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Bandi e incentivi
07/01/2026
31 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Regime De Minimis 2026: Guida Completa (Soglia 300.000)

Limite de minimis 2026: soglia 300.000 euro in tre anni mobili (Reg. UE 2023/2831). Calcolo, limiti settoriali e verifica sul Registro Nazionale Aiuti.

Regime De Minimis 2026: Guida Completa (Soglia 300.000)
Bandi e incentivi
07/01/2026
31 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Aggiornato al 12 ottobre 2026 · Fonte: Regolamento (UE) 2023/2831, Registro Nazionale Aiuti (rna.gov.it)

In Breve

  • il regime de minimis permette alle imprese di ricevere fino a 300.000 euro di aiuti pubblici nell'arco di tre anni senza notifica alla Commissione europea (Reg. UE 2023/2831, in vigore fino al 31 dicembre 2030);
  • dal 2024 i tre anni sono mobili: si contano a ritroso dalla data di concessione del nuovo aiuto, e il tetto vale per l'impresa unica, che può comprendere anche le società controllate e gestite dalla stessa persona fisica;
  • il limite ridotto di 100.000 euro per il trasporto merci su strada è stato eliminato: vale la soglia generale di 300.000 euro;
  • verificare la posizione sul Registro Nazionale Aiuti prima di ogni nuova richiesta è un controllo prudente (l'obbligo di verifica è dell'ente concedente): la sezione Trasparenza del registro è pubblica e gli enti registrano gli aiuti entro 20 giorni lavorativi;
  • se un nuovo aiuto fa superare il tetto, si perde tutto il nuovo aiuto, non solo la parte in eccesso (art. 3, par. 7).

Prima di richiedere qualsiasi bando pubblico o incentivo statale, c'è un controllo che può evitare a un'impresa di perdere un contributo o di doverlo restituire: verificare la propria posizione de minimis. Il regime de minimis è il meccanismo europeo che permette alle aziende di ricevere aiuti pubblici "di piccola entità" senza complesse procedure di notifica alla Commissione Europea. Dal 1° gennaio 2024, però, le regole sono cambiate con il nuovo Regolamento UE 2023/2831: la soglia massima è passata da 200.000 a 300.000 euro, il periodo di calcolo è diventato di tre anni mobili e non segue più gli esercizi finanziari, e il regolamento chiarisce che anche una persona fisica che controlla più società e partecipa alla loro gestione può legarle in un'unica impresa. Ignorare queste regole può costare caro: se un nuovo aiuto fa superare il tetto, l'impresa perde l'intero nuovo aiuto, non solo la parte in eccesso, e se l'aiuto è già stato erogato va restituito.

Nel video qui sotto vediamo in meno di tre minuti la regola dei 300.000 euro in tre anni mobili e come stimare il tuo residuo con il calcolatore de minimis gratuito.

Cos'è il regime de minimis e perché cambia nel 2024-2030

Il regime de minimis è un'eccezione alle regole europee sugli aiuti di Stato. In linea generale, ogni volta che uno Stato membro vuole concedere un aiuto pubblico a un'impresa, deve notificarlo alla Commissione Europea, che valuta se l'aiuto distorce o meno la concorrenza nel mercato unico. Questa procedura è lunga, complessa e burocratica. L'UE ha però riconosciuto che esistono aiuti di importo così ridotto da non poter in realtà falsare la concorrenza: per questi ha creato il regime de minimis, che permette agli Stati membri di erogare aiuti senza previa notifica. La logica è semplice: sotto una certa soglia, l'aiuto è considerato trascurabile e non richiede l'approvazione di Bruxelles.

Il Regolamento UE 2023/2831, entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e valido fino al 31 dicembre 2030, ha aggiornato questo regime. Il cambiamento più visibile è l'innalzamento della soglia massima da 200.000 a 300.000 euro, un aumento del 50% che tiene conto dell'inflazione accumulata negli anni. Questo offre maggiore flessibilità alle imprese, che possono combinare più contributi regionali, finanziamenti agevolati e voucher per la digitalizzazione senza superare il tetto. Ma non è l'unica novità: il regolamento sostituisce i tre esercizi finanziari con tre anni mobili, contati a ritroso dalla data di concessione, e chiarisce quando una persona fisica lega più imprese in un'impresa unica.

Per le imprese italiane, il regime de minimis è diventato uno strumento centrale per accedere a agevolazioni come Resto al Sud 2.0, i voucher digitalizzazione e molti contributi regionali. Non tutti gli incentivi però passano dal de minimis: la Nuova Sabatini, per esempio, è un aiuto comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento GBER e non erode il plafond di 300.000 euro. La semplificazione procedurale è evidente: invece di attendere mesi per l'approvazione europea, l'ente concedente (Regione, Invitalia, MIMIT) può erogare direttamente il contributo, rispettando però i limiti di plafond. Proprio per questo motivo è chiave che ogni impresa conosca la propria posizione de minimis prima di presentare qualsiasi domanda: una volta superata la soglia, non è più possibile ricevere aiuti de minimis fino a quando il triennio mobile non "ripulisce" il conteggio.

Le novità 2024 che ogni impresa deve conoscere

Il passaggio dal vecchio Regolamento UE 1407/2013 al nuovo 2023/2831 ha introdotto cambiamenti che vanno oltre il semplice innalzamento della soglia. Queste modifiche hanno un impatto pratico diretto sul modo in cui le imprese devono calcolare i propri aiuti e, soprattutto, su come devono interpretare il concetto di "impresa unica". Ignorare queste novità può portare a calcoli errati e a superamenti involontari della soglia, con conseguenze anche gravi.

Tre anni mobili invece degli esercizi finanziari

Una delle modifiche più rilevanti riguarda il periodo di riferimento per il calcolo degli aiuti. Fino al 31 dicembre 2023, il triennio di calcolo era "finanziario": coincideva con gli esercizi finanziari dell'impresa, che potevano non allinearsi all'anno solare. Una SRL con esercizio che chiude il 30 giugno contava gli aiuti ricevuti dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024. Dal 2024, invece, la data di chiusura dell'esercizio non conta più: il periodo è di tre anni mobili, contati a ritroso dalla data di concessione del nuovo aiuto. Non coincide nemmeno con gli anni civili: non si sommano per intero il 2022, il 2023 e il 2024, ma solo gli aiuti concessi nei tre anni che precedono quella data. Questa modifica semplifica la vita agli enti concedenti, che non devono più adattarsi alle diverse chiusure fiscali delle aziende, ma può creare confusione per le imprese abituate al vecchio sistema.

Il cambiamento ha implicazioni pratiche immediate. Consideriamo un'impresa che ha ricevuto 150.000 euro di aiuti de minimis il 10 settembre 2021 e 160.000 euro il 15 marzo 2024. Se il nuovo aiuto ha la concessione prevista il 5 settembre 2024, la finestra va dal 6 settembre 2021 al 5 settembre 2024: entrambi gli aiuti rientrano, il totale è 310.000 euro e il tetto è già superato. Se la concessione slitta al 15 settembre 2024, la finestra parte dal 16 settembre 2021: l'aiuto del 2021 esce dal conteggio, restano 160.000 euro e la capienza torna a 140.000 euro. Contare per anni civili interi, o per esercizi come si faceva prima, porta a risultati diversi: per questo le date vanno verificate una per una.

Calcolo su tre anni a ritroso

Ancora più sottile è il metodo di calcolo temporale. Il regolamento parla di tre anni, contati a ritroso dalla data di concessione del nuovo aiuto. L'esempio ufficiale del Registro Nazionale Aiuti: per una concessione prevista il 10 febbraio 2024 si contano gli aiuti concessi dall'11 febbraio 2021 al 10 febbraio 2024. Non si tratta quindi di tre anni civili fissi, ma di una finestra mobile che scorre ogni giorno. Se un'impresa riceve un aiuto il 15 giugno 2025, il periodo di calcolo va dal 16 giugno 2022 al 15 giugno 2025. Se la stessa impresa riceve un altro aiuto il 15 luglio 2025, il periodo cambia: dal 16 luglio 2022 al 15 luglio 2025. Un aiuto concesso il 1° luglio 2022 rientrava nel conteggio a giugno ed esce a luglio, perché la finestra si è spostata.

Questo meccanismo a "scorrimento" crea una dinamica interessante: il plafond de minimis non è statico, ma si "autopulisce" nel tempo. Ogni giorno che passa, la finestra di tre anni avanza di un giorno, facendo uscire dal conteggio gli aiuti più vecchi. Un'impresa che ha esaurito il plafond nel 2024 potrebbe ritrovare capienza nel 2025 senza aver fatto nulla, semplicemente perché alcuni aiuti sono usciti dal periodo di calcolo. Allo stesso modo, un'impresa che oggi è sotto soglia può superarla con il prossimo aiuto, se l'importo eccede la capienza residua alla data in cui l'aiuto viene concesso.

Impresa unica e collegamento tramite persona fisica

La novità potenzialmente più rischiosa per le imprese riguarda il concetto di impresa unica. Il limite di 300.000 euro non si applica alla singola società, ma all'insieme delle imprese legate da uno di questi rapporti: maggioranza dei diritti di voto, diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, influenza dominante in forza di un contratto o di una clausola dello statuto, controllo della maggioranza dei voti grazie a un accordo con altri soci; contano anche i rapporti indiretti, tramite altre imprese. La definizione dell'art. 2 è la stessa del vecchio Reg. 1407/2013, ma il nuovo regolamento chiarisce (considerando 4) che anche una persona fisica che detiene partecipazioni di controllo e partecipa effettivamente alla gestione è considerata impresa: in quel caso le società che controlla formano un'impresa unica. Non basta quindi un collegamento qualsiasi tramite persona fisica: servono il controllo e la gestione effettiva. Il Registro Nazionale Aiuti oggi include le persone fisiche nel perimetro che ricostruisce, ma la valutazione finale spetta all'ente concedente.

Questo ha conseguenze pratiche importanti. Consideriamo Mario Rossi, che possiede il 60% della SRL A e il 70% della SRL B ed è amministratore di entrambe. La SRL A ha ricevuto 180.000 euro di aiuti de minimis nei tre anni, la SRL B ne ha ricevuti 100.000. Prese da sole, entrambe sono sotto soglia. Ma come impresa unica i due importi si sommano: 280.000 euro, con appena 20.000 euro di capienza per tutto il gruppo. Se la SRL B chiede un contributo de minimis di 50.000 euro, il totale salirebbe a 330.000 euro: il nuovo aiuto non può essere concesso in de minimis e, se fosse erogato, andrebbe restituito per intero, non solo per i 30.000 euro di eccedenza. Se invece Rossi avesse il 50% di ciascuna società, senza patti con gli altri soci né poteri di nomina, la sola quota paritaria non gli darebbe la maggioranza dei voti e non basterebbe a creare un'impresa unica.

Rientrano nel perimetro dell'impresa unica tutte le realtà nelle quali sussistono specifici rapporti di controllo: partecipazioni superiori al 50% dei diritti di voto, diritto di nominare la maggioranza degli organi amministrativi, controllo contrattuale o statutario, o accordi con altri soci che attribuiscono a uno di loro il controllo della maggioranza dei voti. La norma punta a impedire che un imprenditore "frammenti" le proprie attività tra più società per moltiplicare i plafond de minimis disponibili, aggirando così lo spirito della regolamentazione europea.

Soglie e limiti settoriali

Il massimale generale di 300.000 euro nel triennio si applica alla grande maggioranza delle imprese italiane, ma esistono settori con limiti più ridotti o esclusi dal Regolamento 2023/2831. La classificazione dipende dal codice ATECO prevalente dell'impresa, iscritto presso la Camera di Commercio, ed è essenziale identificare correttamente il proprio settore prima di calcolare il plafond disponibile.

Una novità importante del Regolamento UE 2023/2831 è l'eliminazione del limite ridotto per il trasporto merci su strada per conto terzi: le imprese di autotrasporto, prima soggette al massimale di 100.000 euro previsto dal Regolamento UE 1407/2013, ora applicano la soglia generale di 300.000 euro nel triennio. Restano invece esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 2023/2831 la produzione primaria di prodotti agricoli (disciplinata dal Reg. UE 1408/2013, con soglia di 50.000 euro per gli aiuti concessi dal 16 dicembre 2024) e la pesca e l'acquacoltura (Reg. UE 717/2014, soglia di 30.000 euro, che sale a 40.000 euro solo se lo Stato lo prevede e dispone di un registro centrale nazionale; per la pesca il periodo resta di tre esercizi finanziari). Gli aiuti concessi in questi settori hanno un massimale proprio, ma si sommano agli aiuti del Reg. 2023/2831 nel tetto complessivo di 300.000 euro.

Un caso a parte è rappresentato dai Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), come i trasporti pubblici locali, la gestione di rifiuti, la distribuzione di energia o acqua. Per questi servizi il massimale de minimis è innalzato a 750.000 euro nel triennio, una soglia molto più alta che riflette la natura di questi servizi, considerati strategici e meno soggetti a distorsioni della concorrenza. Il regolamento di riferimento è l'UE 2023/2832, specifico per il settore SIEG, che sostituisce il precedente 360/2012.

Settore Soglia de minimis Regolamento di riferimento Note
Generale 300.000 € UE 2023/2831 Tutte le imprese non in settori specifici
Trasporto merci su strada 300.000 € UE 2023/2831 Eliminato il vecchio limite di 100.000 € (Reg. 1407/2013)
Pesca e acquacoltura 30.000 € (40.000 € se previsto) UE 717/2014 (mod. UE 2023/2391) Tre esercizi finanziari; 40.000 € solo con registro centrale nazionale
Agricoltura primaria 50.000 € UE 1408/2013 Produzione primaria, esclusa dal Reg. 2023/2831
SIEG (Servizi interesse generale) 750.000 € UE 2023/2832 Trasporti pubblici, rifiuti, energia, acqua

Come calcolare gli aiuti de minimis ricevuti

Il calcolo della propria posizione de minimis richiede una metodologia rigorosa e una fonte dati affidabile. Non basta sommare i contributi che ti ricordi di aver ricevuto: devi consultare il Registro Nazionale Aiuti (RNA), la banca dati ufficiale che traccia tutti gli aiuti di Stato concessi alle imprese italiane. Solo dai dati del Registro puoi sapere quali aiuti sono stati effettivamente registrati a tuo nome e, soprattutto, di quali sono stati conteggiati come de minimis.

Il Registro Nazionale Aiuti (RNA)

Il Registro Nazionale Aiuti (rna.gov.it) è il portale gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che raccoglie tutte le informazioni sugli aiuti di Stato concessi in Italia. Ogni ente che eroga un contributo pubblico ha l'obbligo di registrarlo sul RNA, specificando tra l'altro se si tratta di un aiuto de minimis, il regolamento di riferimento, l'importo lordo e la data di concessione. Il Registro è lo strumento ufficiale che gli enti concedenti usano per verificare, prima di approvare una nuova domanda, se l'impresa beneficiaria ha ancora plafond disponibile nel triennio mobile. Il problema, però, è che il Registro non è aggiornato in tempo reale: il Regolamento UE 2023/2831 impone agli enti di registrare un aiuto entro 20 giorni lavorativi dalla concessione, quindi un contributo ricevuto oggi potrebbe non comparire ancora nella visura per alcune settimane.

L'area riservata del RNA è accessibile solo alle amministrazioni e agli enti concedenti: è da lì che l'ente, durante l'istruttoria, genera la Visura de minimis, il documento che elenca gli aiuti de minimis e de minimis SIEG concessi a livello di impresa unica e calcola l'importo ancora concedibile sui tre anni a ritroso dalla data prevista di concessione. L'impresa non può generarla da sola. Per conoscere la propria posizione usa la sezione Trasparenza del RNA, pubblica e senza login: si cerca per codice fiscale e si consultano gli aiuti registrati, con data di concessione, importo, regolamento di riferimento ed ente concedente. La ricerca però riguarda una singola impresa: gli aiuti delle società collegate vanno cercati e sommati uno per uno, e le date vanno controllate rispetto alla data in cui prevedi la concessione.

Un aspetto spesso sottovalutato è che il perimetro di impresa unica usato dalla visura RNA è ricostruito dai dati del Registro Imprese (elenco soci, direzione e coordinamento, cariche nelle società di persone) e può risultare più ampio o più stretto di quello reale. In quel caso conta l'autocertificazione dell'impresa: l'ente concedente corregge il perimetro sulla base della tua dichiarazione e, se il Registro nega la registrazione, può reiterare la richiesta indicando il perimetro corretto. Per questo è importante dichiarare con precisione le società collegate nella domanda.

Hai estratto gli aiuti della tua impresa dal Registro Nazionale Aiuti e vuoi capire subito la tua posizione de minimis? Usa il nostro Calcolatore De Minimis: carica il file CSV e ottieni in 2 minuti una stima del totale ricevuto, del residuo disponibile e della percentuale di utilizzo negli ultimi tre anni, calcolati alla data odierna. Le società collegate dell'impresa unica vanno sommate a parte.

Periodo di riferimento e metodo di calcolo

Il calcolo della posizione de minimis segue regole precise che vanno applicate con attenzione. Il primo passo è identificare il periodo di riferimento: tre anni a ritroso dalla data di concessione del nuovo aiuto che intendi richiedere. Non si tratta di anni civili, ma di una finestra mobile che scorre ogni giorno. Se la concessione è prevista il 20 gennaio 2025, il periodo di calcolo va dal 21 gennaio 2022 al 20 gennaio 2025. Qualsiasi aiuto de minimis concesso in questo intervallo temporale rientra nel conteggio.

Il secondo passo è filtrare solo gli aiuti esplicitamente contrassegnati come "de minimis". Nel Registro Nazionale Aiuti convivono diverse tipologie di agevolazioni: aiuti de minimis, aiuti GBER (regolamento generale di esenzione), aiuti notificati e approvati dalla Commissione Europea, aiuti ai sensi del Quadro Temporaneo (emergenza COVID). Per il calcolo del plafond de minimis contano solo quelli marcati come tali. Un contributo ricevuto con il regime GBER, anche se di importo ridotto, non consuma il tuo plafond de minimis. Lo stesso tipo di agevolazione, però, può essere concesso in de minimis o in esenzione a seconda della misura: l'inquadramento è indicato nel bando, nel provvedimento di concessione e nel Registro.

Il terzo passo è sommare gli importi lordi degli aiuti de minimis concessi nei tre anni. Attenzione: si conteggia l'importo dell'aiuto effettivamente ricevuto, non il valore dell'investimento o delle spese sostenute. Se ottieni un contributo a fondo perduto del 50% su un investimento di 100.000 euro, al tuo plafond de minimis vengono addebitati 50.000 euro (l'importo dell'aiuto), non 100.000. Lo stesso principio si applica alle garanzie pubbliche: viene conteggiato l'equivalente sovvenzione lordo, ovvero il valore attuale della garanzia calcolato con formule attuariali, non l'importo garantito. L'ESL è di norma molto più basso dell'importo garantito e lo trovi nel provvedimento di concessione e nel Registro.

Facciamo un esempio pratico. La SRL Servizi Digitali attende un nuovo aiuto con concessione prevista il 15 gennaio 2025. Il periodo di calcolo va dal 16 gennaio 2022 al 15 gennaio 2025. Dai registri aziendali e dal Registro Nazionale Aiuti emergono tre aiuti de minimis nel periodo: una garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI del 20 marzo 2023 su un finanziamento di 45.000 euro, con equivalente sovvenzione lordo (ESL) di 8.000 euro, 65.000 euro il 10 luglio 2024 (bando regionale digitalizzazione) e 30.000 euro il 5 novembre 2024 (contributo formazione 4.0). Per la garanzia si conta l'ESL, non l'importo garantito: il totale è 103.000 euro (8.000 + 65.000 + 30.000). La soglia massima è 300.000 euro. L'impresa è sotto soglia e ha ancora un residuo disponibile di 197.000 euro. La percentuale di utilizzo è il 34,3%. Se la concessione slitta di qualche mese, il periodo di calcolo si sposta: escono gli aiuti concessi più di tre anni prima della nuova data, se presenti, ed eventualmente ne entrano altri.

Errori comuni e conseguenze

La maggior parte dei problemi de minimis non nasce dalla mala fede, ma da errori di calcolo o da incompletezza nelle verifiche. L'errore più frequente è considerare ogni società come un'entità autonoma, ignorando il perimetro dell'impresa unica. Un imprenditore che possiede due SRL, ciascuna con 150.000 euro di aiuti, potrebbe pensare che entrambe siano regolari. Ma se le due società sono controllate dalla stessa persona fisica, che partecipa alla loro gestione, il plafond aggregato è 300.000 euro, esattamente al limite: è ancora in regola, ma un ulteriore aiuto, anche di importo ridotto, non potrebbe più essere concesso in de minimis.

Un secondo errore comune è confondere i periodi di calcolo. Usare gli anni civili fissi (2023, 2024, 2025) invece dei tre anni mobili a ritroso dalla data di concessione può portare a includere nel conteggio aiuti che sono fuori periodo, o a escluderne altri che invece rientrano. Similmente, contare per esercizi finanziari, come si faceva prima del 2024 (errore che chi ha processi consolidati può commettere per abitudine), produce risultati errati. Quando ci si avvicina alla soglia, anche uno scarto di pochi giorni può fare la differenza tra essere in regola o perdere il nuovo aiuto.

Un terzo errore, particolarmente insidioso, riguarda l'interpretazione dell'importo da conteggiare. Alcune imprese sommano il valore dei progetti finanziati, invece dell'aiuto effettivamente ricevuto. Se un bando finanzia al 70% un investimento di 200.000 euro, al plafond de minimis va addebitato il contributo ricevuto (140.000 euro), non l'intero investimento. Altre volte si confondono i contributi de minimis con gli aiuti concessi in altri regimi: garanzie pubbliche, finanziamenti agevolati e crediti d'imposta possono essere in de minimis (e consumano plafond) oppure in esenzione o notificati (e non lo consumano), a seconda della misura. Controllare il regime indicato nel provvedimento è chiave per non calcolare male.

Prima di richiedere un aiuto, verifica sempre

Prima di presentare domanda per qualsiasi bando pubblico o incentivo statale, verifica la tua posizione de minimis sul Registro Nazionale Aiuti. Calcola il totale esatto ricevuto nei tre anni che precedono la data prevista di concessione, considerando anche le imprese collegate, e controlla se il tuo settore ha limiti specifici inferiori. Un controllo di 5 minuti può evitare di perdere un contributo o di doverlo restituire.

Se un nuovo aiuto ti farebbe superare la soglia, quel nuovo aiuto non può beneficiare del de minimis per intero, non solo per la parte che eccede (art. 3, par. 7, Reg. UE 2023/2831). In Italia il Registro non consente di registrare un aiuto oltre il massimale, e senza registrazione l'aiuto non può essere fruito legittimamente; se è già stato erogato, va recuperato come aiuto illegittimo. In alcuni bandi è possibile chiedere, prima della concessione, di ridurre l'importo entro la capienza residua: verifica con l'ente concedente se la misura lo consente. In ogni caso, dover restituire un aiuto già speso per acquistare beni strumentali o avviare progetti crea seri problemi di liquidità.

Come verificare la posizione de minimis passo per passo

La verifica della propria posizione de minimis è un processo che richiede attenzione ai dettagli, ma può essere eseguito autonomamente seguendo una procedura standardizzata. Il punto di partenza è sempre il Registro Nazionale Aiuti, che fornisce il dato ufficiale sugli aiuti registrati a tuo nome. Tuttavia, come abbiamo visto, il dato RNA non basta: deve essere integrata con un'analisi manuale delle date e del perimetro di impresa unica.

Passo 1: accesso al Registro Nazionale Aiuti

Vai sul portale rna.gov.it, nella sezione Trasparenza: è pubblica e non richiede alcuna credenziale. Cerca la tua impresa per codice fiscale e consulta gli aiuti registrati a suo nome. L'area riservata e la Visura de minimis sono invece strumenti delle amministrazioni e degli enti concedenti, che li usano nell'istruttoria: l'impresa non può generare la visura da sola. Se fai parte di un'impresa unica con più società, ripeti la ricerca per ciascuna di esse.

Se esporti i dati in formato CSV, puoi caricarli direttamente in strumenti di calcolo automatico come il nostro Calcolatore De Minimis, senza dover riscrivere i dati. Ti consiglio di conservarne anche una copia per archivio, insieme ai provvedimenti di concessione: ti servirà per controllare date e importi e per compilare le dichiarazioni nelle domande successive.

Passo 2: lettura dei dati del Registro

Per ogni aiuto il Registro riporta, tra l'altro, la data di concessione, l'importo dell'aiuto, il regolamento di riferimento (generale, agricoltura, pesca, SIEG) e l'ente concedente. La sezione Trasparenza mostra però gli aiuti della singola impresa: il perimetro di impresa unica devi ricostruirlo tu, partendo dalla struttura societaria (soci, controlli, amministratori), ed è quello che dichiarerai nella domanda. Se il perimetro che il Registro ricava dal Registro Imprese è diverso da quello reale, l'ente concedente lo corregge sulla base della tua autocertificazione.

A questo punto devi filtrare gli aiuti per il periodo di tre anni. Il riferimento è la data prevista di concessione del nuovo aiuto: se è il 20 gennaio 2025, il periodo va dal 21 gennaio 2022 al 20 gennaio 2025. Un aiuto concesso il 21 gennaio 2022 rientra nel conteggio, uno concesso il 15 gennaio 2022 è fuori. Quando fai la verifica in anticipo, ricorda che l'ente la rifarà alla data di concessione: un aiuto vicino al bordo della finestra può entrare o uscire a seconda di quando arriva il provvedimento.

Passo 3: analisi degli aiuti e calcolo del plafond

Una volta filtrati gli aiuti nel periodo di tre anni, somma gli importi lordi di quelli contrassegnati come "de minimis". Attenzione alle etichette: alcuni aiuti sono marcati come "de minimis: NO" e quindi non vanno nel calcolo. Altri possono avere etichette complesse come "de minimis agricoltura" (soglia 50.000, Reg. UE 1408/2013) o "de minimis SIEG" (soglia 750.000, Reg. UE 2023/2832): in questi casi devi applicare il massimale settoriale appropriato, ricordando che gli aiuti agricoli e della pesca si sommano comunque a quelli generali nel tetto di 300.000 euro. Ricorda che dal 2024 il trasporto merci su strada non ha più un limite ridotto: vale la soglia generale. Se operi in un settore speciale, assicurati di identificare correttamente la soglia di riferimento.

Confronta il totale ottenuto con la soglia applicabile al tuo settore. Se sei sotto soglia, calcola il residuo disponibile sottraendo il totale dal massimale: questo è l'importo massimo di nuovi aiuti de minimis che puoi ancora ricevere nel triennio mobile. Se il nuovo aiuto ti porterebbe oltre la soglia, ricorda che lo perderesti per intero: puoi attendere che gli aiuti più vecchi escano dalla finestra mobile, verificare se il bando consente di ridurre l'importo prima della concessione o valutare misure concesse in un regime diverso dal de minimis. Ricorda che il triennio mobile scorre ogni giorno: aiuti che oggi rientrano nel calcolo tra un mese potrebbero uscire, liberando plafond.

Hai estratto il CSV dal Registro Nazionale Aiuti e non vuoi cimentarti con calcoli manuali e filtri complessi? Carica il file nel nostro Calcolatore De Minimis e ottieni subito: il totale degli aiuti della tua impresa negli ultimi tre anni, calcolato alla data odierna, il residuo disponibile prima di superare la soglia, la percentuale di utilizzo del plafond e l'elenco degli aiuti con evidenza di quelli che rientrano nel periodo. Il calcolo riguarda una singola impresa: gli aiuti delle società collegate vanno aggiunti a parte, e l'ente concedente rifarà il conteggio alla data di concessione.

SRLOnline consiglia: prevenire è meglio che curare

La gestione del plafond de minimis non dovrebbe essere un'attività emergenziale, da fare solo quando serve presentare una nuova domanda di contributo. Le imprese più organizzate integrano la verifica de minimis nella propria routine periodica, controllando la posizione almeno ogni sei mesi anche in assenza di richieste di finanziamenti in corso. Questo approccio preventivo permette di pianificare con anticipo l'accesso agli incentivi, evitando di scoprire troppo tardi di aver esaurito il plafond proprio quando si presenta un'opportunità interessante.

Un sistema ancora più efficace è abbinare la verifica periodica a un budgeting pluriennale degli aiuti. Se sai che nel triennio 2025-2027 prevedi di accedere a Resto al Sud (fino a 50.000 euro di fondo perduto), alla Nuova Sabatini (finanziamento agevolato con garanzia pubblica, aiuto comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento GBER che non consuma il plafond de minimis) e a un bando regionale per la digitalizzazione (40.000 euro), puoi calcolare in anticipo quali e quanti aiuti de minimis puoi realisticamente ricevere, e in che sequenza temporale. Una pianificazione intelligente ti permette di massimizzare i benefici sfruttando appieno il plafond disponibile, senza sprechi né sovrapposizioni.

Quando la struttura societaria è complessa, con più imprese collegate tramite persona fisica, la verifica deve essere effettuata a livello di gruppo, aggregando i plafond di tutte le società dell'impresa unica. In questi casi è importante affiancare alla verifica RNA una mappatura patrimoniale completa: chi possiede cosa, quali sono i controlli incrociati, quali società hanno ricevuto aiuti de minimis negli ultimi tre anni. Solo una visione d'insieme permette di evitare che una singola società, calcolando il proprio plafond in modo isolato, vada in sovrapposizione a livello di gruppo.

Per esaminare i temi della costituzione societaria, della gestione contabile e dell'accesso agli incentivi

FAQ: domande frequenti sul regime de minimis

Serve il commercialista per verificare la posizione de minimis?

La verifica di base può essere effettuata autonomamente consultando la sezione Trasparenza del Registro Nazionale Aiuti e seguendo la procedura descritta in questa guida. Tuttavia, quando la struttura societaria è complessa, con più imprese collegate, o quando ci sono dubbi sulla classificazione settoriale (un'impresa mista che opera sia in trasporti che in logistica, per esempio), il supporto di un commercialista o di un consulente in finanza agevolata può evitare errori costosi. Il professionista non solo esegue il calcolo, ma ti aiuta a interpretare correttamente le norme, a identificare il perimetro di impresa unica e a pianificare l'accesso agli incentivi nel triennio mobile.

Il limite di 300.000 euro è annuale o per triennio?

Il limite di 300.000 euro si riferisce al totale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di tre anni, non a un limite annuale di 100.000 euro. In teoria potresti ricevere 300.000 euro con un unico aiuto, purché nei tre anni precedenti la concessione non abbia ricevuto altri aiuti de minimis. In pratica, però, è raro che un singolo bando eroghi in un'unica soluzione l'intero plafond. È importante evidenziare che il triennio è "mobile": non sono tre anni civili fissi, ma tre anni contati a ritroso dalla data di concessione di ciascun nuovo aiuto.

Le garanzie pubbliche consumano il plafond de minimis?

Sì, quando la garanzia pubblica è concessa in regime de minimis consuma plafond; alcune garanzie, anche del Fondo di Garanzia per le PMI, possono invece essere concesse in un regime diverso, e l'inquadramento è indicato nel provvedimento. In ogni caso non viene conteggiato l'importo garantito, ma l'equivalente sovvenzione lordo (ESL), ovvero il valore dell'aiuto implicito nella garanzia, calcolato con metodi specifici. L'ESL è di norma molto più basso dell'importo garantito: il valore esatto è riportato nel provvedimento di concessione della garanzia e nel Registro Nazionale Aiuti. Questo meccanismo permette alle imprese di accedere a garanzie pubbliche senza esaurire rapidamente il plafond de minimis.

Cosa succede se supero la soglia de minimis?

Se un nuovo aiuto ti fa superare la soglia, perdi l'intero nuovo aiuto, non solo la parte in eccesso: l'art. 3, par. 7, del Reg. UE 2023/2831 stabilisce che l'aiuto che porta oltre il massimale non può beneficiare del regolamento. Ad esempio, se nei tre anni hai già ricevuto 280.000 euro e ti viene concesso un contributo di 40.000 euro, non sono in gioco solo i 20.000 euro di eccedenza: è l'intero contributo di 40.000 euro a uscire dal de minimis. In Italia il Registro Nazionale Aiuti non consente di registrare un aiuto oltre il massimale, e un aiuto non registrato non può essere fruito legittimamente; se è già stato erogato, va recuperato. Gli aiuti ricevuti in precedenza entro il limite restano validi.

Dopo aver esaurito il plafond, quando posso ricevere nuovi aiuti de minimis?

Il regolamento non prevede un'esclusione o una sanzione di durata fissa. Semplicemente, finché il totale degli aiuti nei tre anni mobili resta al tetto, non c'è capienza per nuovi aiuti de minimis. Man mano che gli aiuti più vecchi escono dalla finestra di tre anni, il plafond si libera: se ad esempio una parte del plafond è occupata da un aiuto di 100.000 euro concesso il 1° marzo 2023, per un nuovo aiuto concesso dal 1° marzo 2026 in poi quell'importo non conta più. Nel frattempo puoi accedere ad aiuti concessi in altri regimi (esenzione GBER, aiuti notificati), se la misura lo prevede.

Il Registro Nazionale Aiuti è aggiornato in tempo reale?

No, il Registro Nazionale Aiuti non è aggiornato in tempo reale. Il Regolamento UE 2023/2831 impone agli enti concedenti di registrare un aiuto entro 20 giorni lavorativi dalla concessione, e dal 1° gennaio 2026 ogni Stato membro deve registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale (in Italia è lo stesso RNA, la cui sezione Trasparenza era già pubblica). Questo significa che un contributo ricevuto oggi potrebbe non comparire nel Registro per alcune settimane. Per questo motivo, quando calcoli la tua posizione de minimis, devi integrare i dati RNA con le informazioni in tuo possesso: decreti di concessione, bonifici ricevuti, comunicazioni dagli enti. Se presenti una domanda a breve distanza dall'ottenimento di un contributo, è prudente dichiarare esplicitamente l'aiuto ricevuto, anche se non risulta ancora sul Registro, per evitare accuse di omissione.


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Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 1999, Presidente e Amministratore Delegato di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Componente della commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Presidente della commissione Modelli Organizzativi e Compliance dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Si occupa di bilancio e revisione legale, fiscalità d'impresa, finanza agevolata e prevenzione della crisi d'impresa, oltre che di digitalizzazione dei processi e intelligenza artificiale applicata agli studi professionali e alle PMI. Autore di “Commercialista 5.0” e “Dalla società tra commercialisti alla rete professionale”, co-founder di PartitaIVA.it.

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