Aggiornato all'11 settembre 2026 · Fonti: TUIR artt. 73, 77, 83 e 89; D.Lgs. 446/1997, art. 16; D.P.R. 435/2001, art. 17; L. 207/2024, art. 1, commi 436-444; L. 199/2025; istruzioni Redditi SC 2026 e IRAP 2026 dell'Agenzia delle Entrate
Nel 2026 l'aliquota IRES è del 24% del reddito imponibile (art. 77, comma 1, TUIR). Su un utile ante imposte di 200.000 euro, con 14.000 euro di variazioni in aumento e 9.500 in diminuzione, l'imponibile è di 204.500 euro e l'IRES di 49.080 euro. La riduzione al 20% (IRES premiale) ha riguardato il solo periodo d'imposta 2025.
In breve
- Aliquota 24%: si applica al reddito complessivo netto (art. 77, comma 1, TUIR) ed è invariata dal periodo d'imposta 2017, quando è scesa dal 27,5% (L. 208/2015, art. 1, comma 61).
- Chi la paga: società di capitali, cooperative, enti commerciali e gli altri soggetti dell'art. 73 TUIR. Imprenditori individuali e società di persone pagano l'IRPEF.
- Base imponibile: dall'utile civilistico si applicano le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR (art. 83, comma 1).
- IRES premiale al 20%: riservata al periodo d'imposta 2025, dichiarato nel modello Redditi SC 2026. Per il 2026 non risulta alcuna proroga alla data di pubblicazione.
- Scadenze: secondo acconto IRES entro il 30 novembre 2026; dichiarazione Redditi SC 2026 entro il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato.
Che cos'è l'IRES e chi la paga
L'IRES è l'imposta sul reddito delle società, istituita dal D.Lgs. 344/2003 e in vigore dal 1° gennaio 2004 in sostituzione dell'IRPEG. Non colpisce il fatturato né il patrimonio, ma il reddito complessivo netto del periodo d'imposta: il presupposto è il possesso di redditi rientranti nelle categorie dell'art. 72 TUIR.
I soggetti passivi sono elencati nell'art. 73, comma 1, TUIR: le società di capitali e gli enti commerciali residenti (lettera a), gli enti commerciali residenti diversi dalle società (lettera b), gli enti non commerciali residenti (lettera c) e le società o enti non residenti (lettera d), questi ultimi tassati in Italia solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, compresi quelli attribuibili a una stabile organizzazione. Per i residenti la residenza fiscale dipende, per la maggior parte del periodo d'imposta, dalla presenza in Italia della sede legale, della sede di direzione effettiva o della gestione ordinaria in via principale.
Restano fuori dall'IRES gli imprenditori individuali e le società di persone, assoggettati a IRPEF. Cambiano invece il soggetto che versa l'imposta la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR), con il reddito imputato ai soci, e il consolidato nazionale (artt. 117 e seguenti TUIR), con una base imponibile unica di gruppo. In entrambi i casi l'aliquota non cambia.
L'aliquota IRES nel 2026: 24 per cento
L'art. 77, comma 1, TUIR è esplicito: «L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento». Nel 2026 non esistono riduzioni generalizzate: la variazione più recente risale alla Legge di Bilancio 2025 e ha esaurito i suoi effetti con il periodo d'imposta 2025.
| Periodo d'imposta | Aliquota | Norma |
|---|---|---|
| 2004-2007 | 33% | D.Lgs. 344/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004 |
| 2008-2016 | 27,5% | L. 244/2007, art. 1, comma 33: riduzione dal 33% al 27,5% dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 |
| dal 2017 | 24% | L. 208/2015, art. 1, comma 61: le parole «27,5 per cento» dell'art. 77, comma 1, TUIR sono sostituite da «24 per cento» |
| 2025, solo con i requisiti di legge | 20% | L. 207/2024, art. 1, commi 436-444 (IRES premiale) |
L'aliquota del 24% non è identica per tutti: per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia si applica con un'addizionale di 3,5 punti (L. 208/2015, art. 1, comma 65). E il 24% non è il costo finale dell'utile: alla società si aggiungono l'IRAP e, se l'utile viene distribuito, la ritenuta sul dividendo.
Come si calcola la base imponibile
Il punto di partenza è l'utile o la perdita di conto economico. L'art. 83, comma 1, TUIR stabilisce che «il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione». È il principio di derivazione: il bilancio fornisce il dato, il TUIR lo corregge. Per i soggetti IAS/IFRS e per quelli che non sono micro-imprese la derivazione è rafforzata, con i criteri contabili che prevalgono sulle regole fiscali.
| Componente | Trattamento fiscale | Riferimento |
|---|---|---|
| Ammortamenti dei beni strumentali | deducibili nei limiti delle quote fiscali; l'eccedenza civilistica è una variazione in aumento | art. 102 TUIR |
| Spese di rappresentanza | deducibili se inerenti e congrue rispetto ai ricavi, secondo il DM 19 novembre 2008 | art. 108, comma 2, TUIR |
| Interessi passivi | deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e del 30% del risultato operativo lordo; l'eccedenza si riporta agli esercizi successivi | art. 96 TUIR |
| Dividendi da partecipazioni | esclusi dal reddito per il 95%, se percepiti da soggetti IRES residenti | art. 89, comma 2, TUIR |
| IRAP versata | deducibile in misura forfetaria pari al 10% dell'imposta | art. 6, D.L. 185/2008 |
| Perdite fiscali | utilizzabili nei periodi d'imposta successivi con i limiti dell'art. 84 TUIR | art. 84 TUIR |
Il risultato della sequenza è il reddito imponibile, su cui si applica il 24%. Nel modello Redditi SC il reddito a tassazione ordinaria si indica nel rigo RN8, quello eventualmente soggetto all'aliquota agevolata del 20% nel rigo RN8A.
Esempio numerico: dall'utile civilistico al dividendo
Una SRL con esercizio solare chiude con 200.000 euro di utile ante imposte, ha incassato 10.000 euro di dividendi da un'altra società di capitali italiana, ha contabilizzato 14.000 euro di costi indeducibili o parzialmente deducibili (spese di rappresentanza fuori plafond, quota di ammortamento eccedente, sanzioni) e ha un valore della produzione netta IRAP di 195.000 euro, con aliquota regionale del 3,9%.
| Passaggio | Importo | Nota |
|---|---|---|
| Utile civilistico ante imposte | 200.000 | risultato di conto economico |
| Variazioni in aumento | 14.000 | costi indeducibili e ammortamenti eccedenti |
| Variazioni in diminuzione | 9.500 | 95% di 10.000 euro di dividendi esclusi (art. 89 TUIR) |
| Reddito imponibile IRES | 204.500 | 200.000 + 14.000 - 9.500 |
| IRES 24% | 49.080 | 204.500 per 24% |
| IRAP 3,9% | 7.605 | 195.000 per 3,9% |
| Utile netto dopo le imposte | 143.315 | 200.000 - 49.080 - 7.605 |
| Dividendo lordo al socio persona fisica | 143.315 | delibera di distribuzione |
| Ritenuta 26% | 37.262 | art. 27, comma 1, D.P.R. 600/1973 |
| Dividendo netto al socio | 106.053 | 143.315 - 37.262 |
Il prelievo complessivo, dall'utile ante imposte al netto in tasca al socio, è di 93.947 euro, pari al 46,97% del risultato iniziale. Se la Regione avesse deliberato l'aliquota IRAP massima del 4,82% (3,9% più 0,92 punti), l'IRAP salirebbe a 9.399 euro e l'utile netto scenderebbe a 141.521 euro.
IRES premiale: che cosa resta nel 2026
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 436-444) ha previsto, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell'aliquota dal 24% al 20%, con condizioni cumulative: accantonamento ad apposita riserva di almeno l'80% degli utili 2024; investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 o 5.0 destinati a strutture produttive in Italia per almeno il 30% degli utili accantonati e, comunque, non meno del 24% degli utili 2023 e non meno di 20.000 euro; mantenimento delle unità lavorative e incremento occupazionale di almeno l'1% con assunzioni a tempo indeterminato; nessun ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 o nel 2025, salvo l'integrazione salariale ordinaria per eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti.
Lo stato al 2026 è il seguente
- l'aliquota premiale è rimasta confinata al periodo d'imposta 2025, che si dichiara quest'anno nel modello Redditi SC 2026 con l'apposita casella «IRES premiale»;
- la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non ha prorogato la misura: dal periodo d'imposta 2026 si torna al 24%;
- alla data di pubblicazione non risulta alcun provvedimento che l'abbia estesa al 2026.
La politica per gli investimenti del 2026 si è spostata su uno strumento diverso: l'iper-ammortamento dell'art. 1, commi 427-436, della L. 199/2025, che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 maggiora il costo fiscalmente deducibile dei beni strumentali nuovi. L'effetto è una base imponibile più bassa, non un'aliquota ridotta. Requisiti e cause di decadenza dell'IRES premiale sono nella guida dedicata.
Acconti e scadenze IRES del 2026
L'acconto è pari al 100% dell'imposta risultante dalla dichiarazione del periodo precedente, salvo la facoltà di commisurarlo all'imposta prevista per l'anno in corso (metodo previsionale). L'art. 17 del D.P.R. 435/2001 prevede due rate.
| Scadenza | Versamento | Riferimento |
|---|---|---|
| 30 giugno 2026 | saldo IRES 2025 e prima rata dell'acconto 2026 | art. 17, commi 1 e 3, lett. a), D.P.R. 435/2001 |
| 30 luglio 2026 | termine agevolato per la prima rata, con maggiorazione dello 0,40% | art. 17, comma 2, D.P.R. 435/2001 |
| 2 novembre 2026 | presentazione del modello Redditi SC 2026 (periodo d'imposta 2025) | art. 2, D.P.R. 322/1998 |
| 30 novembre 2026 | seconda rata dell'acconto IRES, codice tributo 2002 | art. 17, comma 3, lett. b), D.P.R. 435/2001 |
La ripartizione ordinaria è 40% alla prima rata e 60% alla seconda. Per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale le due rate sono di pari importo, 50% ciascuna, sempre con scadenza al 30 novembre per la seconda. Chi prevede un utile 2026 molto inferiore a quello del 2025 può usare il metodo previsionale ed evitare di anticipare imposta. Il calendario completo degli adempimenti è nella guida alle scadenze fiscali dell'autunno 2026.
IRES o IRPEF: quando conviene la SRL
La scelta tra impresa individuale e SRL non si decide confrontando il 24% con l'aliquota marginale IRPEF, perché i due sistemi non sono sovrapponibili. Nell'IRPEF l'utile si somma agli altri redditi personali e viene tassato con aliquote progressive: dal 2026 la seconda aliquota è scesa al 33% (L. 199/2025, commi 3 e 4). Nella SRL l'utile sconta l'IRES del 24% e, se distribuito a un socio persona fisica, anche la ritenuta del 26%; in cambio l'imposta non cresce con il reddito personale del socio, gli utili non distribuiti restano nella società e il socio non risponde dei debiti sociali.
- La SRL è più efficiente quando gli utili vengono reinvestiti: il primo livello è del 24% e il 26% si paga solo su ciò che esce.
- La SRL perde il vantaggio quando l'utile viene distribuito ogni anno per vivere.
- Il confronto va fatto sui numeri del caso concreto, includendo IRAP, contributi, costi di gestione e adempimenti.
Per una prima stima puoi usare il calcolatore SRL contro ditta individuale.
Errori comuni
Cinque errori ricorrono con regolarità nei controlli sul modello Redditi SC
- Applicare il 24% al fatturato o all'utile civilistico senza variazioni. L'imposta si calcola sul reddito imponibile.
- Confondere IRES e IRAP. La prima colpisce il reddito, la seconda il valore della produzione netta.
- Usare l'aliquota IRES per la ritenuta sul dividendo. Ai soci persone fisiche si applica il 26%, con F24 (codice 1035) entro il 16 del mese successivo al trimestre.
- Considerare l'IRES premiale anche per il 2026. Il beneficio riguardava il solo periodo d'imposta 2025.
- Dimenticare le date. Dichiarazione entro il 2 novembre 2026 e seconda rata dell'acconto entro il 30 novembre 2026.
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L'aliquota è semplice da ricordare, ma il conto vero si fa sulla base imponibile: variazioni, deduzioni, perdite pregresse, IRAP e dividendi. Un errore in questa sequenza si trascina sugli acconti dell'anno successivo e sulle delibere di distribuzione.
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FAQ
Qual è l'aliquota IRES nel 2026?
Il 24% del reddito complessivo netto, come prevede l'art. 77, comma 1, TUIR. L'aliquota è invariata dal periodo d'imposta 2017: la riduzione dal 27,5% al 24% è stata disposta dalla L. 208/2015, art. 1, comma 61, con effetto dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
L'IRES premiale al 20% vale anche nel 2026?
No. La riduzione di quattro punti è stata prevista dalla L. 207/2024, art. 1, commi 436-444, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Quel beneficio si dichiara quest'anno nel modello Redditi SC 2026; per il 2026 non risulta alcuna proroga alla data di pubblicazione.
Chi paga l'IRES e chi no?
I soggetti dell'art. 73, comma 1, TUIR: società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, enti commerciali residenti e società o enti non residenti per i redditi prodotti in Italia. Non la pagano gli imprenditori individuali e le società di persone, assoggettati a IRPEF, né le SRL che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Quanto si paga su 100.000 euro di utile?
Se il reddito imponibile coincide con 100.000 euro, l'IRES è di 24.000 euro. L'importo effettivo dipende dalle variazioni fiscali: l'utile civilistico di 100.000 euro può diventare un imponibile di 110.000 o di 90.000. Si aggiungono poi l'IRAP e, in caso di distribuzione, la ritenuta del 26%.
Quando si paga il secondo acconto IRES nel 2026?
Entro il 30 novembre 2026, con codice tributo 2002. La seconda rata è ordinariamente il 60% dell'acconto; per i soggetti ISA è pari al 50%, con la prima rata di pari importo versata insieme al saldo di giugno. L'acconto è il 100% dell'imposta dichiarata per il periodo precedente, salvo calcolo previsionale.
Qual è la differenza tra IRES e IRAP?
L'IRES è un'imposta sul reddito e si applica con l'aliquota del 24% all'imponibile determinato secondo il TUIR. L'IRAP è l'imposta regionale sul valore della produzione netta, con aliquota di base del 3,9% (art. 16, comma 1, D.Lgs. 446/1997) che le Regioni possono variare fino a 0,92 punti: una società può avere reddito imponibile IRES pari a zero e dover comunque versare l'IRAP.
La società in perdita paga l'IRES?
No, se il reddito imponibile è negativo l'IRES non è dovuta e la perdita è utilizzabile nei periodi successivi con i limiti dell'art. 84 TUIR. L'IRAP può invece essere comunque dovuta, perché il valore della produzione netta può essere positivo anche con una perdita civilistica. Gli acconti già versati diventano credito.
Quanto paga il socio quando incassa il dividendo?
La società applica una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sull'intero dividendo (art. 27, comma 1, D.P.R. 600/1973), qualunque sia la quota posseduta, e la versa con F24, codice tributo 1035, entro il 16 del mese successivo al trimestre solare di pagamento: 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio.
Il nuovo Testo unico del 2027 cambia l'aliquota IRES?
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 è un testo unico di riordino, applicabile dal 1° gennaio 2027. Da quella data cambia la numerazione degli articoli citati in questa guida: i dividendi percepiti da soggetti IRES, per esempio, passano dall'attuale art. 89 al nuovo art. 98.
Fonti e riferimenti
- TUIR, art. 77 — Aliquota dell'imposta (Brocardi)
- TUIR, art. 83 — Reddito complessivo (Brocardi)
- L. 208/2015, art. 1, comma 61 (Normattiva)
- D.Lgs. 446/1997, art. 16 — Aliquota IRAP (Normattiva)
- D.P.R. 435/2001, art. 17 — Acconti (Normattiva)
- L. 207/2024, art. 1, commi 436-444 (Normattiva)
- L. 199/2025, art. 1, commi 427-436 (Normattiva)
- D.Lgs. 117/2026 — Nuovo TUIR (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate — Ires: che cos'è
- Agenzia delle Entrate — istruzioni Redditi SC 2026
- Agenzia delle Entrate — istruzioni IRAP 2026
- Dipartimento delle Finanze — Novità IRES 2008
- Fisco Oggi — Legge di bilancio 2026
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