
Il valore di una quota non è la percentuale del patrimonio netto di bilancio: il recesso si determina tenendo conto del valore di mercato del patrimonio (art. 2473 c.c.) e i metodi professionali partono da patrimonio rettificato, redditi, multipli o flussi di cassa. Attiva i metodi per cui hai i dati: vedi il valore della società con il procedimento riga per riga, il valore della tua quota e la differenza fra i metodi.
Valore orientativo della quota (30,00%)
137.400,00 €
Base di riferimento: 458.000,00 € di valore della società, mediana dei metodi attivi.
I metodi attivi danno un intervallo da 118.800,00 € a 156.000,00 € (mediana 137.400,00 €).
| Metodo | Valore della società | Valore della quota | Procedimento |
|---|---|---|---|
| Patrimoniale rettificato | 396.000,00 € | 118.800,00 € | W = PN 300.000,00 € + 120.000,00 € − 0,00 € − 24.000,00 € = 396.000,00 € |
| Multipli di mercato | 520.000,00 € | 156.000,00 € | EV = 180.000,00 € × 4,00 = 720.000,00 €; equity = EV − PFN 200.000,00 € = 520.000,00 € |
W = PN 300.000,00 € + 120.000,00 € − 0,00 € − 24.000,00 € = 396.000,00 €
EV = 180.000,00 € × 4,00 = 720.000,00 €; equity = EV − PFN 200.000,00 € = 520.000,00 €
Art. 2473, comma 3, c.c.: il rimborso è in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.
Il valore di liquidazione può essere contestato e il rimborso va eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso.
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Una quota di SRL non ha un valore determinabile in ogni caso con la sola percentuale del patrimonio netto contabile. L'art. 2473, comma 3, c.c. stabilisce che il socio recedente ottiene il rimborso in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
Il patrimonio netto contabile nasce dai valori iscritti in bilancio; il valore economico considera invece la sostanza dell'azienda, le prospettive reddituali, le attività e passività rilevanti e la configurazione della partecipazione. Cass. civ. n. 10815/2024 distingue il maggior valore economico della società dal valore contabile del patrimonio netto: sono grandezze che possono non coincidere.
Il calcolo del tool parte quindi dal valore della società e applica il layer della quota. Il risultato pro-quota è un punto di partenza orientativo, non un valore legale automatico del recesso. Per una cessione, il prezzo resta oggetto di negoziazione; per il recesso rilevano l'art. 2473, lo statuto e, in caso di disaccordo, il procedimento previsto dalla legge.
PIV III.1 ricomprende approcci patrimoniali, reddituali, finanziari e comparativi. Le formule usate dal tool sono versioni didattiche per una stima orientativa: la scelta va collegata alla qualità degli input e alla finalità della valutazione.
| Metodo | Quando ha senso | Cosa serve come input |
|---|---|---|
| Patrimoniale rettificato | Quando contano attività, passività e valori correnti osservabili, con rettifiche documentabili. | Patrimonio netto, valori contabili e correnti dei cespiti, passività potenziali e fiscalità latente. |
| Reddituale | Quando la capacità di produrre reddito normalizzato è l'informazione più significativa. | Reddito normale distribuibile o risultato operativo dopo imposte, tasso di capitalizzazione, orizzonte e valore terminale se stimato. |
| Misto UEC | Quando si vuole combinare patrimonio netto rettificato ed extra-reddito sostenibile. | Patrimonio netto rettificato, reddito normale, tasso normale, durata dell'extra-reddito ed eventuale fiscalità. |
| Multipli di mercato | Quando esistono comparabili o transazioni sufficientemente coerenti per attività, dimensione e data. | EBITDA, EBIT, ricavi o utile normalizzati, multiplo scelto, comparabili, PFN e correttivi motivati. |
| DCF | Quando esiste un piano prospettico verificabile e i flussi futuri spiegano il valore più dei dati storici. | FCF o FCFE previsionali, orizzonte, WACC o costo del capitale proprio, crescita terminale, PFN, investimenti e capitale circolante. |
L'edizione PIV 2026 è stata emanata dall'OIV, ma si applica agli incarichi dal 1° gennaio 2027. Per incarichi anteriori va verificata la versione applicabile e la relativa base informativa.
Nei multipli di mercato il valore dipende dalla misura scelta e dal multiplo coerente: per esempio EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Ricavi oppure P/E. Per i multipli EV occorre considerare anche la posizione finanziaria netta nel passaggio da enterprise value a equity value.
PIV III.1.39-III.1.42 richiede di costruire un campione di società comparabili o transazioni, verificando coerenza per settore, dimensione, caratteristiche economiche e data. La scelta del multiplo e gli eventuali correttivi devono essere motivati con la base informativa disponibile.
Un singolo multiplo inserito nel calcolatore è un input dell'utente o dell'analista. Non dimostra da solo quale sia il multiplo di mercato e non è un parametro fissato dalla legge.
Il tasso di capitalizzazione collega il reddito normale al valore nel metodo reddituale. Il WACC, nel DCF asset side, attualizza i flussi di cassa operativi considerando il costo medio ponderato del capitale. Sono strumenti diversi, ma entrambi traducono il rischio e il costo-opportunità nella stima.
A parità di reddito o di flussi, un tasso più alto riduce il valore attuale. Per questo il tasso non è un dettaglio tecnico: va documentato insieme a rischio, struttura finanziaria, prospettive, orizzonte e sostenibilità del valore terminale.
Non esiste un valore di default imposto dalla norma. Un tasso o un WACC scelto per comodità non rende la stima verificata: servono base informativa, motivazione e coerenza con il metodo applicato.
L'art. 2468 c.c. prevede in via generale diritti sociali proporzionali alla partecipazione, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo. Lo statuto può attribuire a singoli soci diritti particolari sull'amministrazione o sulla distribuzione degli utili, che possono rendere economicamente diversa una quota rispetto alla sola percentuale.
PIV III.3 richiede di leggere il livello della partecipazione considerando diritti, governance, informazioni, controllo e rischi. PIV I.17 e III.4 ammettono, quando il caso lo giustifica, rettifiche come premio di controllo, sconto per mancanza di controllo, sconto per mancanza di liquidità o di liquidabilità e trasferibilità, oltre a eventuali rettifiche per blocchi.
Queste categorie non sono automatiche e non sono sinonimi: liquidità e trasferibilità descrivono profili distinti. La base della rettifica, le fonti e i criteri devono essere motivati; occorre inoltre evitare doppi conteggi già incorporati in multipli o tassi.
L'art. 2469 c.c. considera le partecipazioni liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Il comma 2 prevede il recesso quando lo statuto stabilisce l'intrasferibilità, subordina il trasferimento a un gradimento senza condizioni e limiti, oppure pone condizioni o limiti che impediscono concretamente il trasferimento mortis causa.
In questi casi lo statuto può stabilire uno standstill prima del quale il recesso non può essere esercitato, ma il termine non può superare due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. La prelazione è invece una clausola statutaria o negoziale: può incidere su tempi, liquidità e prezzo, ma non è una causa automatica di recesso. Cass. civ. n. 2660/2024 esclude l'estensione automatica delle cause legali di recesso.
La violazione della prelazione statutaria può rendere la cessione inopponibile alla società e ai soci prelazionari, secondo Cass. civ. n. 17761/2025. Prima di stimare la quota vanno quindi letti statuto, atto costitutivo, eventuali patti parasociali noti e le regole di trasferimento.
In caso di recesso, la società determina inizialmente il valore secondo l'art. 2473 c.c. e lo statuto applicabile. Il rimborso è in proporzione del patrimonio sociale, tenendo conto del valore di mercato alla data della dichiarazione. Se c'è disaccordo, la determinazione avviene tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.
Il rimborso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso alla società. L'ordine delle risorse è: acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato; se ciò non avviene, utilizzo delle riserve disponibili; in mancanza, riduzione del capitale secondo la procedura prevista.
PIV IV.6, per il recesso di SRL, considera come unità di valutazione l'azienda nel complesso. La partecipazione si calcola in percentuale alla data della dichiarazione, la società è valutata as is e non si includono i benefici della decisione che ha causato il recesso. Per approfondire cause, tempi e rimborso puoi consultare la guida e il tool sul recesso del socio di SRL.
Una stima utile deve distinguere regola legale, metodo e input. Questi sono gli errori da correggere:
Non basta moltiplicare la percentuale per il patrimonio netto contabile. Si stima prima il valore della società con uno o più metodi e poi si considera il livello della partecipazione, inclusi diritti, controllo, liquidità e trasferibilità.
Non esiste un metodo unico imposto dalla legge. La scelta dipende dalla base informativa, dall'attività della società e dalla finalità della valutazione; possono essere confrontati metodo patrimoniale, reddituale, misto, multipli e DCF.
No. Premi e sconti sono rettifiche eventuali: vanno collegati al livello di valore, motivati con evidenze e coordinati con multipli e tassi per evitare doppi conteggi.
Non automaticamente. L'art. 2473 c.c. richiede il rimborso in proporzione del patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.
Il primo riguarda l'azienda nel suo complesso. Il secondo applica la percentuale della partecipazione e il relativo livello di valore, verificando diritti, controllo, liquidità e vincoli statutari.
I PIV sono principi e cautele di valutazione, non una formula legale automatica per ogni stima. Occorre verificare l'incarico, la data e la versione applicabile; l'edizione PIV 2026 si applica agli incarichi dal 1° gennaio 2027.
No. Il tool produce una stima orientativa e non una perizia. Per effetti legali, fiscali o negoziali servono documenti aggiornati, motivazioni e una verifica professionale.
Le clausole possono incidere su tempi, liquidità e prezzo negoziabile. Il gradimento senza condizioni e altri limiti previsti dall'art. 2469, comma 2, possono aprire il recesso; la prelazione, invece, non è una causa automatica di recesso.
Fonti normative: art. 2473 c.c., art. 2468 c.c., art. 2469 c.c. e, come riferimento tecnico per la distinzione delle configurazioni, art. 2437-ter c.c.. Fonti valutative: OIV, PIV e Exposure Draft PIV 2026. Per i criteri sulle prospettive reddituali si veda anche OIV, informazione finanziaria prospettica.
Sono richiamate anche Cass. civ. n. 10815/2024, n. 16168/2014, n. 13760/2009, n. 22375/2023, n. 2660/2024 e n. 17761/2025, nelle massime disponibili presso Cass. 10815/2024, Cass. 16168/2014, Cass. 13760/2009, Cass. 22375/2023, Cass. 2660/2024 e Cass. 17761/2025.
La stima è orientativa, dipende dalla base informativa, dalla data e dagli input e non sostituisce una perizia né un parere legale, fiscale o finanziario. Non certifica valori fiscali, non determina in via definitiva il valore di recesso o il prezzo equo di una cessione e non vincola società, soci o tribunale. Statuto, atto costitutivo, patti parasociali e documenti aggiornati devono essere verificati prima di usare il risultato. Per una cessione puoi confrontare il risultato con il calcolo della plusvalenza da cessione quote SRL, la guida sul trasferimento e la valutazione delle quote e il percorso di conferimento d'azienda o cessione.