Stato al 18 settembre 2026.
Secondo la pagina MIMIT sul Piano Transizione 5.0, il credito d'imposta Transizione 5.0 originario non è più aperto per nuovi investimenti o nuove prenotazioni, con procedura chiusa dal 1° gennaio 2026. Restano da gestire le pratiche già prenotate o tecnicamente ammissibili, comprese le eventuali esodate secondo l'art. 8 del D.L. 38/2026, e per i nuovi investimenti resta da valutare il nuovo Piano Iperammortamento MIMIT, con periodo indicato fino al 30 settembre 2028. Verifica posizione, comunicazioni GSE e cassetto fiscale prima di usare il credito.
Lo scenario che nessuna impresa prenotata considera, finché non arriva il modello F24
Hai prenotato il credito Transizione 5.0 nel 2024 o nel 2025 e stai completando gli adempimenti GSE. Sulla carta sembra tutto chiaro: aliquota, investimento e credito atteso. Poi arriva il momento di compilare il modello F24 e ti accorgi che il risultato dipende dalla certificazione ex post, dall'importo comunicato e dalle quote effettivamente disponibili.
Questa guida riguarda quindi le pratiche già presentate e le procedure residue, non una domanda nuova. Le regole di calcolo incrociano investimento ammissibile e risparmio energetico verificato; la fruizione avviene in compensazione F24 secondo il codice e l'anno di riferimento risultanti dalla posizione fiscale.
Le aliquote del credito Transizione 5.0: due variabili che determinano quanto recuperi
Il credito d'imposta Transizione 5.0 si calcola incrociando due parametri: l'importo dell'investimento e la percentuale di riduzione dei consumi energetici effettivamente conseguita. Dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, commi 427-429), gli scaglioni si sono semplificati in due fasce.
| Quota di investimento | Riduzione 3-6% struttura o 5-10% processo | Riduzione 6-10% struttura o 10-15% processo | Riduzione oltre 10% struttura o oltre 15% processo |
|---|---|---|---|
| Fino a 10 milioni di euro | 35% | 40% | 45% |
| Da 10 a 50 milioni di euro | 5% | 10% | 15% |
Le aliquote sono uguali per tutte le imprese, senza distinzione tra PMI e grandi imprese. Questo è un cambiamento significativo rispetto al credito ordinario Transizione 4.0, che prevedeva percentuali differenziate per dimensione aziendale.
Il requisito minimo di accesso è una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3%, oppure del singolo processo interessato di almeno il 5%. Senza questa soglia minima, l'investimento non accede a Transizione 5.0 ma può eventualmente rientrare nel credito ordinario Transizione 4.0, se ne ricorrono i presupposti.
Il tetto massimo di investimento ammissibile è di 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Qualsiasi importo eccedente questo limite non genera credito aggiuntivo.
Giovanni Emmi, Dottore Commercialista:
"L'errore più frequente che vediamo è calcolare il credito sull'aliquota della certificazione ex-ante senza considerare che il conteggio definitivo si basa sulla certificazione ex-post. Se il risparmio energetico effettivo è inferiore a quello dichiarato, il credito viene ricalcolato in riduzione. Non è un'ipotesi teorica: con investimenti complessi, lo scostamento tra previsionale e consuntivo è la norma, non l'eccezione."
Facciamo i conti: tre esempi pratici con numeri reali
Il modo più chiaro per capire il meccanismo è lavorare con esempi concreti. Prendiamo tre investimenti di dimensioni diverse, tutti con riduzione dei consumi della struttura superiore al 10% (aliquota massima del 45%).
Investimento da 100.000 euro.
La tua SRL acquista un macchinario a controllo CNC con sistema di monitoraggio energetico integrato, certificato come bene 4.0 Allegato A. La certificazione ex-ante stima una riduzione dei consumi della struttura del 12%. Il credito teorico è di 45.000 euro (100.000 × 45%). Se la certificazione ex-post conferma la riduzione superiore al 10%, recuperi l'intero importo. Se il risparmio effettivo scende nella fascia 6-10%, il credito si riduce a 40.000 euro. Se scende sotto il 6% ma resta sopra il 3%, diventano 35.000 euro.
Investimento da 500.000 euro.
La SRL investe in una linea produttiva completa: macchinari (400.000 euro), software MES di gestione (60.000 euro) e impianto fotovoltaico per autoconsumo (40.000 euro). Con riduzione dei consumi del processo superiore al 15%, il credito è di 225.000 euro (500.000 × 45%). A questo possono aggiungersi le spese di certificazione energetica (fino a 10.000 euro per le PMI) riconosciute in aumento del credito, e un eventuale quota formazione fino al 10% dell'investimento in beni (massimo 50.000 euro in questo caso).
Investimento da 1.000.000 euro.
Progetto articolato con cella robotizzata, sistema di accumulo energetico e software di energy dashboarding. Riduzione dei consumi della struttura stimata al 7% (fascia 6-10%). Credito: 400.000 euro (1.000.000 × 40%). Se la certificazione ex-post dimostra un miglioramento fino alla fascia superiore (oltre 10%), il credito sale a 450.000 euro. In questo caso, il delta di 50.000 euro può fare la differenza nella pianificazione finanziaria.
Un dettaglio che spesso sfugge: il fotovoltaico può beneficiare delle maggiorazioni sulla base di calcolo previste dalla disciplina vigente per le diverse categorie di moduli. Non è corretto applicare in modo generalizzato una maggiorazione del 150% o il solo requisito di efficienza del 21,5%: occorre verificare la categoria del modulo, la documentazione e le percentuali previste dalla legge e dalle istruzioni MIMIT.
Come recuperare il credito in F24: il meccanismo delle quote
Il credito Transizione 5.0 si utilizza esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Non è possibile chiedere il rimborso diretto né cederlo a terzi.
Il codice tributo da utilizzare è il 7072 (istituito con Risoluzione AdE n. 63/E del 18 dicembre 2024) per le imprese confermate, e il 7079 (Risoluzione AdE n. 14/E del 16 aprile 2026) per le imprese "esodate" con credito parziale.
Le regole di recupero sono cambiate con il passaggio al 2026
Per crediti utilizzati entro il 31 dicembre 2025
, l'impresa poteva utilizzare l'intero importo in una o più quote, senza limiti temporali interni. Questa finestra è ormai chiusa.
Per la parte residua non utilizzata entro il 31 dicembre 2025
, il credito viene automaticamente ripartito in 5 quote annuali di pari importo (2026-2030), visibili nel cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate. In F24 va indicato il codice tributo 7072 con l'anno di riferimento della quota specifica.
Facciamo un esempio concreto. Se avevi un credito di 200.000 euro e hai utilizzato 80.000 euro nel 2025, ti restano 120.000 euro. Questi vengono divisi in 5 rate da 24.000 euro ciascuna, utilizzabili una per anno dal 2026 al 2030. Ogni anno compilerai il modello F24 indicando codice tributo 7072, anno di riferimento corrispondente, e importo fino a 24.000 euro.
Se tenti di utilizzare una quota superiore a quella disponibile per l'annualità, il modello F24 può essere scartato dai sistemi di controllo dell'Agenzia. Lo scarto non equivale a una generale esenzione da sanzioni per ogni conseguenza: occorre ripresentare correttamente il modello e valutare eventuali effetti sul tempestivo versamento dei debiti.
Il credito Transizione 5.0 è utilizzabile secondo le regole della misura e non concorre alla formazione del reddito secondo la disciplina applicabile. L'eventuale esclusione dai limiti compensativi va verificata per ciascun credito e annualità, senza estenderla automaticamente a ogni limite.
La certificazione ex-post: dove il credito si gioca davvero
La fase più critica dell'intero processo è la certificazione energetica ex-post, che confronta i consumi effettivi con quelli dichiarati nella certificazione ex-ante. È in questo momento che il credito teorico diventa credito effettivo, o si ridimensiona.
La certificazione ex-post deve essere redatta da soggetti abilitati ai sensi dell'art. 15, comma 6, del DM 24 luglio 2024, tra cui EGE certificati, ESCo certificate, ingegneri e periti industriali con i requisiti indicati dalla disciplina. ENEA e gli organismi di certificazione accreditati non sono una categoria generale autonoma come formulata in molte guide: verifica sempre soggetto, requisiti e documento richiesto. Il documento deve attestare l'avvenuta realizzazione dell'investimento e il conseguimento effettivo del risparmio energetico.
Se il risparmio ex-post è inferiore a quello dichiarato nell'ex-ante ma comunque superiore alla soglia minima (3% struttura o 5% processo), il credito può essere ricalcolato sull'aliquota corrispondente al risparmio effettivo. Il riversamento di eventuali eccedenze e il trattamento di sanzioni e interessi dipendono dalla fattispecie e dal testo normativo applicabile: non vanno promessi in modo generalizzato.
Se il risparmio ex-post è inferiore alla soglia minima, il credito 5.0 può decadere. L'eventuale accesso al credito ordinario Transizione 4.0 non è automatico: servono bene, periodo, interconnessione e tutte le condizioni della misura distinta.
Attenzione:
La certificazione ex-post va corredata dalla certificazione contabile rilasciata da un revisore legale o società di revisione iscritti alla Sezione A del registro (D.Lgs. 39/2010). Per le imprese già obbligate alla revisione legale dei conti, questa certificazione è assolta dal revisore incaricato. Per le altre, va incaricato un professionista esterno.
Imprese esodate: il calcolo dell'89,77% e come funziona
Le imprese esodate sono pratiche tecnicamente ammissibili ma rimaste senza capienza, non una lista indistinta di domande tardive. L'art. 8 del D.L. 38/2026 e le disposizioni successive hanno previsto il credito spettante nella misura dell'89,77%, con plafond complessivo di 1.302,3 milioni di euro, per le posizioni individuate e comunicate secondo la procedura MIMIT/GSE. Il numero di imprese non è riportato qui perché non documentato negli atti primari consultati.
Il calcolo pratico è semplice. Se il credito spettante iniziale comunicato è di 200.000 euro, l'importo esodato è 179.540 euro (200.000 × 89,77%). Il codice tributo è il 7079 e il credito va utilizzato entro il 31 dicembre 2026 secondo la Risoluzione AdE 14/E/2026.
La differenza non genera un diritto a compensazione futura e la fruizione è esclusivamente in F24. Prima di procedere verifica che il credito, il codice e l'anno di riferimento coincidano con quanto trasmesso e visibile nella posizione fiscale.
Cause di revoca: cosa può farti perdere il credito
Il credito Transizione 5.0 può essere revocato o ridotto in diverse circostanze previste dall'art. 38 del DL 19/2024. Conoscerle prima evita sorprese durante la fase di utilizzo.
Cessione dei beni agevolati.
Se i beni oggetto dell'investimento vengono ceduti a terzi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento dell'investimento, il credito viene revocato. Questo vincolo vale anche per beni ceduti a società correlate o nell'ambito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni).
Destinazione a finalità estranee.
I beni devono rimanere strumentali all'esercizio d'impresa e nella stessa struttura produttiva agevolata. Trasferirli in un'altra sede, anche della stessa impresa, può configurare una causa di revoca se non adeguatamente documentato.
Mancato esercizio dell'opzione di riscatto.
Per i beni acquisiti in leasing, l'opzione di riscatto deve essere esercitata entro i termini contrattuali. La mancata riscissione equivale a una cessione e comporta la revoca.
Violazioni preesistenti.
Imprese con sanzioni interdittive, irregolarità contributive (DURC non regolare), o violazioni fiscali pregresse possono vedersi negato il credito anche in presenza di un progetto tecnicamente valido.
In tutti i casi di revoca, il credito già utilizzato in compensazione va riversato con gli interessi legali, ma senza sanzioni amministrative, purché il riversamento avvenga entro i termini previsti.
Transizione 5.0 vs iperammortamento 2026: cosa cambia per i nuovi investimenti
Per un nuovo investimento in beni 4.0 nel 2026, Transizione 5.0 nella sua forma originaria non è più disponibile. Le prenotazioni sono chiuse e le risorse sono esaurite.
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un nuovo meccanismo di iperammortamento che sostituisce il credito d'imposta con una maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili dal reddito imponibile.
| Caratteristica | Transizione 5.0 (chiusa) | Iperammortamento 2026 |
|---|---|---|
| Meccanismo | Credito d'imposta in compensazione F24 | Maggiorazione ammortamento deducibile |
| Aliquota massima | 45% su primi 10M | +180% beni 4.0 fino a 2,5M, +100% da 2,5 a 10M, +50% da 10 a 20M |
| Beneficio fiscale effettivo | Dipende da credito comunicato e compensazione | Dipende da imponibile, aliquota IRES e tempi di deduzione |
| Utilizzo | F24 secondo la posizione comunicata | Deduzione ai fini delle imposte sui redditi |
| Requisito energetico | Risparmio 3-10%+ | Requisiti secondo il nuovo Piano, da verificare |
| Requisito utile | Non richiede utile IRES, ma debiti compensabili | La deduzione produce risparmio quando c'è imponibile |
Il nuovo Piano Iperammortamento riguarda investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, secondo le fonti MIMIT. La maggiorazione opera ai fini delle imposte sui redditi: non va promessa una rilevanza IRAP automatica. Anche la quota ordinaria di ammortamento dipende dal bene e dai coefficienti fiscali, non esiste un 5,5% universale.
Per gli investimenti 2026, la scelta dipende da redditività, beni, documentazione e periodo. Il calcolatore iperammortamento può aiutare a stimare il beneficio fiscale, ma non sostituisce la verifica dei requisiti.
Errori comuni nel calcolo e nella fruizione del credito
Dopo mesi di attività di consulenza su Transizione 5.0, alcuni errori ricorrono con frequenza preoccupante. Conoscerli aiuta a evitarli o a correggerli tempestivamente.
Calcolare il credito sull'aliquota massima senza verificare l'ex-post.
La certificazione finale può attestare una fascia inferiore: la pianificazione deve usare uno scenario prudenziale.
Confondere il codice tributo.
Il codice 7072 è per le posizioni ordinarie, il 7079 per le esodate secondo la disciplina vigente. Utilizzare il codice sbagliato può comportare lo scarto del modello F24.
Tentare di utilizzare più della quota disponibile.
Ogni posizione ha dati e quote verificabili nel cassetto fiscale: non anticipare quote o importi non risultanti.
Dimenticare la certificazione contabile.
Verifica la documentazione richiesta per la posizione e la trasmissione GSE prima della compensazione.
Sottovalutare i vincoli documentali.
Requisiti energetici, tracciabilità e conservazione delle certificazioni possono incidere su riduzione o revoca.
Cumulo con altri incentivi: cosa si può combinare e cosa no
Il cumulo tra Transizione 5.0 e altre agevolazioni è regolato da norme e condizioni specifiche. Non è corretto descrivere la Nuova Sabatini come automaticamente non aiuto di Stato o la ZES come un'aliquota standard: vanno verificati regime, periodo, territorio, intensità di aiuto, quote di costo e divieto di doppio beneficio.
Con Transizione 4.0
: il cumulo sugli stessi beni è vietato; sui beni diversi può essere ammesso se costi e documentazione sono separati e ricorrono le condizioni.
Con Nuova Sabatini
: la compatibilità dipende dalla disciplina del singolo intervento e dalla quota di costo agevolata. Non basta qualificare la misura come non aiuto di Stato.
Con ZES Unica
: le aliquote variano per dimensione, territorio e annualità. Il cumulo va verificato sulle medesime quote di costo, sui massimali e sull'intensità di aiuto applicabile.
| Incentivo | Cumulo con Transizione 5.0 |
|---|---|
| Credito 4.0 (stessi beni) | Vietato |
| Credito 4.0 (beni diversi) | Possibile se condizioni e costi separati |
| Nuova Sabatini | Da verificare secondo disciplina e quote |
| ZES Unica | Da verificare secondo territorio, anno e massimali |
| Altre agevolazioni UE/nazionali | Solo nei limiti e alle condizioni del regime applicabile |
Domande frequenti
Come verifico quanto credito ho ancora disponibile?
Accedi al cassetto fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate con le tue credenziali SPID o CNS. Nella sezione crediti d'imposta troverai l'importo totale, le quote già utilizzate e quelle residue con l'anno di riferimento. Il GSE trasmette periodicamente l'aggiornamento all'Agenzia, quindi i dati nel cassetto fiscale sono l'unica fonte affidabile.
Posso cedere il credito Transizione 5.0 a un'altra impresa o a una banca?
No. Il credito Transizione 5.0 non è cedibile né trasferibile. Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione F24 dall'impresa beneficiaria. Questo lo differenzia da altri crediti d'imposta (come il Superbonus) che prevedono meccanismi di cessione.
Cosa succede se la mia SRL va in perdita nell'anno in cui dovrei usare la quota?
Il credito resta utilizzabile secondo l'importo, le quote e le scadenze risultanti dalla posizione fiscale, anche se la SRL è in perdita, purché esistano debiti e capienza per la compensazione ammessa. Non è corretto promettere che ogni credito possa compensare qualsiasi tributo o che una quota si trasferisca automaticamente agli anni successivi: verifica codice, anno e disponibilità nel cassetto fiscale.
La formazione del personale rientra nel calcolo del credito?
Sì, ma con limiti precisi. Le spese di formazione sono ammesse fino al 10% dell'investimento in beni materiali e immateriali 4.0, con un massimale di 300.000 euro. La formazione deve riguardare tematiche di transizione digitale o energetica ed essere erogata da soggetti accreditati (università, enti di ricerca, ITS Academy, centri di competenza). I costi del personale dipendente in formazione sono ammessi al costo aziendale lordo.
Se il risparmio energetico ex-post è superiore all'ex-ante, il credito aumenta?
Se la certificazione ex-post documenta una fascia superiore, l'importo può essere ricalcolato secondo le regole della misura e i dati comunicati. L'eventuale differenza è utilizzabile solo se riconosciuta nella posizione GSE/Agenzia delle Entrate, non in modo automatico.
Il credito Transizione 5.0 è rilevante ai fini IRES e IRAP?
Il credito segue la disciplina specifica della misura e non concorre alla formazione del reddito nei limiti previsti dalla norma. La contabilizzazione e gli effetti dichiarativi vanno verificati secondo le regole applicabili, senza estendere automaticamente la conclusione a ogni componente o a ogni tributo.
Hai bisogno di assistenza per il calcolo o la fruizione del credito Transizione 5.0?
Il meccanismo del credito Transizione 5.0 ha molte variabili in gioco: aliquote, certificazioni energetiche, quote annuali, codici tributo, vincoli di cumulo. Un errore nella fase di fruizione può costare tempo, denaro, o nei casi peggiori la revoca del beneficio.
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