Calcolo plusvalenza cessione quote SRL

Quanto paghi di tasse vendendo le quote? Inserisci chi cede, il prezzo e i dati degli acquisti: il calcolo applica il regime corretto (PEX 95%, quote per soggetti IRPEF, 26% persona fisica), verifica i requisiti dell'art. 87 TUIR e confronta la rivalutazione al 21%.

1 · Chi cede
2 · La cessione
Acquisti delle quote (tutta la posizione detenuta)
3 · I requisiti della PEX (art. 87 TUIR)

Il risultato

Plusvalenza
400.000,00 €
Imposta dovuta
4800,00 €

Aliquota effettiva sulla plusvalenza: 1,20%

Regime: PEX (participation exemption)

Quota esente: 95,00% · Imponibile: 20.000,00 € × 24% = 4800,00 €

Senza PEX avresti pagato 96.000,00 €: il risparmio è 91.200,00 €.

I requisiti

  • Possesso dal primo giorno del 12° mese precedente

    Soglia: 2025-11-01. Tutte le tranche cedute rispettano il periodo di possesso.

    Art. 87, comma 1, lett. a), TUIR

  • Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie

    Le quote cedute erano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il possesso.

    Art. 87, comma 1, lett. b), e comma 1-bis, TUIR

  • Partecipata non in Stato a fiscalità privilegiata

    Partecipata residente in Italia: requisito soddisfatto.

    Art. 87, comma 1, lett. c), e art. 47-bis, TUIR

  • Impresa commerciale della partecipata

    Commercialità sostenuta dall'inizio del 2020: copre il terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo (2023).

    Art. 87, comma 1, lett. d), e comma 2, TUIR

  • Simmetria della PEX: se le quote hanno i requisiti dell'esenzione, la MINUSVALENZA non è deducibile e le svalutazioni non lo sono (art. 101, comma 1, TUIR).
  • Le plusvalenze esenti ex art. 87 non riducono le perdite riportabili, il cui utilizzo resta limitato all'80% del reddito imponibile (art. 84, comma 1, TUIR).
  • Le soglie dimensionali (5% o 500.000 €) mai entrate a regime sono state abrogate dal D.L. 38/2026 con effetto dal 1° gennaio 2026: non incidono sul calcolo.
  • Dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026): la PEX passa dall'art. 87 all'art. 96 e la quota esente delle società di persone scende al 41,86% (art. 69, c. 2).

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Cessione quote SRL: la tassazione nel 2026

Vendere le quote di una SRL genera una plusvalenza: la differenza tra il corrispettivo incassato e il costo fiscalmente riconosciuto delle quote. Quanto se ne paga dipende prima di tutto da chi cede. Il calcolatore qui sopra applica il regime corretto per ciascun soggetto, verifica i quattro requisiti della participation exemption e mostra anche cosa accadrebbe con un percorso diverso (rivalutazione al 21%, cessione tramite holding).

Chi cedeRegimeBase normativa
SRL, SPA (IRES)95% esente → 5% imponibile × IRES 24% = 1,2% effettivaArt. 87, c. 1 (dal 2027: art. 96)
SNC, SAS50,28% esente nel 2026; 41,86% dal 2027Art. 58, c. 2 + DM 2.4.2008; art. 69 dal 2027
Imprenditore individuale (ordinaria)41,86% esenteArt. 58, c. 2 + DM 26.5.2017
SRL in trasparenza (art. 116)41,86% esenteArt. 116, c. 2 + DM 26.5.2017
Contabilità semplificata (art. 66)PEX esclusa: plusvalenza interamente tassabileCirc. 10/E/2005, §5.2
Persona fisica non imprenditore26% sull’intera plusvalenzaArt. 5 D.Lgs. 461/1997; art. 304 dal 2027

I quattro requisiti della PEX

La participation exemption dell’art. 87 del TUIR esenta il 95% della plusvalenza per i soggetti IRES, ma solo se tutti i requisiti ricorrono. L’assenza anche di uno preclude l’esenzione per l’intera plusvalenza (il requisito del possesso, invece, si valuta per singola tranche: la parte ceduta con possesso sufficiente resta ammessa).

RequisitoCome si verificaNorma
a) PossessoDal primo giorno del 12° mese precedente la cessione, LIFOArt. 87, c. 1, lett. a)
b) BilancioImmobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del possessoArt. 87, c. 1, lett. b)
c) ResidenzaFuori dagli Stati a fiscalità privilegiata (art. 47-bis)Art. 87, c. 1, lett. c)
d) CommercialitàDall’inizio del 3° periodo d’imposta anteriore al realizzoArt. 87, c. 1, lett. d) e c. 2

Deroghe: per le partecipazioni in società quotate, e per le cessioni mediante offerte pubbliche di vendita, il requisito della commercialità non rileva (art. 87, comma 4). Per le holding pure i requisiti di residenza e commercialità si valutano sulle partecipate indirette che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio (art. 87, comma 5).

Le due riforme del 2026 che pochi hanno capito

Prima riforma, poi controriforma. La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto una quinta condizione: accedere alla PEX solo con partecipazioni almeno del 5% o di valore fiscale almeno 500.000 €. L’art. 11 del D.L. 38/2026 (convertito dalla L. 88/2026) ha abrogato le soglie con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, restaurando i quattro requisiti storici. Le fonti che citano ancora le soglie sono datate.

Il nuovo TUIR dal 2027. Il D.Lgs. 117/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027, rinumera la PEX: diventa art. 96 (i dividendi passano dall’art. 89 al 98). Il punto sostanziale è un altro: per le società di persone la quota esente scende al 41,86% e viene fissata direttamente in legge, così il 50,28% del DM 2008 scompare.

Le tre vie a confronto

Cessione diretta (persona fisica)

Imposta sostitutiva del 26% sull’intera plusvalenza. Semplice, nessun requisito, nessuna struttura. È il regime di partenza.

Cessione tramite società con PEX

Circa 1,2% effettivo (5% imponibile × IRES 24%), a condizione di soddisfare tutti i requisiti. Richiede struttura e pianificazione: conferimento, costi, termini.

Il percorso holding va costruito nel tempo: il simulatore holding confronta su più anni i dividendi incassati direttamente con quelli passati dalla capogruppo, includendo IRES, ritenute e costi ricorrenti.

Rivalutazione al 21% (persona fisica)

Prepaghi il 21% sull’intero valore per alzare il costo fiscale. Conviene solo se il costo è sotto il 19,2308% del valore (valore > 5,2 volte il costo).

Domande frequenti

Quante tasse si pagano vendendo le quote di una SRL?

Dipende da chi vende. Una società soggetta a IRES che cede quote con i requisiti della participation exemption paga l’IRES del 24% solo sul 5% della plusvalenza: aliquota effettiva dell’1,2%. Un socio persona fisica che vende direttamente paga l’imposta sostitutiva del 26% sull’intera plusvalenza, qualificate o meno le quote. Una società di persone applica l’esenzione del 50,28% nel 2026 (41,86% dal 2027), l’imprenditore individuale e la SRL in trasparenza il 41,86%.

Quali sono i requisiti della PEX nel 2026?

Quattro, tutti cumulativi (art. 87 TUIR): a) possesso ininterrotto delle quote dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione, considerando cedute per prime le quote acquisite più di recente; b) iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il possesso; c) partecipata non residente o localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata (criteri dell’art. 47-bis, non più la vecchia white list); d) esercizio di impresa commerciale da parte della partecipata, ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo. Il requisito d) non rileva per le partecipate quotate e per le cessioni mediante OPV (art. 87, comma 4).

Valgono ancora le soglie del 5% o dei 500.000 euro?

No. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 51-55) le aveva introdotte dal 1° gennaio 2026, ma l’art. 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (convertito dalla L. 88/2026) le ha abrogate con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Normattiva riporta testualmente «1.1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38». Per le cessioni del 2026 valgono i soli quattro requisiti storici: molte fonti pubblicate tra dicembre 2025 e gennaio 2026 citano soglie che non esistono più.

Perché le società di persone hanno il 50,28% e non il 60%?

Il testo dell’art. 58, comma 2, TUIR indica il «60 per cento», ma la misura effettiva è fissata dal decreto ministeriale 2 aprile 2008 (art. 2, comma 1): dal 1° gennaio 2009 la quota esente è il 50,28% e la stessa percentuale vale per la determinazione della quota di minusvalenza non deducibile. Per l’imprenditore individuale e per le società in trasparenza il DM 26 maggio 2017 ha fissato il 41,86% dal 2018.

La PEX cambia nel 2027?

Sì, due cose. Dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026, in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026): la PEX passa dall’art. 87 al nuovo art. 96 e i dividendi dall’art. 89 al 98; gli artt. 175, 176 e 177 sulle operazioni straordinarie mantengono il numero. Inoltre la quota esente delle società di persone scende al 41,86%: il nuovo art. 69, comma 2, la fissa direttamente in legge e il 50,28% scompare.

Il possesso va contato come 12 mesi esatti?

No: la norma richiede il possesso «dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione». Per una cessione nell’ottobre 2026 il possesso deve decorrere dal 1° ottobre 2025. L’attribuzione delle quote cedute segue il criterio LIFO applicato separatamente a ciascun comparto di bilancio (art. 87, comma 1-bis; Circolare Agenzia delle Entrate 7/E/2013, §11): le quote iscritte nell’attivo circolante formano un comparto autonomo e non godono dell’esenzione; la prassi considera – a parità di condizioni – fuoriuscite per prime le quote del circolante, «destinate, per natura, alla negoziazione». Per i soggetti IAS la riclassificazione di comparto interrompe il periodo di possesso.

Le quote di una partecipata immobiliare godono della PEX?

In regola generale no: l’art. 87, comma 1, lett. d), stabilisce una presunzione assoluta (senza possibilità di prova contraria) di mancato requisito per le società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da immobili diversi da quelli direttamente utilizzati nell’impresa. Sono esclusi dalla prevalenza gli immobili-merce e gli immobili strumentali (impianti, fabbricati operativi, immobili in leasing finanziario, terreni agricoli). La Circolare 7/E/2013 ammette l’eccezione della «gestione attiva» per complessi unitari con servizi significativi, quando i ricavi da servizi superano quelli dei canoni.

Se la plusvalenza gode della PEX, la minusvalenza è deducibile?

No. La simmetria della PEX prevede che le minusvalenze sui beni che rientrano nell’art. 87 non siano deducibili (art. 101, comma 1, TUIR), e le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili (art. 94). È il «prezzo» dell’esenzione. Se invece la partecipata non ha i requisiti, la minusvalenza è deducibile e la plusvalenza imponibile. Per la persona fisica la minusvalenza è riportabile in compensazione con le plusvalenze finanziarie dei quattro periodi successivi (art. 68, commi 5 e 6).

Conviene la rivalutazione delle quote al 21%?

Solo in alcuni casi. La rideterminazione del costo fiscale (L. 448/2001, art. 5) costa il 21% dell’intero valore periziato ed è riservata alle persone fisiche non imprenditori (non alle società): conviene quando 0,21 × valore è inferiore al 26% della plusvalenza, cioè quando il costo fiscale è inferiore al 19,2308% del valore (valore superiore a 5,2 volte il costo). La perizia giurata va redatta e giurata entro il 30 novembre, con facoltà di rateare in tre rate annuali con interessi del 3%. Attenzione: è un istituto diverso dalla PEX e non richiede i suoi requisiti.

Conviene cedere direttamente o passare da una holding?

Il confronto numerico è netto: la cessione diretta del socio persona fisica costa il 26%, la stessa cessione effettuata da una società soggetta a IRES con i requisiti PEX costa circa l’1,2% effettivo. Ma il percorso holding non è gratis: il conferimento dell’azienda o delle quote (artt. 176 e 177 TUIR) ha regole proprie, generare la struttura ha costi notarili e di gestione, e in alcuni casi il termine di possesso PEX si estende fino al 60° mese (art. 177, comma 2-quater). La sequenza conferimento neutro più cessione in PEX non è abuso del diritto (art. 176, comma 3, TUIR). Il calcolatore mostra l’importo indicativo del percorso holding, ma la scelta va fatta con un professionista.

Cosa succede se la partecipata è in uno Stato black list?

Il requisito c) non è soddisfatto. Dal 2016 il criterio non è più la white list del 1996 ma quello funzionale dell’art. 47-bis: i Paesi UE/SEE con effettivo scambio di informazioni non sono mai «privilegiati»; fuori da quell’area lo Stato lo è se sussiste controllo e tassazione effettiva inferiore al 15%, ovvero, in mancanza di controllo, aliquota nominale inferiore al 50% di quella italiana. La PEX può essere salvata dimostrando la condizione dell’art. 47-bis, comma 2, lettera b), anche tramite interpello; senza risposta favorevole la plusvalenza va segnalata in dichiarazione, con sanzione in caso di omissione.

Fonti e limiti del calcolo

Valori verificati su fonte primaria il 16 settembre 2026: Normattiva (TUIR artt. 58, 67, 68, 87, 101, 84; L. 448/2001 art. 5; D.L. 38/2026 art. 11; D.Lgs. 117/2026 artt. 69, 96, 304, 376-377) e Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026. Prassi: Circolari Agenzia delle Entrate 7/E/2013, 10/E/2005 e 36/E/2004. Percentuali esenti per i soggetti IRPEF secondo i DD.MM. 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017.

Il calcolo è indicativo: non considera plusvalenze pregresse in sospensione, minusvalenze riportabili preesistenti, il criterio del valore normale ex art. 86, comma 3, le operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento) e la fiscalità indiretta (registro, ipotecaria, catastale). Non sostituisce una consulenza.