La SRLS può avere capitale da 1 a 9.999,99 euro, con versamento integrale in denaro e atto standard; esiste anche la SRL ordinaria a capitale esiguo. Per capitali inferiori a 10.000 euro valgono inoltre gli obblighi di riserva e le regole sulle perdite.
Nell’ecosistema imprenditoriale italiano è possibile costituire una SRLS con capitale da 1 a 9.999,99 euro e, in alternativa, una SRL ordinaria a capitale esiguo ai sensi dell’art. 2463 c.c. Il capitale nominale ridotto non coincide con l’investimento complessivo necessario per avviare l’attività. In questo articolo analizzeremo vantaggi, vincoli e potenziali ostacoli di queste forme per le startup.
La Srl a 1 Euro: una scelta rivoluzionaria
Dal 2013, è possibile costituire una SRLS con un capitale da 1 a 9.999,99 euro, ai sensi dell’art. 2463-bis c.c., con atto standard e conferimenti in denaro versati integralmente all’organo amministrativo. Esiste anche la SRL ordinaria a capitale esiguo prevista dall’art. 2463 c.c., che non va confusa con la SRLS e non richiede necessariamente un atto standard.
Il confronto con altri ordinamenti e le valutazioni sul comportamento delle banche dipendono da dati e fattispecie concrete: il capitale esiguo può incidere sulla valutazione del merito creditizio, ma non determina da solo l’esito di una richiesta di finanziamento.
Quali vantaggi e quali difficoltà per le startup?
Sicuramente, una SRLS o una SRL ordinaria a capitale esiguo può ridurre il capitale nominale iniziale richiesto, ma non i costi complessivi di costituzione e avvio. Bisogna considerare alcuni aspetti pratici e potenziali svantaggi:
Costi e spese iniziali:
restano gli adempimenti, le imposte, i diritti, l’eventuale parcella professionale e i costi operativi dell’attività. La SRLS richiede atto pubblico notarile e modello standard; compensi e oneri accessori dipendono dalla fattispecie e dalla disciplina vigente.
Perdite e capitale:
non ogni perdita impone immediatamente una ricapitalizzazione o la liquidazione. Gli amministratori devono verificare entità della perdita e capitale residuo e applicare, nei casi previsti, gli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., convocando i soci senza indugio.
Startup innovative:
la sospensione dei termini per le perdite è una misura speciale subordinata allo status di startup innovativa iscritta nella sezione speciale e alle condizioni dell’art. 26 del D.L. 179/2012; non si applica a ogni SRL o SRLS non iscritta.
Per una società con capitale inferiore a 10.000 euro, almeno un quinto degli utili netti deve essere destinato a riserva finché la somma di capitale e riserva raggiunge 10.000 euro. La riserva può essere utilizzata per imputazione a capitale e per copertura delle perdite e deve essere reintegrata se diminuita. Gli utili non sono quindi integralmente distribuibili; resta inoltre il divieto di distribuire utili in presenza di perdite del capitale non coperte o non ridotte, secondo l’art. 2433, comma 3, c.c.
Di conseguenza, mentre la Srl a 1 Euro può sembrare vantaggiosa in termini di investimento iniziale, potrebbe comunque richiedere un notevole apporto di liquidità da parte dei soci nel corso della vita della startup.
Il capitale sociale nominale ridotto non sostituisce il fabbisogno finanziario dell’attività.
Conclusioni
In definitiva, la SRLS o la SRL ordinaria a capitale esiguo può ridurre il capitale nominale necessario per la costituzione, ma non elimina i costi di avvio, il fabbisogno di liquidità, l’obbligo di destinazione a riserva né le regole sulle perdite. È fondamentale valutare caso per caso la forma societaria, la continuità aziendale e le condizioni di eventuali finanziamenti.

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