
Quanto valgono i giorni di ritardo su una fattura non pagata? Il calcolatore applica il saggio giusto a ogni periodo: per la mora commerciale il saggio BCE più otto punti fissato per semestre, per gli altri crediti l'interesse legale dell'anno. Gli interessi vanno spezzati quando il ritardo attraversa più periodi, ed è l'errore che si vede più spesso nei conteggi fatti a mano.
Interessi maturati in 183 giorni di ritardo
515,19 €
Totale con il credito: 10.515,19 €
| Dal | Al | Giorni | Saggio | Interessi |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-06-30 | 91 | 10,15% | 253,05 € |
| 2026-07-01 | 2026-09-30 | 92 | 10,40% | 262,14 € |
Con il numero in mano la richiesta di pagamento diventa concreta: il sollecito scritto con il conteggio degli interessi è il primo passo, la diffida il secondo.
Lo studio segue il recupero dei crediti commerciali: solleciti, diffide e, se serve, il contenzioso.
“Salve, ho calcolato gli interessi di mora: 515,19 € maturati...”
Risposta rapida • Senza impegno
Ogni riga riporta il provvedimento che fissa il saggio, così puoi verificare il valore e la sua fonte periodo per periodo.
| Dal | Al | Saggio | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | 8,00% | Comunicato MEF, GU n. 36 del 13/02/2020 |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | 8,00% | Comunicato MEF, GU n. 191 del 31/07/2020 |
| 2021-01-01 | 2021-06-30 | 8,00% | Comunicato MEF, GU n. 29 del 04/02/2021 |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | 8,00% | Comunicato MEF, GU n. 166 del 13/07/2021 |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | 8,00% | Comunicato MEF, GU n. 20 del 26/01/2022 |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | 8,00% | Comunicato MEF, GU n. 197 del 24/08/2022 |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | 10,50% | Comunicato MEF, GU n. 14 del 18/01/2023 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 12,00% | Comunicato MEF, GU n. 165 del 17/07/2023 |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | 12,50% | Comunicato MEF, GU n. 12 del 16/01/2024 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 12,25% | Comunicato MEF, GU n. 176 del 29/07/2024 |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | 11,15% | Comunicato MEF, GU n. 63 del 17/03/2025 |
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | 10,15% | Comunicato MEF, GU n. 161 del 14/07/2025 |
| 2026-01-01 | 2026-06-30 | 10,15% | Comunicato MEF, GU n. 15 del 20/01/2026 |
| 2026-07-01 | 2026-12-31 | 10,40% | Comunicato MEF, GU n. 163 del 16/07/2026 |
Il D.Lgs. 231/2002 si applica ai pagamenti dovuti come corrispettivo di transazioni commerciali tra imprese o tra impresa e pubblica amministrazione, secondo gli artt. 1 e 2. La mora commerciale decorre di diritto dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di diffida, come stabilisce l'art. 4, comma 1.
Restano fuori dal perimetro del D.Lgs. 231/2002 i consumatori, i pagamenti a titolo di risarcimento del danno e i crediti verso debitori sottoposti a procedura concorsuale, secondo l'art. 1. Prima di applicare un tasso commerciale occorre quindi qualificare il rapporto e il credito.
Il D.Lgs. 231/2002 definisce gli interessi legali di mora come interessi semplici su base giornaliera, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e). Il motore usa i giorni effettivi: la decorrenza è inclusa e anche la data di calcolo è inclusa. La convenzione numerica adottata è quella di un anno di 365 giorni.
interesse = capitale × tasso × giorni / 365
Il tasso va espresso in forma decimale nella formula: per esempio, 10,40% diventa 0,1040. Il conteggio resta semplice sul capitale e non capitalizza gli interessi già maturati. L'art. 1283 c.c. limita l'anatocismo: gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi soltanto nei casi previsti dalla norma, come una domanda giudiziale o un accordo scritto successivo alla scadenza.
L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002 richiede di usare il tasso BCE di riferimento in vigore il 1° gennaio per il primo semestre e il tasso in vigore il 1° luglio per il secondo, con la maggiorazione ordinaria di otto punti. Il MEF pubblica la notizia del tasso nella Gazzetta Ufficiale, secondo l'art. 5, comma 3.
Non si deve quindi usare una media annuale. Un ritardo che attraversa il 30 giugno va tagliato in due segmenti. Nell'esempio della specifica, su un capitale di 10.000 euro, la scadenza è il 31/03/2026 e il calcolo arriva al 30/09/2026:
| Periodo | Giorni | Tasso | Interesse |
|---|---|---|---|
| 01/04–30/06/2026 | 91 | 10,15% | €253,05 |
| 01/07–30/09/2026 | 92 | 10,40% | €262,14 |
| Totale | 183 | non applicabile | €515,19 |
La tabella riporta il tasso BCE di riferimento, la maggiorazione ordinaria e il tasso di mora commerciale risultante. Ogni riga segue il comunicato MEF pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indicata. Il semestre corrente è evidenziato: al 18/09/2026 è il secondo semestre 2026, con tasso ordinario del 10,40% dal 01/07/2026.
| Periodo di ritardo | BCE | Maggiorazione | Mora | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2020–30/06/2020 | 0,00% | +8,00% | 8,00% | Comunicato MEF, GU n. 36 del 13/02/2020 |
| 01/07/2020–31/12/2020 | 0,00% | +8,00% | 8,00% | Comunicato MEF, GU n. 191 del 31/07/2020 |
| 01/01/2021–30/06/2021 | 0,00% | +8,00% | 8,00% | Comunicato MEF, GU n. 29 del 04/02/2021 |
| 01/07/2021–31/12/2021 | 0,00% | +8,00% | 8,00% | Comunicato MEF, GU n. 166 del 13/07/2021 |
| 01/01/2022–30/06/2022 | 0,00% | +8,00% | 8,00% | Comunicato MEF, GU n. 20 del 26/01/2022 |
| 01/07/2022–31/12/2022 | 0,00% | +8,00% | 8,00% | Comunicato MEF, GU n. 197 del 24/08/2022 |
| 01/01/2023–30/06/2023 | 2,50% | +8,00% | 10,50% | Comunicato MEF, GU n. 14 del 18/01/2023 |
| 01/07/2023–31/12/2023 | 4,00% | +8,00% | 12,00% | Comunicato MEF, GU n. 165 del 17/07/2023 |
| 01/01/2024–30/06/2024 | 4,50% | +8,00% | 12,50% | Comunicato MEF, GU n. 12 del 16/01/2024 |
| 01/07/2024–31/12/2024 | 4,25% | +8,00% | 12,25% | Comunicato MEF, GU n. 176 del 29/07/2024 |
| 01/01/2025–30/06/2025 | 3,15% | +8,00% | 11,15% | Comunicato MEF, GU n. 63 del 17/03/2025 |
| 01/07/2025–31/12/2025 | 2,15% | +8,00% | 10,15% | Comunicato MEF, GU n. 161 del 14/07/2025 |
| 01/01/2026–30/06/2026 | 2,15% | +8,00% | 10,15% | Comunicato MEF, GU n. 15 del 20/01/2026 |
| 01/07/2026–31/12/2026 · corrente | 2,40% | +8,00% | 10,40% | Comunicato MEF, GU n. 163 del 16/07/2026 |
Per i crediti civili il riferimento è il codice civile: l'art. 1284 c.c. fissa il tasso legale annuale, l'art. 1282 riguarda i crediti liquidi ed esigibili, l'art. 1224 disciplina gli interessi dal giorno della mora e l'art. 1219 regola la costituzione in mora. L'art. 821, comma 3, c.c. collega i frutti civili alla durata del diritto e sostiene il conteggio per giorni effettivi.
Il tasso legale 2026 è 1,60%, secondo il DM 10 dicembre 2025, pubblicato nella GU n. 289 del 13/12/2025. Per un credito civile la mora richiede di norma una richiesta o un atto di costituzione in mora: nel calcolo va indicata la data documentata, senza presumere sempre il giorno dopo la scadenza. Restano possibili le eccezioni previste dall'art. 1219, comma 2, c.c.
Usa il risultato come prospetto allegato a un sollecito: indica capitale, scadenza, data iniziale, data finale, segmenti semestrali, tassi e fonti. Per la mora commerciale il riferimento alla decorrenza è l'art. 4 del D.Lgs. 231/2002; per il credito civile la richiesta scritta rileva ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Se il sollecito non basta, valuta una diffida formale coerente con il rapporto e con i documenti disponibili. L'invio tramite PEC consente di conservare le ricevute di accettazione e consegna: archivia il messaggio, gli allegati e le ricevute insieme alla fattura e alla prova della scadenza. Per approfondire puoi leggere la guida su quando inviare un sollecito prima della diffida dell'avvocato o usare il generatore della diffida per il socio moroso.
Per una transazione commerciale rientrante nel D.Lgs. 231/2002, gli interessi decorrono di diritto dal giorno successivo alla scadenza, senza costituzione in mora, ai sensi dell’art. 4, comma 1. Per un credito civile la decorrenza deve essere verificata secondo gli artt. 1219 e 1224 c.c.
No. Se il rapporto è una transazione commerciale tra imprese o tra impresa e pubblica amministrazione, l’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 fa decorrere la mora dal giorno successivo alla scadenza senza bisogno di diffida. La disciplina non si estende automaticamente ai consumatori o ai crediti esclusi dall’art. 1.
L’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2002 stabilisce il tasso di riferimento BCE in vigore il 1° gennaio per il primo semestre e quello in vigore il 1° luglio per il secondo semestre. Il MEF pubblica la notizia in Gazzetta secondo il comma 3 dello stesso articolo.
Il periodo va diviso in segmenti, assegnando a ciascun giorno il tasso del semestre in cui ricade. Il calcolo non deve usare una media annuale: si applicano la formula dell’interesse semplice e i tassi pubblicati dal MEF per ogni semestre.
No, non in modo automatico. L’art. 1283 c.c. consente interessi sugli interessi scaduti soltanto nelle condizioni tassative previste dalla norma, tra cui domanda giudiziale o convenzione posteriore alla scadenza. Questo calcolo mantiene come base il capitale.
Per i crediti civili si applicano, secondo il caso, gli artt. 1219, 1224, 1282 e 1284 c.c. La scadenza non prova sempre da sola la costituzione in mora: occorre indicare la data della richiesta o dell’atto rilevante, salvo una specifica eccezione di legge.
Il D.Lgs. 231/2002 prevede anche un importo forfettario per i costi di recupero. Questo strumento calcola soltanto gli interessi e non determina quell’importo né altre spese documentate.
Non verifica la scadenza contrattuale, i termini di pagamento pattuiti, la qualificazione del rapporto, il danno maggiore o gli interessi convenzionali. Non applica automaticamente la disciplina ai consumatori, ai risarcimenti, ai crediti in procedura concorsuale o ai prodotti agricoli e alimentari soggetti a disciplina speciale.
Fonti: D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, artt. 1, 2, 4, 5 e 7; codice civile artt. 821, 1219, 1224, 1282, 1283 e 1284; decreti MEF e comunicati pubblicati in Gazzetta Ufficiale elencati nella tabella dei tassi 2020-2026. Il tasso legale 2026 è quello del DM 10 dicembre 2025, GU n. 289 del 13/12/2025.
Il risultato è una stima documentale sui dati inseriti. Non verifica la scadenza contrattuale né i termini di pagamento pattuiti, non calcola il danno maggiore e non gestisce gli interessi convenzionali. Per i prodotti agricoli e alimentari può valere una disciplina speciale da verificare prima di usare il tasso ordinario. Il conteggio non sostituisce la valutazione del rapporto, dei documenti e delle eventuali eccezioni previste dalla legge.
Riepilogo della guida: 8 sezioni e 8 FAQ. Link interni usati:
Valori percentuali usati: BCE 0,00%, 2,15%, 2,40%, 2,50%, 3,15%, 4,00%, 4,25% e 4,50%; maggiorazione ordinaria +8,00%; mora commerciale 8,00%, 10,15%, 10,40%, 10,50%, 11,15%, 12,00%, 12,25% e 12,50%; interesse legale 2026 1,60%.
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