Come si calcola il ravvedimento operoso nel 2026
Il ravvedimento operoso è l’istituto, disciplinato dall’ articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente una violazione prima che venga contestata. In cambio della spontaneità, la sanzione ordinaria viene fortemente ridotta in misura proporzionale al ritardo.
Il calcolo si fa in quattro passaggi, gli stessi che esegue il calcolatore qui sopra:
- Sanzione base. Per il tardivo versamento è il 25% dell’imposta (12,5% se il ritardo non supera i 90 giorni) per le violazioni dal 1° settembre 2024. Per la fattura elettronica tardiva è, invece, una misura diversa: da 250 a 2.000 euro, oppure il 70% dell’IVA con minimo 300 euro.
- Frazione di riduzione in base al momento della regolarizzazione (per il versamento: 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, più 1/6, 1/5 e 1/4 dopo le contestazioni; per la fattura tardiva: 1/9, 1/8, 1/7, più 1/6, 1/5 e 1/4 dopo le contestazioni).
- Sanzione ridotta = sanzione base × frazione del minimo.
- Interessi legali = imposta × tasso annuo × giorni / 365, con il tasso vigente in ciascun anno attraversato dal ritardo; il totale da versare è imposta + sanzione ridotta + interessi.
Per perfezionare il ravvedimento occorre versare, con modello F24, le tre componenti: il tributo dovuto e non versato, la sanzione ridotta e gli interessi legali (l’art. 13-bis ammette anche il versamento frazionato, con la riduzione riferita al perfezionamento). Il ravvedimento è precluso quando è già stata notificata una contestazione o un atto di accertamento: per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento e delle comunicazioni del controllo automatizzato e formale (art. 13, comma 1-ter), non l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche.
Quanto si paga: scaglioni e percentuali della sanzione ridotta
La riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs 87/2024) ha ridotto le sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: la sanzione base per omesso versamento scende dal 30% al 25% e, per i ritardi entro 90 giorni, dal 15% al 12,5%. Su questa base si applicano le riduzioni da ravvedimento. La tabella seguente riepiloga la sanzione effettiva da versare per le violazioni dal 1° settembre 2024:
| Tipo di ravvedimento | Termine | Riduzione | Sanzione |
|---|---|---|---|
| Sprint | entro 14 giorni | 1/15 al giorno, poi 1/10 | 0,0833% × giorni |
| Breve | entro 30 giorni | 1/10 | 1,25% |
| Intermedio | entro 90 giorni | 1/9 | 1,389% |
| Entro il termine della dichiarazione | entro il termine della dichiarazione | 1/8 | 3,125% |
| Oltre tale termine | oltre il termine di quella dichiarazione | 1/7 | 3,571% |
Dal 1° settembre 2024, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione la riduzione è sempre 1/7: la vecchia riduzione 1/6 per il solo decorso del tempo è stata eliminata. Il termine non è un anno solare di 365 giorni: per l’IVA è il 30 aprile dell’anno successivo, per redditi e IRAP il 31 ottobre. Le frazioni 1/6, 1/5 e 1/4 spettano ora soltanto dopo lo schema di atto non preceduto da verbale, il processo verbale di constatazione e lo schema di atto relativo a una violazione già constatata con verbale. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 resta il regime previgente: base 30% / 15% e tre scaglioni 1/8 (entro il termine della dichiarazione), 1/7 (entro quello dell’anno successivo), 1/6 (oltre).
Ravvedimento operoso IVA: mensile, trimestrale e acconto
Le percentuali non cambiano tra contribuenti mensili e trimestrali: cambiano le scadenze che si stanno sanando. Per questo il calcolatore offre i chip delle scadenze più frequenti, che impostano tributo e ultima data saltata:
| Versamento | Scadenza | Note |
|---|---|---|
| IVA mensile | 16 del mese successivo | Da luglio scatta la proroga feriale: si versa entro il 20 agosto. |
| IVA trimestrale | 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre | Il quarto trimestre si conguaglia in sede annuale (16 marzo per i trimestrali ordinari, 16 febbraio per gli speciali) e il debito va maggiorato dell’1%. |
| Acconto IVA | 27 dicembre | Codice tributo 6013 per i mensili, 6035 per i trimestrali. |
| Secondo acconto IRES/IRPEF | 30 novembre | Codici 2002 (IRES) e 4034 (IRPEF). |
| Ritenute su lavoro dipendente e autonomo | 16 del mese successivo | Codici sanzione 8947 e 8948, interessi cumulati al tributo. |
Se un termine cade di sabato, di domenica o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, comma 1, D.Lgs 241/1997): è lo slittamento che il calcolatore applica ai chip, insieme alla proroga feriale di agosto. Per l’IVA trimestrale ricorda che i versamenti del quarto trimestre e del saldo annuale seguono il conguaglio della dichiarazione, non l’elenco dei tre trimestri.
Interessi ravvedimento operoso 2026: tasso legale e tabella 2019-2026
Agli interessi si applica il tasso di interesse legale vigente, calcolato pro rata die (giorno per giorno) sull’imposta non versata, dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento compreso. Quando il ritardo attraversa più anni solari, si applica il tasso in vigore in ciascun periodo. Il tasso è fissato annualmente con decreto MEF (art. 1284 c.c.):
| Anno | Tasso legale |
|---|---|
| 2026 | 1,60% |
| 2025 | 2,00% |
| 2024 | 2,50% |
| 2023 | 5,00% |
| 2022 | 1,25% |
| 2021 | 0,01% |
| 2020 | 0,05% |
| 2019 | 0,80% |
Codici tributo per il ravvedimento in F24
In sede di versamento, sanzione e interessi si indicano con codici tributo dedicati, distinti dal codice dell’imposta originaria. Per i sostituti d’imposta il vecchio codice sanzione 8906 è stato soppresso dal 2023 (ris. 18/E/2023) e sostituito dai codici 8947 e 8948; in questo caso gli interessi non hanno codice separato ma sono cumulati al tributo.
| Tributo | Imposta | Sanzione | Interessi |
|---|---|---|---|
| IRPEF | 4001 / 4033 / 4034 | 8901 | 1989 |
| IRES | 2003 / 2001 / 2002 | 8918 | 1990 |
| IVA | 6099 / 6001–6012 | 8904 | 1991 |
| IRAP | 3800 / 3812 / 3813 | 8907 | 1993 |
| Add. regionale IRPEF | 3801 | 8902 | 1994 |
| Add. comunale IRPEF | 3844 / 3843 | 8926 | 1998 |
| Ritenute lav. dipendente | 1001 | 8947 | cumulati |
| Ritenute lav. autonomo | 1040 | 8948 | cumulati |
Ravvedimento della fattura elettronica tardiva
Trasmettere la fattura elettronica allo SDI oltre il termine — 12 giorni dall’operazione, oppure il giorno 15 del mese successivo per la differita — non è un tardivo versamento, ma una violazione degli obblighi di documentazione punita dall’art. 6 del D.Lgs 471/1997. La sanzione base è di due tipi:
- da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo: il ravvedimento si applica al minimo di 250 euro;
- 70% dell’IVA dell’operazione, minimo 300 euro se il ritardo ha spostato l’operazione in un periodo di liquidazione successivo.
Le frazioni del ravvedimento qui sono 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro il termine della dichiarazione IVA dell’anno della violazione (30 aprile dell’anno successivo, spostato se cade di sabato o festivo) e 1/7 oltre; dopo lo schema di atto non preceduto da verbale la frazione è 1/6, dopo un processo verbale di constatazione 1/5, dopo lo schema di atto relativo a una violazione già constatata con verbale 1/4. La riduzione «sprint» giorno per giorno non si applica a questa fattispecie, perché riguarda il mancato pagamento del tributo e non gli errori di documentazione. La sanzione si versa con il codice tributo 8911; se c’è anche IVA da versare, imposta e interessi usano il codice del periodo e il codice 1991.
Il quadro completo — termini di emissione, casi di esclusione, forza maggiore e comportamenti del cessionario — è nella guida Invio tardivo fattura elettronica 2026: sanzioni e ravvedimento. Per il calcolo puoi usare direttamente la modalità «Fattura elettronica trasmessa in ritardo» di questo strumento.
Esempi di calcolo del ravvedimento operoso
Esempio 1 — IRES versata con 20 giorni di ritardo
Una SRL non versa 3.000 € di saldo IRES e rimedia dopo 20 giorni. Il ritardo rientra nel ravvedimento breve (entro 30 giorni), quindi sanzione 1,25%: 37,50 €. Gli interessi al tasso 2026 (1,60%) sono 3.000 × 1,60% × 20/365 = 2,63 €. Totale F24 = 3.040,13 €, con codici 2003 (imposta), 8918 (sanzione) e 1990 (interessi).
Esempio 2 — IVA versata dopo 8 mesi
Un’impresa regolarizza 8.000 € di IVA dopo circa 8 mesi (oltre 90 giorni ma entro 1 anno): si applica la riduzione 1/8 sulla base del 25%, cioè il 3,125%, pari a 250 € di sanzione, più gli interessi pro rata die ripartiti tra il tasso 2025 (2,00%) e quello 2026 (1,60%). Codici: 6099 (imposta), 8904 (sanzione), 1991 (interessi).
Esempio 3 — fattura elettronica trasmessa in ritardo
Una fattura di cortesia inviata allo SDI fuori termine, senza effetti sulla liquidazione IVA: sanzione base 250 €. Ravvedendosi entro 90 giorni si versa 250 / 9 = 27,78 € con codice 8911. Se invece il ritardo avesse spostato 1.000 € di IVA nel periodo successivo, la base sarebbe 700 € e il ravvedimento entro 90 giorni 77,78 € (700 / 9), mentre oltre i 90 giorni ma entro il termine della dichiarazione sarebbe 87,50 € (700 / 8).
Domande frequenti sul ravvedimento operoso
Cos’è il ravvedimento operoso?+
È lo strumento previsto dall’articolo 13 del D.Lgs 472/1997 che permette di regolarizzare spontaneamente un versamento omesso, insufficiente o tardivo pagando l’imposta dovuta, una sanzione ridotta in funzione del ritardo e gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La riduzione è esclusa quando la violazione è già stata constatata; per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la preclusione scatta con la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento e delle comunicazioni del controllo automatizzato e formale (art. 13, comma 1-ter), non con il semplice avvio di accessi, ispezioni o verifiche.
Entro quando si può fare il ravvedimento operoso?+
Non c’è un termine unico: più tardi si rimedia, più alta è la sanzione ridotta. Si va dal ravvedimento sprint (entro 14 giorni) fino a quello oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione. Il limite è l’assenza di una contestazione già notificata: dopo la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento, o di una comunicazione del controllo automatizzato o formale, il ravvedimento non è più possibile per quella violazione.
Quanto si paga di sanzione con il ravvedimento nel 2026?+
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione base è il 25% (12,5% per ritardi entro 90 giorni). Ridotta dal ravvedimento: circa 0,0833% per giorno entro 14 giorni, 1,25% entro 30 giorni, 1,389% entro 90 giorni, 3,125% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione e 3,571% oltre tale termine. Il confine tra 1/8 e 1/7 è quel termine, non un anno solare di 365 giorni: per l’IVA è il 30 aprile dell’anno successivo, per redditi e IRAP il 31 ottobre. Le riduzioni a 1/6, 1/5 e 1/4 non dipendono dal tempo trascorso ma dai presupposti procedurali: schema di atto non preceduto da verbale, processo verbale di constatazione, schema di atto relativo a una violazione già constatata con verbale.
Quanto costa il ravvedimento operoso dopo 30 giorni?+
Superati i 30 giorni si entra nella fascia intermedia, che arriva fino al 90° giorno: la sanzione è 1/9 del minimo, cioè l’1,389% dell’imposta per le violazioni dal 1° settembre 2024 (12,5% diviso 9). A quella si aggiungono gli interessi legali pro-rata die. Dal 91° giorno la frazione scende a 1/8, cioè il 3,125%, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione; oltre quel termine si applica 1/7.
Qual è il tasso di interesse legale nel 2026?+
Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale è l’1,60% annuo (DM MEF 10 dicembre 2025). Gli interessi del ravvedimento si calcolano giorno per giorno: se il ritardo copre più anni si applica il tasso vigente in ciascun periodo (2,00% nel 2025, 2,50% nel 2024, 5,00% nel 2023).
Come si calcolano gli interessi del ravvedimento?+
Con la formula imposta × tasso annuo × giorni / 365. I giorni si contano dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del versamento compreso, e se il periodo attraversa più anni solari ogni anno usa il proprio tasso legale (art. 13, comma 2, D.Lgs 472/1997: maturazione giorno per giorno al tasso legale). Non è prevista capitalizzazione.
Il calcolatore vale anche per l’IVA trimestrale?+
Sì: percentuali e interessi sono gli stessi, cambiano le scadenze. I contribuenti trimestrali versano entro il 16 del secondo mese successivo ai primi tre trimestri (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre) e conguagliano il quarto trimestre in sede annuale; il debito trimestrale va inoltre maggiorato dell’1% a titolo di interesse. I codici sanzione e interessi (8904 e 1991 per l’IVA) restano invariati.
Quali codici tributo si usano in F24 per il ravvedimento?+
Sanzione e interessi hanno codici dedicati per tributo: IRPEF 8901/1989, IRES 8918/1990, IVA 8904/1991, IRAP 8907/1993, addizionale regionale 8902/1994, addizionale comunale 8926/1998. Per le ritenute dei sostituti d’imposta la sanzione usa 8947 (dipendente) o 8948 (autonomo) e gli interessi sono cumulati al tributo. L’imposta si versa con il codice del tributo originario.
Posso ravvedere una fattura inviata in ritardo?+
Sì. La trasmissione tardiva allo SDI non è un tardivo versamento ma un errore di documentazione, con sanzione base fissa da 250 a 2.000 euro oppure del 70% dell’IVA (minimo 300) se il ritardo ha inciso sulla liquidazione. Il ravvedimento riduce la sanzione a 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro il termine della dichiarazione IVA, 1/7 oltre, e poi a 1/6, 1/5 e 1/4 secondo la contestazione ricevuta. La fascia si sceglie sulla data del pagamento, che perfeziona il ravvedimento: trasmettere il documento non basta. Nel calcolatore si sceglie la modalità «Fattura elettronica trasmessa in ritardo».
Il ravvedimento operoso si può rateizzare?+
Il ravvedimento non ha un piano di rateazione proprio: la modalità ordinaria è il pagamento contestuale di imposta, sanzione ridotta e interessi. L’art. 13-bis del D.Lgs 472/1997 ammette però il ravvedimento parziale: se l’imposta è versata in modo frazionato, ogni tranche si regolarizza con la riduzione riferita al proprio perfezionamento. I versamenti rateali ordinari (ad esempio sui saldi e acconti da dichiarazione) hanno invece un proprio regime e propri interessi.
Dopo il ravvedimento l’Agenzia può comunque fare accertamenti?+
Sì. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, il ricorso al ravvedimento non preclude all’Amministrazione finanziaria l’avvio di successive attività di controllo, accertamento e verifica. Il ravvedimento regolarizza la specifica violazione sanata, non l’intera posizione del contribuente.
Cosa non copre il calcolatore e quando serve il commercialista
Il calcolatore stima sanzione e interessi del ravvedimento spontaneo su un omesso o tardivo versamento e sulla fattura elettronica trasmessa in ritardo. Non gestisce: il cumulo giuridico, la regolarizzazione di dichiarazioni infedeli o omesse (che seguono sanzioni diverse), il meccanismo specifico dei tributi locali come l’IMU (dove gli interessi sono cumulati al tributo nell’F24), il ravvedimento speciale, le riduzioni 1/6, 1/5 e 1/4 per il tardivo versamento (che spettano solo dopo lo schema di atto non preceduto da verbale, il processo verbale di constatazione o lo schema di atto relativo a una violazione già constatata con verbale). Il confine tra 1/8 e 1/7 è il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, che il calcolatore determina per ciascun tributo.
Hai una posizione complessa o un ritardo su più tributi?
Il nostro studio verifica il calcolo, individua i codici tributo corretti e predispone l’F24 del ravvedimento, evitando errori che invaliderebbero la regolarizzazione.
Richiedi assistenza per il ravvedimentoRiferimenti normativi e approfondimenti
- Art. 13 D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 — disciplina del ravvedimento operoso e frazioni di riduzione della sanzione (da 1/10 a 1/4), con le lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies).
- Art. 13 D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 — sanzione per omesso, insufficiente o tardivo versamento (riduzione alla metà entro 90 giorni; ulteriore riduzione per giorno entro 15 giorni).
- Art. 6 D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 — violazione degli obblighi di documentazione e registrazione IVA: 70% dell’imposta con minimo 300 euro, oppure da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla liquidazione.
- Art. 18, comma 1, D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 — versamenti entro il giorno 16 del mese di scadenza, con slittamento al primo giorno lavorativo successivo se il termine cade di sabato o di giorno festivo.
- D.Lgs 14 giugno 2024, n. 87 — revisione del sistema sanzionatorio: sanzione base dal 30% al 25% (e dal 15% al 12,5% entro 90 giorni) per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, e nuovo regime del 70% per la tardiva fatturazione.
- DM MEF 10 dicembre 2025 (GU n. 289 del 13/12/2025) — tasso di interesse legale all’1,60% dal 1° gennaio 2026 (art. 1284 c.c.).
- Ris. Agenzia Entrate 109/E del 22/05/2007 e 18/E del 28/04/2023 — codici tributo F24 per sanzioni e interessi da ravvedimento (la seconda istituisce 8947/8948 per le ritenute, sopprimendo l’8906).
- Agenzia delle Entrate — Ravvedimento operoso 2026: calcolo, sanzioni e interessi, la guida completa con gli esempi numerici e le tabelle per ogni tributo.
Contenuto aggiornato alla normativa vigente nel 2026. Le percentuali e i codici sono verificati con le fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate; per la tua situazione specifica consulta un professionista abilitato.
