
Con la rideterminazione del costo (L. 448/2001, artt. 5 e 7) sostituisci il costo di acquisto con il valore normale al 1° gennaio, pagando un'imposta sostitutiva sull' intero valore. Inserisci valore periziato, costo storico e prezzo di cessione atteso: vedi l'imposta, il piano delle rate e la soglia oltre la quale la rivalutazione conviene rispetto alla plusvalenza ordinaria.
Imposta sostitutiva sull'intero valore
33.600,00 €
Aliquota 21,00% applicata a 160.000,00 € (frazione del 100,00% del patrimonio periziato).
Pagamento in 3 rate annuali: totale versato 34.608,00 €, di cui 1008,00 € di interessi.
Soglia di convenienza: conviene se il costo fiscale è sotto il 19,2308% del valore, cioè se il valore supera 5,20 volte il costo. Il tuo rapporto costo/valore è 12,50%.
| Rata | Capitale | Interessi 3% annuo | Totale | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11.200,00 € | 0,00 € | 11.200,00 € | 30 novembre 2026 |
| 2ª | 11.200,00 € | 336,00 € | 11.536,00 € | 2ª rata, 30 novembre 2027 |
| 3ª | 11.200,00 € | 672,00 € | 11.872,00 € | 3ª rata, 30 novembre 2028 |
| Totale versato | 34.608,00 € | di cui interessi 1008,00 € | ||
L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a tre rate annuali di pari importo dal 30 novembre; sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
La rivalutazione si sceglie insieme al percorso di uscita: se vendi, cambia l'imposta sulla plusvalenza; se il valore peritale non è certo, prima va stimato.
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La rideterminazione del costo fiscale è l'opzione prevista dagli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001. Per i beni posseduti al 1° gennaio dell'anno di opzione, il contribuente può sostituire il costo o valore di acquisto con il valore normale riferito a quella data, pagando l'imposta sostitutiva entro il termine previsto.
Per una partecipazione non negoziata il valore normale deriva dalla perizia riferita all'intero patrimonio sociale e dalla frazione corrispondente alla quota. Per un terreno edificabile o con destinazione agricola, il valore è quello determinato dalla perizia giurata. Il nuovo valore diventa il costo fiscale da usare per la futura plusvalenza.
Non è l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta e non è l'assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci. Sono istituti distinti, con base imponibile, aliquote e scadenze diverse. Il confronto con la cessione ordinaria può essere approfondito nel calcolatore della plusvalenza da cessione quote SRL e nella guida sulla cessione di quote SRL 2026.
Nel 2026 l'imposta sostitutiva si calcola sull'intero valore normale o periziato assunto al 1° gennaio, non sulla sola plusvalenza. Per le partecipazioni non negoziate, il valore periziato riguarda l'intero patrimonio sociale e la base della quota è la frazione corrispondente alla percentuale posseduta.
| Bene | Base | Aliquota 2026 |
|---|---|---|
| Partecipazioni non negoziate | Intero valore normale della quota, come frazione del patrimonio sociale periziato | 21% |
| Partecipazioni non negoziate black list | Intero valore normale della quota | 36% |
| Terreni edificabili e agricoli | Intero valore determinato dalla perizia | 18% |
Per i titoli, le quote o i diritti negoziati, il valore normale è determinato secondo l'art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento ai prezzi di dicembre dell'anno precedente. In questo caso non serve una perizia.
La perizia giurata segue l'art. 64 del codice di procedura civile. Per le partecipazioni può essere redatta da un dottore commercialista, da un esperto contabile o da un revisore legale. Per i terreni può essere firmata da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile.
La relazione deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre 2026. Non è previsto il deposito presso l'Agenzia delle entrate o il Registro delle imprese: il contribuente conserva la perizia, i dati identificativi dell'estensore, il codice fiscale della società periziata o del titolare del bene e le ricevute di versamento, per esibirli o trasmetterli a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
Se la relazione sulle partecipazioni è predisposta per la società, la spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio sostenuto e nei quattro successivi. Se è predisposta per tutti o alcuni possessori, la spesa aumenta il valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto (art. 5, comma 5). Per i terreni, il costo della relazione aumenta il valore di acquisto nella misura effettivamente sostenuta e rimasta a carico del contribuente (art. 7, comma 5).
Indichiamo con C il costo fiscale originario e con V il corrispettivo o valore di cessione atteso, che nello scenario di rivalutazione coincide con il valore normale periziato. Senza rivalutazione, l'imposta ordinaria di confronto è 0,26 × (V − C). Con rivalutazione, senza costi accessori, l'imposta sostitutiva è 0,21 × V.
Esempio: con C = €20.000 e V = €160.000, senza rivalutazione la plusvalenza è €140.000 e l'imposta al 26% è €36.400. Con rivalutazione, il 21% di €160.000 è €33.600. Il risparmio fiscale lordo è quindi €2.800, prima del costo della perizia, degli interessi di rateazione e dei costi di transazione.
La soglia del 5,2 è un confronto tra sole imposte. Il punto di convenienza reale può richiedere un valore V ancora maggiore quando si aggiungono perizia, interessi o costi di transazione.
Per i terreni la plusvalenza confluisce nel reddito complessivo e il confronto dipende dall'aliquota IRPEF marginale effettiva m. La condizione, prima dei costi accessori, è 0,18 V < m (V − C). Sviluppando, m C < (m − 0,18) V e quindi la soglia è C/V < 1 − 0,18/m.
Con m = 35%, la soglia è 1 − 0,18/0,35 = 48,5714%. La rivalutazione conviene, prima dei costi accessori, se C/V < 48,5714%, cioè se V > 2,0588 C.
Esempio: con C = €40.000 e V = €100.000, l'imposta sostitutiva è €100.000 × 18% = €18.000. Il confronto marginale semplificato senza rivalutazione è €60.000 × 35% = €21.000. Il vantaggio lordo è €3.000.
Il calcolo effettivo dell'IRPEF richiede tutti gli altri redditi, le deduzioni, le detrazioni e gli scaglioni. La formula con m è un confronto locale, non una ricostruzione completa dell'imposta personale.
L'imposta può essere pagata in tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 novembre. Sulle rate successive alla prima si applica il 3% annuo semplice sulla quota capitale della singola rata, in relazione al tempo annuale trascorso. Non si applica interesse su interesse e non si calcola il 3% sull'intero debito.
Esempio su un'imposta sostitutiva di €21.000: ogni rata capitale è €7.000. Il 30 novembre si pagano €7.000; il 30 novembre dell'anno successivo €7.000 + €210 di interesse, cioè €7.210; il 30 novembre dell'anno ancora successivo €7.000 + €420, cioè €7.420. Il totale è €21.630, con interessi complessivi di €630.
La rateazione non si applica all'imposta del 36% sulle partecipazioni non negoziate black list. Il divieto specifico prevale sulla regola generale delle tre rate.
Il valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell'art. 68, comma 5, TUIR. Se la cessione avviene a un prezzo inferiore al valore periziato, la differenza non diventa per questo una minusvalenza fiscalmente utilizzabile.
Per i terreni, il valore rideterminato costituisce valore normale minimo di riferimento per le imposte sui redditi, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 7, comma 6.
Per titoli, quote o diritti negoziati, il valore normale segue l'art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, senza perizia. Per le partecipazioni non negoziate, se interviene un intermediario, il nuovo valore è considerato solo dopo che l'intermediario ha ricevuto copia della perizia, i dati identificativi dell'estensore e il codice fiscale della società periziata.
La vendita prima del completamento della perizia richiede una distinzione. Per le partecipazioni, la prassi ammette in casi regolati una perizia successiva quando gli adempimenti sono completati nei termini. Per i terreni, la prassi richiede ordinariamente la perizia prima della vendita perché il valore deve risultare nell'atto. Il caso concreto va verificato con un professionista.
Rideterminazione del costo, affrancamento delle riserve in sospensione e assegnazione o cessione agevolata ai soci hanno presupposti e basi diverse.
| Istituto | Base imponibile | Aliquota | Termine o modalità |
|---|---|---|---|
| Rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni | Intero valore normale o periziato al 1° gennaio | 21%; black list 36% non rateizzabile; terreni 18% | Perizia e giuramento, con versamento, entro il 30 novembre 2026; fino a tre rate annuali per i casi rateizzabili |
| Affrancamento di riserve in sospensione d'imposta | Saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione esistenti e residui secondo le regole della legge n. 199/2025 | 10% | Quattro rate uguali obbligatorie, liquidate in dichiarazione e non con il calendario del 30 novembre |
| Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci | Differenza tra valore normale dei beni e costo fiscalmente riconosciuto; per la cessione, corrispettivo non inferiore al valore normale secondo le regole applicabili | 8% oppure 10,5% per società non operative nei casi previsti | Operazione entro il 30 settembre 2026; 60% entro il 30 settembre e restante 40% entro il 30 novembre 2026 |
Per una valutazione del patrimonio e della quota, puoi consultare anche lo strumento di valutazione della quota SRL. Se l'operazione riguarda un trasferimento più ampio, è disponibile la guida al conferimento d'azienda o cessione.
L'imposta sostitutiva è pari al 21% dell'intero valore normale assunto per la partecipazione non negoziata, oppure al 36% per le partecipazioni non negoziate emesse da soggetti in regime fiscale privilegiato. Vanno considerati anche il costo della perizia, che può aumentare il valore di acquisto quando resta a carico del possessore, e gli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.
No. Per le partecipazioni, prima dei costi accessori, la convenienza fiscale si ha quando C/V è inferiore a 19,2308%, cioè quando V è maggiore di 5,2 volte C. Per i terreni la soglia dipende dall'aliquota IRPEF marginale m e dal calcolo effettivo a scaglioni.
Si paga sull'intero valore normale o periziato al 1° gennaio, non sulla sola plusvalenza. Per le partecipazioni non negoziate la perizia individua il valore dell'intero patrimonio sociale e la base della quota è la frazione corrispondente.
No. La redazione e il giuramento devono essere completati entro il 30 novembre. Perizia, dati identificativi del perito, codice fiscale della società o del titolare del bene e ricevute di versamento sono conservati e si esibiscono o trasmettono a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
Sì, fino a tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 novembre. Sulle rate successive alla prima si applica il 3% annuo semplice sulla quota capitale della singola rata e non sull'intero debito. La partecipazione non negoziata black list al 36% non può essere rateizzata.
Il valore rideterminato non consente di realizzare una minusvalenza utilizzabile ai sensi dell'art. 68, comma 5, TUIR. Per una vendita sotto il valore periziato occorre quindi considerare la regola specifica, senza trattare la differenza come minusvalenza fiscalmente utilizzabile.
La disciplina riguarda i terreni edificabili e quelli con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio dell'anno in cui si esercita l'opzione. Il valore è determinato da una perizia giurata e l'imposta sostitutiva è il 18% dell'intero valore determinato.
Sì, l'opzione può essere parziale. La simulazione deve riferirsi alla parte effettivamente considerata, con valore normale, imposta sostitutiva, documentazione e costi collegati coerenti con quella parte.
La partecipazione o il terreno devono essere posseduti al 1° gennaio 2026. Per l'opzione 2026, la perizia deve essere redatta e giurata e l'imposta deve essere versata entro il 30 novembre 2026. La data di riferimento del valore resta il 1° gennaio.
Fonti primarie: art. 5 della legge n. 448/2001 su Normattiva e art. 7 della legge n. 448/2001 su Normattiva. Per il 21% dal 1° gennaio 2026: legge n. 199/2025 su Normattiva. Per istruzioni e compilazione: istruzioni Redditi SP 2026 dell'Agenzia delle entrate e istruzioni 730/2026, quadro M.
La simulazione usa i dati inseriti e serve per un confronto orientativo. Non sostituisce la perizia giurata, la verifica della documentazione, il calcolo IRPEF completo o il parere del professionista. La convenienza effettiva deve considerare costi di perizia, interessi, costi di transazione e la situazione fiscale concreta.