
L'aggiornamento annuale del canone si calcola sulla variazione dell'indice FOI tra lo stesso mese di due anni diversi, applicata nella misura prevista dalla legge o dalla clausola del contratto. Inserisci canone e mese di riferimento: vedi la variazione, la quota applicata e il nuovo canone.
Nuovo canone mensile da luglio 2026
816,75 €
Aumento di 16,75 € al mese, 201,00 € su dodici mensilità.
800,00 € × 2,09% = 16,75 € → 816,75 €
Hai usato adeguamento canone con indice ISTAT: se vuoi un controllo approfondito o una consulenza sulla tua situazione, parlane con un nostro esperto.
“Salve, ho appena usato adeguamento canone con indice ISTAT s...”
Risposta rapida • Senza impegno
L'art. 32 della L. 27 luglio 1978, n. 392 consente alle parti di convenire l'aggiornamento annuale del canone per le variazioni del potere di acquisto della lira, oggi misurate con l'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'aggiornamento è facoltativo: deve essere previsto nel contratto e viene attivato su richiesta del locatore.
La variazione in aumento non può superare il 75% della variazione FOI accertata dall'ISTAT. In pratica, il proprietario verifica il mese di riferimento previsto dal contratto, confronta il suo indice con quello dello stesso mese dell'anno precedente e comunica al conduttore l'importo aggiornato. L'inquilino deve poter verificare la percentuale applicata, il mese FOI utilizzato e la data dalla quale viene richiesto il nuovo canone.
Per confrontare il risultato con una rivalutazione monetaria più ampia puoi usare il calcolatore di rivalutazione ISTAT. L'adeguamento del canone applica invece il limite e le condizioni proprie dell'art. 32.
Il 75% è il massimo inderogabile in aumento previsto dall'art. 32. Le parti possono pattuire una percentuale inferiore oppure escludere l'aggiornamento. Perciò il calcolo del limite massimo non coincide necessariamente con l'importo che il locatore può chiedere in base al singolo contratto.
L'art. 12 L. 392/1978 dichiara nullo ogni patto che attribuisca al locatore un canone superiore a quello stabilito dalla legge. La disciplina va letta anche come tutela del conduttore: la clausola deve restare nei limiti pattuiti e legali, senza trasformare il limite del 75% in un aumento dovuto in ogni contratto.
Prima di applicare la percentuale massima conviene quindi leggere la clausola di aggiornamento, controllare se prevede una percentuale diversa e verificare il mese di riferimento indicato dalle parti.
La formula è: nuovo canone = canone attuale × (1 + percentuale × (FOI mese / FOI stesso mese anno precedente − 1)). La percentuale è quella prevista dal contratto, senza superare il 75% quando si calcola il limite dell'art. 32.
Esempio: con un canone attuale di 800 EUR e il confronto luglio 2025-luglio 2026, la serie FOI riporta 100,3 per luglio 2025 e 103,1 per luglio 2026. La variazione è 2,792%; applicando il 75% si ottiene 2,094%. Il calcolo porta a un nuovo canone di 816,75 EUR, prima di verificare la clausola contrattuale e la corretta decorrenza della richiesta.
| Confronto FOI | Variazione annua | Variazione al 75% |
|---|---|---|
| Agosto 2024 su agosto 2023 | +0,92% | +0,69% |
| Agosto 2025 su agosto 2024 | +1,50% | +1,13% |
| Agosto 2026 su agosto 2025 | +3,29% | +2,55% |
La tabella mostra il confronto fra mesi omogenei. L'importo effettivo dipende dal canone, dalla percentuale pattuita e dalla richiesta validamente comunicata.
Per altri calcoli collegati alla locazione puoi consultare il calcolatore degli interessi di mora, tenendo distinti l'adeguamento FOI e gli interessi.
La richiesta del locatore può essere anche orale, purché sia inequivoca e consenta di capire che viene chiesto l'aggiornamento del canone. È comunque prudente usare una comunicazione scritta, indicando mese FOI, variazione, percentuale applicata e nuovo importo.
L'aggiornamento decorre dal mese successivo alla richiesta e non ha effetto retroattivo. È questo il criterio ribadito da Cass. civ., sez. III, ord. 28 settembre 2023, n. 27518: la previsione contrattuale non basta senza una specifica richiesta del locatore.
Il diritto relativo alle prestazioni periodiche si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c. La prescrizione e la decorrenza vanno valutate sulle singole richieste e sulle annualità interessate.
Fino al 31 dicembre 2026 l'art. 3, comma 11, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 stabilisce che, quando il locatore opta per la cedolare secca, è sospesa per la durata dell'opzione la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto.
La sospensione è diversa dall'esclusione: la clausola non viene cancellata e la facoltà può tornare a operare dopo la revoca dell'opzione. Dall'anno d'imposta 2027 la stessa regola, senza modifiche, è trasfusa nell'art. 40, comma 11, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Il locatore può revocare l'opzione entro il termine per il versamento dell'imposta di registro dell'annualità. Dopo la revoca può tornare a chiedere l'aggiornamento, sempre nel rispetto della clausola, della richiesta e dei limiti applicabili.
Per il canone concordato disciplinato dall'art. 2, comma 3, L. 431/1998 non esiste una percentuale fissa nazionale di aggiornamento. Occorre guardare all'accordo territoriale del Comune in cui si trova l'immobile e alla clausola del contratto.
Il DM 16 gennaio 2017, pubblicato nella GU n. 62 del 15 marzo 2017, detta criteri generali per gli accordi territoriali, ma non fissa una percentuale di aggiornamento. In mancanza di una previsione nell'accordo, trova applicazione la regola generale dell'art. 32, se ne ricorrono i presupposti.
Prima della richiesta vanno quindi verificati l'accordo vigente nel Comune, il testo del contratto, il mese FOI indicato e la percentuale prevista. Per un ulteriore strumento sulla rivalutazione di valori immobiliari puoi consultare il calcolatore di rivalutazione delle quote di terreni.
Se la variazione FOI è negativa, il risultato non produce un aumento del canone; se è nulla, non produce una variazione. Gli anni di deflazione possono quindi portare a una variazione FOI negativa, da distinguere dal limite massimo applicabile agli aumenti.
L'adeguamento non opera inoltre su un contratto già scaduto, perché occorre un rapporto locativo al quale riferire la clausola e la richiesta. Va anche verificato se l'aggiornamento è già stato richiesto per l'anno considerato: non si deve duplicare la medesima annualità.
In tutti i casi sono decisivi il testo del contratto, il mese di riferimento, la comunicazione del locatore e la decorrenza indicata dalla legge.
Non esiste un aumento unico valido per ogni contratto. Dipende dal mese FOI scelto, dalla percentuale prevista nel contratto e dalla richiesta del locatore. Per agosto 2026 la variazione annua è +3,29% e il limite del 75% corrisponde a +2,55%, ma l'applicazione concreta va verificata sul contratto e sulla decorrenza della richiesta.
No. L'art. 32 L. 392/1978 richiede che l'aggiornamento sia stato pattuito e che il locatore lo chieda. La clausola contrattuale, da sola, non sostituisce la richiesta inequivoca.
La richiesta deve riferirsi all'aggiornamento annuale previsto e produce effetti dal mese successivo, senza effetto retroattivo. Il diritto alle prestazioni periodiche si prescrive in cinque anni, quindi tempi e annualità devono essere verificati con attenzione.
Per la durata dell'opzione la facoltà di chiedere l'aggiornamento è sospesa, anche se il contratto contiene la clausola. Il locatore può revocare l'opzione entro il termine per il versamento dell'imposta di registro dell'annualità e, dopo la revoca, può tornare a chiedere l'aggiornamento.
La variazione FOI di agosto 2026 rispetto ad agosto 2025 è +3,29%. Applicando il 75% si ottiene +2,55%. Si tratta del limite massimo in aumento, non di una percentuale che il contratto deve necessariamente applicare.
La richiesta non produce effetto retroattivo: l'aggiornamento decorre dal mese successivo alla richiesta. Il diritto relativo alle prestazioni periodiche è soggetto a prescrizione quinquennale, ma la situazione concreta va ricostruita sulla base del contratto e delle richieste già inviate.
L'art. 32 descrive una facoltà che le parti devono convenire. Se manca una previsione contrattuale, il locatore non può applicare l'aggiornamento sulla sola base della variazione FOI; occorre verificare il tipo di contratto e gli accordi che lo regolano.
Il canone concordato segue gli accordi territoriali del Comune dell'immobile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 431/1998. Se l'accordo non prevede l'aggiornamento, si applica la regola generale dell'art. 32, nei suoi presupposti e limiti.
Fonti normative e giurisprudenziali: art. 32 e art. 12 L. 392/1978 su Normattiva; art. 2, comma 3, L. 431/1998 su Normattiva; art. 3, D.Lgs. 23/2011 su Normattiva; art. 40, D.Lgs. 117/2026 su Normattiva; DM 16 gennaio 2017 nella Gazzetta Ufficiale; Cass. civ., sez. III, ord. 28 settembre 2023, n. 27518, nella Corte di cassazione; pagina ISTAT delle rivalutazioni monetarie.
I testi normativi sono da verificare nella versione vigente e gli accordi territoriali possono avere contenuti diversi. Il calcolo è indicativo, dipende dai dati inseriti e non sostituisce il parere del professionista.
Il calcolatore funziona dentro un iframe: incolla il codice nella pagina del tuo sito o del tuo blog. Il contenuto resta aggiornato da SRLOnline e ogni widget porta un link alla pagina completa con la guida.
<iframe src="https://www.srlonline.com/embed/adeguamento-canone-istat/" title="Adeguamento del canone di locazione con l'indice ISTAT" width="100%" height="1100" style="border:0" loading="lazy"></iframe>