Aggiornato al 7 settembre 2026 · Fonte: MIMIT, decreto interministeriale 7 maggio 2026; D.L. 27 marzo 2026, n. 38
In Breve
- l'Iperammortamento 2026 permette di dedurre dal reddito imponibile il 180% del costo dei beni strumentali nuovi acquistati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro di investimento;
- il vincolo "Made in UE" è stato soppresso dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026: ora sono agevolabili anche i macchinari prodotti fuori dall'UE, con l'eccezione dei moduli fotovoltaici;
- la misura è applicabile per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, e l'accesso richiede tre comunicazioni al GSE più attestazioni specifiche.
L'Iperammortamento 2026 rappresenta una delle opportunità più interessanti per le SRL che intendono investire in beni strumentali. La Legge di Bilancio 2026 ha riportato in vita la super-deduzione fiscale sostituendo i crediti d'imposta Transizione 5.0, inizialmente con un vincolo critico: i beni agevolati dovevano essere prodotti nell'Unione Europea. Questa clausola, che escludeva dalla misura la maggior parte dei macchinari importati dall'Asia e dagli Stati Uniti, è stata però soppressa dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito in legge il 20 maggio 2026), con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026. Oggi l'agevolazione è accessibile anche per i beni prodotti fuori dall'UE, con l'unica eccezione dei moduli e delle celle fotovoltaiche.
La deduzione al 180% del costo di acquisizione può generare un risparmio fiscale significativo, ma richiede comunque il rispetto di requisiti tecnici e procedurali precisi. Vediamo nel dettaglio come funziona la misura aggiornata, quali sono i requisiti specifici, come accedere all'agevolazione e come evitare gli errori più comuni.
Strumento gratuito:
calcola subito il vantaggio con il Calcolatore Iperammortamento 2026.
Cos'è l'Iperammortamento 2026 e come funziona
L'Iperammortamento è una agevolazione fiscale che permette alle imprese di maggiorare il costo di acquisizione di determinati beni strumentali ai fini fiscali. In pratica, se un'azienda acquista un macchinario che costa 100.000 euro, può portare in deduzione non 100.000 euro, ma 280.000 euro (ovvero il 180% in più del costo), generando un risparmio fiscale calcolato sull'aliquota IRES del 24%. Si tratta di una super-deduzione che sostituisce i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0, offrendo un meccanismo più semplice ma con una logica diversa: invece di un credito d'imposta immediato, l'impresa ottiene una riduzione del reddito imponibile che si traduce in minori tasse da pagare negli anni successivi.
La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito tre diverse aliquote di maggiorazione in base all'importo dell'investimento. Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione è del 180%, per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro scende al 100%, mentre per la fascia tra 10 e 20 milioni di euro la maggiorazione è del 50%. Oltre i 20 milioni di euro di investimento non è prevista alcuna agevolazione. Questo sistema a scaglioni premia gli investimenti moderati ma significativi, tipici delle piccole e medie imprese italiane che vogliono rinnovare il proprio parco macchinario.
Le aliquote di maggiorazione per fascia d'investimento
Per comprendere meglio come funziona l'Iperammortamento 2026, è utile analizzare le tre diverse aliquote previste dalla normativa. La fascia più vantaggiosa riguarda gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, dove l'impresa può maggiorare il costo fiscale del 180%. Significa che un macchinario da 50.000 euro genera una deduzione totale di 140.000 euro (50.000 di costo base più 90.000 di maggiorazione), con un risparmio IRES aggiuntivo di 21.600 euro sulla maggiorazione (calcolato sull'aliquota del 24%). La seconda fascia, tra 2,5 e 10 milioni di euro, offre una maggiorazione del 100%, dimezzando di fatto il risparmio fiscale. La terza fascia, tra 10 e 20 milioni di euro, prevede una maggiorazione del 50%, rendendo la misura meno conveniente per gli investimenti molto elevati.
È importante presentare che il beneficio fiscale non è immediato come accadeva con i crediti d'imposta, ma si realizza nel tempo attraverso la riduzione delle tasse. L'impresa deve avere un utile fiscale sufficiente per usare appieno la deduzione, altrimenti il beneficio non può essere utilizzato interamente nell'anno. Questo rende la misura più adatta alle aziende in espansione con utili capienti, piuttosto che a quelle in difficoltà o con redditi fiscali contenuti.
La differenza rispetto al Transizione 5.0
Il passaggio dal Transizione 5.0 all'Iperammortamento 2026 rappresenta un cambio di paradigma nella politica industriale italiana. Il Transizione 5.0 prevedeva crediti d'imposta immediati, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, con un meccanismo più elaborato ma con liquidità immediata per le imprese. L'Iperammortamento, al contrario, offre una deduzione fiscale che si realizza nel tempo, riducendo il carico fiscale futuro ma senza generare cassa immediata. Questo rende la misura più adatta alle imprese con una solida capacità reddituale, che possono pianificare il recupero dell'agevolazione su più esercizi.
La vera differenza critica, tuttavia, risiedeva nella clausola di origine dei beni. Il Transizione 5.0 non prevedeva limitazioni sulla provenienza dei macchinari, mentre l'Iperammortamento 2026 era nato vincolando il beneficio ai beni prodotti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Come visto, questo vincolo è stato soppresso dal D.L. 38/2026 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026: oggi, come per il Transizione 5.0, l'origine extra-UE del macchinario non preclude l'agevolazione, fermo restando il requisito di interconnessione e l'eccezione per i moduli fotovoltaici.
La clausola Made in UE: soppressa dal D.L. 38/2026
La clausola Made in UE introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 era il vero punto di svolta rispetto alle precedenti misure di agevolazione: la norma originaria stabiliva che i beni agevolati dovessero essere prodotti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, comprendendo quindi oltre ai 27 Paesi dell'UE anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Questo requisito non riguardava la sede del produttore, ma il luogo di fabbricazione effettiva del bene: un macchinario venduto da un distributore italiano ma prodotto in Cina non rientrava nell'agevolazione, indipendentemente dalla nazionalità del fornitore.
Tuttavia, la clausola ha avuto vita breve. Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (decreto fiscale, convertito in legge il 20 maggio 2026), all'articolo 7, ha soppresso il vincolo di origine UE con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026. Dal punto di vista pratico, questo significa che oggi sono agevolabili anche i macchinari e i software prodotti in Paesi extra-UE (Cina, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti), purché rispettino i requisiti tecnici di interconnessione previsti dagli Allegati IV e V. L'unica eccezione che resta in piedi riguarda i moduli e le celle fotovoltaiche, per i quali il requisito di produzione europea rimane fermo ai sensi dell'articolo 12, lettere b) e c), del decreto-legge 181/2023.
La soppressione è stata confermata dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 (pubblicato l'11 giugno 2026), che disciplina le modalità attuative della misura. Per le imprese che avevano pianificato investimenti in beni extra-UE contando sull'esclusione, la novità è molto favorevole: l'agevolazione si applica retroattivamente anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, senza necessità di alcuna comunicazione aggiuntiva legata all'origine del bene.
Cosa succede con i beni extra-UE
Con la soppressione della clausola, l'acquisto di beni strumentali prodotti fuori dall'Unione Europea non comporta più l'esclusione dall'Iperammortamento 2026. L'impresa può maggiorare il costo fiscale del bene indipendentemente dal Paese di produzione, a condizione che il macchinario rispetti i requisiti tecnici previsti dagli Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali) e sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
È importante precisare che l'agevolazione riguarda specificamente i beni strumentali nuovi acquistati per la trasformazione digitale o ecologica dell'impresa. Non rientrano nell'ambito di applicazione i beni usati, anche se provenienti dall'Unione Europea. I beni acquisiti tramite locazione finanziaria o leasing, invece, sono ammessi: la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 427, L. 199/2025) prevede espressamente che la maggiorazione si applichi "con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria". L'impresa deve quindi prestare particolare attenzione alla tipologia di bene e alle modalità di acquisizione, perché la non idoneità formale può compromettere l'accesso all'agevolazione.
Come accedere all'Iperammortamento 2026: la procedura in tre step
A differenza del vecchio sistema Transizione 5.0, l'accesso all'Iperammortamento 2026 richiede una procedura articolata in tre comunicazioni che le imprese devono trasmettere attraverso una piattaforma informatica gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). La procedura, disciplinata dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 (pubblicato l'11 giugno 2026), prevede tempi precisi e adempimenti specifici che le SRL devono conoscere e rispettare per non perdere il beneficio.
Il primo passo è la comunicazione preventiva, che l'impresa deve trasmettere per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti. Questa comunicazione serve a informare il GSE dell'intenzione di effettuare investimenti agevolabili e deve essere inviata prima dell'acquisto dei beni. Entro 60 giorni dalla ricevuta della notifica di esito positivo inviata dal GSE, l'impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma dell'investimento, indicando la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione. Questo acconto è obbligatorio e dimostra l'effettiva realizzazione dell'investimento.
Il terzo e ultimo passo è la comunicazione di completamento, che deve essere trasmessa entro il 15 novembre 2028 (o al completamento degli investimenti, se anteriore) per ciascuna delle comunicazioni di conferma precedentemente inviate. Questa comunicazione deve essere corredata da attestazioni specifiche: una perizia tecnica asseverata che comprovi le caratteristiche tecnologie dei beni, un'attestazione che i beni sono prodotti in UE o SEE, e una certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alle documentazioni contabili. Senza queste attestazioni, il GSE non può confermare l'esito positivo e l'impresa perde il diritto all'agevolazione.
I documenti da richiedere al fornitore
Per accedere correttamente all'Iperammortamento 2026, è chiave raccogliere la documentazione specifica prima di finalizzare l'acquisto. Con la soppressione della clausola Made in UE, la dichiarazione sull'origine del bene non è più necessaria ai fini dell'agevolazione: ciò che conta è la conformità tecnica del bene ai requisiti degli Allegati IV e V e l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il documento principale da richiedere al fornitore è quindi la dichiarazione di conformità tecnica, che deve essere formale e circostanziata. Questa dichiarazione deve indicare le caratteristiche tecnologiche del macchinario (automazione, controllo, interconnessione, sensoristica IoT, ecc.) e la sua rispondenza alle specifiche dell'Allegato IV per i beni materiali o dell'Allegato V per i beni immateriali. È importante che la dichiarazione sia firmata dal legale rappresentante dell'azienda fornitrice e riporti la data di emissione, preferibilmente non anteriore di più di tre mesi rispetto all'acquisto.
Per i software e i beni immateriali, la documentazione deve essere ancora più dettagliata. Il fornitore deve indicare le funzionalità del software (monitoraggio, integrazione, gestione della produzione), la modalità di acquisizione (licenza capitalizzata a bilancio, sviluppo interno, installazione on-premise) e la sua integrazione con i beni materiali dell'Allegato IV. I software fruiti in abbonamento (SaaS) senza capitalizzazione a bilancio non rientrano nell'agevolazione.
In aggiunta alla dichiarazione, possono essere richiesti documenti probatori come la documentazione tecnica del bene, i manuali di interconnessione e le certificazioni di conformità. Per i macchinari più complessi o costosi, può essere utile richiedere una perizia tecnica asseverata da un tecnico abilitato che attesti la conformità del bene ai requisiti tecnologici previsti dalla misura. Tutti questi documenti devono essere conservati dall'impresa e messi a disposizione del GSE e dell'Agenzia delle Entrate in caso di controllo, costituendo la prova dell'effettivo diritto all'agevolazione.
Requisiti e beni agevolabili
L'Iperammortamento 2026 si applica a una gamma specifica di beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa. Per rientrare nell'agevolazione, i beni devono soddisfare requisiti precisi sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista formale. Il bene deve essere nuovo, quindi mai utilizzato da altri, e deve essere destinato a strutture produttive situate nel territorio italiano. Inoltre, deve essere funzionale alla trasformazione 4.0 o green dell'impresa, ovvero contribuire al miglioramento delle prestazioni aziendali attraverso l'introduzione di tecnologie avanzate o di soluzioni per la sostenibilità ambientale.
Tra i beni agevolabili rientrano i macchinari industriali destinati all'automazione e alla digitalizzazione dei processi produttivi, i sistemi di controllo e gestione automatizzati, i software e le piattaforme digitali per l'integrazione tra processi aziendali, i dispositivi per la realtà aumentata e la simulazione, i sistemi di connettività IoT e i macchinari per l'economia circolare che riducono l'impatto ambientale. È importante evidenziare che il bene deve essere effettivamente utilizzato nell'attività d'impresa e non detenuto come mero investimento speculativo. Il GSE effettua verifiche per accertare la reale utilizzazione dei beni agevolati, con possibili conseguenze per chi ne fa un uso improprio.
Beni esclusi dall'agevolazione
Non tutti i beni strumentali acquistati nel 2026 rientrano nell'Iperammortamento. Sono esclusi dalla misura i beni usati, anche se acquistati da rivenditori comunitari, i software fruiti in abbonamento (SaaS) senza capitalizzazione a bilancio, i veicoli aziendali non strumentali all'attività produttiva, i beni destinati a usi diversi dalla trasformazione tecnologica o ecologica dell'impresa. I beni acquisiti in locazione finanziaria o leasing, invece, sono ammessi: la maggiorazione si applica ai canoni di leasing secondo le regole fiscali dell'articolo 102, comma 7, del TUIR.
Un'altra categoria di beni esclusi riguardava quelli prodotti fuori dall'UE, ma con la soppressione della clausola Made in UE operata dal D.L. 38/2026 questa limitazione è venuta meno: oggi i macchinari di origine extra-UE sono agevolabili, purché rispettino i requisiti tecnici di interconnessione. L'unica eccezione residua riguarda i moduli e le celle fotovoltaiche, per i quali il requisito di produzione europea resta fermo. L'impresa deve quindi valutare attentamente, prima di ogni acquisto, se il bene che intende acquisire soddisfa tutti i requisiti richiesti, per evitare di investire somme significative nella speranza di un beneficio fiscale che poi non potrà essere ottenuto.
Le circostanze di decadenza dal beneficio
Il decreto attuativo prevede sei circostanze di decadenza che possono portare alla perdita del diritto all'Iperammortamento 2026. La prima circostanza è l'assenza dei requisiti di ammissibilità, come nel caso di beni non conformi alle specifiche tecniche o non prodotti in UE. La seconda circostanza riguarda la mancanza delle attestazioni richieste, come la perizia tecnica asseverata o l'attestazione di origine UE. La terza circostanza è la violazione degli obblighi di comunicazione, come l'omissione di una delle tre comunicazioni previste dalla procedura o l'invio di informazioni incomplete o inesatte.
La quarta circostanza di decadenza riguarda l'utilizzazione non conforme dei beni, come l'uso del macchinario per finalità diverse da quelle agevolate o la locazione a terzi senza autorizzazione. La quinta circostanza è il mancato possesso della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile. La sesta e ultima circostanza è la mancata osservanza delle procedure stabilite dal decreto attuativo o dalle disposizioni del GSE. È essenziale che le SRL conoscano queste circostanze di decadenza e operino con la massima diligenza per evitare errori che potrebbero compromettere l'accesso all'agevolazione.
Calcolo del vantaggio fiscale: un esempio pratico
Per comprendere concretamente il vantaggio fiscale dell'Iperammortamento 2026, è utile analizzare un esempio numerico basato su un'ipotesi realistica. Immaginiamo una SRL che acquista un macchinario 4.0 prodotto in Germania, quindi conforme ai requisiti Made in UE, per un costo di 150.000 euro. L'investimento rientra nella fascia più vantaggiosa, essendo inferiore ai 2,5 milioni di euro, e pertanto beneficia della maggiorazione del 180%. La società può quindi portare in deduzione, ai fini IRES, 270.000 ulteriori oltre ai 150.000.
La SRL ha un utile fiscale prima della deduzione di 500.000 euro. Senza l'Iperammortamento, l'imponibile IRES sarebbe di 350.000 euro (500.000 - 150.000), con un'imposta dovuta di 84.000 euro. Con l'Iperammortamento, l'imponibile scende a 80.000 euro (500.000 - 150.000 - 270.000), con un'imposta di 19.200 euro. Il risparmio fiscale immediato è quindi di 64.800 euro, corrispondente al 24% di IRES applicato alla differenza tra costo maggiorato e costo effettivo (270.000 × 24% = 64.800). Questo risparmio si realizza nel corso degli anni in base al piano di ammortamento del bene, distribuito secondo i coefficienti previsti per la categoria di appartenenza.
Il confronto con il regime ordinario
Per apprezzare appieno il valore dell'Iperammortamento 2026, è utile confrontare il risparmio fiscale ottenibile con l'agevolazione rispetto al regime ordinario. Senza agevolazione, il macchinario da 150.000 euro sarebbe deducibile secondo il piano di ammortamento ordinario, generando una riduzione dell'imponibile distribuita su più anni. Con l'Iperammortamento, la stessa deduzione è maggiorata dell'180%, trasformandosi in un beneficio fiscale significativo che riduce sensibilmente il carico impositivo della SRL.
Il vantaggio è particolarmente evidente per le imprese con utili capienti, che possono impiegare pienamente la deduzione maggiore. Per le aziende in perdita o con utili contenuti, il beneficio è più limitato perché la deduzione in eccesso rispetto all'imponibile non può essere recuperata immediatamente, ma può essere riportata avanti negli esercizi successivi fino al quinto, secondo le regole ordinarie previste per le eccedenze di deduzione. Questo aspetto rende la misura più conveniente per le imprese in fase di crescita o con una solidità reddituale consolidata, rispetto a quelle in difficoltà o con redditi fiscali più contenuti.
La tabella comparativa: Iperammortamento vs regime ordinario
Per visualizzare chiaramente il vantaggio fiscale dell'Iperammortamento 2026, è utile analizzare una tabella comparativa che mostri le differenze tra l'agevolazione e il regime ordinario. La tabella evidenzia come la maggiorazione del 180% si traduca in un risparmio fiscale significativo, ma condizionato dalla capacità dell'impresa di generare utili sufficienti a utilizzare la deduzione.
| Elemento | Regime Ordinario | Iperammortamento 2026 |
|---|---|---|
| Costo del bene | 150.000€ | 150.000€ |
| Costo deducibile | 150.000€ | 420.000€ (150.000 + 270.000 maggiorazione) |
| Risparmio IRES (24%) | 36.000€ | 100.800€ |
| Vantaggio aggiuntivo | - | +64.800€ |
Dalla tabella emerge chiaramente che l'Iperammortamento 2026 genera un vantaggio aggiuntivo di 64.800 euro rispetto al regime ordinario, corrispondente al 24% di IRES applicato alla maggiorazione di 270.000 euro. Questo beneficio si realizza nel corso degli anni in base al piano di ammortamento del bene, costituendo un risparmio fiscale significativo che riduce il carico impositivo della SRL. È importante considerare che il vantaggio è condizionato dall'utilità fiscale della deduzione: se l'impresa non ha utili sufficienti, il beneficio non può essere sfruttato appieno nell'anno.
L'estensione ai Paesi extra-UE: già realizzata dal D.L. 38/2026
Durante la discussione sulla Legge di Bilancio 2026 era stato approvato un ordine del giorno che impegnava il governo ad ampliare la platea dei beni agevolabili ai Paesi del G7 (Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Canada). Quella prospettiva si è però realizzata in modo ancora più ampio: il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 ha soppresso del tutto il vincolo di origine UE, rendendo agevolabili i beni prodotti in qualsiasi Paese extra-UE, non solo quelli del G7, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026.
Per le SRL che intendono investire in beni extra-UE, quindi, non è più necessario attendere: l'agevolazione è già applicabile, fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici di interconnessione e l'eccezione per i moduli fotovoltaici. Resta consigliabile monitorare l'evoluzione normativa e le istruzioni operative del GSE, ma il principale ostacolo all'acquisto di macchinari extra-UE è stato rimosso.
Errori frequenti da evitare
Nell'applicazione dell'Iperammortamento 2026, gli errori più comuni riguardano la sottovalutazione dei requisiti formali e tecnici. Un errore particolarmente frequente è acquistare un macchinario senza verificare che rispetti i requisiti tecnici di interconnessione previsti dagli Allegati IV e V, dando per scontato che qualsiasi bene "4.0" sia agevolabile. Questo errore può portare alla perdita totale dell'agevolazione, con conseguenze significative sulla pianificazione fiscale dell'impresa.
Un altro errore comune è non raccogliere la documentazione probatoria prima dell'acquisto, pensando di poterla recuperare successivamente. In realtà, è importante richiedere al fornitore la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità al momento dell'ordine, perché una volta completata l'operazione non è più possibile rimediare alla mancanza dei documenti. Allo stesso modo, alcune imprese sottovalutano l'importanza di avere un utile fiscale sufficiente a usare la deduzione, pianificando investimenti significativi senza considerare la capacità reddituale dell'azienda.
Non verificare i requisiti tecnici di interconnessione
L'errore più costoso e frequente consiste nel non verificare che il bene rispetti i requisiti tecnici previsti dagli Allegati IV e V prima dell'acquisto. Molte imprese ritengono erroneamente che basti acquistare un macchinario "nuovo" per soddisfare i requisiti, senza considerare che la norma richiede che il bene sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che possieda le caratteristiche tecnologiche elencate negli allegati (automazione, controllo, sensoristica, integrazione digitale). Questo malinteso può portare all'esclusione dall'agevolazione anche per beni di altissimo livello tecnologico.
Per evitare questo errore, è necessario richiedere al fornitore una dichiarazione di conformità tecnica e verificare con un tecnico abilitato che il bene rientri nelle categorie agevolabili. È anche importante prestare attenzione ai macchinari complessi, costituiti da più componenti: in questi casi, è chiave verificare che il bene nel suo articolato soddisfi i requisiti, non solo singole parti. La diligenza nella verifica è l'unico modo per proteggere l'investimento e assicurarsi di poter accedere all'agevolazione.
Sottovalutare l'importanza di un utile capiente
L'Iperammortamento 2026 genera un vantaggio fiscale solo se l'impresa ha un utile sufficiente a impiegare la deduzione maggiorata. Le aziende in perdita o con redditi molto contenuti non possono beneficiare appieno della misura, perché la deduzione in eccesso rispetto all'imponibile non riduce immediatamente l'imposta dovuta. Questo aspetto è spesso sottovalutato dalle imprese che pianificano investimenti significativi senza considerare la capacità reddituale dell'azienda.
Per evitare questa problematica, è consigliabile pianificare l'investimento in coerenza con le prospettive reddituali dell'impresa, valutando se gli utili previsti saranno sufficienti a utilizzare la deduzione maggiorata. In caso di utili contenuti, può essere opportuno posticipare l'investimento o modularlo su più anni, per massimizzare l'utilizzo dell'agevolazione. Le imprese in fase di avvio o con redditi variabili dovrebbero valutare attentamente la convenienza economica dell'Iperammortamento, rispetto ad altre forme di agevolazione che offrono benefici più immediati.
Non raccogliere la documentazione prima dell'acquisto
La mancanza di documentazione è uno dei motivi più frequenti di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Molte imprese ritengono di poter recuperare la documentazione tecnica del bene dopo l'acquisto, senza considerare che il fornitore potrebbe non essere disponibile o collaborativo a distanza di tempo. L'assenza di una dichiarazione di conformità tecnica e della documentazione di interconnessione, raccolta prima del perfezionamento dell'acquisto, compromette irrimediabilmente la possibilità di accedere all'agevolazione.
Per evitare questo errore, è essenziale richiedere al fornitore, prima di confermare l'ordine, la documentazione tecnica del bene e la dichiarazione di conformità agli Allegati IV e V. Questa documentazione deve essere specifica, circostanziata e preferibilmente supportata da perizia tecnica asseverata per i beni più complessi. È anche opportuno conservare accuratamente tutta la documentazione relativa all'acquisto, comprese le comunicazioni con il fornitore, per poterla esibire in caso di controllo. La prudenza nella raccolta dei documenti è la miglior difesa contro eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.
SRLOnline consiglia: come proteggere il tuo investimento
L'Iperammortamento 2026 rappresenta un'opportunità significativa per le SRL che intendono investire in beni strumentali, ma la procedura di accesso in tre step e i requisiti tecnici di interconnessione richiedono una particolare attenzione nella fase di acquisto. SRLOnline accompagna le imprese in questo processo, offrendo supporto nella verifica dei requisiti dei beni e nella raccolta della documentazione necessaria per accedere all'agevolazione. Il team di esperti fiscali aiuta a valutare la convenienza della misura rispetto alla situazione specifica dell'impresa, considerando utili previsti, struttura dell'investimento e orizzonte temporale.
Attraverso un approccio consulenziale personalizzato, SRLOnline supporta le imprese nella pianificazione degli investimenti 2026, aiutando a identificare i beni agevolabili e a verificare il rispetto dei requisiti tecnici prima dell'acquisto. La piattaforma digitale permette di gestire in modo efficiente tutta la documentazione relativa all'agevolazione, dalle dichiarazioni di conformità dei fornitori alle perizie tecniche, creando un archivio ordinato e facilmente accessibile in caso di controllo da parte del GSE o dell'Agenzia delle Entrate. Questo approccio riduce il rischio di errori e contestazioni, proteggendo l'investimento dell'impresa e massimizzando il ritorno dell'agevolazione fiscale.
Per maggiori informazioni su come ottimizzare gli investimenti della tua SRL e accedere correttamente all'Iperammortamento 2026, prenota una consulenza gratuita con un esperto SRLOnline.
Domande Frequenti
Come funziona la procedura di accesso all'Iperammortamento 2026?
La procedura di accesso all'Iperammortamento 2026 si articola in tre comunicazioni che devono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica del GSE. La prima è la comunicazione preventiva, che deve essere inviata per ciascuna struttura produttiva prima dell'acquisto dei beni. Entro 60 giorni dalla ricevuta dell'esito positivo del GSE, l'impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma, con indicazione del pagamento di un acconto almeno del 20% del costo di acquisizione. Infine, entro il 15 novembre 2028 (o al completamento degli investimenti), deve essere inviata la comunicazione di completamento, corredata da perizia tecnica asseverata, attestazione di conformità tecnica e certificazione contabile delle spese sostenute. Il decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 definisce le modalità operative di ciascuna comunicazione.
È possibile cumulare l'Iperammortamento 2026 con altre agevolazioni?
Sì, l'Iperammortamento 2026 è cumulabile con altre misure di finanza agevolata, a condizione di rispettare i massimali di aiuto previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. È possibile combinare l'Iperammortamento con la Nuova Sabatini per i finanziamenti agevolati all'acquisto di beni strumentali, oppure con la ZES Unica per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno — ricordando che il credito ZES è soggetto a un vincolo di mantenimento quinquennale dei beni, con clawback in caso di cessione anticipata. I chiarimenti del Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDCEC) e della Fondazione nazionale commercialisti (FNC) del 2026 hanno confermato che la base di calcolo dell'Iperammortamento va assunta al netto degli altri aiuti ricevuti sugli stessi costi. Tuttavia, è importante calcolare con attenzione l'impatto cumulato delle diverse agevolazioni per non superare i limiti di intensità dell'aiuto, che variano in base alla dimensione dell'impresa e alla localizzazione dell'investimento. Si consiglia di consultare un commercialista specializzato prima di procedere con investimenti che prevedano il cumulo di più agevolazioni.
Il vincolo "Made in UE" è ancora in vigore?
No. Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito in legge il 20 maggio 2026) ha soppresso la clausola Made in UE con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026. Oggi sono agevolabili anche i macchinari e i software prodotti in Paesi extra-UE, purché rispettino i requisiti tecnici di interconnessione previsti dagli Allegati IV e V. L'unica eccezione riguarda i moduli e le celle fotovoltaiche, per i quali il requisito di produzione europea resta fermo ai sensi dell'articolo 12, lettere b) e c), del decreto-legge 181/2023. Per le imprese che avevano pianificato investimenti in beni extra-UE, la novità è molto favorevole: l'agevolazione si applica retroattivamente anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
I beni acquistati in leasing danno diritto all'Iperammortamento 2026?
Sì. La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 427, L. 199/2025) prevede espressamente che la maggiorazione del costo di acquisizione si applichi "con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria". Per i beni in leasing, l'accesso al beneficio prescinde dalla durata contrattuale ed è ancorato alla data di consegna del bene; la distribuzione temporale della super-deduzione segue le regole fiscali dell'articolo 102, comma 7, del TUIR. È invece escluso il software fruito in abbonamento (SaaS) senza capitalizzazione a bilancio.
L'Iperammortamento conviene anche se l'impresa non ha utili elevati?
La convenienza dell'Iperammortamento dipende strettamente dalla capacità dell'impresa di generare utili sufficienti a usare la deduzione maggiorata. Per le aziende con utili contenuti o in perdita, il beneficio è limitato perché la deduzione in eccesso rispetto all'imponibile non riduce immediatamente l'imposta dovuta. Tuttavia, la eccedenza di deduzione può essere riportata avanti negli esercizi successivi fino al quinto, consentendo di recuperare parzialmente il beneficio non utilizzato nell'anno. Per valutare la convenienza reale della misura, è necessario analizzare il piano industriale dell'impresa e le prospettive di crescita, considerando che gli investimenti in beni 4.0 dovrebbero tradursi in un miglioramento delle performance aziendali e della redditività futura.
Vuoi che presentiamo noi la domanda al posto tuo?
In SRLOnline affianchiamo le PMI in tutte le fasi della finanza agevolata: scouting bandi compatibili con il tuo profilo, verifica requisiti, business plan, presentazione domanda, rendicontazione finale.
Per imprese con fatturato 500k–20M €
che vogliono ottenere il massimo dalle agevolazioni disponibili senza rischiare revoca o esclusione in graduatoria.
Richiedi una consulenza preliminare gratuita →
Oppure, se preferisci partire da solo, usa il Tool Trova Bandi e Incentivi 2026 per scoprire in 30 secondi quali bandi sono compatibili con il tuo profilo (regione, ATECO, dimensione, spesa prevista).






