Aprire una palestra con una SRL richiede due decisioni separate: costituire la società e qualificare l'attività. Una SRL commerciale gestisce la palestra come impresa; una società sportiva dilettantistica in forma di SRL resta senza scopo di lucro, si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive e segue regole fiscali proprie. Locali, SUAP e sicurezza dipendono dal Comune e dalla struttura.
In breve
- La SRL è una forma possibile sia per una palestra commerciale sia per una società sportiva dilettantistica, ma i due modelli hanno scopi, adempimenti e regimi fiscali differenti.
- L'iscrizione al Registro sportivo richiede affiliazione a una Federazione, a una Disciplina associata o a un Ente di promozione sportiva e uno statuto senza scopo di lucro.
- Il procedimento di avvio, i titoli del direttore tecnico e gli obblighi antincendio vanno verificati presso il SUAP e il Comando dei Vigili del fuoco competenti, perché le regole regionali e comunali non sono uniformi.
SRL commerciale o società sportiva dilettantistica
La prima scelta non è tra "SRL sì" e "SRL no", ma tra due modi di stare sul mercato. Una SRL con scopo di lucro gestisce palestra, sala pesi o centro fitness senza vincoli statutari di non lucratività: distribuisce gli utili secondo il codice civile, applica l'IVA ordinaria alle quote e non ha titolo per iscriversi al Registro sportivo come ente dilettantistico.
La seconda strada è la società sportiva dilettantistica in forma di società di capitali, prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2021, che ammette associazioni, società di capitali e cooperative. Lo statuto deve escludere il fine di lucro: l'art. 8 impone di destinare utili e avanzi all'attività statutaria o al patrimonio e vieta la distribuzione, anche indiretta, a soci, lavoratori, collaboratori e amministratori. Il comma 3 consente alle sole forme societarie una quota di utili destinabile a riserva o dividendi, entro limiti calcolati sul capitale versato.
| Aspetto | SRL commerciale | SSD in forma di SRL |
|---|---|---|
| Scopo | Lucrativo | Istituzionale, senza scopo di lucro |
| Registro sportivo | Non iscrivibile come ente dilettantistico | Iscrizione subordinata ad affiliazione e statuto conforme |
| Quote degli utenti | IVA ordinaria, salvo regole specifiche | Possibile esenzione per lo sport, a condizioni |
| Utili | Distribuibili per delibera | Destinazione vincolata, deroga limitata alle società |
| Nome | Libero, nel rispetto delle regole societarie | Deve indicare la finalità sportiva dilettantistica |
La differenza non è nominalistica. Il Dipartimento per lo Sport spiega che l'iscrizione certifica la natura dilettantistica "per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica". Senza iscrizione non si è SSD, anche se lo statuto usa parole sportive.
Quando una palestra è davvero attività dilettantistica
Il regolamento vigente del Registro, approvato dal Dipartimento, lo definisce unico strumento certificatore e richiede l'iscrizione, per accedere a benefici e contributi pubblici, degli enti riconosciuti ai fini sportivi. Ordinariamente la domanda passa dall'organismo di affiliazione, che attesta i requisiti; l'art. 6, comma 2, prevede però una procedura diretta del Dipartimento quando manca un organismo affiliante o l'attività non rientra tra quelle riconosciute dal CONI o dal CIP.
Questo passaggio è decisivo per un centro fitness. Sale pesi, corsi e personal training possono essere organizzati come impresa comune oppure come attività sportiva dilettantistica; la seconda qualificazione richiede affiliazione, statuto adeguato, tesserati coerenti con la disciplina e iscrizione. L'iscrizione si rinnova con la riaffiliazione e le modifiche vanno comunicate entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'eccezione della procedura diretta non elimina il requisito sostanziale: statuto conforme, attività sportiva effettiva e assenza di scopo di lucro.
Costituire la SRL: capitale, oggetto sociale, iscrizione
La SRL nasce con atto pubblico e viene ad esistenza con l'iscrizione nel Registro delle imprese. Il Notariato ricorda che il capitale può essere inferiore a 10.000 euro ma almeno pari a 1 euro: in questo caso i conferimenti sono solo in denaro, versati per intero, e la società accantona almeno un quinto degli utili a riserva fino a 10.000 euro tra capitale e riserva. Con capitale pari o superiore a 10.000 euro, l'art. 2464 c.c. richiede il versamento del 25% dei conferimenti in denaro alla sottoscrizione e dell'intero importo se l'atto è unilaterale; il versamento può essere sostituito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria.
L'oggetto sociale deve descrivere l'attività reale, distinguendo palestra, corsi, vendita di articoli sportivi o integratori, eventuale somministrazione: attività diverse richiedono titoli diversi e una formula generica non le copre. La Comunicazione Unica coordina Registro imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, con l'eventuale SCIA per il SUAP, ma non sostituisce le verifiche sul locale. Per il quadro societario vedi la guida su come aprire una SRL nel 2026.
SUAP e locale: il procedimento cambia da Comune a Comune
Non esiste un modulo nazionale unico per aprire una palestra, perché la materia intreccia edilizia, igiene, sicurezza e ordinamento sportivo. Quattro sportelli documentano differenze sostanziali.
| Territorio | Regime di avvio | Requisiti richiamati |
|---|---|---|
| Friuli-Venezia Giulia | Procedimento dell'art. 23 L.R. 8/2003, presentato al SUAP | Direttore tecnico comunicato con i titoli; codice attività 93.13.00 |
| Brescia | SCIA tramite Impresainungiorno, anche per le ASD | Planimetrie, agibilità, conformità impianti, direttore tecnico, antincendio oltre le soglie |
| Milano | Nessuna SCIA specifica secondo le FAQ comunali; restano le L.R. 26/2002 e 26/2014 | Istruttore qualificato o specifico, polizze, destinazione d'uso |
| Prato | SCIA regionale con codice procedimento 93.13.00, ai sensi della L.R. 21/2015 | Responsabile tecnico laureato (art. 16 DPGR 42/R/2016) |
Due Comuni della stessa regione, Milano e Brescia, descrivono adempimenti diversi: la verifica va fatta sullo sportello competente, prima di firmare il contratto. Le schede del SUAP del Friuli-Venezia Giulia, di Brescia e di Prato sono esempi consultabili, non modelli generali. A Prato la palestra segue la normativa regionale, mentre l'impianto sportivo richiede l'autorizzazione degli artt. 68-80 del TULPS. Il codice 93.13.00 citato dalle schede è il codice del procedimento locale, non l'ATECO vigente: la struttura ATECO 2025 dell'ISTAT distingue 93.13.01 (studi di yoga, pilates e Tai Chi) e 93.13.09 (altre attività dei centri di fitness), da usare per gli adempimenti camerali e fiscali.
Prima di impegnarsi, conviene chiarire per iscritto alcuni punti con proprietario, tecnico e sportello
- la destinazione d'uso dell'immobile è compatibile con l'attività e con il numero di utenti previsto, senza opere non autorizzate;
- planimetrie, agibilità e conformità degli impianti sono disponibili e coerenti con gli spazi che verranno usati;
- chi esegue e paga gli adeguamenti, e con quale margine rispetto all'apertura;
- quali pratiche presenta la società e quali il proprietario, con i relativi documenti.
Istruttori e direzione tecnica
Ai requisiti regionali si affianca la disciplina nazionale. L'art. 42 del D.Lgs. 36/2021 richiede che i corsi a pagamento svolti in palestre, centri e impianti siano coordinati da un chinesiologo o da un istruttore di specifica disciplina con abilitazione equipollente, con pubblicità dei nominativi; i commi 2 e 3 indicano i titoli, il comma 4 le esenzioni e il comma 5 sanzioni da 1.000 a 10.000 euro. In Friuli-Venezia Giulia la struttura deve avvalersi della presenza costante di un professionista qualificato, ma l'art. 23, comma 6, della L.R. 8/2003 esclude le attività disciplinate da Federazioni ed Enti riconosciuti dal CONI, oltre a quelle scolastiche e amatoriali libere. Il Comune di Milano distingue l'istruttore qualificato dall'istruttore specifico di disciplina.
L'organico va costruito sui corsi che si venderanno: esenzioni e requisiti dipendono dall'attività concretamente svolta, non dalla denominazione dell'ente, e in alcuni territori il direttore tecnico deve prestare servizio solo nell'unità locale dichiarata.
Sicurezza: antincendio, lavoro, defibrillatore
Quando scatta l'obbligo antincendio
L'attività 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 comprende locali di spettacolo e trattenimento, impianti e centri sportivi e palestre, pubbliche e private, con capienza superiore a 100 persone oppure superficie lorda al chiuso superiore a 200 metri quadrati. Le condizioni sono alternative: una palestra di 250 metri quadrati rientra nell'elenco anche con pochi utenti contemporanei.
Per le categorie B e C, l'art. 3 del D.P.R. 151/2011 richiede l'esame del progetto da parte del Comando per nuovi impianti e per modifiche che aggravano le condizioni di sicurezza: è un passaggio precedente alla SCIA, che si presenta prima dell'inizio dell'attività, seguita dal rinnovo quinquennale ex art. 5. Il testo coordinato dei Vigili del fuoco distingue due casi per il D.M. 18 marzo 1996: nelle palestre senza attività regolate da CONI e Federazioni il decreto può costituire un utile riferimento; quando tali attività si svolgono, le prescrizioni richiamate, in particolare l'art. 20, sono cogenti. Il D.M. 24 dicembre 2025 riguarda solo gli impianti funzionali a UEFA Euro 2032.
Salute e sicurezza dei lavoratori
La palestra è un luogo di lavoro prima che un servizio al pubblico. Il D.Lgs. 81/2008 impone la valutazione di tutti i rischi, il documento di valutazione dei rischi, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria quando necessaria. I rischi tipici: movimentazione dei carichi, attrezzature, impianti elettrici, rumore, microclima, prodotti per la pulizia e, con una piscina, profili chimici aggiuntivi.
Conta anche la manutenzione documentata: libretti, controlli registrati, parti mobili e cavi integri.
Certificati medici e defibrillatore
La certificazione sanitaria è il punto in cui circolano più informazioni superate. L'obbligo di certificato per l'attività ludico-motoria e amatoriale è stato soppresso dall'art. 42-bis del D.L. 69/2013, che ha eliminato l'obbligo previsto dal D.L. 158/2012 e dal D.M. 24 aprile 2013. Resta la certificazione per l'attività sportiva non agonistica, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oppure dallo specialista in medicina dello sport, «avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida».
Le linee guida del D.M. 8 agosto 2014 non impongono un elettrocardiogramma annuale a chiunque: l'esame è previsto almeno una volta nella vita, con periodicità più ravvicinata in presenza di età e fattori di rischio cardiovascolare, e la valutazione spetta al medico certificatore. Regolamenti federali, regole dell'Ente di promozione sportiva e contratti possono aggiungere requisiti, anche per i tesserati che non svolgono attività sportiva: vanno letti prima di impostare le iscrizioni.
La disciplina dei defibrillatori è distinta e non è stata toccata da quella soppressione. Il D.M. 24 aprile 2013 prevede dotazione e manutenzione del DAE per le società sportive, salvo le discipline a ridotto impegno cardiocircolatorio, e la legge 116/2021 ha aggiunto condivisione negli impianti pubblici e registrazione presso la centrale del 118. L'art. 42, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 richiede almeno un operatore certificato BLS-D nelle strutture interessate, e le linee guida DAE del 2023 chiedono una persona formata durante gare e allenamenti. Per una SRL commerciale non affiliata l'applicabilità va accertata sul caso concreto.
Costi, preventivo e budget di esempio
Il capitale sociale non è il budget dell'apertura. Un locale grezzo e uno già attrezzato hanno fabbisogni incomparabili, e la voce più pesante è spesso il tempo che passa tra il contratto e il primo incasso.
| Voce | Da che cosa dipende | Documento o verifica |
|---|---|---|
| Costituzione | Onorario notarile, imposta di registro in misura fissa di 200 euro, diritti e oneri camerali, bolli | Preventivo notarile; D.P.R. 131/1986 |
| Locale | Canone, deposito, opere, tempi di consegna | Contratto, verifica urbanistica e agibilità |
| Attrezzature | Acquisto o leasing, installazione, ricambi | Contratti, libretti, piano manutenzione |
| Conformità | Impianto elettrico, climatizzazione, antincendio, acustica, accessibilità | Dichiarazioni D.M. 37/2008, SCIA antincendio, documentazione acustica |
| Pratiche e consulenze | SUAP, progettazione antincendio, sicurezza sul lavoro, igiene | Pratiche presentate e DVR |
| Personale e gestione | Contratti, contributi, formazione, visite; utenze, software, pulizie, assicurazioni | Buste paga, registri, contratti |
Un esempio aiuta più di una forbice di mercato. Ipotizziamo una SRL commerciale con 180 abbonamenti mensili da 45 euro, soggetti a IVA del 22%, e costi mensili ipotetici al netto dell'IVA.
| Calcolo mensile ipotetico | Importo |
|---|---|
| Incassi IVA inclusa: 180 × 45 | 8.100,00 € |
| Ricavi al netto IVA: 8.100 / 1,22 | 6.639,34 € |
| Affitto | −2.000,00 € |
| Utenze | −550,00 € |
| Personale | −1.900,00 € |
| Manutenzione attrezzature | −250,00 € |
| Software, marketing, pulizie, assicurazioni | −450,00 € |
| Margine prima di ammortamenti, compensi e imposte | 1.489,34 € |
Il margine non è utile distribuibile: mancano ammortamenti, compenso degli amministratori, interessi e imposte. Il confronto con un ente che non applica l'IVA alle quote non genera un «risparmio» pari all'imposta: cambiano i presupposti dell'esenzione, l'IVA sugli acquisti resta indetraibile per l'ente esente e la destinazione degli utili è vincolata. La convenienza va misurata sul progetto e sul regime effettivamente applicabile.
Nel preventivo conviene separare tre blocchi di spesa
- l'investimento iniziale: opere, attrezzature, cauzioni e depositi;
- i costi fissi mensili: affitto, utenze, personale, software e assicurazioni;
- i costi variabili: consumabili, manutenzioni straordinarie, campagne e stagionalità.
Per impostare il preventivo puoi partire dai costi di costituzione e gestione di una SRL oppure chiedere una valutazione a SRLOnline.
Fisco: le differenze che contano
Per la SRL commerciale il reddito segue le regole IRES, con aliquota ordinaria del 24%, e le quote il regime IVA ordinario. L'ente dilettantistico senza scopo di lucro ha strumenti ulteriori: l'opzione per il regime della legge 398/1991, se nel periodo d'imposta precedente i proventi commerciali non hanno superato 400.000 euro, e l'esenzione IVA delle prestazioni connesse allo sport prevista dall'art. 36-bis del D.L. 75/2023.
La circolare 7/E/2026 chiarisce il rapporto tra le due discipline: la possibilità civilistica di un lucro attenuato non attribuisce automaticamente le agevolazioni fiscali. Per la decommercializzazione degli artt. 148, comma 3, TUIR e 4, quarto comma, del D.P.R. 633/1972, la SSD deve integrare le clausole degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 36/2021 con quelle dell'art. 148, comma 8, che comprendono il divieto di distribuire utili e avanzi anche indirettamente. Resta fermo che i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non concorrono alla base imponibile fino a 15.000 euro annui, anche se subordinati, e che la soglia non si trasferisce alla SRL commerciale: vedi come assumere il primo dipendente e la guida sulla riforma del lavoro sportivo.
Domande frequenti
Serve una SRL per aprire una palestra?
No. Può gestirla un'impresa individuale, una società di persone, una SRL o un ente sportivo dilettantistico; la scelta dipende da soci, investimenti, rischio e regime fiscale.
Una SRL con scopo di lucro può iscriversi al Registro sportivo?
No, se mantiene lo scopo di lucro pieno. L'iscrizione riguarda gli enti dilettantistici senza scopo di lucro, affiliati e con statuto conforme; la società di capitali è ammessa solo adottando le clausole degli artt. 6-8 del D.Lgs. 36/2021.
La palestra deve avere un direttore tecnico?
Dipende dalla disciplina regionale e dall'attività svolta. In Friuli-Venezia Giulia è richiesta la presenza costante di un professionista con titolo in scienze motorie o equipollente, ma l'art. 23, comma 6, della L.R. 8/2003 esclude le attività disciplinate da Federazioni ed Enti riconosciuti dal CONI; a Brescia la SCIA richiede i requisiti del direttore tecnico; a Prato serve un responsabile tecnico laureato.
Il certificato medico serve a tutti i clienti?
Per l'attività ludico-motoria e amatoriale l'obbligo di certificazione è stato soppresso dall'art. 42-bis del D.L. 69/2013. Resta la certificazione per l'attività sportiva non agonistica, con gli accertamenti stabiliti dal medico secondo le linee guida del 2014; regolamenti federali e contratti possono prevedere requisiti ulteriori.
Quando la palestra è soggetta a prevenzione incendi?
Quando rientra nell'attività 65 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, cioè con capienza superiore a 100 persone o superficie al chiuso superiore a 200 metri quadrati: servono SCIA antincendio e rinnovo ogni cinque anni.
Fonti e aggiornamento
Fonti collegate nei paragrafi: D.Lgs. 36/2021 e regolamento del Registro nazionale delle attività sportive, D.P.R. 151/2011, D.M. 18 marzo 1996 e testo coordinato dei Vigili del fuoco, D.M. 24 aprile 2013, D.Lgs. 81/2008, circolari 18/E del 2018 e 7/E del 2026 dell'Agenzia delle Entrate, schede SUAP di Friuli-Venezia Giulia, Brescia, Milano e Prato. Quadro consultato il 3 novembre 2026. La guida è informativa: locali, procedimenti e obblighi vanno verificati con professionisti e autorità competenti prima dell'avvio.
Per valutare costituzione, statuto e adempimenti, contatta SRLOnline o consulta i servizi disponibili.







