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Fiscalità e adempimenti
22/09/2026
24 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Auto aziendale in SRL 2026: deducibilità, IVA e fringe benefit

Auto aziendale in SRL nel 2026: quanto è deducibile, quanta IVA si recupera e quanto costa al dipendente. Percentuali, tetti di costo, due maggiorazioni nuove e un esempio numerico completo.

Auto aziendale in SRL 2026: deducibilità, IVA e fringe benefit
Fiscalità e adempimenti
22/09/2026
24 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Un'auto aziendale costa alla SRL tre volte: quando la compra, ogni anno quando la usa, e se la dà a un dipendente, anche in busta paga. Sono tre domande diverse — quanto deduco, quanta IVA recupero, quanto costa al lavoratore — e ricevono tre risposte diverse, con percentuali che non coincidono mai tra loro. Confonderle è l'errore più costoso, perché porta a dedurre il 100% di un costo che ne vale il 20% o a dimenticare un importo imponibile in cedolino.

Questa guida mette in ordine le tre risposte con i numeri del 2026, includendo due maggiorazioni introdotte dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 che cambiano il calcolo per i veicoli più anziani e per quelli con optional.

In breve

  • La deducibilità del costo auto dipende dall'uso: 20% per l'auto a uso aziendale non strumentale, 70% se concessa in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, 100% se esclusivamente strumentale o ad uso pubblico.
  • L'IVA è detraibile al 40% nella generalità dei casi. Sale al 100% solo in ipotesi tassative: uso esclusivo, oggetto dell'attività dell'impresa, oppure concessione al dipendente dietro corrispettivo specifico fatturato.
  • Il tetto al costo fiscalmente riconosciuto di 18.075,99 euro e il limite di 3.615,20 euro annui sul noleggio valgono per l'uso aziendale, ma non si applicano ai veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta: lì si deduce il 70% senza limiti di importo.
  • Nel regime ordinario 2026 e nel transitorio CO₂, il valore in busta paga è maggiorato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione e del 5% per accessori non valorizzati nelle tabelle ACI. I contratti storici ante luglio 2020 richiedono una verifica distinta.
  • L'anzianità segue il veicolo, non il rapporto con il dipendente: riassegnare l'auto non azzera il quinquennio.
  • La deroga europea che consente all'Italia la detrazione forfettaria del 40% è prorogata fino al 31 dicembre 2028 (Decisione UE 2025/2529).

Le tre domande, separate

Il punto di partenza è distinguere ciò che riguarda l'impresa da ciò che riguarda la persona.

Alla SRL interessa quanto costa l'auto sul bilancio.

Qui operano l'art. 164 del TUIR, che fissa le percentuali di deducibilità dei costi, e — per l'IVA — l'art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972.

Al dipendente interessa quanto vale l'auto come retribuzione in natura.

Qui opera l'art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR, che non misura un costo ma determina forfetariamente un reddito imponibile.

Le due cose si guardano da lontano e non si sommano. Un veicolo può essere deducibile al 70% e generare un importo imponibile in busta paga; oppure essere detraibile al 100% per IVA e non generare alcun fringe benefit, se il dipendente paga un corrispettivo pari almeno al valore convenzionale.

Le percentuali di deducibilità, per tipo di uso

Uso del veicolo Deducibilità IRES Tetto al costo IVA detraibile
Esclusivamente strumentale all'attività, o ad uso pubblico 100% Nessuno 100%
Uso aziendale non strumentale ("auto di servizio") 20% 18.075,99 euro (acquisto/leasing); 3.615,20 euro/anno (noleggio) 40%
Uso promiscuo a dipendente, senza riaddebito 70% Nessun tetto, se l'assegnazione copre la maggior parte del periodo d'imposta 40%
Uso promiscuo a dipendente, con riaddebito fatturato 70% Nessun tetto, alle stesse condizioni 100%
Agenti e rappresentanti di commercio 80% 25.822,84 euro; 5.164,57 euro/anno di noleggio 100%

Le percentuali e i limiti della colonna "uso aziendale" sono quelli dell'art. 164, comma 1, lettera b), TUIR; l'80% degli agenti è nello stesso comma, lettera b). La deducibilità del 70% è nella lettera b-bis), introdotta per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Attenzione ai limiti.

Gli importi di 18.075,99 euro e 3.615,20 euro sono i limiti ordinari per l'auto aziendale non strumentale. Per agenti e rappresentanti sono elevati a 25.822,84 euro e 5.164,57 euro. Nessuno di questi tetti si applica al veicolo assegnato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta: in quel caso si deduce il 70% del costo effettivo.

Il tetto di costo: quando morde e quando no

La logica del limite è semplice: la legge presume che un'auto costosa abbia una componente di immagine o di piacere personale che non è inerente all'attività. Il tetto non riduce la spesa sostenuta, riduce il costo fiscalmente riconosciuto su cui si calcola la deduzione.

Un'auto da 50.000 euro acquistata e usata come auto di servizio aziendale si ammortizza, ai fini fiscali, sul costo riconosciuto di 18.075,99 euro: in questo esempio semplificato a regime annuale, al 25% significa 4.519 euro di quota, di cui deducibile il 20%, cioè circa 904 euro l'anno. La stessa auto concessa in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte dell'esercizio si ammortizza sul valore intero di 50.000 euro, con quota annua di 12.500 euro deducibile al 70%, cioè 8.750 euro l'anno. Nel primo esercizio, se l'acquisto avviene in corso d'anno, va considerata l'eventuale aliquota ridotta prevista per il primo periodo.

La differenza è di un ordine di grandezza, ed è il motivo per cui la scelta tra "auto di servizio" e "auto assegnata" non è una formalità: cambia il costo fiscale del veicolo. La condizione, però, è sostanziale e va rispettata: il veicolo deve essere concesso in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta, quindi per più della metà dei giorni rilevanti. Se l'auto resta in flotta sei mesi e viene assegnata negli altri sei, il requisito non è dimostrato e il regime del 70% non si applica automaticamente per quell'anno.

Per il leasing finanziario la deducibilità dei canoni segue la durata tabellare del bene, che per le autovetture è di quattro anni: contratti più brevi non anticipano la deduzione. Per il noleggio a lungo termine il limite annuo di 3.615,20 euro riguarda il solo canone, e secondo la prassi ministeriale i corrispettivi di servizi accessori indicati separatamente — manutenzione, assicurazione, bollo — non concorrono a quel limite.

L'IVA: 40% per regola, 100% per eccezione

La detrazione IVA è la voce che si presta ai fraintendimenti maggiori, perché il 40% è una presunzione legale e non una stima dell'uso reale. Non si supera dimostrando che l'auto è usata quasi sempre per lavoro: la deroga europea consente all'Italia una percentuale forfettaria, e il forfait non è contestabile nel merito.

Il 40% si applica all'acquisto, all'importazione, ai canoni di leasing e di noleggio e a tutte le spese di gestione: carburante, manutenzione, riparazioni, pedaggi, custodia. È una percentuale unica che accompagna il veicolo lungo tutta la sua vita in azienda.

Il 100% è riservato a ipotesi tassative: veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (un autonoleggio, una scuola guida, un'auto officina), uso esclusivo dimostrato, agenti e rappresentanti, e — per tornare al tema di questa guida — veicoli messi a disposizione del dipendente dietro corrispettivo specifico regolarmente fatturato.

La deroga UE è stata prorogata con la Decisione (UE) 2025/2529 dell'8 dicembre 2025, che autorizza l'Italia fino al 31 dicembre 2028. Fino a quella data il quadro del 40% è stabile.

Il riaddebito al dipendente: conviene?

Se la SRL addebita al dipendente un corrispettivo per l'uso promiscuo, fatturandolo con IVA, la detrazione passa dal 40% al 100%. In cambio nascono due effetti.

Il primo è un ricavo imponibile per la società: il corrispettivo fatturato è una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. Il secondo, spesso trascurato, è che la base imponibile non può essere inferiore al valore normale, che per presunzione di legge coincide con il valore ACI del fringe benefit: addebitare un importo simbolico non basta a ottenere la detrazione piena, perché l'amministrazione può recuperare l'IVA calcolata sul valore tabellare.

Il vantaggio sul lato del dipendente è speculare: il compenso in natura si calcola al netto delle somme corrisposte dal lavoratore. Se l'importo addebitato, comprensivo di IVA, è pari o superiore al valore convenzionale ACI, il fringe benefit si azzera e in busta paga non entra alcun importo imponibile.

Il confronto tra i due scenari non è immediato e dipende dal valore del veicolo, dal numero di veicoli e dalla gestione amministrativa della fatturazione: per una singola auto di valore contenuto il 60% di IVA in più può non compensare l'onere della fattura ricorrente.

Il costo in busta paga: le due maggiorazioni del 2026

Il valore imponibile del veicolo concesso in uso promiscuo si determina con un criterio forfetario: si prende il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, lo si moltiplica sempre per la percorrenza convenzionale fissa di 15.000 chilometri annui (non per i chilometri effettivamente percorsi) e si applica una percentuale che dipende dal regime e dalla categoria del veicolo.

Nel regime ordinario 2026 le percentuali di base sono tre:

Categoria del veicolo Percentuale sul valore ACI
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica 10%
Veicoli elettrici ibridi plug-in 20%
Tutti gli altri veicoli 50%

La terza riga è quella che genera le letture sbagliate. Il 20% riguarda i soli ibridi plug-in: mild hybrid e full hybrid non plug-in ricadono nel 50%, perché la legge distingue la tecnologia di ricarica, non la presenza di un motore elettrico. Una citycar mild hybrid e un'auto a benzina dello stesso valore ACI producono lo stesso imponibile.

Regime ordinario 2026 e transitorio basato sulle emissioni

Il regime ordinario 2026 applica il 10% ai veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, il 20% agli ibridi plug-in e il 50% agli altri veicoli. Si applica quando l'assegnazione non rientra nelle salvaguardie transitorie o storiche. Il solo fatto di stipulare un contratto nel 2026 non basta a escludere il transitorio: occorre ricostruire anche le precedenti concessioni del mezzo.

Il regime transitorio CO₂ riguarda le concessioni dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 oppure i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025; la disciplina è mantenuta anche in caso di riassegnazione ad altro dipendente. Nel 2026 le fasce sono 25% fino a 60 g/km, 30% oltre 60 e fino a 160 g/km, 50% oltre 160 e fino a 190 g/km, 60% oltre 190 g/km. Servono emissioni documentate, non ricavate dal nome del modello. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 del D.Lgs. 148/2026 prevedono anche per questo regime le maggiorazioni del 50% per anzianità e del 5% per accessori.

Per il regime storico ante-luglio 2020, la clausola di salvaguardia dell'art. 1, comma 633, L. 160/2019 può mantenere il 30% e non applicare le maggiorazioni del 50% e del 5%, ma va verificato che il contratto originario rientri nella disciplina (entro il 30 giugno 2020). Una nuova assegnazione non conserva automaticamente questa salvaguardia: la classificazione va ricostruita sulla norma primaria, senza confonderla con il transitorio CO2.

Maggiorazione del 50% per i veicoli più anziani

Il D.Lgs. 148/2026 prevede due correttivi per il regime ordinario e per il transitorio CO₂. Il primo riguarda l'età del veicolo. La disposizione del regime ordinario recita:

«I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.»

Due precisazioni che discendono dal testo. La prima: il riferimento è la prima immatricolazione del veicolo, non la data di assegnazione al dipendente né quella di stipula del contratto. La seconda, che ne è la conseguenza logica: l'anzianità segue il bene, quindi riassegnare l'auto a un altro lavoratore non fa ripartire il quinquennio.

Il computo del termine segue la lettera della norma: un veicolo immatricolato nel 2020 è maggiorato dal periodo d'imposta 2026; uno immatricolato nel 2021 dal 2027; uno immatricolato nel 2024 dal 2030. La formulazione legislativa non chiarisce ogni sfumatura del computo, e un chiarimento di prassi sarebbe opportuno, ma la lettura letterale è quella appena esposta.

Maggiorazione del 5% per gli accessori

Il secondo correttivo riguarda la configurazione del mezzo

«In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5 per cento.»

Tre cose da notare. La maggiorazione è forfetaria: non si calcola sul valore degli optional, ma sul valore del fringe benefit già determinato. Un pacchetto di accessori da 500 euro e uno da 5.000 euro producono lo stesso aumento, perché la presenza di accessori funziona come condizione di attivazione, non come base di calcolo.

Il secondo punto è l'ordine di applicazione: prima si sottraggono le somme effettivamente trattenute nel periodo, poi si applica il 50% al valore così ridotto e infine il 5% agli accessori sul valore già maggiorato. Quando ricorrono entrambe le condizioni, il fattore sulle somme non trattenute è quindi 1,50 × 1,05, cioè 1,575, ma la detrazione delle trattenute viene prima.

Il terzo punto è che la norma include espressamente gli accessori fra le somme la cui trattenuta al dipendente riduce il valore: il calcolo parte dal valore ACI del periodo, sottrae la trattenuta effettiva senza riproporzionarla, e applica poi le maggiorazioni previste.

Un esempio numerico completo

Una SRL acquista nel 2026 da un privato un'auto immatricolata nel 2020 e la concede per la prima volta in uso promiscuo a un dipendente con imponibile annuo di 30.000 euro. Non è una riassegnazione di un veicolo già protetto dal transitorio. Il veicolo è una Jeep Renegade 1.0 T3 120CV, record ACI 2026 id 26951, costo chilometrico 0,5144 euro/km e valore annuo convenzionale di 7.716 euro (0,5144 × 15.000 km fissi). L'esempio segue quindi il regime ordinario, considera 365 giorni di assegnazione, accessori extra-ACI non acquistati direttamente dal lavoratore e 200 euro effettivamente trattenuti nel periodo.

Passaggio Importo
Valore ACI 2026: 0,5144 × 15.000 km fissi 7.716,00 euro
× 50% (regime ordinario, veicolo non plug-in né elettrico) 3.858,00 euro
− trattenute effettive del periodo − 200,00 euro
Valore dopo trattenute 3.658,00 euro
+ 50% per veicolo oltre il quinquennio + 1.829,00 euro
+ 5% forfetario per accessori extra-ACI + 274,35 euro
Valore convenzionale lordo 5.761,35 euro

Senza le due maggiorazioni, ma con le stesse 200 euro di trattenute, il valore sarebbe 3.658,00 euro: l'incremento dovuto alle maggiorazioni è quindi 2.103,35 euro (5.761,35 − 3.658,00). Il 50% è un incremento del 50%, non un raddoppio: in questo esempio porta 3.658 a 5.487 prima del 5% sugli accessori.

Il valore convenzionale così determinato va coordinato con la soglia generale di esenzione dei fringe benefit: nel 2026 è di 1.000 euro, elevata a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. La verifica è annuale e non pro-rata: si sommano il valore dell'auto e gli altri benefit soggetti alla medesima soglia generale, senza includere automaticamente utilità con esenzioni autonome. Se il totale non supera la soglia resta esente; se la supera concorre interamente a formare il reddito, non soltanto per l'eccedenza. Quando l'auto fa superare il limite, la stima IRPEF considera anche gli altri benefit prima esenti. Il valore convenzionale non è denaro ricevuto dal lavoratore.

L'auto dell'amministratore: un caso a parte

Quando il veicolo è assegnato all'amministratore invece che a un dipendente, il trattamento cambia su entrambi i fronti.

Sul lato del reddito, l'amministratore di SRL con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rientra fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e accede alle tabelle convenzionali ACI; nel regime ordinario 2026 si applicano le maggiorazioni quando ne ricorrono le condizioni. Se invece l'amministratore è un professionista il cui incarico è attratto nella propria attività abituale, le tabelle ACI non si applicano e il compenso in natura va valorizzato al valore normale, con riferimento per esempio ai prezziari delle società di autonoleggio per un servizio similare.

Sul lato della deducibilità, la società non beneficia della deroga del 70% riservata ai dipendenti e ricade nel cosiddetto doppio binario: i costi del veicolo sono deducibili integralmente solo fino a concorrenza del compenso in natura materialmente tassato in capo all'amministratore, e l'eccedenza torna alle regole ordinarie — 20% di deducibilità, con il tetto di 18.075,99 euro o di 3.615,20 euro annui per il noleggio.

Per l'assegnazione all'amministratore serve una delibera dell'assemblea dei soci con data certa anteriore all'assegnazione. Per i dipendenti è sufficiente un accordo individuale o una policy aziendale sottoscritta.

Cosa non si deduce

Due voci restano fuori dal calcolo e una segue regole proprie.

Le sanzioni per violazioni al codice della strada non sono deducibili

, per il principio dell'art. 109, comma 5, del TUIR: sono costi sostenuti per un fatto illecito e non inerenti all'attività produttiva. Anche quando sono intestate alla società, la multa non riduce il reddito imponibile.

Il carburante è deducibile solo con pagamento tracciabile.

La deducibilità delle spese per carburante per autotrazione è subordinata all'effettuazione del pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione. Un pieno pagato in contanti non è deducibile, indipendentemente dalla percentuale applicabile al veicolo e indipendentemente dall'importo.

Il bollo auto, invece, si deduce

— ed è un punto su cui circolano indicazioni sbagliate. La tassa automobilistica è una spesa di impiego del veicolo e segue il trattamento fiscale del veicolo stesso ai fini dell'art. 164 del TUIR: si deduce nella stessa percentuale applicabile agli altri costi (20% per l'auto aziendale, 70% per l'uso promiscuo al dipendente), secondo il principio di cassa. Non è un tributo indeducibile: è una componente di costo del veicolo come il carburante o l'assicurazione.

Errori ricorrenti

Applicare il 20% a un'auto assegnata a un dipendente.

È l'errore più costoso: il regime è del 70%, senza tetto di costo, purché l'assegnazione copra la maggior parte del periodo d'imposta.

Dire che la maggiorazione del 50% raddoppia la base.

È un incremento del 50% applicato dopo le trattenute e prima del 5% sugli accessori: il valore diventa 1,5 volte quello di partenza, non il doppio. Per i regimi transitori o storici l'applicazione va verificata, non automatizzata.

Riassegnare l'auto per "far ripartire" il conteggio.

L'anzianità segue la prima immatricolazione del bene e la riassegnazione non azzera il quinquennio; la disciplina del regime applicabile va comunque ricostruita in base alla storia del contratto.

Detrarre il 100% di IVA con un addebito simbolico.

La base imponibile della prestazione non può essere inferiore al valore normale ACI: sotto quella soglia il recupero d'imposta è esposto.

Dimenticare il fringe benefit nel caso di auto dell'amministratore.

Se l'amministratore ha la qualifica di professionista, il valore non si calcola con le tabelle ACI e va fatturato al valore normale.

Trattare l'auto mild hybrid come plug-in.

Il 20% è riservato ai plug-in: un'ibrida non plug-in resta al 50%.

FAQ

Quanto è deducibile un'auto aziendale in SRL?

Dipende dall'uso. Un'auto a uso aziendale non strumentale è deducibile al 20%, con tetto di costo fiscalmente riconosciuto a 18.075,99 euro. Se è concessa in uso promiscuo a un dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, la deducibilità sale al 70% senza limiti di importo. Se è esclusivamente strumentale all'attività, la deduzione è integrale. Le percentuali valgono per tutte le voci di costo: ammortamento, canoni, carburante, manutenzione, assicurazione.

Quanta IVA si recupera sull'auto aziendale?

Nella generalità dei casi il 40%, per effetto della deroga europea recepita dall'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 633/1972. La percentuale è una presunzione legale: non si può superare dimostrando un uso aziendale prevalente. Sale al 100% solo nei casi previsti dalla norma, fra cui il veicolo messo a disposizione del dipendente dietro corrispettivo specifico regolarmente fatturato. La deroga è prorogata fino al 31 dicembre 2028.

Il tetto di 18.075,99 euro si applica anche all'auto data al dipendente?

No. Il limite di 18.075,99 euro per acquisto/leasing e di 3.615,20 euro annui per il noleggio riguarda l'auto aziendale non strumentale. Per agenti e rappresentanti i limiti sono elevati, rispettivamente, a 25.822,84 euro e 5.164,57 euro. Nessuno di questi tetti si applica al veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta: la deducibilità del 70% opera senza limiti di importo, ai sensi dell'art. 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR.

Come si calcola il valore del fringe benefit dell'auto nel 2026?

Nel regime ordinario si moltiplica il costo chilometrico di esercizio delle tabelle ACI per la percorrenza convenzionale fissa di 15.000 chilometri annui, non per i chilometri effettivi, e si applica il 10% ai veicoli elettrici a batteria, il 20% agli ibridi plug-in e il 50% agli altri. Nel regime transitorio CO2 2026 si applicano invece le fasce 25%, 30%, 50% e 60% in base alle emissioni verificate. Si sottraggono prima le somme trattenute nel periodo; solo dopo si applicano, nel regime ordinario quando spettanti, il 50% per l'anzianità e il 5% per gli accessori extra-ACI.

Un'auto ibrida rientra nel 20% come le plug-in?

No. Il 20% è riservato ai veicoli elettrici ibridi plug-in. Le mild hybrid e le full hybrid non plug-in ricadono nella percentuale del 50%, perché la legge distingue la tecnologia di ricarica e non la presenza di un motore elettrico. Una citycar mild hybrid e un'auto a benzina di pari valore ACI producono lo stesso valore imponibile.

Se riassegno l'auto a un altro dipendente, il quinquennio riparte?

No. La maggiorazione del 50% si collega alla prima immatricolazione del veicolo, quindi l'anzianità segue il bene e non il rapporto con il lavoratore. La riassegnazione non azzera il conteggio; per i regimi transitori o storici, però, la disciplina e le eventuali maggiorazioni vanno verificate sulle fonti applicabili.

Il riaddebito al dipendente conviene sempre?

No, e il calcolo va fatto caso per caso. Il riaddebito fatturato porta la detrazione IVA dal 40% al 100% e azzera il fringe benefit se l'importo, IVA compresa, è pari almeno al valore ACI. In cambio, il corrispettivo è un ricavo imponibile per la società, la base non può essere inferiore al valore normale, e serve una fatturazione ricorrente. Su un solo veicolo di valore contenuto il beneficio può non coprire l'onere amministrativo.

La multa presa con l'auto aziendale è deducibile?

No. Le sanzioni per violazioni al codice della strada non sono deducibili dal reddito d'impresa, anche quando il veicolo è intestato alla società, per il principio dell'art. 109, comma 5, del TUIR. La multa non riduce il reddito imponibile e non è recuperabile con nessuna delle percentuali di deducibilità del veicolo.

Il bollo auto è un costo deducibile per la SRL?

Sì, e nella stessa misura degli altri costi del veicolo. La tassa automobilistica è una spesa di impiego dell'autoveicolo e segue il trattamento fiscale previsto dall'art. 164 del TUIR: si deduce al 20% per un'auto a uso aziendale, al 70% se il veicolo è concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, al 100% se è esclusivamente strumentale. La deduzione segue il principio di cassa. Il bollo non è quindi un tributo indeducibile: è una componente di costo del veicolo come il carburante o l'assicurazione.

Il carburante pagato in contanti è deducibile?

No. La deducibilità delle spese per carburante per autotrazione è subordinata all'effettuazione del pagamento con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione. Il pagamento in contanti fa perdere la deduzione anche se il veicolo ha una percentuale di deducibilità riconosciuta.

Cosa fare prima di assegnare un'auto

Quattro verifiche che evitano la maggior parte degli errori.

Decidi l'uso e documentalo.

Auto di servizio, uso promiscuo al dipendente o assegnazione all'amministratore: da questa scelta dipendono deducibilità, IVA e trattamento in busta paga. Per i dipendenti serve un accordo scritto o una policy aziendale sottoscritta; per l'amministratore, una delibera assembleare con data certa.

Raccogli le date del veicolo e del contratto.

Prima immatricolazione, ordine, contratto e consegna servono a ricostruire il regime, insieme alle eventuali assegnazioni precedenti. Una nuova concessione nel 2026 non esclude da sola la salvaguardia prevista per la riassegnazione di un veicolo già nel transitorio. La prima immatricolazione resta la data rilevante per l'anzianità.

Verifica la configurazione del mezzo.

Nel regime ordinario e nel transitorio CO₂, gli accessori extra-ACI non acquistati direttamente dal lavoratore fanno scattare il 5%: conviene verificarli prima di calcolare il cedolino.

Calcola il valore con le tabelle dell'anno.

Le tabelle ACI sono aggiornate annualmente ed è l'aggiornamento che determina il valore di riferimento. Un calcolo fatto con le tabelle dell'anno precedente produce un imponibile sbagliato.

Il calcolatore del fringe benefit auto richiede il regime dichiarato e applica 15.000 km convenzionali fissi, proporzionati ai giorni di assegnazione. Distingue ordinario, transitorio CO₂ e contratto storico ante luglio 2020; applica le maggiorazioni previste nell'ordinario e nel transitorio, dopo la sottrazione delle trattenute. Mostra ogni passaggio e il cumulo dei benefit, ma non certifica la classificazione del contratto.

L'eventuale rimborso chilometrico è un calcolo separato: in assenza di una tariffa inserita usa come stima il costo chilometrico della tabella fringe a 15.000 km annui; l'utente può indicare una tariffa personalizzata. Il risultato è un rimborso lordo stimato, non automaticamente netto o esente: occorre verificare trasferta fuori comune, documentazione, tragitto casa-sede, tariffa ACI pertinente e limiti aziendali.

Se invece devi impostare la scelta tra acquisto, leasing e noleggio e verificare la deducibilità nel tuo caso concreto, il punto di partenza è una consulenza con un commercialista che legga la configurazione reale del veicolo e dell'assetto societario.

Fonti ufficiali

Contenuto verificato al 22 settembre 2026. Le percentuali di deducibilità dipendono dall'uso effettivo del veicolo e dall'assetto del rapporto con il beneficiario; il valore del fringe benefit dipende dalle tabelle ACI dell'anno. Le indicazioni di questa guida non sostituiscono la verifica del caso concreto.

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Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.

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