Nota metodologica:
i riferimenti sono basati sul D.L. 179/2012, art. 25, sulla L. 193/2024 e sulle informazioni del MIMIT. Tempi e costi commerciali non sono termini o tariffe legali: devono essere preventivati caso per caso. L'incentivo ordinario di detrazione del 30% non è presentato come fruibile dal 1 gennaio 2026 senza una misura autorizzata vigente.
In breve
- una startup innovativa è una società di capitali, anche cooperativa, non quotata, che possiede i requisiti soggettivi dell'art. 25 e almeno uno dei tre requisiti oggettivi;
- tra i requisiti rientrano MPMI, costituzione entro il periodo previsto, sede o produzione in Italia, valore della produzione entro il limite, assenza di distribuzione utili, oggetto innovativo ad alto valore tecnologico e divieto di costituzione tramite fusione, scissione o cessione d'azienda;
- i tre requisiti oggettivi alternativi riguardano R&S, personale qualificato e privativa industriale o software registrato;
- l'iscrizione nella sezione speciale e gli aggiornamenti richiedono Comunicazione Unica, attestazioni e rispetto delle scadenze previste;
- la permanenza e le estensioni dipendono da data di costituzione, prima iscrizione e obiettivi documentati. Non è corretto sommare automaticamente periodi diversi o applicare un limite temporale assoluto in ogni situazione;
- dal 1 gennaio 2026 il regime ordinario di detrazione del 30% non va promesso come agevolazione disponibile. Resta da verificare la misura concretamente applicabile, mentre l'incentivo de minimis del 65% ha condizioni e limiti propri.
Perché le startup tech hanno bisogno di velocità
L'atto notarile a distanza è possibile nel quadro del D.Lgs. 183/2021, con strumenti di identificazione e firma conformi alla procedura. Non esiste però un termine legale universale: i tempi dipendono da documenti, notaio, banca, Camera di Commercio e integrazioni.
Il quadro normativo: la startup innovativa secondo il D.L. 179/2012
La disciplina è nella Sezione IX del D.L. 179/2012, in particolare nell'art. 25, con modifiche successive tra cui la L. 193/2024. L'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese non è automatica con la costituzione della SRL: richiede requisiti, dichiarazioni e pratica dedicata.
Requisiti soggettivi (art. 25, comma 2, D.L. 179/2012)
La società deve possedere contemporaneamente, tra gli altri, i seguenti requisiti
- essere micro, piccola o media impresa secondo la raccomandazione 2003/361/CE;
- rientrare nel periodo temporale previsto dall'art. 25, coordinato con le modifiche e le eventuali estensioni vigenti;
- essere residente in Italia oppure in UE/SEE con sede produttiva o filiale in Italia;
- avere, dal secondo anno, valore della produzione annua entro il limite di 5 milioni di euro previsto dalla norma;
- non distribuire e non avere distribuito utili;
- avere oggetto sociale esclusivo o prevalente di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, senza attività prevalente di agenzia o consulenza;
- non derivare da fusione, scissione o cessione di azienda o ramo.
Requisiti oggettivi (almeno uno dei tre)
- Spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore della produzione, con le inclusioni ed esclusioni dell'art. 25.
- Personale qualificato nelle proporzioni previste, tra un terzo di dottori o ricercatori e due terzi di laureati magistrali, calcolato sulla forza lavoro rilevante.
- Privativa industriale o diritti su software registrato direttamente afferenti all'oggetto e all'attività.
Iscrizione nella sezione speciale
L'iscrizione passa dall'autocertificazione del legale rappresentante e dalla Comunicazione Unica al Registro Imprese, con documentazione dei requisiti. Occorre distinguere aggiornamento della scheda, conferma del mantenimento dei requisiti e deposito della dichiarazione annuale. L'informazione secondo cui tutto si aggiorna ogni sei mesi non sostituisce gli adempimenti e le scadenze specifiche.
La conferma entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e la comunicazione entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti vanno applicate all'obbligo specifico e ai suoi effetti, verificando la norma vigente e le istruzioni della Camera di Commercio.
Schema di permanenza nella sezione speciale (3-5-9 anni)
La permanenza non può essere descritta con una tabella automatica “3 anni + 2 + 2 fino a 9” valida per tutti. Le estensioni condizionate introdotte dalla disciplina recente devono essere coordinate con data di costituzione, prima iscrizione, obiettivi, documentazione e regime transitorio.
| Periodo | Regola da verificare |
|---|---|
| Periodo iniziale | Requisiti e durata secondo art. 25 e disciplina vigente |
| Prima estensione | Obiettivi documentati, tra cui R&S, sperimentazione PA, crescita, capitale o brevetti quando previsti |
| Scale-up | Condizioni su investimenti o crescita, periodo di calcolo e importi secondo norma |
Non è corretto affermare contemporaneamente che tutte le estensioni siano impossibili dopo un termine fisso e che ogni startup resti nove anni. Alla fine del periodo, il passaggio a PMI innovativa non è automatico: la società deve possedere i requisiti della PMI innovativa e completare gli adempimenti.
Iter tradizionale vs iter telematico: tempi e costi a confronto
| Fase | Cosa verificare |
|---|---|
| Documenti e statuto | Requisiti, oggetto innovativo, governance e clausole |
| Atto | Presenza o videoconferenza secondo procedura notarile |
| Capitale | Versamento e modalità stabiliti dall'atto |
| Registro Imprese | Termini di lavorazione dell'ufficio e eventuali integrazioni |
| Sezione speciale | Pratica distinta o contestuale, con requisiti documentati |
| Costi | Preventivo del notaio, tributi e diritti applicabili |
Le stime commerciali su tempi e costi non sono verificabili come regole generali. L'imposta di registro, i bolli e i diritti dipendono dall'atto e dalla normativa vigente. La startup iscritta nella sezione speciale può beneficiare dell'esenzione da diritti camerali e imposta di bollo per gli adempimenti previsti, ma non è corretto estendere l'esenzione a ogni tributo o promettere una durata indistinta.
La tassa di concessione governativa per la partita IVA non va indicata come costo standard della costituzione: è stata abolita.
Le deroghe al diritto societario per le startup innovative
La disciplina speciale consente, nei limiti di legge e con clausole statutarie corrette, categorie di quote con diritti diversi, strumenti finanziari partecipativi, raccolta tramite portali autorizzati e alcune deroghe al diritto di recesso e ai vincoli ordinari. Non si tratta di un recesso libero o di un'offerta pubblica senza adempimenti.
Le agevolazioni fiscali e amministrative
L'iscrizione può dare accesso, se ricorrono requisiti e limiti, a
- incentivo de minimis del 65% per investitori persone fisiche, secondo art. 29-bis e disciplina MIMIT, con periodo di detenzione e plafond;
- accesso facilitato al Fondo di Garanzia, secondo percentuali, istruttoria e disponibilità vigenti;
- esonero da bollo e diritti camerali per gli adempimenti coperti dalla disciplina speciale;
- Smart&Start Italia, se sono rispettati requisiti e spese ammissibili;
- equity crowdfunding e deroghe societarie.
Detrazione ordinaria del 30% dal 1 gennaio 2026
Il regime ordinario del 30% non è operativo dal 1 gennaio 2026 nel quadro verificato dal report. Non va quindi inserito tra le agevolazioni fruibili senza una specifica autorizzazione o misura vigente. L'incentivo de minimis del 65% è distinto, ha condizioni proprie e non è un beneficio diretto della SRL.
Non esiste una maggiorazione generale del credito R&S per ogni startup innovativa. Crediti, Transizione 5.0 e iperammortamento dipendono da misure, spese, limiti e periodi applicabili.
SRLOnline consiglia
Predisponi prima dell'atto lo statuto, l'oggetto sociale e la documentazione del requisito oggettivo. Scegli iter tradizionale o telematico in base a complessità, soci esteri, conferimenti e disponibilità del notaio, senza basarti su promesse di tempi standard.
SRLOnline: costituzione SRL startup innovativa
SRLOnline può assistere nella raccolta documentale, nel coordinamento con notaio e Registro Imprese e nella verifica preliminare dei requisiti. La durata effettiva dipende dagli interlocutori. Onorari notarili, imposte, bolli e diritti vengono indicati separatamente nel preventivo.
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Domande frequenti
Qual è il costo totale per costituire una SRL startup innovativa nel 2026?
Non esiste un totale universale. Il preventivo dipende da notaio, atto, soci, clausole, capitale, tributi e pratica di iscrizione. Le stime di mercato possono essere solo indicative e non vanno presentate come importi ufficiali.
Quanto tempo serve per costituire una SRL startup innovativa in modalità telematica?
La procedura a distanza è possibile, ma non prevede un termine legale garantito. Servono raccolta documenti, atto, versamento, iscrizione e pratica della sezione speciale, con tempi variabili.
Posso diventare startup innovativa se costituisco una SRL semplificata (SRLS)?
Anche una società di capitali in forma SRLS può accedere se rispetta requisiti soggettivi e oggettivi. Le categorie di quote e le clausole per round e crowdfunding possono rendere più flessibile una SRL ordinaria, ma la scelta va valutata con il notaio.
Quali sono le agevolazioni principali?
De minimis del 65% per investitori con condizioni, esoneri specifici da bollo e diritti camerali, Fondo di Garanzia, Smart&Start e deroghe societarie. Il regime ordinario del 30% non va promesso dal 1 gennaio 2026 e il credito R&S non è automaticamente maggiorato.
Posso perdere la qualifica?
Sì, per perdita dei requisiti, distribuzione di utili, superamento dei limiti o scadenza del periodo applicabile. Non è corretto aggiungere automaticamente sette anni per settori specifici o promettere che non ci siano mai restituzioni: ogni agevolazione ha proprie condizioni e decadenze.
Disclaimer:
questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la consulenza di notaio, commercialista o avvocato. Verifica sempre requisiti, termini, tributi e agevolazioni con fonti istituzionali aggiornate.
Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2026.






