interesse legale all’1,60% dal 1° gennaio 2026 (art. 1284 c.c.).
  • Ris. Agenzia Entrate 109/E del 22/05/2007 e 18/E del 28/04/2023 — codici tributo F24 per sanzioni e interessi da ravvedimento (la seconda istituisce 8947/8948 per le ritenute, sopprimendo l’8906).

Contenuto aggiornato alla normativa vigente nel 2026. Le percentuali e i codici sono verificati con le fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate; per la tua situazione specifica consulta un professionista abilitato.