
Il conferimento d'azienda in società è fiscalmente neutro se ricorrono le condizioni dell'art. 176 TUIR: nessuna plusvalenza subito e imposta di registro in misura fissa. La cessione realizza invece la plusvalenza dell'art. 86 TUIR e sconta il registro proporzionale. Inserisci i valori dell'azienda e confronta le due operazioni.
800.000,00 €
Differenza tra valore dell'azienda e costo fiscalmente riconosciuto (art. 86, comma 2, TUIR). Aliquota applicata alla cessione: 24%.
221.800,00 €
Quanto costa in meno il conferimento neutro rispetto alla cessione, tra imposta sul reddito e imposta di registro. Non tiene conto del costo della struttura societaria né della liquidità che con il conferimento non incassi.
Con il conferimento neutro il costo fiscale delle partecipazioni ricevute resta quello dell'azienda conferita (200.000,00 €): la plusvalenza di 800.000,00 € emergerà alla vendita delle quote, con il regime del cedente.
Stima indicativa: la vendita sconta il valore effettivo delle quote e il regime vigente in quel momento.
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Il conferimento d’azienda e la cessione d’azienda perseguono risultati diversi. Nel conferimento, l’art. 176, comma 1, TUIR consente la neutralità fiscale quando ricorrono le condizioni previste dalla norma: non si realizza subito la plusvalenza e i valori fiscali proseguono nella partecipazione e nella conferitaria. Nella cessione, l’art. 86, comma 2, TUIR collega invece la plusvalenza al corrispettivo e al costo non ammortizzato dell’azienda.
| Profilo | Conferimento | Cessione |
|---|---|---|
| Imposta diretta subito | No realizzo immediato se ricorrono le condizioni dell’art. 176, comma 1, TUIR. | La plusvalenza entra nel reddito secondo l’art. 86, comma 2, TUIR. |
| Costo fiscale delle quote ricevute | Il costo delle partecipazioni è l’ultimo valore fiscale dell’azienda, ai sensi dell’art. 176, comma 1, TUIR. | Non si ricevono quote: il corrispettivo si confronta con il costo non ammortizzato dell’azienda, ai sensi dell’art. 86, comma 2, TUIR. |
| Imposta di registro | Misura fissa di 200 euro, secondo la Tariffa, parte I, art. 4, lett. a), n. 3 e lett. b), DPR 131/1986. | Misura proporzionale del 3%, con il minimo previsto dall’art. 41, comma 2, TUR. |
| Avviamento e plusvalenze sospese | L’avviamento segue i valori fiscali dell’azienda; le plusvalenze in sospensione si trasferiscono se la conferitaria istituisce il vincolo, ai sensi dell’art. 176, comma 5, TUIR. | L’avviamento compreso nel costo non ammortizzato concorre alla plusvalenza, ai sensi dell’art. 86, comma 2, TUIR. |
| IVA | Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), DPR 633/1972. | Regime IVA ordinario. |
Il comma 1 dell’art. 176 TUIR disciplina il conferimento tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali. Il conferente assume come costo delle partecipazioni ricevute l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita. La conferitaria subentra nei valori fiscali dell’attivo e del passivo, compreso l’avviamento. La neutralità riguarda quindi il passaggio dei valori fiscali, non la cancellazione della storia fiscale dell’azienda.
Per l’unica azienda dell’imprenditore individuale, il comma 2-bis dell’art. 176 TUIR prevede che la successiva cessione delle quote segua gli artt. 67, comma 1, lett. c), e 68 TUIR, con costo pari all’ultimo valore fiscale dell’azienda. L’art. 176, comma 5, TUIR stabilisce inoltre che le plusvalenze in sospensione si trasferiscono alla conferitaria quando questa istituisce il vincolo previsto dalla norma.
Ai sensi dell’art. 86, comma 2, TUIR, la plusvalenza è data dal corrispettivo, al netto degli oneri accessori, meno il costo non ammortizzato. Nel costo rientra anche l’avviamento. La plusvalenza entra nell’esercizio in cui si realizza.
Se l’azienda è posseduta da almeno tre anni, l’art. 86, comma 4, TUIR consente di optare per cinque quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei quattro successivi. Dal 2026, per effetto della L. 199/2025, art. 1, commi 42-43, la rateazione resta solo per la cessione di azienda o ramo d’azienda posseduta da almeno tre anni e per i diritti sulle prestazioni degli atleti nelle società sportive professionistiche; le altre plusvalenze vanno tassate per intero nell’esercizio. Questa opzione riguarda l’imputazione della plusvalenza e non trasforma la cessione in un conferimento neutro.
Il registro è spesso il punto di maggiore differenza tra le due operazioni. Per il conferimento d’azienda, la misura fissa di 200 euro deriva dalla Tariffa, parte I, art. 4, lett. a), n. 3 e lett. b), DPR 131/1986; l’importo è stato portato a 200 euro dall’art. 26 D.L. 104/2013, convertito dalla L. 128/2013, come ricorda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 2/E/2014, §7.
| Operazione | Regime | Base normativa |
|---|---|---|
| Conferimento d’azienda | Imposta di registro in misura fissa di 200 euro. | Tariffa, parte I, art. 4, lett. a), n. 3 e lett. b), DPR 131/1986; art. 26 D.L. 104/2013, convertito dalla L. 128/2013; Circolare AdE 2/E/2014, §7. |
| Cessione d’azienda | Imposta di registro proporzionale del 3%, con il minimo dell’art. 41, comma 2, TUR. | Tariffa, parte I, art. 2, n. 1, DPR 131/1986; art. 41, comma 2, TUR. |
| IVA sul conferimento | Fuori campo IVA. | Art. 2, comma 3, lett. b), DPR 633/1972. |
| IVA sulla cessione | Regime IVA ordinario. | Regole IVA ordinarie. |
Attenzione agli immobili. Se l’azienda comprende immobili, la componente immobiliare segue regole proprie: l’art. 4, lett. a), n. 1, richiama le aliquote dell’art. 1 della Tariffa e si aggiungono le imposte ipotecaria e catastale. Il calcolo va fatto nell’atto con il notaio.
La conferitaria può optare per il riconoscimento dei maggiori valori contabili delle immobilizzazioni materiali e immateriali. L’opzione richiede l’imposta sostitutiva del 18% per le imposte sui redditi e del 3% per l’IRAP, oltre a eventuali addizionali e differenziali IRAP. I maggiori valori sono riconosciuti dal periodo d’imposta dell’opzione, secondo l’art. 176, comma 2-ter, TUIR.
| Elemento | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Imposte sui redditi | Imposta sostitutiva del 18%. | Art. 176, comma 2-ter, TUIR. |
| IRAP | Imposta sostitutiva del 3%, oltre a eventuali addizionali e differenziali IRAP. | Art. 176, comma 2-ter, TUIR. |
| Valori interessati | Maggiori valori contabili delle immobilizzazioni materiali e immateriali. | Art. 176, comma 2-ter, TUIR. |
| Decorrenza del riconoscimento | Dal periodo d’imposta dell’opzione. | Art. 176, comma 2-ter, TUIR. |
Sì. L’art. 176, comma 3, TUIR chiarisce che la sequenza di conferimento neutro e successiva cessione della partecipazione con i requisiti PEX non integra di per sé abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
La vendita futura delle quote segue il regime del cedente. Per la persona fisica l’imposta è del 26%. Per una società con i requisiti PEX dell’art. 87 TUIR, l’imposizione effettiva è dell’1,2%, calcolata come 5% imponibile per IRES del 24%. I requisiti PEX, cioè possesso, immobilizzazione, residenza e commercialità, vanno verificati in concreto.
Per una stima della plusvalenza sulla cessione delle quote puoi usare il calcolatore della plusvalenza da cessione quote SRL.
Il conferimento richiede una perizia di stima, la predisposizione dell’atto notarile e la raccolta dei documenti necessari a descrivere azienda, attività, passività e valori fiscali. Tempi e documenti dipendono dalla situazione concreta e dal lavoro coordinato tra impresa, professionista e notaio.
Il valore di perizia è la base tecnica dell’operazione. Il tool offre una stima orientativa e non una perizia. La verifica dei valori, dei documenti e delle condizioni dell’operazione resta affidata ai professionisti incaricati.
No, non genera un realizzo immediato se ricorrono le condizioni dell’art. 176, comma 1, TUIR. Il conferente assume come costo delle partecipazioni ricevute l’ultimo valore fiscale dell’azienda e la conferitaria subentra nei valori fiscali dell’attivo e del passivo.
L’imposta di registro è fissa, pari a 200 euro, secondo la Tariffa, parte I, art. 4, lett. a), n. 3 e lett. b), DPR 131/1986, come modificato dall’art. 26 D.L. 104/2013, convertito dalla L. 128/2013 e richiamato dalla Circolare AdE 2/E/2014, §7. Se l’azienda comprende immobili, la componente immobiliare segue regole proprie e deve essere calcolata nell’atto con il notaio.
Sì, se l’azienda è posseduta da almeno tre anni, l’art. 86, comma 4, TUIR consente di imputare la plusvalenza in cinque quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei quattro successivi. Dal 2026, per effetto della L. 199/2025, art. 1, commi 42-43, la rateazione resta solo per la cessione di azienda o ramo d’azienda posseduta da almeno tre anni e per i diritti sulle prestazioni degli atleti nelle società sportive professionistiche; le altre plusvalenze vanno tassate per intero nell’esercizio.
No. Il conferimento può rinviare l’imposta diretta e ha un’imposta di registro fissa di 200 euro, ma crea una struttura con costi propri e il socio non incassa liquidità. La scelta dipende dall’obiettivo, dai valori fiscali e dalla situazione concreta, da verificare con il professionista.
Nel conferimento la conferitaria subentra nei valori fiscali dell’attivo e del passivo, avviamento compreso, ai sensi dell’art. 176, comma 1, TUIR. Nella cessione, invece, l’avviamento compreso nel costo non ammortizzato concorre al calcolo della plusvalenza ai sensi dell’art. 86, comma 2, TUIR.
Il D.Lgs. 117/2026 mantiene gli artt. 175-177, ma rinumera alcuni rinvii nel nuovo TUIR: le plusvalenze dell’art. 86 passano all’art. 95, la PEX dell’art. 87 passa all’art. 96 e gli artt. 67-68 passano agli artt. 76-77. Per la disciplina qui descritta occorre quindi verificare il rinvio vigente al momento dell’operazione.
Sì. Il conferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), DPR 633/1972. La cessione d’azienda segue invece il regime IVA ordinario.
Sì, il conferimento può riguardare un ramo d’azienda, se l’operazione rispetta le condizioni e i valori fiscali previsti dall’art. 176 TUIR.
Fonte primaria per i valori e le regole: TUIR, artt. 86 e 176, vigente al 18/09/2026, su Normattiva; DPR 633/1972, art. 2; Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, artt. 2 e 4; art. 26 D.L. 104/2013; Circolare dell’Agenzia delle Entrate 2/E/2014, §7; art. 41, comma 2, TUR; D.Lgs. 117/2026, nuovo TUIR.
Il calcolo non è una perizia, non calcola la fiscalità indiretta quando ci sono immobili e non sostituisce la consulenza. Non tiene conto di IRAP ordinaria, addizionali, perdite riportate e operazioni straordinarie pregresse.