Una società che gestisce una struttura odontoiatrica ai sensi della legge 124/2017 deve avere un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e prestazioni erogate da professionisti abilitati. Per una società tra professionisti la richiesta di direttore sanitario va invece verificata sul territorio. In nessun caso la società sostituisce l'autorizzazione sanitaria o i requisiti del singolo professionista: l'iter dipende dalle prestazioni svolte e dalla regione della struttura.
In breve
- La società odontoiatrica prevista dalla legge 124/2017 non è una società tra professionisti: ha regole proprie su direttore sanitario e prestazioni.
- Il titolo abilitante e l'iscrizione all'albo riguardano le persone che curano i pazienti, non la società in quanto tale.
- Autorizzazioni, requisiti dei locali e procedure cambiano da regione a regione e vanno verificati prima di firmare il contratto di locazione.
Società odontoiatrica e STP: due modelli da non confondere
Chi apre uno studio con altri colleghi incontra due espressioni usate come sinonimi: SRL odontoiatrica e STP odontoiatrica. Non lo sono. La società tra professionisti è disciplinata dall'articolo 10 della legge 183/2011 e dal regolamento ministeriale 34/2013: esercita in via esclusiva l'attività professionale, ammette soci professionisti e, in misura limitata, soci per prestazioni tecniche o investimento, richiede che le prestazioni siano eseguite dai soci e si iscrive in una sezione speciale dell'albo. Il comma 4, lettera b), chiede che il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la loro partecipazione al capitale determini la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto del modello societario; i patti che derogano non rilevano.
La società odontoiatrica segue invece l'articolo 1, commi da 153 a 156, della legge 124/2017. Consente l'esercizio dell'odontoiatria alle società operanti nel settore che abbiano un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e che facciano erogare le prestazioni da soggetti in possesso dei titoli abilitanti. Non impone che tutti i soci siano odontoiatri, né richiede l'iscrizione della società a un albo: il raccordo con l'ordine passa attraverso le persone.
| Aspetto | Società odontoiatrica (L. 124/2017) | STP odontoiatrica (L. 183/2011) |
|---|---|---|
| Attività | Gestisce una struttura in cui operano professionisti abilitati | Esercita direttamente la professione tramite i soci |
| Compagine | La legge non richiede una maggioranza di soci professionisti | Due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, sul numero dei soci professionisti ovvero sulla loro partecipazione al capitale; i patti derogatori non rilevano |
| Iscrizione | Registro delle imprese | Registro delle imprese e sezione speciale dell'albo |
| Direttore sanitario | Obbligatorio per la struttura gestita dalla società ex L. 124/2017, iscritto all'albo degli odontoiatri | La disciplina nazionale non lo impone; le regioni si muovono in modo diverso |
| Prestazioni | Erogate da professionisti abilitati, anche non soci | Eseguite dai soci professionisti, con i limiti del regolamento 34/2013 |
| Controllo disciplinare | Riguarda i professionisti e il direttore sanitario | Riguarda anche la società iscritta all'albo |
In una STP il paziente può chiedere di essere seguito da un professionista scelto e la società deve informarlo per iscritto; in una società odontoiatrica il rapporto nasce con la struttura, che organizza équipe, turni e sostituzioni. La scelta dipende da come si vuole far lavorare i professionisti, non soltanto dal risparmio fiscale.
Chi può eseguire le prestazioni odontoiatriche
L'articolo 2 della legge 409/1985 individua come oggetto della professione la diagnosi e la terapia delle malattie di denti, bocca, mascelle e tessuti collegati, oltre alla prevenzione e alla riabilitazione. Sono atti riservati a chi ha laurea, abilitazione e iscrizione all'albo degli odontoiatri, oppure rientra nelle categorie di medici richiamate dalla legge.
La società organizza sale, attrezzature, personale di supporto e rapporti commerciali, ma non diventa titolare della competenza clinica. Igienisti, assistenti e personale amministrativo svolgono i compiti del proprio profilo; gli atti riservati restano in capo agli abilitati. Una struttura che fattura prestazioni odontoiatriche senza professionisti abilitati non è coperta dalla legge 124/2017.
Il direttore sanitario: ruolo, requisiti e conseguenze
Nella società odontoiatrica il direttore sanitario deve essere iscritto all'albo degli odontoiatri. Nelle strutture polispecialistiche con un ambulatorio odontoiatrico, se il direttore sanitario non ha i requisiti odontoiatrici, va nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici. Il comma 155 limita la funzione a una sola struttura in entrambi i casi, sia per la società del comma 153 sia per la polispecialistica del comma 154: chi organizza più sedi deve prevedere direzioni distinte.
L'incarico non è una firma di comodo. Il decreto ministeriale 91/2023, in attuazione del comma 156, prevede che ogni regione individui l'ufficio competente per l'accertamento, che le strutture inviino almeno ogni cinque anni una dichiarazione sostitutiva sulla permanenza dei requisiti e che, in caso di violazione, l'amministrazione diffidi la struttura. La diffida assegna un termine massimo perentorio di novanta giorni, ma richiede subito la nomina di un responsabile provvisorio abilitato, individuato dal titolare o, in mancanza, dall'amministrazione. Se l'inadempimento continua, l'autorizzazione è sospesa e la struttura chiude fino all'accertamento della rimozione delle cause; per le polispecialistiche i provvedimenti riguardano la parte odontoiatrica dell'attività.
Il direttore sanitario comunica l'incarico all'ordine territorialmente competente per il luogo della struttura: è quanto prevede l'articolo 30 della legge 238/2021, che ha modificato il comma 536 della legge 145/2018. Non è richiesta da questa disposizione l'iscrizione a quell'ordine. L'informativa dell'ATS di Pavia consultata riporta ancora il precedente vincolo di iscrizione provinciale: prima di trasferire l'iscrizione conviene chiarire con l'ATS l'allineamento della modulistica alla legge vigente.
Autorizzazioni: la regola nazionale e le differenze regionali
L'articolo 8-ter del decreto legislativo 502/1992, richiamato nel testo del decreto ministeriale 91/2023, subordina ad autorizzazione la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie. Lo stesso articolo precisa che l'autorizzazione è richiesta anche per gli studi odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. Il "ove attrezzati" è decisivo: non ogni studio dentistico ricade automaticamente nello stesso regime.
La classificazione dipende quindi dall'attività e dall'organizzazione, non dal nome sul campanello. In Lombardia l'ATS di Pavia considera ambulatori anche le strutture che fanno capo a società e le assoggetta a SCIA; il regime è definito dalla legge regionale 23/2015. Nel Lazio la delibera regionale 669/2026 distingue gli studi singoli, associati e in forma di STP, che avviano l'attività con una comunicazione se erogano solo prestazioni a minore invasività, dalle attività che richiedono autorizzazione: sedazione farmacologica sistemica, chirurgia ambulatoriale e altre procedure complesse. La diagnostica per immagini come attività autonoma ricade nel regime autorizzativo; l'impiego occasionale, non prevalente e complementare di radiografia endorale, OPT o CBCT può invece rientrare nel regime semplificato, alle condizioni del paragrafo 4.1 e con gli obblighi di radioprotezione. La stessa delibera afferma che la STP non deve nominare un direttore sanitario.
Quel punto va maneggiato con cautela: la legge 124/2017 collega l'esercizio dell'odontoiatria da parte di una società alla presenza di un direttore sanitario odontoiatra, mentre la delibera regionale non richiama quella legge. Prima di costituire una STP odontoiatrica nel Lazio conviene chiedere per iscritto all'ASL e all'ordine come viene applicata la sovrapposizione.
Privacy e dati sanitari nella società odontoiatrica
Una società che gestisce uno studio tratta dati sulla salute, che il regolamento europeo 2016/679 colloca tra le categorie particolari. Il Garante, nei chiarimenti del 7 marzo 2019, ha precisato che il professionista soggetto al segreto non deve chiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione richiesta, sia in studio sia dentro una struttura pubblica o privata. Per le finalità ulteriori occorre una distinta base giuridica ai sensi degli articoli 6 e 9 del regolamento, che può essere il consenso esplicito o un altro presupposto di liceità; per gli impieghi promozionali dei dati sanitari il Garante richiede il consenso esplicito.
La società deve organizzare informativa, registro dei trattamenti, misure di sicurezza, nomine dei fornitori che trattano dati per suo conto e gestione dei diritti. Il responsabile della protezione dei dati non è obbligatorio per ogni studio: lo diventa al ricorrere delle condizioni dell'articolo 37 del regolamento, tra cui il trattamento su larga scala di dati sanitari.
Sui tempi di conservazione non esiste un termine unico. Il decreto ministeriale 14 febbraio 1997 distingue la documentazione iconografica radiologica, da custodire per almeno dieci anni quando non consegnata al paziente, dai referti del radiologo, conservati a tempo indeterminato. Il Garante richiama inoltre la circolare ministeriale del 1986 per le cartelle cliniche; una scheda odontoiatrica non va automaticamente equiparata alla cartella clinica ospedaliera. Quando manca una norma specifica, il titolare stabilisce il periodo e ne indica i criteri nell'informativa.
Capitale, soci e responsabilità
La SRL risponde delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio: è la regola dell'articolo 2462 del codice civile. La separazione non è assoluta: in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta a una sola persona, il socio unico risponde illimitatamente quando i conferimenti non sono stati eseguiti secondo l'articolo 2464 o finché non è stata attuata la pubblicità prescritta.
Il capitale può essere inferiore a 10.000 euro, purché almeno pari a un euro. In questo caso l'articolo 2463 impone conferimenti in denaro versati per intero e una riserva di almeno un quinto degli utili netti, fino a raggiungere con il capitale 10.000 euro; la riserva può essere usata solo per aumento del capitale o copertura delle perdite. Con capitale pari o superiore a 10.000 euro, l'articolo 2464 richiede il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro alla sottoscrizione, salvo l'atto unilaterale.
Il capitale minimo non è il budget dell'ambulatorio. Attrezzature, rilevatore radiologico, lavori, depositi e liquidità pesano molto di più. Anche la responsabilità ha un lato pratico: la legge 24/2017 prevede che la struttura risponda delle condotte dei professionisti di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e non dipendenti, e che si doti di copertura assicurativa o misure analoghe. La polizza della società non elimina l'obbligo di copertura del professionista.
La limitazione della responsabilità può essere erosa da garanzie personali. Banche e locatori chiedono spesso fideiussioni dei soci per mutui, leasing e canoni: sono obbligazioni volontarie, ma producono effetti sul patrimonio personale. Prima di firmare conviene leggere importo massimo garantito, durata e condizioni di escussione.
Dal progetto all'apertura: il percorso pratico
Il primo passo non è la visura camerale, ma la descrizione delle prestazioni: implantologia, chirurgia orale, sedazione, diagnostica per immagini e ortodonzia hanno classificazioni e requisiti diversi. Da questo elenco dipendono la procedura verso l'azienda sanitaria, i requisiti dei locali e la necessità del direttore sanitario odontoiatra.
Il secondo passo è la verifica territoriale. Comune, ASL e regione non rispondono allo stesso modo: in alcuni territori si presenta una SCIA, in altri un'istanza di autorizzazione, in altri una comunicazione per lo studio professionale. La risposta va ottenuta prima del contratto di locazione, perché planimetrie, impianti e destinazione d'uso possono non essere compatibili con l'attività.
Solo dopo si costituisce la società. L'atto pubblico indica oggetto sociale, amministrazione, poteri e conferimenti; contestualmente si nomina il direttore sanitario e si raccoglie la sua accettazione. L'iscrizione al Registro delle Imprese e l'apertura della partita IVA completano la fase societaria, non l'iter sanitario.
Le verifiche da mettere per iscritto prima dell'avvio sono poche e concrete
- quali prestazioni saranno erogate e con quali apparecchiature;
- quale procedura richiede l'azienda sanitaria per quella sede e quella attività;
- chi è il direttore sanitario, con quale iscrizione all'albo e quale accettazione formale;
- quali professionisti operano, con quali titoli e con quali contratti;
- quali dati sono trattati, dove sono conservati e chi vi accede;
- quali coperture assicurative ha la società e quali i professionisti.
Esempio di budget di avvio
Gli importi che seguono sono un esempio didattico costruito a tavolino, non un preventivo, non un tariffario e non un valore medio di mercato: nessuna indagine di prezzo è stata svolta. Servono solo a mostrare l'ordine di grandezza delle voci e a evitare di confondere il capitale sociale con la liquidità necessaria.
| Voce ipotetica | Importo |
|---|---|
| Costituzione della società, imposte e assistenza | 2.000 € |
| Consulenze per autorizzazione e progettazione | 3.000 € |
| Lavori e adeguamento dei locali | 60.000 € |
| Apparecchiatura radiologica | 25.000 € |
| Riuniti, strumentario e sterilizzazione | 30.000 € |
| Arredi, software e rete | 12.000 € |
| Depositi e canoni anticipati | 6.000 € |
| Polizza di responsabilità civile della società | 2.500 € |
| Liquidità per i primi mesi | 30.000 € |
| Totale fabbisogno ipotetico | 170.500 € |
La somma delle voci è 170.500 euro. Il capitale sociale può essere formalmente molto inferiore: la differenza va coperta con conferimenti ulteriori, finanziamenti dei soci, mutui o leasing. Se il capitale è di un euro, la legge impone comunque il versamento integrale e la riserva del quinto sugli utili.
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Condizioni, limiti e punti da chiarire
Alcune conclusioni sono solide: la società che gestisce una struttura odontoiatrica ex legge 124/2017 deve avere un direttore sanitario odontoiatra, le prestazioni devono essere erogate da abilitati, la struttura deve avere copertura assicurativa e il trattamento dei dati richiede un'organizzazione documentata. Altre dipendono dal territorio e dall'attività: autorizzazione o comunicazione, requisiti dei locali e, per una STP, la stessa richiesta di direttore sanitario.
Un socio non professionista può partecipare a una società odontoiatrica, ma non può svolgere atti riservati; in una STP la sua presenza è possibile solo per prestazioni tecniche o investimento. Chi valuta un investitore dovrebbe chiarire come si formano le maggioranze, chi nomina il direttore sanitario e cosa accade se cessa l'incarico.
In tutta Italia la comunicazione sanitaria deve rispettare l'articolo 1, comma 525, della legge 145/2018, che ammette solo le informazioni funzionali a una corretta informazione sanitaria ed esclude elementi attrattivi o suggestivi, comprese offerte, sconti e promozioni, capaci di indurre un ricorso improprio alle cure; la norma riguarda espressamente anche le società ex legge 124/2017. Nel Lazio la delibera 669/2026 aggiunge criteri per gli studi del proprio ambito: titoli conseguiti e comunicati all'ordine, prezzi completi, immagini di pazienti con consenso documentato e specifico. Prima di pubblicare un sito o una campagna conviene controllare almeno questi punti:
- che i titoli e le specializzazioni citati siano conseguiti e comunicati all'ordine;
- che non vi siano offerte o sconti presentati in modo suggestivo;
- che i prezzi siano completi e non ingannevoli;
- che le immagini di pazienti siano usate solo con consenso documentato.
Domande frequenti
Serve una SRL per aprire uno studio odontoiatrico?
No. Si può esercitare come professionista individuale, in studio associato o in società. La SRL diventa interessante quando si vogliono separare patrimonio e attività, coinvolgere soci non professionisti o organizzare più professionisti e sedi; gli obblighi sanitari restano quelli dell'attività svolta.
La società odontoiatrica deve iscriversi all'albo?
La legge 124/2017 non prevede l'iscrizione della società a un albo: richiede il direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e prestazioni erogate da abilitati. La STP, invece, si iscrive nella sezione speciale dell'albo secondo l'articolo 10 della legge 183/2011 e il regolamento 34/2013.
Posso costituire una SRL odontoiatrica con un euro di capitale?
Sì, con le condizioni dell'articolo 2463: conferimenti in denaro versati per intero e riserva di almeno un quinto degli utili netti fino a raggiungere 10.000 euro tra capitale e riserva. Il capitale di un euro non dimostra la solidità dell'ambulatorio e non copre le spese di avvio.
Quali autorizzazioni servono per uno studio dentistico?
Dipende dalle prestazioni e dalla regione. L'articolo 8-ter del decreto legislativo 502/1992 richiede l'autorizzazione per gli studi attrezzati per chirurgia ambulatoriale o procedure complesse o rischiose; le regioni definiscono procedura e requisiti. Alcune attività richiedono una comunicazione, altre un'autorizzazione.
Chi risponde se un paziente subisce un danno?
La struttura risponde delle condotte dei professionisti di cui si avvale, anche se non dipendenti e anche se scelti dal paziente; il professionista risponde del proprio operato secondo la legge 24/2017. La società deve avere una copertura assicurativa o misure analoghe, e il professionista deve avere la propria.
Fonti e aggiornamento
Quadro consultato il 3 novembre 2026. Fonti: legge 409/1985, legge 124/2017 e decreto ministeriale 91/2023, articolo 8-ter del decreto legislativo 502/1992 nel testo del DM 91/2023, legge 24/2017, articolo 10 della legge 183/2011 e regolamento 34/2013, articoli 2462, 2463 e 2464 del codice civile, regolamento europeo 2016/679, provvedimento del Garante 55/2019, ATS di Pavia e Regione Lazio, DGR 669/2026.
Norme richiamate nelle correzioni: articolo 30 della legge 238/2021, comma 525 della legge 145/2018 nel testo del decreto-legge 69/2023, decreto ministeriale 14 febbraio 1997.
La guida è informativa e non sostituisce il parere del notaio, del commercialista, del consulente del lavoro o dell'autorità sanitaria. Per il percorso societario puoi leggere la guida per aprire una SRL, il confronto sulle società tra professionisti e il passaggio da studio individuale a SRL. Per gli adempimenti successivi, SRLOnline segue costituzione e variazioni societarie.







