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Fiscalità e adempimenti
27/10/2026
12 min
Team Fiscale SRLonline

Iscrizione al VIES: come verificarla e richiederla (2026)

Come verificare se la tua partita IVA è nel VIES, come chiedere l'inclusione e perché può risultare «non valida». Guida con le fonti ufficiali.

Iscrizione al VIES: come verificarla e richiederla (2026)
Fiscalità e adempimenti
27/10/2026
12 min
Team Fiscale SRLonline

Aggiornato al 27 ottobre 2026 · Fonti: art. 35 D.P.R. 633/1972 (testo vigente al 27 ottobre 2026) e art. 68 del Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026); schede, guida operativa e provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'inclusione nell'archivio VIES; pagina «Controllo delle partite IVA (VIES)» della Commissione europea; guida Intrastat dell'Agenzia delle Dogane

In breve

  • Una partita IVA italiana valida non è automaticamente nel VIES. Per fare operazioni intracomunitarie bisogna chiedere l'inclusione: non scatta da sola con l'apertura della partita IVA.
  • Si chiede in due modi. Con il campo «Operazioni intracomunitarie» del quadro I del modello AA7 (società) o AA9 (imprese individuali e professionisti), oppure, se la partita IVA c'è già, con il servizio online dell'Agenzia delle Entrate.
  • L'inclusione è immediata. Dal 2014 non c'è più l'attesa di 30 giorni: le guide più vecchie che la citano sono superate.
  • «Non valido» non vuol dire partita IVA chiusa. Il VIES risponde così anche quando il numero esiste ma non è stato attivato per le operazioni intra-UE.
  • L'inclusione può cadere. Se non presenti nessun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, l'Agenzia può escluderti, con una comunicazione preventiva: l'esclusione vale dal sessantesimo giorno dopo.

Che cos'è il VIES e che cosa risponde

Il VIES è un motore di ricerca della Commissione europea, non una banca dati: quando inserisci un numero, il sistema interroga l'archivio nazionale del Paese corrispondente. La risposta è di due tipi: valido, se l'informazione esiste, o non valido, se la partita IVA non risulta registrata nella banca dati nazionale.

Per l'Italia, quella banca dati è l'archivio dei soggetti che hanno scelto di effettuare operazioni intracomunitarie. Per questo la verifica sul VIES e la verifica della partita IVA fatta dall'Agenzia delle Entrate rispondono a domande diverse. Il servizio dell'Agenzia dice se la partita IVA esiste in Anagrafe tributaria, in che stato di attività si trova e a chi è intestata. Per sapere se un soggetto è autorizzato a fare operazioni intracomunitarie, l'Agenzia stessa rimanda al VIES.

Chi deve chiedere l'inclusione

L'Agenzia scrive che, per effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti IVA devono essere inclusi nell'archivio VIES, e che l'obbligo riguarda tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione in Italia o vi hanno una stabile organizzazione.

Non ogni rapporto con un'impresa straniera è un'operazione intracomunitaria: contano la natura e la territorialità dell'operazione, da valutare caso per caso. Rientrano gli scambi di beni tra Stati membri, compresi i beni che introduci in Italia da una tua sede in un altro Stato membro (art. 38, comma 3, D.L. 331/1993), e le prestazioni di servizi intracomunitarie soggette a IVA nel Paese di destinazione ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972 (circolare 39/E del 2011). Rientrano anche gli acquisti: la stessa circolare precisa che l'inclusione è necessaria pure per chi riceve servizi intracomunitari. Una SRL con soli clienti italiani può quindi averne bisogno per acquistare da fornitori UE. Se effettui esclusivamente operazioni interne, senza operazioni intracomunitarie né trasferimenti di beni assimilati, non devi chiederla.

Il motivo pratico è che l'altra parte controlla il tuo numero. Per la guida dell'Agenzia delle Dogane, uno dei tre requisiti che qualificano come intracomunitario uno scambio di beni tra due Stati membri è che ciascun partner possieda un codice IVA valido nel VIES. Se il tuo numero risulta «non valido», il cliente straniero che lo controlla non ne ottiene conferma.

Come si richiede l'iscrizione

Se stai aprendo la partita IVA.

L'opzione si esprime nella dichiarazione di inizio attività. Si compila il campo «Operazioni intracomunitarie» del quadro I del modello AA7, che usano le società e in generale i soggetti diversi dalle persone fisiche, oppure del modello AA9, per le imprese individuali e i lavoratori autonomi. La legge prevede esplicitamente, tra gli elementi della dichiarazione, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie (art. 35, comma 2, lett. e-bis, D.P.R. 633/1972).

Se la partita IVA c'è già.

Chi non l'ha chiesta all'avvio può farlo in qualsiasi momento con i servizi telematici dell'Agenzia, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I passaggi sono pochi:

  1. Registrati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, se non lo sei già, e apri il servizio «Comunicazioni opzione archivio VIES».
  2. Scegli «Comunicazione di inclusione», indica la partita IVA e invia.
  3. Controlla i dati anagrafici che il sistema mostra e confermali.
  4. Stampa o salva la ricevuta con il numero di protocollo. Un intermediario incaricato deve consegnarti copia della ricevuta.

La partita IVA viene inclusa nell'archivio VIES nel momento in cui l'Agenzia riceve l'opzione: la legge parla di «immediata inclusione» (art. 35, comma 7-bis). L'attesa di 30 giorni con silenzio-assenso è stata eliminata dall'art. 22 del D.Lgs. 175/2014.

Fa eccezione chi non è residente in uno Stato UE o SEE e opera tramite un rappresentante fiscale: per lui l'inclusione avviene solo dopo aver prestato una garanzia (art. 35, comma 7-quater). Non riguarda una SRL residente in Italia, nemmeno se ha soci stranieri.

Quanto tempo passa prima di comparire nel controllo europeo

Per l'Agenzia delle Entrate l'inclusione può essere riscontrata dalla stessa data dai sistemi di interrogazione delle partite IVA comunitarie (provvedimento del 15 dicembre 2014). Il VIES europeo però legge l'archivio nazionale, e la Commissione avverte che le modifiche non figurano sempre subito nella banca dati nazionale e quindi nel VIES, senza dire quanto possa durare il ritardo. Se hai appena inviato l'opzione e il tuo numero risulta ancora «non valido», conserva la ricevuta e riprova più tardi. Se hai urgenza di fatturare, la Commissione consiglia di contattare l'amministrazione fiscale locale, cioè l'Agenzia delle Entrate.

Come verificare l'iscrizione, tua o di un cliente

Il controllo ufficiale è il servizio VIES della Commissione europea: scegli il Paese, per l'Italia IT seguito da undici cifre, inserisci il numero e leggi la risposta. In alternativa puoi usare il nostro strumento gratuito di verifica partita IVA e VIES, che controlla prima il formato italiano e poi interroga lo stesso servizio europeo. Conserva una copia dell'esito: la Commissione raccomanda di farlo in caso di controlli fiscali.

Se il servizio risponde con un errore di disponibilità, può dipendere dall'aggiornamento delle banche dati nazionali o da altri problemi tecnici: aspetta alcuni minuti e riprova. Non è un giudizio sulla partita IVA.

Perché una partita IVA risulta «non valida»

La Commissione elenca tre motivi: il numero non esiste, il numero non è stato attivato per le operazioni intra-UE, oppure la registrazione non è ancora completa. Per una partita IVA italiana, questo si traduce in alcuni casi concreti:

  • Non hai chiesto l'inclusione. La partita IVA è attiva, ma l'opzione non è mai stata espressa. Si risolve con il servizio online descritto sopra.
  • Sei stato escluso. Succede dopo quattro trimestri senza elenchi riepilogativi (vedi sotto).
  • Fai parte di un Gruppo IVA. Quando il Gruppo diventa efficace, i partecipanti già inclusi nel VIES vengono esclusi in automatico, e il Gruppo deve chiedere la propria inclusione (circolare 19/E/2018).
  • La partita IVA è cessata. Può accadere dopo controlli sui dati di identificazione con esito negativo: in quel caso l'Ufficio emana il provvedimento di cessazione e provvede anche all'esclusione dal VIES (art. 35, comma 15-bis). L'Agenzia chiude inoltre d'ufficio le partite IVA di chi non ha esercitato attività nelle tre annualità precedenti (art. 35, comma 15-quinquies): con il provvedimento del 12 ottobre 2026 la chiusura è preceduta da una comunicazione e ha effetto dal sessantesimo giorno dopo il ricevimento o, se non è possibile consegnarla, dalla messa a disposizione nell'area riservata. Entro i sessanta giorni puoi fornire chiarimenti; dopo, puoi chiedere motivatamente la riattivazione.
  • Il numero o il Paese sono sbagliati. Un esito negativo può dipendere anche da dati inseriti in modo errato: ricontrolla il numero sulla fattura o sulla visura.

Quando è la partita IVA di un cliente a risultare non valida, non dare per scontato che sia chiusa: può solo non essere attivata per le operazioni UE. Chiedigli di verificare la propria posizione presso la sua amministrazione fiscale. Il risultato del VIES da solo non decide il trattamento IVA dell'operazione: per beni e servizi valgono regole diverse. Prima di fatturare senza IVA a un cliente il cui numero non risulta valido, conviene farlo valutare al tuo commercialista.

Come si perde l'inclusione e come si esce

Esclusione per mancanza di elenchi.

L'Agenzia verifica che gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie siano stati presentati. Se, dopo l'inclusione, non ne presenti nessuno per quattro trimestri consecutivi, si presume che tu non voglia più fare operazioni intracomunitarie e l'Agenzia procede all'esclusione (art. 35, comma 7-bis). Prima ti invia una comunicazione, e l'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo. Se vuoi restare, puoi rivolgerti all'Ufficio competente per i controlli IVA con la documentazione delle operazioni intracomunitarie fatte nel periodo, oppure con elementi sulle operazioni in corso o da effettuare (guida dell'Agenzia delle Dogane).

Il meccanismo guarda agli elenchi presentati, non alle operazioni fatte. Dal 1° gennaio 2022 le dichiarazioni trimestrali sugli acquisti di beni e di servizi non sono più richieste. Restano gli elenchi mensili per chi ha realizzato, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, acquisti di beni pari o superiori a 2 milioni di euro oppure acquisti di servizi pari o superiori a 100.000 euro (guida dell'Agenzia delle Dogane, aprile 2026). Chi fa soltanto acquisti intracomunitari di importo ridotto può quindi non avere nessun elenco da presentare ed essere comunque candidato all'esclusione. L'esonero dagli elenchi acquisti non è un esonero dall'inclusione: sono due obblighi diversi. Se ricevi la comunicazione, rispondi con la documentazione delle operazioni.

Uscita volontaria.

Puoi comunicare in qualsiasi momento di non voler più essere incluso. Si fa solo con i servizi telematici, scegliendo «Comunicazione di esclusione», e la partita IVA viene esclusa subito.

Dopo l'esclusione per mancanza di elenchi puoi chiedere un nuovo inserimento.

L'Agenzia ha chiarito nel comunicato del 3 ottobre 2016 che l'esclusione non pregiudica la possibilità di chiederlo di nuovo in via telematica, direttamente o tramite un incaricato. Se invece la partita IVA è stata cessata, la procedura è diversa e va guidata dal commercialista.

Cosa cambia dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le norme IVA confluiscono nel nuovo Testo unico (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), che riunisce le disposizioni oggi sparse tra D.P.R. 633/1972, D.L. 331/1993 e altri testi e si applica dal 1° gennaio 2027 (art. 171). La disciplina che hai letto qui passa all'art. 68: l'opzione è nel comma 2, lettera f), l'inclusione immediata e l'esclusione dopo quattro trimestri sono nel comma 9, i controlli e la cessazione nel comma 19. Il testo usa l'espressione «operazioni intraunionali» al posto di «intracomunitarie». Fino al 31 dicembre 2026 il riferimento resta l'art. 35 del D.P.R. 633/1972.

Domande frequenti

L'iscrizione al VIES è obbligatoria?

Solo se fai operazioni intracomunitarie: scambi di beni con altri Stati membri, servizi intracomunitari soggetti a IVA nel Paese di destinazione (art. 7-ter D.P.R. 633/1972) e i relativi acquisti. In quel caso l'Agenzia delle Entrate richiede che la partita IVA sia inclusa nell'archivio. Se effettui esclusivamente operazioni interne, senza operazioni intracomunitarie né trasferimenti di beni assimilati, non devi chiederla.

Quanto tempo ci vuole per iscriversi al VIES?

L'Agenzia include la partita IVA nell'archivio nel momento in cui riceve l'opzione, e l'attesa di 30 giorni non esiste più dal 2014. Nel controllo europeo il numero può non comparire subito: la Commissione avverte che le modifiche non figurano sempre immediatamente, senza quantificare il ritardo.

Una partita IVA attiva può non risultare nel VIES?

Sì. La partita IVA può essere attiva in Anagrafe tributaria ma non essere stata attivata per le operazioni intra-UE, per esempio perché non è mai stata chiesta l'inclusione. Anche in questo caso il VIES risponde «non valido».

Come faccio a iscrivermi al VIES se ho già la partita IVA?

Con il servizio online «Comunicazioni opzione archivio VIES» dell'Agenzia delle Entrate: indichi la partita IVA, confermi i dati e ottieni subito la ricevuta. Puoi farlo da solo o tramite un intermediario abilitato.

Cosa succede se non presento gli elenchi riepilogativi?

Se non ne presenti nessuno per quattro trimestri consecutivi dopo l'inclusione, l'Agenzia ti avvisa e ti esclude dal VIES, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione. Puoi chiedere di restare fornendo la documentazione delle operazioni, oppure chiedere in seguito un nuovo inserimento.

Come esco dal VIES?

Con la «Comunicazione di esclusione» sullo stesso servizio online. La partita IVA viene esclusa subito.

Per approfondire

Fonti e riferimenti

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