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Bandi e incentivi
17/09/2026
15 min
Rosario EmmiRosario Emmi

Detrazione investimenti startup 2026: cosa resta e cosa è sospeso

Dal 2026 la detrazione del 30% sugli investimenti in startup e PMI innovative non è più fruibile. Resta il 65% de minimis, con credito d'imposta per incapienza. Cosa cambia per chi investe.

Detrazione investimenti startup 2026: cosa resta e cosa è sospeso
Bandi e incentivi
17/09/2026
15 min
Rosario EmmiRosario Emmi

In breve:

  • La detrazione IRPEF del 30% ordinaria (art. 29 D.L. 179/2012) e la deduzione IRES corrispondente non sono più fruibili dal 1° gennaio 2026: l'autorizzazione europea al regime di aiuto è scaduta il 31 dicembre 2025 e non è stata rinnovata in tempo. La norma non è abrogata, ma la sua efficacia resta sospesa in attesa di un nuovo via libera UE.
  • Resta pienamente operativa la detrazione IRPEF del 65% in regime de minimis (art. 29-bis D.L. 179/2012), solo per le startup innovative, solo per persone fisiche, entro 100.000 euro di investimento per periodo d'imposta e nei primi tre anni di iscrizione della startup nella sezione speciale.
  • Dal 2024, se la detrazione supera l'IRPEF lorda, l'eccedenza si trasforma in credito d'imposta compensabile in F24 con il codice tributo 7076 (L. 162/2024, art. 2). Vale anche per i contribuenti in regime forfettario.
  • L'investimento va mantenuto almeno tre anni e la startup deve presentare istanza preventiva sulla piattaforma MIMIT prima che l'investimento sia effettuato: se l'istanza manca, l'investitore perde la detrazione.
  • Per chi investe in PMI innovative il 2026 è un anno a vuoto: la de minimis al 50% è scaduta il 31 dicembre 2024 e il 30% ordinario è sospeso.

Il quadro è cambiato due volte in due anni

Chi ha investito in una startup nel 2023 e chi investe oggi si muove in due mondi fiscali diversi. Fino al 31 dicembre 2025 il sistema italiano offriva due canali alternativi per chi metteva capitale in un'impresa innovativa: una detrazione "ordinaria" del 30% (art. 29 del D.L. 179/2012), di accesso semplice ma meno generosa, e una detrazione "rafforzata" in regime de minimis, salita dal 50% al 65% dal 1° gennaio 2025 (art. 29-bis).

Dal 1° gennaio 2026 il primo canale è chiuso. Non per una scelta del legislatore italiano, ma per una scadenza europea: l'autorizzazione della Commissione al regime di aiuto di Stato è arrivata al termine il 31 dicembre 2025 e il Governo non ha notificato in tempo la richiesta di proroga. La Legge di Bilancio 2026 non ha previsto misure sostitutive.

Il meccanismo è scritto nella legge stessa. L'art. 29, comma 9, del D.L. 179/2012 stabilisce che "l'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata (…) all'autorizzazione della Commissione europea": senza autorizzazione, la norma resta nel testo ma non produce effetti. È esattamente la situazione in cui si trova oggi il 30%.

Il risultato pratico è un sistema a una sola corsia: il 65% de minimis, che è un regime europeo autonomo e non dipende dalla stessa autorizzazione. Ma il 65% ha un perimetro molto più stretto, e conoscerlo è oggi la differenza tra un investimento agevolato e un investimento che non lo è affatto.

Detrazione 65%: chi, quanto, a quali condizioni

La detrazione potenziata è disciplinata dall'art. 29-bis del D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 31, comma 2, della L. 193/2024. Le condizioni sono cumulative e tutte stringenti.

Condizione Regola vigente
Chi investe Solo persone fisiche. Le società (soggetti IRES) non accedono a questo canale
In cosa si investe Solo startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese. Dal 2025 le PMI innovative sono escluse
Quando La startup deve essere entro il terzo anno di iscrizione nella sezione speciale. Oltre quel termine la detrazione non spetta
Quanto Detrazione IRPEF pari al 65% della somma investita
Tetto dell'investimento Massimo 100.000 euro per periodo d'imposta per ciascun contribuente
Mantenimento L'investimento va detenuto almeno tre anni, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente
Limite di partecipazione Nessuna detrazione se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale o dei diritti di governance
Conflitto di interesse Nessuna detrazione se l'investitore è anche fornitore di servizi alla startup per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile
Plafond della startup La startup non può ricevere aiuti de minimis per più di 300.000 euro in tre esercizi (Reg. UE 2023/2831)
Adempimento preventivo Il legale rappresentante deve presentare istanza sulla piattaforma MIMIT prima che l'investimento sia effettuato

Sul plafond de minimis vale una precisazione che quasi nessun contenuto riporta e che il MIMIT ha chiarito nelle proprie FAQ: il massimale si erode per l'importo della detrazione, non per l'importo investito. Un investitore che versa 100.000 euro in una startup genera una detrazione di 65.000 euro e consuma 65.000 euro del plafond della startup, non 100.000. È il criterio corretto perché il beneficio pubblico è la detrazione, non il capitale privato che entra.

L'istanza preventiva, infine, non è una formalità. Va presentata prima dell'investimento: se l'investitore versa la somma e solo dopo scopre che l'istanza non c'era, la detrazione è persa anche se tutti gli altri requisiti sussistono. È l'errore più costoso e più frequente in questo tipo di operazioni.

L'incapienza non è più un problema: l'eccedenza diventa credito d'imposta

Fino al 2023 esisteva un limite che rendeva la detrazione inutilizzabile per molti: se l'IRPEF lorda era inferiore all'importo detraibile, la parte eccedente si perdeva. Chi aveva redditi modesti non riusciva a sfruttare per intero il beneficio.

La L. 162/2024, art. 2, ha cambiato la regola: se la detrazione supera l'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione in diminuzione delle imposte dovute oppure in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, quindi tramite modello F24. Il credito è fruibile nel periodo d'imposta in cui si presenta la dichiarazione e in quelli successivi.

Tre dettagli operativi

  1. Non è cumulabile con il regime ordinario: la conversione in credito riguarda solo le detrazioni erogate in regime de minimis (art. 29-bis per le startup e art. 4, comma 9-ter, per le PMI), non quelle del regime ordinario.
  2. Si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023: quindi per gli investimenti effettuati dal 2024 in avanti.
  3. Vale anche per i forfettari: l'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 29 del 10 febbraio 2026, ha chiarito che i contribuenti in regime forfettario possono utilizzare il credito anche per compensare l'imposta sostitutiva. La norma non pone limiti soggettivi legati al regime fiscale.

Il codice tributo per la compensazione è il 7076 — "Credito d'imposta relativo all'eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative" — istituito con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 28 aprile 2025. Il credito non è rimborsabile: si usa in compensazione tramite modello F24, anche a riduzione dell'imposta sostitutiva se si è in regime forfettario.

La finestra per gli investimenti del primo semestre 2025

Chi ha investito tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025 ha avuto una possibilità in più, oggi chiusa. Il D.L. 19/2026, convertito dalla L. 50/2026, ha introdotto un regime transitorio che consentiva alla startup di presentare l'istanza MIMIT anche dopo l'investimento — in deroga alla regola dell'istanza preventiva — per non far perdere la detrazione a chi aveva investito nel periodo in cui le disposizioni attuative erano in assestamento. Il termine era perentorio: 31 maggio 2026. Chi non l'ha rispettato ha perso definitivamente il beneficio su quegli investimenti.

Esempio pratico con incapienza

Un contribuente investe 100.000 euro in una startup innovativa iscritta da due anni alla sezione speciale, rispettando i limiti di partecipazione e di fornitore. L'istanza preventiva è stata presentata correttamente.

  • Detrazione spettante: 65% di 100.000 = 65.000 euro
  • IRPEF lorda del contribuente: 28.000 euro
  • Detrazione effettivamente utilizzata in dichiarazione: 28.000 euro
  • Eccedenza convertita in credito d'imposta: 37.000 euro, compensabili in F24 anche negli anni successivi

Il costo netto dell'investimento, ipotizzando la piena fruizione del credito, scende a 35.000 euro su 100.000 investiti. È il motivo per cui la detrazione de minimis è, quando applicabile, l'incentivo più forte disponibile nel panorama italiano: ma richiede che la startup sia ancora dentro i tre anni di iscrizione e che abbia plafond residuo.

PMI innovative: nel 2026 non c'è un incentivo attivo per chi investe

È il punto meno conosciuto e più penalizzante. Chi investe in una PMI innovativa nel 2026 non ha oggi alcuna detrazione fruibile:

  • La detrazione de minimis del 50% prevista dall'art. 4, comma 9-ter, del D.L. 3/2015 è applicabile — per esplicita previsione di legge — "fino al 31 dicembre 2024". La L. 193/2024 ha cristallizzato quel termine e non ci sono state proroghe.
  • La detrazione ordinaria del 30%, che nel 2025 era ancora il riferimento per le PMI innovative, è sospesa dal 1° gennaio 2026 per la stessa scadenza dell'autorizzazione europea che riguarda le startup.

Il risultato è che il sistema agevolativo si concentra interamente sull'early stage delle startup innovative, lasciando la fase di crescita e consolidamento senza sostegno fiscale diretto agli investitori. Per una PMI innovativa che cerca capitale, la leva fiscale verso i privati oggi non esiste: restano gli strumenti di garanzia (Fondo di Garanzia PMI) e i canali di finanza agevolata, non l'incentivo fiscale all'investitore.

Il credito d'imposta dell'8% per incubatori e acceleratori

Un canale resta aperto per gli investitori istituzionali: l'art. 32 della L. 193/2024 riconosce agli incubatori e acceleratori certificati un credito d'imposta pari all'8% della somma investita nel capitale di una o più startup innovative, direttamente o tramite OICR o altre società che investano prevalentemente in startup.

Parametro Valore
Aliquota 8% dell'investimento
Investimento massimo agevolabile 500.000 euro per periodo d'imposta
Mantenimento Almeno 3 anni
Decorrenza Dal periodo d'imposta 2025
Limite di spesa complessivo 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2025
Regime di aiuto De minimis, Reg. UE 2023/2831

Il credito è concesso nel limite di spesa complessivo di 1,8 milioni di euro annui e le domande passano da Invitalia. È un canale diverso e complementare rispetto alla detrazione per le persone fisiche: riguarda soggetti che investono professionalmente nel capitale delle startup, non il singolo risparmiatore.

Perché il 30% è sospeso e cosa può succedere

Il regime ordinario del 30% (e la deduzione IRES speculare del 30%, fino a 1,8 milioni di investimento) è un aiuto di Stato e come tale richiede l'autorizzazione della Commissione europea. L'autorizzazione precedente prevedeva espressamente il termine del 31 dicembre 2025.

Il punto aperto riguarda le operazioni concluse nel periodo ponte, cioè tra il 1° gennaio 2026 e l'eventuale nuova autorizzazione. L'orientamento prudenziale prevalente è che una futura proroga non possa essere considerata automaticamente estesa agli investimenti già perfezionati nel frattempo: si tratterebbe di un nuovo regime, con una propria decorrenza. Se invece la decisione europea fosse costruita come continuità del regime precedente, e la norma nazionale di recepimento lo prevedesse espressamente, si potrebbe sostenere l'applicabilità anche alle operazioni del periodo intermedio.

Nessuna delle due ipotesi è oggi verificabile: al 17 settembre 2026 la misura risulta ancora sospesa. Chi sta valutando un investimento di importo rilevante in una PMI innovativa, o in una startup uscita dai tre anni di iscrizione, dovrebbe mettere in conto che l'unica leva fiscale disponibile oggi è quella de minimis — quando applicabile — e non contare su un ripristino retroattivo.

Cosa fare in pratica: la sequenza corretta

Per chi investe in una startup innovativa nel 2026, l'ordine delle operazioni non è un dettaglio

  1. Verificare l'anzianità di iscrizione della startup. Se è oltre il terzo anno dalla iscrizione nella sezione speciale, la detrazione del 65% non spetta, indipendentemente da tutto il resto.
  2. Verificare il plafond de minimis residuo della startup (300.000 euro in tre esercizi, erosione pari all'importo della detrazione). Una startup che ha già ricevuto altri aiuti de minimis potrebbe non avere capienza.
  3. Far presentare l'istanza alla startup prima del bonifico. Il legale rappresentante presenta domanda sulla piattaforma MIMIT "Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up innovative".
  4. Verificare i due limiti soggettivi: nessuna partecipazione qualificata oltre il 25%, nessun rapporto di fornitura oltre il 25% dell'investimento.
  5. Documentare la data del versamento. Per gli investimenti in convertendo, la detrazione matura dalla data del bonifico con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale: è la modifica introdotta dalla L. 193/2024 proprio per dare certezza al momento rilevante.
  6. Impostare il monitoraggio dei tre anni di mantenimento: la cessione anticipata, anche parziale, fa decadere il beneficio con obbligo di restituzione e interessi legali.

Giovanni Emmi, Dottore Commercialista:

"La domanda che ricevo più spesso è 'quanto detraggo'. La domanda giusta, nel 2026, è 'la startup ha ancora plafond e sta dentro i tre anni'. Ho visto operazioni perfette sul piano societario bloccarsi perché l'istanza preventiva era stata presentata dopo il bonifico, o perché la startup era al quarto anno di iscrizione. Sono errori non sanabili: la detrazione non si recupera a posteriori."

Domande frequenti

La detrazione del 30% per investimenti in startup è definitivamente abolita?

No. La norma è ancora nel testo dell'art. 29 del D.L. 179/2012, ma la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, che era fissata al 31 dicembre 2025 e non è stata rinnovata. La misura è quindi sospesa, non abrogata: se arrivasse un nuovo via libera UE potrebbe tornare operativa, verosimilmente con decorrenza propria.

Posso ancora detrarre il 65% se investo nel 2026?

Sì, purché ricorrano tutte le condizioni: startup innovativa iscritta alla sezione speciale e non oltre il terzo anno, investitore persona fisica, investimento entro 100.000 euro, istanza preventiva presentata, nessuna partecipazione qualificata oltre il 25% e nessun rapporto di fornitura oltre il 25% dell'investimento.

Le PMI innovative danno diritto a qualche detrazione nel 2026?

No. La detrazione de minimis del 50% è scaduta il 31 dicembre 2024 per esplicita previsione normativa, e il regime ordinario del 30% è sospeso dal 1° gennaio 2026. Per gli investimenti in PMI innovative non risulta oggi un incentivo fiscale attivo per le persone fisiche.

Se la detrazione supera la mia IRPEF, perdo il beneficio?

No, dal 2024. L'eccedenza si trasforma in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione con F24 (codice tributo 7076), anche negli anni successivi. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la norma vale anche per i contribuenti in regime forfettario.

Quanto consuma del plafond de minimis della startup il mio investimento?

Il plafond si erode per l'importo della detrazione, non per l'importo investito: un investimento di 100.000 euro al 65% consuma 65.000 euro dei 300.000 disponibili in tre esercizi.

Cosa succede se vendo le quote prima di tre anni?

La detrazione decade e l'importo detratto va restituito con gli interessi legali. La norma fa salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente: è una clausola di favore introdotta per le situazioni non governabili dall'investitore, ma non copre una scelta volontaria di disinvestimento.

Chi investe tramite una SRL può accedere a qualcosa?

La detrazione del 65% è riservata alle persone fisiche. Per i soggetti IRES la deduzione del 30% è sospesa come il corrispondente regime ordinario. Resta il credito d'imposta dell'8% per incubatori e acceleratori certificati, che però è riservato a soggetti con quella qualifica.

Vuoi strutturare un investimento in una startup?

Se stai valutando di investire in una startup innovativa — o se sei una startup che cerca capitale e vuole rendere l'operazione agevolabile per chi entra — la verifica da fare è a monte, non a valle: anzianità di iscrizione, plafond de minimis residuo, istanza preventiva, forma dell'atto.

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Riferimenti normativi verificati al 17 settembre 2026:

  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. L. 221/2012), art. 29 (incentivi all'investimento in startup innovative; comma 9: efficacia subordinata all'autorizzazione UE) e art. 29-bis (incentivi in regime de minimis) — Normattiva
  • L. 16 dicembre 2024, n. 193, art. 31 (modifiche all'art. 29-bis: aliquota al 65% dal 1° gennaio 2025, vincolo dei primi tre anni, limiti di partecipazione e fornitura) e art. 32 (credito d'imposta 8% per incubatori e acceleratori certificati) — Normattiva
  • L. 28 ottobre 2024, n. 162, art. 2 (conversione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta; decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023) — Normattiva
  • D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 4, comma 9-ter (detrazione de minimis per le PMI innovative, applicabile "fino al 31 dicembre 2024") — richiamato nelle note all'art. 31 della L. 193/2024
  • Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (aiuti de minimis: massimale 300.000 euro in tre anni, in vigore dal 1° gennaio 2024) — EUR-Lex
  • MIMIT — Incentivi fiscali de minimis per startup e PMI innovative (aliquota 65%, tetto 100.000 euro, mantenimento tre anni, istanza preventiva, plafond) — mimit.gov.it
  • Agenzia delle Entrate, risposta n. 29 del 10 febbraio 2026 (credito d'imposta per incapienza applicabile anche ai contribuenti in regime forfettario)

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Rosario Emmi

Autore

Dottore Commercialista dal 2012, Socio Senior e co-founder di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Tra i primi in Italia a specializzarsi su startup innovative fin dalla nascita della relativa normativa: ha collaborato come esperto con il Ministero dello Sviluppo Economico e costituito, a inizio 2013, una delle prime startup innovative iscritte in provincia di Catania. Nel 2016 ha seguito la prima costituzione di startup innovativa in Italia interamente online, senza notaio, tramite procedura telematica. Si occupa di finanza agevolata, equity crowdfunding, operazioni straordinarie e due diligence, e-commerce e digitalizzazione dei processi aziendali; ha lavorato come Temporary Export Manager presso il Ministero dello Sviluppo Economico su progetti di internazionalizzazione. Autore per PartitaIVA.it su startup, PMI innovative e intelligenza artificiale applicata alla professione contabile.

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