Aggiornato al 27 ottobre 2026 · Fonti: art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 nel testo vigente al 27 ottobre 2026; art. 20 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192; art. 2, commi 36-quinquies e seguenti, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; artt. 301, 302, 376 e 377 del nuovo TUIR (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, in Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026); provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 e dell'11 giugno 2012; istruzioni al modello Redditi SC 2026
In breve
- La disciplina non è stata abolita. Per il 2026 vale l'art. 30 della legge 724/1994; dal 2027 passa negli artt. 301 e 302 del nuovo TUIR. La diversa regola delle «società in perdita sistematica» è invece abrogata dal 2022.
- Il test usa la media di tre esercizi e dal 2024 applica l'1% a partecipazioni e crediti rilevanti, il 3% agli immobili ordinari, il 6% alle navi individuate dalla legge e il 15% alle altre immobilizzazioni, con percentuali ridotte per alcuni immobili. Per una SRL ordinaria non operativa l'IRES è al 34,5%, con un reddito minimo e una soglia IRAP.
- Il credito IVA non è automaticamente perduto. Il testo nazionale conserva divieti su rimborso, compensazione e cessione, ma la sentenza UE C-341/22 impedisce di negare la detrazione per il solo importo insufficiente delle operazioni; contano i requisiti ordinari e il caso concreto.
Chi rientra
L'art. 30, comma 1, della legge 724/1994 elenca i soggetti: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, più le società e gli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione in Italia. Restano fuori, per esempio, le ditte individuali, le società semplici e le cooperative. Una SRL con immobili o partecipazioni e pochi ricavi può rientrare nel test anche se svolge un'attività effettiva: conta il confronto con i valori fiscali dei beni, non un giudizio generico sulla sua attività.
La società si considera non operativa quando la somma di ricavi, incrementi delle rimanenze e proventi (esclusi quelli straordinari) che risulta dal conto economico è inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando le percentuali ai valori dei beni. È un confronto tra un flusso (i ricavi) e una soglia calcolata sul patrimonio: se il flusso è più basso, scatta la presunzione.
Le percentuali vigenti
Il D.Lgs. 192/2024 (art. 20) ha riscritto le lettere a) e b) del comma 1 e ha aggiunto la lettera b-bis), con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, quindi dal 2024. Il quadro che vale per il 2026 è questo:
| Categoria di beni | Test di operatività (comma 1) | Reddito minimo (comma 3) |
|---|---|---|
| Partecipazioni in società commerciali (art. 5 TUIR), altri beni ex art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e) TUIR e crediti di finanziamento (non i crediti commerciali o i depositi bancari) | 1% | 0,75% |
| Immobili immobilizzati, anche in leasing | 3% | 2,38% |
| Immobili categoria catastale A/10 | 2,5% | 2% |
| Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti | 2% | 1,5% |
| Immobili in comuni con meno di 1.000 abitanti | 0,5% | 0,45% |
| Navi individuate dall'art. 8-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, anche in leasing | 6% | 4,75% |
| Altre immobilizzazioni (impianti, arredi, software, avviamento) | 15% | 12% |
I valori del test si assumono in media tra l'esercizio e i due precedenti, ragguagliati ai giorni di possesso per i beni acquistati o ceduti durante l'anno (istruzioni Redditi SC 2026, quadro RS). Per il minimo, invece, contano i beni posseduti nell'esercizio in esame, sempre tenendo conto del periodo di possesso: non è una fotografia dei soli beni presenti al 31 dicembre. Il valore segue il costo fiscale dell'art. 110, comma 1, TUIR, al lordo degli ammortamenti dedotti; per il leasing si assume il costo del concedente. Le immobilizzazioni in corso e gli acconti non entrano nelle «altre immobilizzazioni» del test.
Le vecchie guide citano il 2% su partecipazioni e crediti e il 6% sugli immobili ordinari: erano i coefficienti generali precedenti al 2024. Il 2% resta invece vigente per gli abitativi acquisiti o rivalutati di recente e il 6% per le navi indicate in tabella.
Un esempio con numeri veri
Prendiamo una SRL con esercizio solare, attiva dal 2015, senza cause di esclusione né disapplicazioni, che possiede immobilizzazioni fiscalmente rilevanti fuori dai comuni sotto i 1.000 abitanti. Nell'esempio la partecipata non dà luogo a disapplicazione parziale e non ci sono rettifiche agevolative del reddito minimo. I beni sono:
- partecipazioni in una società commerciale per 300.000 euro e un finanziamento fruttifero verso la stessa di 100.000 euro;
- un ufficio in categoria A/10 del valore fiscale di 500.000 euro;
- un appartamento acquistato il 1° luglio 2025 per 240.000 euro;
- impianti, arredi e software per 180.000 euro.
Il test.
Si calcolano le medie 2024-2026. Partecipazioni e finanziamento valgono 400.000 euro in ognuno dei tre anni, l'ufficio 500.000 e le altre immobilizzazioni 180.000. L'appartamento pesa zero nel 2024, 240.000 × 184/365 = 120.986,30 euro nel 2025 (dal 1° luglio al 31 dicembre) e 240.000 nel 2026: la media triennale è 120.328,77 euro. Per semplicità i risultati del test sotto sono arrotondati ai centesimi; la dichiarazione applica le proprie regole di arrotondamento.
| Voce | Media 2024-2026 | Percentuale | Soglia |
|---|---|---|---|
| Partecipazioni e crediti | 400.000 | 1% | 4.000 |
| Ufficio A/10 | 500.000 | 2,5% | 12.500 |
| Appartamento (acquistato nel 2025) | 120.328,77 | 2% | 2.406,58 |
| Altre immobilizzazioni | 180.000 | 15% | 27.000 |
| Totale | 45.906,58 |
I ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi (esclusi gli straordinari) sono stati 30.000 euro nel 2024, 34.000 nel 2025 e 44.000 nel 2026: media (30.000 + 34.000 + 44.000)/3 = 36.000 euro. Poiché 36.000 è inferiore a 45.906,58, la società non supera il test nelle ipotesi indicate.
Il reddito minimo.
Sui valori del 2026, senza media triennale: 400.000 × 0,75% = 3.000; 500.000 × 2% = 10.000 per l'A/10; 240.000 × 1,5% = 3.600; 180.000 × 12% = 21.600. Totale 38.200 euro, prima delle eventuali rettifiche previste per componenti agevolate. Il minimo non è sempre uguale all'imponibile finale: le istruzioni distinguono il minimo calcolato nel rigo RS123, le agevolazioni nel rigo RS124 e il risultato nel rigo RS125.
L'IRES.
Assumendo reddito ordinario di 12.000 euro, nessuna rettifica del minimo e tassazione IRES ordinaria, occorre adeguare la base di 26.200 euro fino a 38.200. L'IRES è 38.200 × (24% + 10,5%) = 13.179 euro, contro 12.000 × 24% = 2.880 euro senza la disciplina. Eventuali perdite pregresse possono ridurre solo il reddito eccedente il minimo: in questo esempio non c'è eccedenza utilizzabile.
L'IRAP non si ricava dall'IRES.
Il primo calcolo della soglia è 38.200 + 25.000 di retribuzioni + 3.000 di interessi = 66.200 euro. Da questa somma vanno sottratte le deduzioni spettanti; il minimo netto va poi confrontato con la base IRAP ordinaria e si applica l'aliquota dovuta nella regione e per il settore. Senza dettagli su contratti di lavoro, deduzioni e base ordinaria non è corretto indicare un'imposta IRAP finale (istruzioni IRAP 2026, righi IS16-IS20 e quadro IC).
Le cause di esclusione
Il comma 1 elenca undici ipotesi in cui la disciplina non si applica. Fra queste: società obbligate per legge ad assumere la forma di società di capitali; primo periodo d'imposta; società in amministrazione controllata o straordinaria; società quotate, società che le controllano e società da esse controllate; trasporto pubblico; almeno 50 soci oppure partecipazione pubblica non inferiore al 20% (per la maggior parte del periodo); società con almeno dieci lavoratori subordinati senza interruzioni nei due esercizi precedenti e, secondo la prassi AdE, anche in quello del test. Vi rientrano inoltre procedure concorsuali indicate dalla norma e società il cui valore della produzione dell'esercizio supera il totale attivo. L'elenco storico comprende anche la congruità e coerenza agli studi di settore.
Oggi l'art. 9-bis, comma 11, lettera c), del D.L. 50/2017 prevede il beneficio premiale ISA: il provvedimento AdE del 22 aprile 2026 (prot. 123160), applicabile a partire dal periodo d'imposta 2025, richiede un punteggio almeno pari a 9 nell'anno oppure una media almeno pari a 9 tra l'anno e il precedente, per i soggetti cui si applicano gli ISA. Vale dunque anche per il 2026 salvo successivi provvedimenti che cambino le condizioni. Le istruzioni Redditi SC 2026 indicano anche le start-up innovative e le PMI innovative con i requisiti di legge e, nel codice 11, i soggetti che beneficiano dell'esclusione aderendo al concordato preventivo biennale: non basta essere semplicemente una nuova impresa o una PMI.
Disapplicazione: automatica o su istanza
Quando il risultato del test non dipende da una scelta ma da circostanze oggettive, la società può sottrarsi alla disciplina in tre modi.
Situazioni individuate dall'Agenzia.
Il provvedimento del 14 febbraio 2008 (prot. 23681) consente la disapplicazione senza interpello per le società in liquidazione che assumono in dichiarazione l'impegno a richiedere la cancellazione entro il termine della dichiarazione successiva, alle condizioni della lettera a), che richiama anche la non applicabilità dell'allora disciplina dello scioglimento agevolato; per i periodi anteriori all'avvio di alcune procedure concorsuali se le relative dichiarazioni scadono dopo l'avvio; per sequestro o confisca con amministratore giudiziario, dall'anno della nomina e finché permane l'amministrazione. Prevede poi una disapplicazione limitata ai beni interessati per gli immobili locati a enti pubblici o a canone vincolato e per le partecipazioni in società non di comodo o escluse; vale limitatamente alle circostanze già esaminate anche una precedente risposta favorevole, se non sono mutate. Per le disapplicazioni parziali si neutralizzano sia i beni sia i proventi direttamente correlati (circolare AdE 9/E/2008). Il testo del provvedimento menziona inoltre collegate estere in regime dell'art. 168 TUIR, articolo ormai abrogato: non è una via operativa da proporre oggi. Il provvedimento dell'11 giugno 2012 aggiunge attività agricola esclusiva con i requisiti di legge e sospensioni o differimenti tributari per emergenze; per queste ultime la disapplicazione riguarda l'anno dell'evento e quello successivo. Non si confondano tali integrazioni con le sue disposizioni sulle società in perdita sistematica, ormai abrogate.
Autodisapplicazione.
Il comma 4-bis considera situazioni oggettive che hanno impedito di conseguire ricavi o reddito minimo. Le istruzioni Redditi SC 2026 ammettono che il contribuente ritenga autonomamente non applicabile la disciplina: in tal caso il comma 4-quater richiede separata indicazione in dichiarazione. Le istruzioni distinguono le caselle «Imposta sul reddito» e «IRAP» dalla casella «Disapplicazione» riservata alle situazioni individuate dall'Agenzia.
Interpello.
Il comma 4-bis rinvia all'art. 11, comma 1, lettera e), della legge 212/2000, ma il comma 2 di quell'articolo riserva quell'interpello probatorio ai soggetti in adempimento collaborativo e a quelli che presentano istanze per nuovi investimenti. Per una SRL ordinaria la via da valutare è l'autodisapplicazione motivata, documentando le circostanze; ciò non equivale a escludere ogni altra specie di interpello prevista dallo Statuto.
Le conseguenze, una per una
Reddito minimo.
Il comma 3 fissa un minimo presunto sui beni dell'esercizio, modificabile per i componenti agevolati previsti. Le istruzioni Redditi SC 2026 (relative al periodo 2025) lo calcolano nel quadro RS, righi RS116-RS125: RS125 tiene conto delle rettifiche di RS124 e l'eventuale adeguamento interessa RN6. La numerazione del modello per il periodo 2026 non è ancora qui anticipata.
IRES al 34,5% nel caso ordinario.
L'art. 2, comma 36-quinquies, del D.L. 138/2011 maggiora di 10,5 punti l'aliquota IRES dovuta dai soggetti dell'art. 30. Nel caso di una SRL soggetta all'aliquota ordinaria del 24%, il totale è 34,5%. La maggiorazione colpisce il reddito d'impresa assoggettato a IRES (rigo RQ62 nelle istruzioni SC 2026), non solo la quota minima: se il reddito effettivo supera già il minimo, non si aggiunge per ciò solo un adeguamento della base.
IRAP.
Il comma 3-bis prevede che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo, aumentato di retribuzioni, compensi per collaborazioni coordinate e continuative, lavoro autonomo non abituale e interessi passivi. Le istruzioni IRAP 2026 sottraggono le deduzioni spettanti nel rigo IS19 e confrontano il minimo netto IS20 con il valore della produzione ordinario del quadro IC: l'imposta non si ottiene moltiplicando automaticamente la somma grezza per il 3,9%.
IVA: norma interna e diritto UE.
L'art. 30, comma 4, della legge 724/1994 contiene ancora il divieto di rimborso, compensazione orizzontale ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 e cessione dell'eccedenza di credito per la società non operativa; se per tre periodi consecutivi le operazioni IVA restano sotto la soglia, il testo nega anche il riporto del credito. Ma la Corte di giustizia UE, nella sentenza 7 marzo 2024, C-341/22, ha stabilito che il soggetto non può essere privato del diritto a detrarre l'IVA assolta a monte solo perché le operazioni a valle risultano insufficienti. Le istruzioni IVA 2026 (anno d'imposta 2025) mantengono VA15 come segnalazione dello status, ma eliminano l'attestazione di operatività per il rimborso in VX4 e il rigo VW21 che estrometteva i crediti dalla liquidazione IVA di gruppo. La mera insufficienza dei ricavi non equivale dunque a un credito automaticamente «congelato» o perduto; occorre verificare i presupposti ordinari della detrazione e del rimborso, nonché eventuali frodi o abusi, con il professionista.
Il calendario
| Momento | Cosa succede |
|---|---|
| 2024-2026 | Esercizi su cui si calcolano le medie di ricavi e valori (con ragguaglio al periodo di possesso) |
| 2026 | Esercizio in cui si misurano i valori per il reddito minimo e i ricavi per il test |
| Dichiarazioni presentate nel 2027 | Redditi SC relativo al 2026: prospetto per test, reddito minimo ed eventuale disapplicazione; dichiarazione IVA relativa all'anno 2026: verificare il credito alla luce della sentenza UE e delle istruzioni applicabili |
| 2027 | Si liquidano le imposte sul periodo 2026, con maggiorazione IRES e minimo IRAP se dovuti; dal 1° gennaio si applicano le disposizioni del nuovo TUIR ai periodi successivi |
| 2028 | Dichiarazione per il 2027, il cui test considera le medie 2025-2027 secondo il nuovo TUIR |
Cosa cambia dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 il nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026) ricolloca la materia negli artt. 301 e 302. L'art. 301 riproduce test e minimo con le stesse percentuali (inclusi i coefficienti ridotti della tabella), l'art. 302 la maggiorazione IRES di 10,5 punti. L'art. 377 dispone l'applicazione dal 1° gennaio 2027; l'art. 376 abroga, dalla stessa data, l'art. 30 della legge 724/1994 (commi da 1 a 4-quater e 9) e i commi da 36-quinquies a 36-nonies dell'art. 2 del D.L. 138/2011. Cambiano i rinvii ai testi unici dei versamenti (D.Lgs. 33/2025) e IVA (D.Lgs. 10/2026), ma il testo che conserva le limitazioni IVA va comunque letto alla luce della sentenza UE. L'art. 301, comma 10, ricolloca anche una regola sulle fusioni e scissioni di società non operative già presente nell'art. 4, comma 1-bis, del D.L. 50/1997: non è una nuova esclusione.
La regola sulle società in perdita sistematica dei commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del D.L. 138/2011, che estendeva la disciplina delle società di comodo in caso di perdite ripetute, è abrogata dall'art. 9 del D.L. 73/2022 a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Resta invece la maggiorazione IRES delle società non operative del comma 36-quinquies, poi trasfusa nel nuovo TUIR: avere perdite ripetute, da solo, non ripristina la norma abrogata.
Cosa fare, in pratica
Il test si può stimare prima della chiusura del bilancio con i dati dei due esercizi precedenti, ma per la dichiarazione servono quelli definitivi. Se il margine è stretto, conviene conservare le prove delle ragioni oggettive di eventuali ricavi insufficienti o degli estremi di un'esclusione. Una fusione o un'assegnazione non è di per sé una causa di esclusione; occorre valutare caso per caso anche gli effetti fiscali dell'operazione. Il costo della non operatività può derivare dall'IRES maggiorata e dal minimo IRAP, mentre l'effetto IVA non va presunto dal solo test.
Domande frequenti
Una SRL immobiliare è automaticamente una società di comodo?
No. Dipende dal confronto tra ricavi e soglia calcolata sui valori fiscali degli immobili, non soltanto dai canoni pattuiti: una SRL può superare il test anche se possiede solo immobili, purché i componenti rilevanti siano sufficienti.
La maggiorazione del 10,5% si applica solo al reddito minimo?
No. La maggiorazione si applica al reddito d'impresa assoggettato a IRES, anche alla parte che eccede il minimo. Nel caso ordinario dell'esempio l'imponibile sale al minimo e l'aliquota totale passa dal 24% al 34,5%; se l'imponibile è già superiore al minimo, la base non aumenta per questo motivo.
La regola sulle società in perdita sistematica è ancora in vigore?
No. I commi da 36-decies a 36-duodecies del D.L. 138/2011 sono abrogati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (art. 9 D.L. 73/2022). Resta la maggiorazione per le società di comodo del comma 36-quinquies.
Posso disapplicare la disciplina senza presentare un interpello?
Sì, se ricorrono le situazioni individuate dai provvedimenti del 2008 e del 2012, la disapplicazione opera nei limiti previsti. Per altre circostanze oggettive del comma 4-bis si può valutare l'autodisapplicazione, con indicazione separata in dichiarazione secondo il comma 4-quater e con prove documentali: non sono la stessa casella né lo stesso presupposto.
Cosa succede al credito IVA?
Il testo italiano dell'art. 30, comma 4, prevede limiti al rimborso, alla compensazione orizzontale e alla cessione, nonché al riporto dopo tre annualità sotto soglia. La Corte di giustizia UE (C-341/22) ha però escluso che il solo ammontare insufficiente delle operazioni possa far perdere il diritto alla detrazione; le istruzioni IVA 2026 hanno eliminato due precedenti controlli di operatività. Verifica con un professionista il diritto alla detrazione e gli ordinari requisiti per rimborso e compensazione nel caso concreto.
Per approfondire
Fonti e riferimenti
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30 — testo vigente al 27 ottobre 2026
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 20 — modifiche al regime delle società di comodo
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 36-quinquies e seguenti — maggiorazione IRES
- D.L. 21 giugno 2022, n. 73, art. 9 — abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — nuovo TUIR, artt. 301, 302, 376 e 377 (Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026, supplemento ordinario n. 26/L)
- Agenzia delle Entrate, provvedimento del 14 febbraio 2008, prot. 23681 — situazioni oggettive di disapplicazione
- Agenzia delle Entrate, istruzioni al modello Redditi SC 2026 — quadro RS, righi RS116-RS125
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 11 giugno 2012, prot. 87956 — integrazione delle disapplicazioni
- Agenzia delle Entrate, circolare 9/E del 14 febbraio 2008 — disapplicazioni parziali
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 22 aprile 2026, prot. 123160 — benefici premiali ISA
- Agenzia delle Entrate, istruzioni IVA 2026 — VA15, VX4, VW21
- Agenzia delle Entrate, istruzioni IRAP 2026 — minimo e deduzioni, righi IS16-IS20
- Corte di giustizia UE, sentenza 7 marzo 2024, C-341/22
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 9-bis, comma 11, lettera c) — esclusione per gli ISA
- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 26, comma 4 — start-up innovative
- D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 4, comma 9 — estensione alle PMI innovative
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 11 — interpello
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 77 e 110 — aliquota IRES e criteri di valutazione
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8-bis — cessioni assimilate alle esportazioni






