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Costituzione SRL
05/05/2024
10 min
Rosario EmmiRosario Emmi

Da associazione professionale a srl o spa tra professionisti

Nel recente schema di decreto legislativo per la revisione dell’IRPEF e dell’IRES, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024, emerge con preponderanza l’introduzione dell’articolo 177-bis nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Da associazione professionale a srl o spa tra professionisti
Costituzione SRL
05/05/2024
10 min
Rosario EmmiRosario Emmi

Aggiornato al 7 settembre 2026 · Fonte: Agenzia delle Entrate, Normattiva

In Breve

  • L'art. 177-bis TUIR è in vigore: introdotto dal D.Lgs. 192/2024 (riforma IRPEF-IRES), applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, garantisce la neutralità fiscale della trasformazione dell'associazione professionale in STP, senza emersione di plusvalenze.
  • Prima della riforma: l'Agenzia delle Entrate qualificava la trasformazione come operazione realizzativa (risposta a interpello n. 107/E/2018), con plusvalenze tassabili sulla clientela; la Cassazione (n. 7407/2021) aveva contestato questo orientamento.
  • Ambito: la neutralità copre trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti tra studi professionali, inclusi i passaggi da associazioni professionali a società e viceversa, nel rispetto delle normative ordinistiche.
  • Cassa vs competenza: le associazioni professionali tassano per cassa, le STP di capitali per competenza: il passaggio richiede adeguamento contabile.
  • IRES 24% e forfettario: la STP in forma di SRL è tassata con IRES al 24% (o trasparenza ex art. 116 TUIR); i soci possono mantenere il regime forfettario (soglia 85.000 euro) per l'attività individuale, con le condizioni indicate.

Nel decreto legislativo per la revisione dell'IRPEF e dell'IRES, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024 e pubblicato come D.Lgs. 30 dicembre 2024, n. 192, emerge con preponderanza l'introduzione dell'articolo 177-bis nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questa disposizione normativa, ormai in vigore dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, si focalizza sulla neutralità fiscale relativa ai conferimenti di studi professionali in Società Tra Professionisti (STP), ai sensi dell'articolo 10 della Legge 183/2011.

Conferimenti in società tra professionisti senza plusvalenze

L'obiettivo di questa normativa è di colmare una lacuna esistente, evitando l'interpretazione secondo cui tali conferimenti rappresentino un evento di realizzo imponibile. Fino ad ora, il reddito generato dalle STP, che possono assumere la forma giuridica di società di persone o di capitali, è stato qualificato come reddito d'impresa dall'Agenzia delle Entrate, conformemente alla risposta a interpello n. 107/E del 12 dicembre 2018, nonostante la Corte di Cassazione abbia sottolineato la necessità di un'organizzazione autonoma rispetto all'attività professionale individuale (Cassazione n. 7407/2021).

Con il nuovo articolo 177-bis, le operazioni di conferimento non generano plusvalenze o minusvalenze. Questo approccio è esteso anche a beni materiali e immateriali, clientela e passività riferibili all'attività artistica o professionale.

Questa neutralità operativa è subordinata alla condizione che il valore fiscale delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente sia pari alla somma dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite. Inoltre, il soggetto ricevente deve subentrare nella posizione fiscale del conferente.

Il regime di neutralità fiscale si applica anche a trasformazioni, fusioni, scissioni e altre operazioni di riorganizzazione tra professionisti, inclusi i passaggi da associazioni professionali a società, e viceversa, sempre che si mantenga la conformità con le normative ordinistiche professionali pertinenti.

Implicazioni fiscali e operative dell’art. 177-bis del TUIR

La neutralità fiscale prevista dall'art. 177-bis del TUIR rappresenta un cambiamento significativo per i professionisti che intendono incorporare le loro attività individuali in una STP. Tradizionalmente, tali conferimenti potevano essere trattati come eventi di realizzo, potenzialmente generando obbligazioni fiscali sotto forma di plusvalenze. Con l'introduzione di questa normativa, tali eventi non costituiscono più un realizzo imponibile, permettendo una transizione più fluida e meno onerosa da un punto di vista fiscale, soprattutto per quanto riguarda il passaggio della clientela.

Importante è la valutazione accurata dei beni conferiti. Il valore fiscale delle partecipazioni ricevute deve riflettere fedelmente il valore delle attività e passività trasferite. Questo processo può necessitare di valutazioni esterne, soprattutto per gli elementi immateriali come la clientela e il goodwill. Le STP, quindi, dovranno potenzialmente avvalersi di consulenze specialistiche per determinare il valore corretto dei beni conferiti, garantendo che la transizione rispetti i requisiti normativi e sia esente da future contestazioni fiscali.

Impatto sulla gestione e organizzazione degli studi professionali

Questo cambio normativo non solo facilita gli aspetti fiscali ma può anche influenzare la struttura organizzativa degli studi professionali. La possibilità di operare come una società può portare a una maggiore efficienza operativa, migliorare la capacità di attrarre investimenti e offrire vantaggi nella gestione delle risorse umane e nella pianificazione successoria.

Differenze strutturali e di responsabilità tra le diverse forme societarie

Vediamo di seguito quali sono le differenze che caratterizzano le diverse forme societarie nella costituzione della stp e nella trasformazione da associazione professionale, oggi più semplice grazie alla previsione dell'art. 177-bis del TUIR

Società di persone vs società di capitali

Le società di persone, tra cui rientrano la società semplice (s.s.), la società in nome collettivo (s.n.c.), e la società in accomandita semplice (s.a.s.), caratterizzano una responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali. Questo significa che i creditori possono rivolgersi al patrimonio personale dei soci per il soddisfacimento dei debiti sociali, un aspetto che può influenzare notevolmente la gestione del rischio da parte dei professionisti. Stessa cosa dicasi per quanto riguarda le associazioni professionali non iscritte in camera di commercio.

Al contrario, nelle società di capitali come la società a responsabilità limitata (s.r.l.) e la società per azioni (s.p.a.), la responsabilità dei soci è limitata al capitale sottoscritto. Questo schermo protettivo rende queste forme societarie particolarmente attraenti per quei professionisti che desiderano limitare il proprio rischio personale e attrarre investimenti esterni senza esporre il patrimonio personale.

Implicazioni fiscali

La trasformazione da associazione tra professionisti a società tra professionisti nella forma della società di capitali o della società cooperativa influenzano anche il trattamento fiscale degli utili professionali

Regimi di tassazione: cassa vs competenza

Un altro aspetto fondamentale nella scelta della forma societaria riguarda il regime di tassazione. Le società di persone, come le associazioni professionali sono soggette al regime di tassazione per cassa, dove i redditi vengono tassati nel momento del loro effettivo incasso. Questo può essere vantaggioso per quelle attività che gestiscono flussi di cassa con ritardi significativi tra fatturazione e incasso.

Le società di capitali, d’altro canto, adottano il principio di competenza: i redditi vengono tassati nel momento in cui nasce il diritto a percepirli, indipendentemente dall’effettivo incasso. Tale sistema è più complesso dal punto di vista della gestione contabile ma permette una maggiore flessibilità nella pianificazione fiscale e finanziaria. E’ uno degli aspetti più controversi e meno apprezzati dai professionisti, da sempre avvezzi a pagare le imposte sul reddito in base ai redditi incassati e non ai redditi maturati. Per alcune attività, come ad esempio quelle contabili e paghe, non vi è molta differenza nella modalità di tassazione, invece la prevalenza in studio di attività più propriamente di consulenza e quelle, ad esempio, giudiziarie possono disincentivare la scelta della tassazione per competenza da parte dei professionisti.

Partecipazione di soci non professionisti

La partecipazione di soci non professionisti è permessa in misura limitata nelle società di persone, dove è fondamentale che la maggioranza dei soci sia composta da professionisti iscritti agli albi professionali. Nelle società di capitali, invece, è possibile una maggiore apertura verso soci non professionisti, purché la maggioranza del capitale e dei diritti di voto rimanga in mano a professionisti qualificati. Questo può facilitare l’ingresso di capitali e competenze manageriali esterne, cruciale per la crescita e l’innovazione.

Regime forfettario e trasparenza fiscale

Riguardo alla differenza di tassazione tra STP costituite come s.r.l. e s.p.a. e le possibilità per i soci professionisti persone fisiche di adottare il regime forfettario, è importante approfondire alcuni aspetti.

STP costituite come s.r.l.

Le s.r.l. hanno due possibilità di tassazione del reddito:

  • Tassazione ordinaria: il reddito viene tassato in capo alla società con l’aliquota IRES del 24%. In caso di distribuzione, i dividendi sono tassati in capo ai soci con le regole ordinarie IRPEF (26% o progressive per partecipazioni qualificate).

  • Regime di trasparenza fiscale (art. 116 TUIR): la s.r.l. può optare, se rispetta determinati requisiti, per la tassazione per trasparenza. In questo caso il reddito viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote, che lo assoggettano a IRPEF con le proprie aliquote progressive.

Se la STP è tassata con l’IRES in modo ordinario, i soci persone fisiche possono comunque accedere al regime forfettario per i redditi derivanti dalla loro attività professionale svolta individualmente, a condizione che non esercitino un controllo diretto o indiretto sulla società.

In questo caso, i dividendi percepiti concorreranno a formare il reddito soggetto a imposta sostitutiva del 5-15% prevista dal forfettario, senza sconti. Se invece la STP adotta la trasparenza, il reddito imputato per trasparenza sarà tassato con le regole ordinarie IRPEF progressive, senza possibilità di forfettario.

STP costituite come s.p.a.

Le s.p.a. sono sempre soggette a tassazione ordinaria con l’IRES. Non possono optare per la trasparenza. I dividendi percepiti dai soci persone fisiche scontano la tassazione con le regole viste sopra per le s.r.l.

Però, in questo caso, i soci professionisti persone fisiche possono più agevolmente adottare il regime forfettario per i redditi della loro attività professionale individuale, considerando i dividendi nel limite di 85.000 euro di compensi. Quindi, per i soci di STP costituite come s.p.a. c’è sempre una compatibilità tra tassazione IRES della società e regime forfettario individuale, a prescindere dal controllo o meno della società.

Domande Frequenti (FAQ)

La trasformazione dell'associazione professionale in STP è fiscalmente neutrale?

Sì, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. L'art. 177-bis TUIR (introdotto dal D.Lgs. 192/2024) garantisce la neutralità fiscale delle trasformazioni, fusioni e scissioni tra studi professionali, inclusi i passaggi da associazioni professionali a società e viceversa, senza emersione di plusvalenze sulla clientela.

Quali forme giuridiche può assumere una STP?

Le STP ex art. 10 L. 183/2011 possono essere costituite come società di persone, SRL, SPA o società cooperative, con almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto in capo a professionisti iscritti all'albo. Le STA tra avvocati (art. 4-bis L. 247/2012) solo come società di persone, SRL o cooperative.

Come viene tassata una STP in forma di SRL?

Con IRES al 24% sul reddito societario, oppure con il regime di trasparenza fiscale (art. 116 TUIR) se ricorrono i requisiti, con imputazione del reddito ai soci in proporzione alle quote. I dividendi distribuiti sono tassati in capo ai soci con le regole ordinarie (26% o progressive per partecipazioni qualificate).

I soci professionisti possono mantenere il regime forfettario?

Sì, a condizioni specifiche: se la STP è tassata con IRES in modo ordinario, i soci persone fisiche possono accedere al forfettario (soglia 85.000 euro) per l'attività professionale svolta individualmente, purché non esercitino un controllo diretto o indiretto sulla società. Se la STP adotta la trasparenza, il reddito imputato è tassato con le regole IRPEF ordinarie.

Cosa cambia tra cassa e competenza?

Le associazioni professionali tassano i redditi per cassa (al momento dell'incasso), mentre le STP di capitali adottano il principio di competenza. Il passaggio richiede l'adeguamento del sistema contabile e una valutazione attenta delle differenze temporanee.

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Rosario Emmi

Rosario Emmi

Autore

Dottore Commercialista dal 2012, Socio Senior e co-founder di Proclama SPA tra professionisti (Catania). Tra i primi in Italia a specializzarsi su startup innovative fin dalla nascita della relativa normativa: ha collaborato come esperto con il Ministero dello Sviluppo Economico e costituito, a inizio 2013, una delle prime startup innovative iscritte in provincia di Catania. Nel 2016 ha seguito la prima costituzione di startup innovativa in Italia interamente online, senza notaio, tramite procedura telematica. Si occupa di finanza agevolata, equity crowdfunding, operazioni straordinarie e due diligence, e-commerce e digitalizzazione dei processi aziendali; ha lavorato come Temporary Export Manager presso il Ministero dello Sviluppo Economico su progetti di internazionalizzazione. Autore per PartitaIVA.it su startup, PMI innovative e intelligenza artificiale applicata alla professione contabile.

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