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fisco-e-normative
09/06/2026
17 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Calcolo Credito Transizione 5.0: Quanto Recuperi Davvero nel 2026

Hai prenotato Transizione 5.0? Ecco come calcolare il credito che ti spetta, in quante quote lo recuperi in F24, e cosa cambia con il risparmio energetico ex-post.

Calcolo Credito Transizione 5.0: Quanto Recuperi Davvero nel 2026
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09/06/2026
17 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Lo scenario che nessuna impresa prenotata considera — finché non arriva il modello F24

Hai prenotato il credito Transizione 5.0 nel 2024 o nel 2025. Hai fatto la comunicazione preventiva al GSE, la certificazione energetica ex-ante, inviato gli ordini con acconto del 20%, e finalmente hai ricevuto la conferma. Sulla carta sembra tutto chiaro: aliquota del 40%, investimento di 500.000 euro, credito atteso di 200.000 euro. Poi arriva il momento di compilare il modello F24 e ti accorgi che i conti non tornano come pensavi.

Questo non è uno scenario raro.

Le imprese prenotate per Transizione 5.0 sono oltre 11.000, con richieste complessive per 4,8 miliardi di euro a fronte di una dotazione ridotta a 2,5 miliardi dopo la rimodulazione del PNRR. Tra imprese confermate, esodate con credito parziale all'89,77%, e progetti in fase di completamento, migliaia di imprenditori stanno scoprendo in queste settimane che il calcolo del credito effettivo è più articolato di quanto apparisse nella fase di prenotazione.

La buona notizia?

Il credito è reale, utilizzabile in compensazione F24, e non concorre alla formazione del reddito. Le regole di calcolo sono precise e documentate.

La realtà?

L'aliquota dipende dal risparmio energetico effettivo (non da quello dichiarato), il recupero avviene in 5 quote annuali se non usato entro dicembre 2025, e un errore nella certificazione ex-post può ridimensionare significativamente il credito che credevi acquisito.

Se la tua SRL ha prenotato il credito Transizione 5.0, questa guida ti spiega esattamente come calcolare quanto ti spetta davvero, come recuperarlo in F24, e cosa cambia nel 2026 con il nuovo meccanismo a 5 quote.

Le aliquote del credito Transizione 5.0: due variabili che determinano quanto recuperi

Il credito d'imposta Transizione 5.0 si calcola incrociando due parametri: l'importo dell'investimento e la percentuale di riduzione dei consumi energetici effettivamente conseguita. Dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, commi 427-429), gli scaglioni si sono semplificati in due fasce.

Quota di investimento Riduzione 3-6% struttura o 5-10% processo Riduzione 6-10% struttura o 10-15% processo Riduzione oltre 10% struttura o oltre 15% processo
Fino a 10 milioni di euro 35% 40% 45%
Da 10 a 50 milioni di euro 5% 10% 15%

Le aliquote sono uguali per tutte le imprese, senza distinzione tra PMI e grandi imprese. Questo è un cambiamento significativo rispetto al credito ordinario Transizione 4.0, che prevedeva percentuali differenziate per dimensione aziendale.

Il requisito minimo di accesso è una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3%, oppure del singolo processo interessato di almeno il 5%. Senza questa soglia minima, l'investimento non accede a Transizione 5.0 ma può eventualmente rientrare nel credito ordinario Transizione 4.0, se ne ricorrono i presupposti.

Il tetto massimo di investimento ammissibile è di 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Qualsiasi importo eccedente questo limite non genera credito aggiuntivo.

Giovanni Emmi, Dottore Commercialista:

"L'errore più frequente che vediamo è calcolare il credito sull'aliquota della certificazione ex-ante senza considerare che il conteggio definitivo si basa sulla certificazione ex-post. Se il risparmio energetico effettivo è inferiore a quello dichiarato, il credito viene ricalcolato in riduzione. Non è un'ipotesi teorica: con investimenti complessi, lo scostamento tra previsionale e consuntivo è la norma, non l'eccezione."

Facciamo i conti: tre esempi pratici con numeri reali

Il modo più chiaro per capire il meccanismo è lavorare con esempi concreti. Prendiamo tre investimenti di dimensioni diverse, tutti con riduzione dei consumi della struttura superiore al 10% (aliquota massima del 45%).

Investimento da 100.000 euro.

La tua SRL acquista un macchinario a controllo CNC con sistema di monitoraggio energetico integrato, certificato come bene 4.0 Allegato A. La certificazione ex-ante stima una riduzione dei consumi della struttura del 12%. Il credito teorico è di 45.000 euro (100.000 × 45%). Se la certificazione ex-post conferma la riduzione superiore al 10%, recuperi l'intero importo. Se il risparmio effettivo scende nella fascia 6-10%, il credito si riduce a 40.000 euro. Se scende sotto il 6% ma resta sopra il 3%, diventano 35.000 euro.

Investimento da 500.000 euro.

La SRL investe in una linea produttiva completa: macchinari (400.000 euro), software MES di gestione (60.000 euro) e impianto fotovoltaico per autoconsumo (40.000 euro). Con riduzione dei consumi del processo superiore al 15%, il credito è di 225.000 euro (500.000 × 45%). A questo possono aggiungersi le spese di certificazione energetica (fino a 10.000 euro per le PMI) riconosciute in aumento del credito, e un eventuale quota formazione fino al 10% dell'investimento in beni (massimo 50.000 euro in questo caso).

Investimento da 1.000.000 euro.

Progetto articolato con cella robotizzata, sistema di accumulo energetico e software di energy dashboarding. Riduzione dei consumi della struttura stimata al 7% (fascia 6-10%). Credito: 400.000 euro (1.000.000 × 40%). Se la certificazione ex-post dimostra un miglioramento fino alla fascia superiore (oltre 10%), il credito sale a 450.000 euro. In questo caso, il delta di 50.000 euro può fare la differenza nella pianificazione finanziaria.

Un dettaglio che spesso sfugge: il fotovoltaico beneficia di maggiorazioni sulla base di calcolo in funzione dell'efficienza dei moduli, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Moduli con efficienza superiore al 21,5% prodotti in UE vedono la base di calcolo maggiorata dal 130% al 150%. Questo significa che un impianto da 80.000 euro con moduli di classe alta può generare credito su una base imponibile di 120.000 euro (80.000 × 150%).

Come recuperare il credito in F24: il meccanismo delle quote

Il credito Transizione 5.0 si utilizza esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Non è possibile chiedere il rimborso diretto né cederlo a terzi.

Il codice tributo da utilizzare è il 7072 (istituito con Risoluzione AdE n. 63/E del 18 dicembre 2024) per le imprese confermate, e il 7079 (Risoluzione AdE n. 14/E del 16 aprile 2026) per le imprese "esodate" con credito parziale.

Le regole di recupero sono cambiate con il passaggio al 2026

Per crediti utilizzati entro il 31 dicembre 2025

, l'impresa poteva utilizzare l'intero importo in una o più quote, senza limiti temporali interni. Questa finestra è ormai chiusa.

Per la parte residua non utilizzata entro il 31 dicembre 2025

, il credito viene automaticamente ripartito in 5 quote annuali di pari importo (2026-2030), visibili nel cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate. In F24 va indicato il codice tributo 7072 con l'anno di riferimento della quota specifica.

Facciamo un esempio concreto. Se avevi un credito di 200.000 euro e hai utilizzato 80.000 euro nel 2025, ti restano 120.000 euro. Questi vengono divisi in 5 rate da 24.000 euro ciascuna, utilizzabili una per anno dal 2026 al 2030. Ogni anno compilerai il modello F24 indicando codice tributo 7072, anno di riferimento corrispondente, e importo fino a 24.000 euro.

Se tenti di utilizzare una quota superiore a quella disponibile per l'annualità, il modello F24 viene scartato automaticamente dai sistemi di controllo dell'Agenzia. Non ci sono sanzioni, ma perdi tempo e devi ripresentare il modello corretto.

Due caratteristiche importanti: il credito Transizione 5.0 non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per le compensazioni (art. 1, comma 53, L. 244/2007) e non concorre alla formazione del reddito IRES e IRAP. Questo significa che non paghi tasse sul credito ricevuto.

La certificazione ex-post: dove il credito si gioca davvero

La fase più critica dell'intero processo è la certificazione energetica ex-post, che confronta i consumi effettivi con quelli dichiarati nella certificazione ex-ante. È in questo momento che il credito teorico diventa credito effettivo, o si ridimensiona.

La certificazione ex-post deve essere redatta da un soggetto abilitato ai sensi dell'art. 15, comma 6, del DM 24 luglio 2024: ENEA, organismi di certificazione accreditati, ESCo, EGE (Esperti in Gestione dell'Energia), o ingegneri/periti industriali iscritti all'albo con specifiche competenze in efficienza energetica. La normativa non impone che sia lo stesso soggetto che ha firmato l'ex-ante, sebbene nella prassi sia frequente mantenere continuità tecnica tra le due valutazioni. Il documento deve attestare l'avvenuta realizzazione dell'investimento e il conseguimento effettivo del risparmio energetico. Se hai dubbi sui requisiti dei certificatori, puoi approfondire nella guida ai crediti d'imposta e all'albo dei certificatori.

Se il risparmio ex-post è inferiore a quello dichiarato nell'ex-ante ma comunque superiore alla soglia minima (3% struttura o 5% processo), il credito viene ricalcolato sull'aliquota corrispondente al risparmio effettivo. La differenza, se già utilizzata in compensazione, va riversata entro il termine di versamento a saldo dell'imposta sui redditi del periodo in cui si verifica lo scostamento, senza sanzioni né interessi.

Se il risparmio ex-post è inferiore alla soglia minima, il credito decade interamente. In questo caso, l'investimento può eventualmente essere ricondotto al credito ordinario Transizione 4.0, se ne ricorrono le condizioni, ma con aliquote significativamente più basse (20% per le PMI, 10% per le grandi imprese).

Attenzione:

La certificazione ex-post va corredata dalla certificazione contabile rilasciata da un revisore legale o società di revisione iscritti alla Sezione A del registro (D.Lgs. 39/2010). Per le imprese già obbligate alla revisione legale dei conti, questa certificazione è assolta dal revisore incaricato. Per le altre, va incaricato un professionista esterno.

Imprese esodate: il calcolo dell'89,77% e come funziona

Circa 7.417 imprese si sono trovate nella condizione di "esodate": progetti tecnicamente ammissibili ma esclusi dalla dotazione originaria perché le richieste (4,8 miliardi) avevano superato la capienza disponibile (2,5 miliardi dopo la rimodulazione del PNRR).

Il DL 38/2026 (art. 8) e il successivo DL 42/2026 hanno introdotto una soluzione parziale: queste imprese ricevono un credito pari all'89,77% di quanto originariamente richiesto, attingendo a un plafond complessivo di 1.302,3 milioni di euro.

Il calcolo pratico è semplice. Se avevi richiesto un credito di 200.000 euro, ne ricevi 179.540 euro (200.000 × 89,77%). Il codice tributo da utilizzare è il 7079 e il credito va utilizzato entro il 31 dicembre 2026.

La differenza del 10,23% non viene erogata e non genera diritto a compensazione futura. È un taglio secco, deciso dal legislatore per distribuire le risorse residue tra tutte le imprese in coda. Per molte SRL che avevano pianificato investimenti basandosi sul credito pieno, questo significa rivedere il piano finanziario o coprire il gap con risorse proprie.

Il GSE ha iniziato a inviare le comunicazioni di conferma alle imprese esodate entro il 30 aprile 2026. Se la tua SRL è tra queste e non hai ancora ricevuto la comunicazione, verifica direttamente sul portale GSE nella sezione Transizione 5.0, accedendo con SPID.

Cause di revoca: cosa può farti perdere il credito

Il credito Transizione 5.0 può essere revocato o ridotto in diverse circostanze previste dall'art. 38 del DL 19/2024. Conoscerle prima evita sorprese durante la fase di utilizzo.

Cessione dei beni agevolati.

Se i beni oggetto dell'investimento vengono ceduti a terzi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento dell'investimento, il credito viene revocato. Questo vincolo vale anche per beni ceduti a società correlate o nell'ambito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni).

Destinazione a finalità estranee.

I beni devono rimanere strumentali all'esercizio d'impresa e nella stessa struttura produttiva agevolata. Trasferirli in un'altra sede, anche della stessa impresa, può configurare una causa di revoca se non adeguatamente documentato.

Mancato esercizio dell'opzione di riscatto.

Per i beni acquisiti in leasing, l'opzione di riscatto deve essere esercitata entro i termini contrattuali. La mancata riscissione equivale a una cessione e comporta la revoca.

Violazioni preesistenti.

Imprese con sanzioni interdittive, irregolarità contributive (DURC non regolare), o violazioni fiscali pregresse possono vedersi negato il credito anche in presenza di un progetto tecnicamente valido.

In tutti i casi di revoca, il credito già utilizzato in compensazione va riversato con gli interessi legali, ma senza sanzioni amministrative, purché il riversamento avvenga entro i termini previsti.

Transizione 5.0 vs iperammortamento 2026: cosa cambia per i nuovi investimenti

Se stai valutando un nuovo investimento in beni 4.0 nel 2026, Transizione 5.0 nella sua forma originaria non è più disponibile. Le prenotazioni sono chiuse dal 27 novembre 2025 e le risorse sono esaurite.

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un nuovo meccanismo di iperammortamento che sostituisce il credito d'imposta con una maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili dal reddito imponibile.

Caratteristica Transizione 5.0 (chiusa) Iperammortamento 2026
Meccanismo Credito d'imposta in compensazione F24 Maggiorazione ammortamento deducibile
Aliquota massima 45% su primi 10M +180% beni 4.0 (fino a 2,5M), +220% con risparmio energetico certificato
Beneficio fiscale effettivo Fino al 45% dell'investimento ~43,2% beni 4.0, ~52,8% con risparmio energetico
Utilizzo F24 compensazione (qualsiasi impresa) Deduzione IRES (richiede utile imponibile)
Requisito energetico Risparmio 3-10%+ Risparmio energetico certificato per aliquota rafforzata
Requisito utile Nessuno Richiede utile imponibile per generare beneficio

La differenza fondamentale è che l'iperammortamento richiede un utile imponibile per generare beneficio fiscale. Se la tua SRL è in perdita o ha un utile molto contenuto, la deduzione maggiorata non produce risparmio d'imposta nell'anno, ma viene riportata in avanti. Il credito Transizione 5.0, al contrario, era utilizzabile in compensazione indipendentemente dal risultato d'esercizio.

Per gli investimenti 2026, la scelta strategica dipende dalla redditività della tua SRL e dalla tipologia di beni. Il calcolatore iperammortamento disponibile su SRLOnline può aiutarti a stimare il beneficio fiscale del nuovo meccanismo.

Errori comuni nel calcolo e nella fruizione del credito

Dopo mesi di attività di consulenza su Transizione 5.0, alcuni errori ricorrono con frequenza preoccupante. Conoscerli aiuta a evitarli o a correggerli tempestivamente.

Calcolare il credito sull'aliquota massima senza verificare l'ex-post.

Molte imprese pianificano il budget assumendo l'aliquota del 45% (riduzione oltre 10%), ma la certificazione ex-post può attestare un risparmio nella fascia inferiore. La pianificazione finanziaria dovrebbe sempre considerare lo scenario prudenziale.

Confondere il codice tributo.

Il codice 7072 è per le imprese confermate, il 7079 per le esodate. Utilizzare il codice sbagliato comporta lo scarto del modello F24 e il ritardo nel recupero della quota annuale.

Tentare di utilizzare più della quota disponibile.

Con il meccanismo delle 5 quote annuali dal 2026, ogni anno hai diritto a esattamente un quinto del credito residuo. Non puoi anticipare quote future, anche se hai capienza fiscale sufficiente.

Dimenticare la certificazione contabile.

La certificazione ex-post deve essere accompagnata dalla certificazione contabile del revisore legale. Senza questo documento, il GSE non trasmette la conferma definitiva all'Agenzia delle Entrate e il credito non diventa utilizzabile.

Sottovalutare i vincoli DNSH.

Il principio "Do No Significant Harm" richiede documentazione specifica per ogni investimento. Se la documentazione DNSH è incompleta o assente, il credito può essere revocato anche a posteriori.

Cumulo con altri incentivi: cosa si può combinare e cosa no

Il cumulo tra Transizione 5.0 e altre agevolazioni è regolato da norme precise che è essenziale conoscere per evitare di perdere benefici o incorrere in contestazioni.

Con Transizione 4.0

: vietato sugli stessi beni (art. 38, comma 18, DL 19/2024, come chiarito dalla L. 4/2026). È ammesso su beni diversi dello stesso progetto, purché documentati separatamente. Se la tua SRL aveva presentato domanda per entrambe le misure sugli stessi beni, avrebbe dovuto optare per una sola entro il 27 novembre 2025.

Con Nuova Sabatini

: cumulabile, a condizione che la somma dei due benefici non superi il 100% del costo dell'investimento. La Sabatini è un contributo in conto impianti, non un credito d'imposta, quindi la doppia agevolazione è tecnicamente compatibile.

Con ZES Unica

: non cumulabile sui medesimi costi ammissibili, ma la L. 4/2026 ha confermato il cumulo selettivo su beni distinti, con intensità di aiuto complessiva fino al 90% per le imprese del Mezzogiorno.

Con altre agevolazioni nazionali o europee

: cumulabile, purché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. La base di calcolo del credito 5.0 si assume al netto di altre sovvenzioni ricevute per i medesimi costi.

Incentivo Cumulo con Transizione 5.0
Credito 4.0 (stessi beni) Vietato
Credito 4.0 (beni diversi) Ammesso
ZES Unica (stessi costi) Vietato
ZES Unica (beni distinti) Ammesso (fino al 90%)
Nuova Sabatini Ammesso
Altre agevolazioni UE/nazionali Ammesso (senza superare il costo)

Domande frequenti

Come verifico quanto credito ho ancora disponibile?

Accedi al cassetto fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate con le tue credenziali SPID o CNS. Nella sezione crediti d'imposta troverai l'importo totale, le quote già utilizzate e quelle residue con l'anno di riferimento. Il GSE trasmette periodicamente l'aggiornamento all'Agenzia, quindi i dati nel cassetto fiscale sono l'unica fonte affidabile.

Posso cedere il credito Transizione 5.0 a un'altra impresa o a una banca?

No. Il credito Transizione 5.0 non è cedibile né trasferibile. Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione F24 dall'impresa beneficiaria. Questo lo differenzia da altri crediti d'imposta (come il Superbonus) che prevedono meccanismi di cessione.

Cosa succede se la mia SRL va in perdita nell'anno in cui dovrei usare la quota?

Il credito resta disponibile nel cassetto fiscale e può essere utilizzato negli anni successivi, anche se la SRL è in perdita. La compensazione in F24 opera su qualsiasi tributo (IVA, IRES, IRAP, contributi INPS), quindi anche una SRL in perdita può compensare il credito con altri debiti tributari o contributivi. Se la situazione si protrae, può essere utile valutare una trasformazione societaria o una riorganizzazione per ottimizzare la gestione fiscale.

La formazione del personale rientra nel calcolo del credito?

Sì, ma con limiti precisi. Le spese di formazione sono ammesse fino al 10% dell'investimento in beni materiali e immateriali 4.0, con un massimale di 300.000 euro. La formazione deve riguardare tematiche di transizione digitale o energetica ed essere erogata da soggetti accreditati (università, enti di ricerca, ITS Academy, centri di competenza). I costi del personale dipendente in formazione sono ammessi al costo aziendale lordo.

Se il risparmio energetico ex-post è superiore all'ex-ante, il credito aumenta?

Sì. Se la certificazione ex-post documenta un miglioramento nella fascia superiore (ad esempio, da 6-10% a oltre 10%), il credito viene ricalcolato con l'aliquota più favorevole. La differenza viene riconosciuta come credito aggiuntivo utilizzabile secondo le stesse regole.

Il credito Transizione 5.0 è rilevante ai fini IRES e IRAP?

No. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile né ai fini IRES né ai fini IRAP. Non va indicato come componente positivo nel conto economico e non genera tassazione.

Hai bisogno di assistenza per il calcolo o la fruizione del credito Transizione 5.0?

Il meccanismo del credito Transizione 5.0 ha molte variabili in gioco: aliquote, certificazioni energetiche, quote annuali, codici tributo, vincoli di cumulo. Un errore nella fase di fruizione può costare tempo, denaro, o nei casi peggiori la revoca del beneficio.

Il nostro studio offre consulenza specifica per imprese che hanno prenotato il credito Transizione 5.0 e devono gestire la fase di calcolo definitivo, certificazione ex-post, e recupero in F24. Verifichiamo insieme la congruità dei conteggi, la completezza della documentazione, e la corretta pianificazione delle quote annuali.

Richiedi un appuntamento per una verifica della tua posizione Transizione 5.0, oppure consulta il calcolatore iperammortamento se stai valutando nuovi investimenti per il 2026.

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Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista, CEO & founder di Proclama SpA tra professionisti

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