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Fiscalità e adempimenti
17/06/2026
18 min
Rosario EmmiRosario Emmi

Criptovalute in Bilancio SRL 2026: Contabilizzare BTC ed ETH

Criptovalute in bilancio SRL 2026: classificazione contabile secondo codice civile e principi OIC pertinenti, partita doppia, IRES, quadro RW, MiCA, DAC8/CARF e antiriciclaggio.

Criptovalute in Bilancio SRL 2026: Contabilizzare BTC ed ETH
Fiscalità e adempimenti
17/06/2026
18 min
Rosario EmmiRosario Emmi

Lo scenario che nessun founder tech considera — finché non arriva la prima plusvalenza "imprevista"

Una SRL che sviluppa software per la logistica, fondata due anni fa a Catania con un capitale sociale di diecimila euro e un fatturato in crescita verso il milione, ha accumulato nei dodici mesi precedenti una posizione di liquidità di circa quattrocentomila euro. Il CFO (che di mestiere fa il product manager, non il tesoriere) decide dirottare una fetta su Bitcoin, con l'idea di "preservare il valore" in vista di un round di investimento che potrebbe chiudersi nei prossimi dodici mesi. L'operazione viene fatta con un exchange regolamentato, in tranche successive, per un controvalore complessivo di centocinquantamila euro. Sembra tutto lineare.

Tre mesi dopo, il prezzo sale del cinquanta per cento. La SRL ha un "profitto" non realizzato di settantacinquemila euro. Ma in bilancio la voce è ferma al costo. Il commercialista storico, che di crypto ha sentito parlare solo sui giornali, chiede "ma come le valutiamo a fine anno? Se scriviamo settantacinque mila euro in più mi cambia il patrimonio netto e l'IRES, e l'amministratore non ha deliberato niente". Il CFO, dall'altra parte, si chiede perché il valore di mercato non compaia in alcun documento societario, e se la banca (che ha chiesto il bilancio per la linea di credito) non stia per chiedere spiegazioni sulla differenza tra il saldo crypto e la voce di bilancio.

La diffusione delle cripto-attività tra le imprese va valutata con dati identificabili, non con percentuali di mercato prive di studio, metodologia e URL. Il tema operativo resta concreto: classificazione contabile, disciplina fiscale, monitoraggio e governance devono essere documentati caso per caso.

Il quadro contabile è più solido di quanto sembri. La prassi contabile è meno arbitraria di quanto sembri: esiste una classificazione corretta, una logica di partita doppia da seguire, e un perimetro normativo (italiano ed europeo) sufficientemente chiaro per gestire la maggior parte dei casi. Il problema è diffuso. Una quota significativa di SRL con crypto in pancia oggi ha un bilancio che non riflette fedelmente la posizione, e questo diventa un problema serio al primo evento straordinario: ingresso di un socio, finanziamento bancario, cessione di partecipazione, exit fiscale.

Se la tua SRL detiene (o sta pensando di detenere) Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute, questa guida spiega come classificarle in bilancio, come registrarle in partita doppia, come si tassano le plusvalenze, cosa cambia con MiCA, e quali obblighi antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale entrano in gioco. Con esempi numerici concreti, non con la teoria.

In breve

  • le criptovalute detenute da una SRL non hanno un principio OIC dedicato: la classificazione tra immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante si determina sulla base di destinazione, funzione e caratteristiche concrete, applicando codice civile e principi OIC pertinenti;
  • gli incrementi di valore non realizzati non si iscrivono automaticamente: criteri di valutazione, svalutazioni e ripristini dipendono dalla classificazione e dal regime contabile applicabile;
  • le plusvalenze da cessione sono reddito d'impresa. L'IRES segue le regole ordinarie, mentre l'IRAP non si calcola applicando automaticamente il 3,9% alla plusvalenza;
  • il Regolamento MiCA (UE 2023/1114) distingue EMT, ART e cripto-attività diverse da EMT/ART, categoria residuale che può comprendere utility token. Non impone obblighi al mero detentore SRL, salvo attività di emissione o servizi CASP;
  • quadro RW, DAC8/CARF e adeguata verifica dell'exchange sono piani diversi: un exchange italiano o UE non esonera automaticamente la SRL dal monitoraggio o dagli adempimenti dichiarativi.

Cosa sono, giuridicamente, le criptovalute in Italia: il quadro che il commercialista deve avere in testa

Prima di aprire il piano dei conti, serve un inquadramento che eviti gli errori più comuni. In Italia le criptovalute sono definite, a livello di normativa antiriciclaggio, come "valute virtuali" dall'art. 1, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 231/2007: una rappresentazione digitale di valore, utilizzata come mezzo di scambio o detenuta a scopo di investimento, che può essere trasferita, conservata o scambiata elettronicamente. La definizione non le qualifica come moneta avente corso legale (quello spetta solo all'euro) e non le equipara a strumenti finanziari, titolo o prodotto finanziario: distinzione cruciale per il trattamento fiscale.

Tre conseguenze operative discendono da questa qualificazione. Gli obblighi fiscali e di monitoraggio delle cripto-attività non si risolvono con un'esenzione automatica legata al paese dell'exchange. Le operazioni di cambio tra criptovalute e valuta legale possono essere esenti IVA nella specifica fattispecie Hedqvist, ma il trattamento dipende dall'operazione e dal servizio. La valuta di bilancio resta l'euro e la SRL deve conservare evidenza di quantità, prezzo, data, commissioni e controparte.

Giovanni Emmi, Dottore Commercialista:

"Quando un founder mi chiede di tenere i BTC della SRL su un wallet personale, la risposta è no: le cripto acquistate con liquidità societaria sono attività della società, indipendentemente dal wallet. Custodia, chiavi, rischio di perdita e condizioni dell'exchange vanno documentati e governati. La contabilizzazione deve rappresentare fedelmente la posizione, secondo il criterio applicabile."

La scelta contabile: destinazione, codice civile e principi OIC pertinenti

Non esiste un principio contabile italiano specifico per le criptovalute. OIC 1 e OIC 7 non sono i riferimenti da scegliere: non istituiscono rispettivamente una categoria generale di immobilizzazioni e di rimanenze. Per le rimanenze il riferimento è OIC 13, mentre la classificazione delle cripto-attività va ricostruita sulla base degli artt. 2424, 2424-bis, 2426 c.c. e dei principi OIC pertinenti al caso. La Circolare AdE 30/E richiede una valutazione concreta.

Una SRL che detiene cripto-attività con finalità durevole può valutarne la classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, voce B.III.3 "altri titoli", se coerente con funzione, destinazione e documentazione. Una SRL che opera con acquisti e vendite per negoziazione può valutarne la collocazione nell'attivo circolante, voce C.III.6 "altri titoli". Non è una convergenza OIC certificata e non esclude altri criteri per token con diritti specifici.

Elemento Immobilizzazioni finanziarie, voce B.III.3 Attivo circolante, voce C.III.6
Criterio di classificazione Destinazione durevole e funzione nella gestione Negoziazione o disponibilità non durevole
Iscrizione iniziale Costo e oneri direttamente collegati, se capitalizzabili Costo e oneri direttamente collegati, se capitalizzabili
Valutazione successiva Art. 2426, n. 3, c.c., con verifica della perdita durevole Art. 2426, n. 9, c.c., secondo criterio applicabile
Ripristino Ammesso quando vengono meno i motivi, nei limiti del valore originario, salvo eccezioni Ammesso nei limiti del costo originario secondo il principio applicabile
Svalutazione fiscale Dipende da qualificazione e regole TUIR, non automatica Dipende da qualificazione e regole TUIR, non automatica

La destinazione non si riduce a una soglia rigida di 12 mesi. Occorre considerare funzione, uso durevole, modalità di negoziazione, diritti del token e documentazione della decisione societaria.

Una perdita durevole può essere ripristinata quando vengono meno i motivi della svalutazione, nei limiti del valore originario e salvo eccezioni previste dalla disciplina applicabile. Le commissioni e le fee di rete non sono sempre capitalizzate: dipende dalla natura, dal collegamento diretto e dal criterio contabile adottato.

Gli incrementi di valore non realizzati non vanno iscritti automaticamente. L'esempio di un profitto non realizzato di 75.000 euro resta valido solo se assunto il regime prudenziale e il criterio contabile applicabile alla posizione.

Giovanni Emmi, Dottore Commercialista:

"L'asimmetria contabile delle criptovalute è una delle cose che spiazza di più i founder abituati a ragionare in ottica di mercato. Il wallet dice 'ho guadagnato il cinquanta per cento', il bilancio dice 'il valore è fermo al costo'. Non è un errore, è il principio di prudenza che governa la redazione del bilancio. Il problema nasce quando questa asimmetria non viene capita dal commercialista: si arriva alla vendita con plusvalenze 'impreviste' che la società non ha messo a budget, e l'IRES si presenta puntuale."

L'iscrizione iniziale: la partita doppia per l'acquisto

L'acquisto di criptovalute da parte di una SRL genera una scrittura contabile che riflette due fatti: l'uscita di liquidità dal conto corrente e l'ingresso di un'attività finanziaria nel bilancio. La scelta tra immobilizzazione finanziaria e attivo circolante modifica la voce di destinazione, ma non la logica sostanziale.

Esempio 1: Acquisto di 2 Bitcoin a 65.000 euro ciascuno, commissioni di intermediazione 1 per cento (1.300 euro), spese di rete incluse.

Classificazione come immobilizzazione finanziaria (voce B.III.3), se coerente con destinazione e criteri applicabili:

Data Conto Dare Avere Note
15/01/2026 Criptovalute c/immobilizzazioni finanziarie (B.III.3) 130.000 Costo 2 BTC × 65.000
15/01/2026 Oneri accessori su immobilizzazioni finanziarie 1.300 Commissioni 1% capitalizzate
15/01/2026 Banca c/c 131.300 Pagamento tramite exchange regolamentato

Classificazione come attivo circolante (voce C.III.6), se coerente con destinazione e criteri applicabili:

Data Conto Dare Avere Note
15/01/2026 Criptovalute c/attivo circolante (C.III.6) 131.300 Acquisto 2 BTC + commissioni
15/01/2026 Banca c/c 131.300 Pagamento tramite exchange regolamentato

La differenza tra i due regimi, in questa fase, è puramente di classificazione: in entrambi i casi il costo storico iniziale è 131.300 euro. Le commissioni e le fee di rete non sono capitalizzate automaticamente: entrano nel costo dell'attività solo se la loro natura e il criterio contabile applicabile lo consentono. La valuta di conto del bilancio resta l'euro, con documentazione della quantità, del prezzo, della data e della controparte.

La valutazione annuale: il paradosso contabile che il commercialista deve spiegare al CFO

La chiusura dell'esercizio è il momento in cui la differenza tra i due regimi emerge in modo tangibile. Riprendiamo l'esempio: la SRL ha iscritto 2 Bitcoin al costo di 131.300 euro. Al 31 dicembre 2026 il prezzo di mercato di Bitcoin è 95.000 euro, per un controvalore complessivo di 190.000 euro. La SRL ha quindi un incremento di valore non realizzato di 58.700 euro. Cosa succede in bilancio?

Caso A — Classificazione come immobilizzazione finanziaria.

L'incremento di valore non è rilevato automaticamente: il bilancio può continuare a esporre il costo, salvo svalutazione per perdita durevole secondo l'art. 2426, n. 3, c.c. Se il prezzo scende a 40.000 euro per BTC, occorre valutare indicatori di durevolezza. Il ripristino è ammesso quando vengono meno i motivi della svalutazione, nei limiti del valore originario e salvo eccezioni applicabili.

Caso B — Classificazione come attivo circolante.

La valutazione al minore tra costo e valore attendibile di mercato si applica secondo l'art. 2426, n. 9, c.c. Se il mercato è a 95.000 euro per BTC, il valore può restare al costo di 131.300 euro; se scende a 40.000 euro, la rettifica ipotetica è di 51.300 euro. Il ripristino può essere ammesso fino al costo originario secondo il principio applicabile. La deducibilità fiscale della svalutazione non è automatica e dipende dalla qualificazione del bene e dalle regole TUIR.

Scenario Immobilizzazioni finanziarie (B.III.3) Attivo circolante (C.III.6)
BTC a 95.000 (mercato > costo) Valore secondo criterio applicabile Valore secondo criterio applicabile
BTC a 40.000 (mercato < costo) Verifica perdita durevole Verifica criterio del minore tra costo e valore attendibile
BTC risale dopo svalutazione Possibile ripristino nei limiti del valore originario, se ne vengono meno i motivi Possibile ripristino nei limiti del costo originario secondo criterio applicabile

La scrittura contabile di svalutazione va adattata alla classificazione effettiva, al criterio di valutazione e alla documentazione disponibile.

La cessione: calcolo della plusvalenza IRES e trattamento IRAP da verificare

Quando la SRL vende le criptovalute, la differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto genera una plusvalenza o minusvalenza che concorre alla formazione del reddito d'impresa secondo la qualificazione fiscale. Per le società di capitali la plusvalenza segue le regole ordinarie del reddito d'impresa e l'IRES, mentre la rilevanza IRAP dipende dall'attività, dalla classificazione contabile e dalle regole della base imponibile: non si applica automaticamente il 3,9% alla plusvalenza.

Esempio 2: la SRL vende 2 Bitcoin a 100.000 euro ciascuno.

Ricavo totale: 200.000 euro. Costo fiscalmente riconosciuto ipotetico: 131.300 euro. Plusvalenza ipotetica: 68.700 euro.

Voce Calcolo Importo
Ricavo di vendita 200.000 200.000
Costo fiscalmente riconosciuto 131.300 (131.300)
Plusvalenza lorda 200.000 - 131.300 68.700
IRES teorica, se applicabile 68.700 × 24% 16.488
IRAP Da determinare secondo base imponibile e classificazione Non quantificata

La Participation Exemption dell'art. 87 TUIR non si applica alle criptovalute per il solo fatto di detenerle: va esclusa la natura di partecipazione societaria. Le minusvalenze della SRL seguono le regole del reddito d'impresa e non la regola generalizzata dei cinque esercizi del D.Lgs. 461/1997, riferita a fattispecie diverse.

La scrittura contabile di vendita è la seguente

Data Conto Dare Avere Note
15/06/2027 Banca c/c 200.000 Incasso da exchange
15/06/2027 Criptovalute c/attivo circolante (o B.III.3) 131.300 Storno del costo storico
15/06/2027 Plusvalenza da cessione di cripto-attività (CE) 68.700 Ricavo - costo

Il monitoraggio fiscale: il Quadro RW per le criptovalute detenute all'estero

Una domanda ricorrente riguarda il Quadro RW del Modello Redditi SC: la SRL che detiene criptovalute su un exchange estero è obbligata alla compilazione del quadro di monitoraggio fiscale? La risposta richiede di distinguere tre scenari.

La SRL non può dedurre l'obbligo di Quadro RW dal solo paese dell'exchange o dal fatto che il CASP applichi adeguata verifica. Quadro RW, Quadro RF, imposta sul valore delle cripto-attività, imposta di bollo e comunicazioni DAC8/CARF sono piani distinti. La compilazione va verificata sulla posizione della società, sulla custodia, sui flussi e sulla disciplina dichiarativa vigente: exchange italiano o UE non significa esonero automatico, così come extra-UE o wallet non custodial non determinano da soli ogni conseguenza senza analizzare il caso.

MiCA: cosa cambia (e cosa non cambia) per la SRL che detiene criptovalute

Il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) si applica secondo le sue date e il suo ambito, in particolare a emittenti e prestatori di servizi per cripto-attività. La tassonomia comprende e-money token (EMT), asset-referenced token (ART) e una categoria residuale di cripto-attività diverse da EMT e ART, che può comprendere utility token. “Utility token” non è la terza categoria generale.

MiCA non impone direttamente obblighi autorizzativi al mero detentore SRL che acquista BTC o ETH per tesoreria o investimento. Se la SRL emette token o presta servizi CASP, l'analisi cambia; gli strumenti finanziari tokenizzati possono inoltre ricadere in altra disciplina. MiCA non detta criteri contabili civilistici italiani: la classificazione resta da ricostruire con codice civile e principi OIC pertinenti, caso per caso.

Giovanni Emmi, Dottore Commercialista:

"MiCA è rilevante per qualificare emittenti, servizi e categorie di token, ma non sostituisce la valutazione contabile della SRL detentrice. Per BTC ed ETH la priorità resta documentare destinazione, custodia, valutazione e adempimenti fiscali."

Antiriciclaggio: cosa deve fare (e cosa non deve fare) una SRL con criptovalute

Il D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 125/2019 di recepimento della V Direttiva antiriciclaggio, individua all'art. 3 i "soggetti obbligati" agli adempimenti di adeguata verifica, segnalazione di operazioni sospette e conservazione dei dati. Tra questi rientrano i prestatori di servizi di portafoglio digitale, gli exchange di valute virtuali e i prestatori di servizi per crypto-asset, ma non le SRL che detengono criptovalute per sé come attività di investimento o di tesoreria. La SRL non è un "soggetto obbligato" antiriciclaggio solo per il fatto di detenere crypto: gli obblighi del servizio ricadono sull'exchange o sul wallet provider.

Questo non significa che la SRL sia esente da ogni attenzione. Una procedura interna su provenienza dei fondi e tracciabilità delle controparti è una buona prassi di governance, non un obbligo AML identico a quello del CASP. La Travel Rule opera sugli obblighi dei prestatori coinvolti nei trasferimenti secondo il Reg. UE 2023/1113, non come soglia diretta indistinta imposta alla SRL per ogni wallet.

Domande frequenti

Una SRL può pagare lo stipendio in Bitcoin o Ethereum ai propri dipendenti?

La retribuzione deve essere corrisposta nel rispetto delle regole lavoristiche, della valuta avente corso legale e degli obblighi fiscali e contributivi. Un accordo individuale non rende automaticamente lecita la sostituzione della valuta legale con crypto. Qualsiasi componente in natura richiede un'analisi separata del valore, delle ritenute e dei contributi: non presentare il pagamento in BTC o ETH come soluzione ordinaria.

Se le criptovalute sono classificate come immobilizzazioni finanziarie e il prezzo scende, la svalutazione è deducibile fiscalmente?

Non è possibile rispondere senza qualificare il bene e il criterio fiscale applicabile. La svalutazione civilistica per perdita durevole può richiedere una variazione fiscale, mentre per attività non immobilizzate valgono regole TUIR diverse: non è una deducibilità automatica e va verificata sulla posizione concreta.

Le criptovalute possono essere incluse in un fondo patrimoniale o in un trust?

La possibilità di includere cripto-attività in un fondo patrimoniale è altamente dubbia e non è confermata dalle fonti primarie consultate. La frase va sottoposta a un parere notarile puntuale e non utilizzata come soluzione disponibile. Il trust richiede una valutazione separata di beni, segregazione, antiriciclaggio e imposta di donazione.

Cosa succede se l'exchange su cui la SRL detiene le criptovalute fallisce?

Il trattamento dipende dal contratto, dalla custodia, dai diritti esercitabili e dalla procedura d'insolvenza. Non attribuiamo alla Cassazione n. 8941/2022 una regola generale sul fallimento di ogni exchange senza testo istituzionale completo. Un wallet non custodial riduce il rischio di controparte dell'exchange, ma introduce rischi di perdita delle chiavi, frodi e governance.

Il regolamento MiCA introduce obblighi per le SRL che detengono criptovalute per sé?

Il mero detentore SRL non è, per ciò solo, un emittente o un CASP soggetto agli obblighi autorizzativi MiCA. Se la società emette token o presta servizi, l'analisi cambia. La tassonomia MiCA comprende EMT, ART e cripto-attività diverse da EMT/ART, categoria residuale che può comprendere utility token; non è una regola contabile OIC e non sostituisce gli adempimenti fiscali.

Come SRLonline segue la contabilizzazione delle criptovalute per le SRL

La gestione contabile e fiscale delle criptovalute in una SRL non è un esercizio teorico: richiede una catena di decisioni operative che partono prima dell'acquisto e proseguono per tutta la vita della posizione. In Proclama SPA — commercialisti iscritti all'Ordine, con approccio tecnico e orientato alla trasparenza — seguiamo questo percorso in tre fasi.

La prima fase è l'assessment iniziale: l'analisi della destinazione delle criptovalute (investimento durevole o negoziazione), la verifica della coerenza con l'oggetto sociale, l'impostazione della classificazione in bilancio e la definizione dei criteri di valutazione annuale. La seconda fase è l'impianto contabile: la creazione di conti specifici nel piano dei conti, la definizione delle procedure di rilevazione degli acquisti e delle vendite, l'impostazione della valutazione periodica con individuazione della fonte di prezzo (exchange di riferimento) e la verifica dell'eventuale impairment test. La terza fase è la dichiarazione e il monitoraggio: la gestione del Quadro RF per la tassazione delle plusvalenze, del Quadro RW per il monitoraggio fiscale (se ricorre), della nota integrativa per l'informativa civilistica, e degli adempimenti antiriciclaggio per quanto di competenza della SRL.

Richiedi un confronto tecnico per definire la classificazione contabile secondo codice civile e principi OIC pertinenti, e quali sono gli adempimenti dichiarativi da presidiare a partire dal prossimo bilancio. Per un supporto specifico sulla tassazione delle plusvalenze in caso di operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti, passaggi generazionali), è disponibile il servizio di finanza agevolata e pianificazione fiscale Proclama.

Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2026. Le informazioni di questa guida si basano sulla normativa vigente e sui riferimenti consultati (artt. 2424 e 2426 c.c., principi OIC pertinenti, TUIR artt. 85-86 e 67 c.1 lett. c-sexies), Regolamento UE 2023/1114 (MiCA), Regolamento UE 2023/1113 (Travel Rule), D.Lgs. 231/2007, CGUE C-264/14 Hedqvist, Circolare AdE 30/E/2023 e DAC8/CARF) e non costituiscono consulenza specifica. Per un'applicazione concreta al tuo caso, richiedi un confronto tecnico.

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Rosario Emmi

Rosario Emmi

Autore

Dottore Commercialista dal 2012, Socio Senior e co-founder di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Tra i primi in Italia a specializzarsi su startup innovative fin dalla nascita della relativa normativa: ha collaborato come esperto con il Ministero dello Sviluppo Economico e costituito, a inizio 2013, una delle prime startup innovative iscritte in provincia di Catania. Nel 2016 ha seguito la prima costituzione di startup innovativa in Italia interamente online, senza notaio, tramite procedura telematica. Si occupa di finanza agevolata, equity crowdfunding, operazioni straordinarie e due diligence, e-commerce e digitalizzazione dei processi aziendali; ha lavorato come Temporary Export Manager presso il Ministero dello Sviluppo Economico su progetti di internazionalizzazione. Autore per PartitaIVA.it su startup, PMI innovative e intelligenza artificiale applicata alla professione contabile.

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