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bandi-incentivi
14/07/2026
23 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

Credito imposta Ricerca e Sviluppo 2026: aliquote, massimali e come richiederlo | SRLonline

Credito imposta Ricerca e Sviluppo 2026: aliquote 10% (R&S), 20% (maggiorata), 5% (innovazione), 10% (design). Massimali, spese ammissibili, certificazione e procedura operativa per PMI innovative.

Credito imposta Ricerca e Sviluppo 2026: aliquote, massimali e come richiederlo | SRLonline
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14/07/2026
23 min
Giovanni EmmiGiovanni Emmi

In breve

  • Il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo è l'agevolazione fiscale automatica del MIMIT che riconosce un credito sulle imposte dirette e sull'IRES pari al 10% delle spese ammissibili sostenute per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale (aliquota ordinaria) e al 20% se la ricerca è commissionata a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca riconosciuti.
  • Esiste anche un credito d'imposta Innovazione tecnologica al 5% delle spese (o 10% per obiettivi di transizione digitale/green) e un credito d'imposta Design e ideazione estetica al 10%, tutti introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e rifinanziati per il biennio 2025-2026.
  • I massimali annui sono 4 milioni di euro per R&S, 2 milioni per Innovazione e 2 milioni per Design. Per le piccole imprese del Mezzogiorno e per progetti in collaborazione con organismi di ricerca sono previste maggiorazioni e premialità.
  • La certificazione contabile da parte di un revisore legale o di un perito iscritto all'albo MIMIT è obbligatoria per le spese R&S superiori a 500.000 euro ed è fortemente raccomandata in ogni caso per prevenire i controlli dell'Agenzia delle Entrate che possono portare al recupero del credito e a sanzioni.
  • La procedura è integralmente automatica: nessuna domanda al MIMIT, il credito si utilizza in compensazione tramite modello F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese. Le spese devono essere documentate con relazione tecnica asseverata e certificazione contabile quando richiesta.

Spendi in ricerca senza saperlo: il credito d'imposta R&S che molte PMI italiane non richiedono

Una SRL di ingegneria biomedica opera dal 2019 nel settore della protesica avanzata, con ventitré dipendenti e un fatturato di tre milioni e duecentomila euro. L'azienda ha assunto ricercatori con dottorato, ha collaborato con il Dipartimento di Bioingegneria di un ateneo italiano per sviluppare un nuovo materiale biocompatibile, e ha sostenuto nei periodi d'imposta recenti costi rilevanti per il personale di ricerca, la strumentazione di laboratorio, le consulenze scientifiche e i materiali. Il bilancio chiude in utile, le imposte sono pagate regolarmente, ma il credito d'imposta R&S non è mai stato richiesto né inserito in dichiarazione dei redditi. Eppure, in base alle aliquote vigenti, l'azienda avrebbe potuto maturare un credito compensabile in F24 di diverse decine di migliaia di euro.

Questa storia non è rara.

Negli ultimi anni il credito d'imposta R&S è diventato uno dei capitoli più contestati del sistema fiscale italiano, soprattutto dopo l'introduzione della procedura di riversamento spontaneo prevista dal D.L. 146/2021 e successivamente riaperta dal D.L. 25/2025 e dalla Legge di Bilancio 2025. Molte PMI che avevano richiesto il credito tra il 2015 e il 2019, sulla base di interpretazioni generose del concetto di "ricerca e sviluppo", si sono trovate a dover restituire somme importanti a fronte di controlli dell'Agenzia delle Entrate. Ma la misura, riformata dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e prorogata per il biennio 2025-2026, resta una delle più interessanti per le PMI che svolgono effettiva attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o design.

La realtà operativa?

Il credito è automatico: non serve presentare domanda al MIMIT, basta esporlo in dichiarazione dei redditi e compensarlo in F24. La certificazione contabile è obbligatoria solo per le spese R&S superiori a 500.000 euro, ma è raccomandata in ogni caso per ridurre il rischio di contestazione. La relazione tecnica asseverata è il documento che qualifica le attività come "ricerca e sviluppo" ai fini del credito, e deve essere predisposta da un professionista abilitato (revisore legale, perito iscritto all'albo MIMIT, ingegnere o consulente tecnico qualificato).

Se la tua PMI assume ricercatori, commissiona studi a università o enti di ricerca, sviluppa nuovi prodotti o processi, o investe in design innovativo, questa guida spiega quali sono le aliquote 2026, i massimali, le spese ammissibili, gli adempimenti di certificazione e la procedura operativa per ottenere il credito senza rischiare contestazioni successive.

Cos'è il credito d'imposta R&S 2026 e come funziona

Il credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo è un'agevolazione fiscale automatica, introdotta dall'articolo 3 del D.L. 145/2013 (c.d. "Destinazione Italia") e profondamente riformata dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) e successivamente dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). La misura è destinata a tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, e riguarda tre categorie distinte di attività: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica.

Il meccanismo di base è semplice. L'impresa che sostiene spese ammissibili in attività di R&S, innovazione o design matura un credito d'imposta calcolato come percentuale delle spese stesse, che può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, senza limiti di importo annuale. Il credito non è soggetto a procedura concorsuale e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.

La misura è stata prorogata per il biennio 2025-2026 dalla Legge di Bilancio 2025, e successivamente rifinanziata per specifiche categorie dal decreto direttoriale MIMIT del 3 luglio 2026 che ha stanziato 60 milioni di euro per il credito d'imposta Design e ideazione estetica 2026, esauriti in 24 ore dalla pubblicazione del decreto attuativo. Il dato è significativo: conferma la domanda fortissima delle imprese italiane per gli incentivi automatici legati all'innovazione, e suggerisce che chi arriva preparato ottiene il finanziamento, chi si muove in ritardo resta fuori.

Giovanni Emmi, Dottore Commercialista:

"La differenza tra R&S, Innovazione e Design non è una formalità. Ogni categoria ha aliquote, massimali e adempimenti di certificazione diversi. In Proclama SPA abbiamo visto imprese che riclassificando correttamente le attività hanno spostato il proprio investimento dal 5% di Innovazione al 20% di R&S con un beneficio fiscale triplicato. Una corretta qualificazione tecnica delle attività è il primo passo per massimizzare il credito."

Aliquote 2026: quanto vale il credito per ciascuna categoria

La misura del credito d'imposta varia in funzione della tipologia di attività svolta e del tipo di impresa. Le aliquote vigenti dal 1° gennaio 2024 (confermate per il 2026 salvo ulteriori modifiche normative) sono le seguenti.

Tipologia di attività Aliquota ordinaria Aliquota maggiorata Massimale annuo
Ricerca e Sviluppo (base) 10% 4 milioni €
Ricerca e Sviluppo (con collaborazione università/enti pubblici) 20% 4 milioni €
Innovazione tecnologica 5% 2 milioni €
Innovazione tecnologica (transizione digitale/green 4.0) 10% 2 milioni €
Design e ideazione estetica 10% 2 milioni €

Le aliquote si applicano sull'incremento delle spese ammissibili rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti, con un meccanismo di calcolo che premia le imprese che investono in continuità nella ricerca. In pratica, per le imprese che nel triennio precedente non hanno sostenuto spese R&S, l'incremento è pari all'intero ammontare delle spese del periodo. Per le imprese che già investivano in R&S, l'incremento è calcolato per differenza rispetto alla media storica.

Le maggiorazioni al 20% per la R&S si applicano quando le attività sono svolte in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca o istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). La collaborazione deve essere documentata da un contratto di ricerca commissionata o da un accordo di collaborazione che definisca obiettivi, durata e corrispettivo.

Le maggiorazioni al 10% per l'Innovazione tecnologica si applicano quando le attività sono finalizzate a obiettivi di transizione digitale o transizione ecologica, secondo la classificazione del Piano Nazionale Transizione 4.0/5.0. La qualificazione richiede una relazione tecnica asseverata che dimostri la riconducibilità del progetto innovativo a uno o più degli obiettivi indicati dalla normativa.

Spese ammissibili: cosa rientra nel credito R&S 2026

Le spese ammissibili al credito d'imposta R&S sono definite dalla Legge di Bilancio 2024 e dalle circolari attuative dell'Agenzia delle Entrate. La normativa distingue tre macrocategorie di spese, ciascuna con regole di calcolo specifiche.

Personale di ricerca.

Rientrano le spese sostenute per il personale (dipendente o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) impiegato in attività di ricerca e sviluppo, nella misura del costo aziendale complessivo (retribuzione, contributi, TFR, ratei di ferie e permessi). La qualifica di "personale di ricerca" richiede che il dipendente sia stabilmente impiegato in attività R&S, anche se non esclusivamente, purché l'impiego prevalente sia dedicato alla ricerca. La documentazione richiesta è il contratto di assunzione, il mansionario, le buste paga e i time-sheet che dimostrino l'effettiva allocazione del personale alle attività.

Beni strumentali e materiali.

Rientrano le spese per l'acquisto (o leasing) di strumentazione, attrezzature di laboratorio, software, prototipi, materiali di consumo e servizi di analisi, nella misura del costo sostenuto al netto dell'IVA e delle spese accessorie. I beni devono essere specificamente destinati alle attività di ricerca e sviluppo, anche se non è richiesta l'esclusività d'uso. La documentazione richiesta è la fattura di acquisto, il contratto di leasing e la dichiarazione di destinazione del bene.

Servizi di ricerca e collaborazioni.

Rientrano le spese per servizi di ricerca commissionati a terzi (università, enti di ricerca, laboratori, consulenti scientifici), per contratti di ricerca e per collaborazioni coordinate e continuative con ricercatori esterni. La documentazione richiesta è il contratto di ricerca, la fattura del fornitore e la relazione tecnica finale che documenti le attività svolte e i risultati raggiunti.

Spese per la certificazione.

Rientrano anche le spese sostenute per la certificazione contabile e la relazione tecnica asseverata resa dai professionisti abilitati, entro il 5% delle spese ammissibili (o entro il 10% per le piccole imprese del Mezzogiorno e per le start up innovative). Questa è una novità rilevante introdotta dalla riforma del 2024, che riconosce esplicitamente la rilevanza dei costi di compliance ai fini del credito.

Spese escluse.

Non rientrano nel credito le spese per attività di ricerca svolte su mandato di terzi (in conto terzi), i costi di marketing e commercializzazione, le spese di formazione del personale su temi non specificamente di ricerca, i costi di ammodernamento di strutture non destinate alla ricerca, e le spese per l'acquisto di marchi, brevetti e diritti di proprietà intellettuale già in uso presso l'impresa.

Requisiti soggettivi: chi può accedere al credito R&S

L'accesso al credito d'imposta R&S è aperto a tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinzione di dimensione, settore di attività o forma giuridica. Possono accedere al credito le società di capitali (SRL, SPA), le società di persone (SS, SNC, SAS), le imprese individuali, le società cooperative, e i liberi professionisti che svolgono attività di ricerca in forma individuale o associata.

Per l'Innovazione tecnologica, l'accesso è riservato alle imprese che svolgono attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo la definizione del Manuale di Oslo dell'OCSE. Per il Design e ideazione estetica, l'accesso è riservato alle imprese che svolgono attività di progettazione estetica e ideazione creativa finalizzata alla concezione di nuovi prodotti, imballaggi o identità visive.

Non possono accedere al credito le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria, le imprese che hanno ricevuto aiuti illegali o incompatibili non rimborsati, e le imprese in difficoltà secondo la definizione comunitaria, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa sulle PMI.

La certificazione contabile: obbligatoria sopra i 500.000 euro

La certificazione contabile è uno dei pilastri della disciplina del credito R&S, e la sua importanza è aumentata notevolmente dopo la procedura di riversamento spontaneo del 2021, che ha visto molte imprese trovarsi a dover restituire crediti per mancata qualificazione tecnica delle attività.

La certificazione è obbligatoria per le imprese che sostengono spese R&S superiori a 500.000 euro nel periodo d'imposta, ed è facoltativa ma fortemente raccomandata per le imprese con spese inferiori. Deve essere resa da un revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali, da un perito iscritto all'albo MIMIT dei certificatori R&S, o da un professor universitario in discipline economiche o giuridiche, secondo l'elenco definito dal D.M. 26 maggio 2020.

La certificazione attesta la correttezza della qualificazione tecnica delle attività, la coerenza delle spese sostenute con la normativa di riferimento, e la congruità dei costi dichiarati. In caso di controllo dell'Agenzia delle Entrate, la certificazione contabile è uno degli elementi che il Fisco prende in considerazione per valutare la buona fede del contribuente, anche se non è di per sé sufficiente a escludere la contestazione.

Giovanni Emmi, Dottore Commercialista:

"La certificazione contabile non è un costo da subire, è un investimento sulla tranquillità. In Proclama SPA abbiamo visto imprese che hanno evitato il riversamento forzoso del credito grazie a una certificazione solida, e imprese che hanno perso il credito pur avendo speso cifre analoghe in ricerca reale, semplicemente perché la documentazione era lacunosa."

La relazione tecnica asseverata è il documento di accompagnamento della certificazione contabile, e qualifica le attività svolte dall'impresa come "ricerca e sviluppo", "innovazione tecnologica" o "design" secondo la definizione normativa. Deve essere predisposta da un professionista abilitato, anche in questo caso con le stesse qualifiche previste per la certificazione contabile.

Procedura operativa: come richiedere il credito R&S 2026

La procedura operativa del credito d'imposta R&S è integralmente automatica: non è prevista una domanda al MIMIT, e il credito matura per il solo fatto del sostenimento delle spese ammissibili, purché correttamente documentate.

Fase 1 — Qualificazione tecnica delle attività.

L'impresa (o un suo professionista di fiducia) verifica che le attività svolte rientrino nella definizione di "ricerca e sviluppo" secondo la normativa e la prassi dell'Agenzia delle Entrate. La verifica si conclude con la predisposizione di una relazione tecnica che documenta le attività, i risultati attesi e la riconducibilità alle categorie ammissibili.

Fase 2 — Raccolta e classificazione delle spese.

L'impresa raccoglie le fatture, i contratti, le buste paga e i time-sheet del personale coinvolto nelle attività di ricerca, e li classifica per tipologia (personale, beni, servizi, certificazione). La corretta classificazione è essenziale per il calcolo del credito e per la sua difesa in caso di controllo.

Fase 3 — Calcolo del credito.

Il credito è calcolato applicando l'aliquota appropriata (10%, 20%, 5%, 10%) alle spese ammissibili, al netto dell'IVA e di altre imposte non ammissibili. Per le imprese che hanno sostenuto spese R&S nel triennio precedente, il calcolo è effettuato sull'incremento rispetto alla media storica.

Fase 4 — Certificazione contabile.

Per le imprese con spese R&S superiori a 500.000 euro, la certificazione contabile è resa da un revisore legale o perito MIMIT. La certificazione è inserita nella dichiarazione dei redditi e conservata per i controlli.

Fase 5 — Esposizione in dichiarazione dei redditi.

Il credito è esposto nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC per le società di capitali, modello Redditi SP per le società di persone, modello Redditi PF per le imprese individuali) con l'indicazione delle spese ammissibili e del credito maturato.

Fase 6 — Utilizzo in compensazione.

Il credito è utilizzato in compensazione tramite modello F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese. La compensazione può essere integrale o rateizzata, secondo le scelte strategiche dell'impresa, e non è soggetta al limite annuale di 2 milioni di euro previsto per i crediti da altre fonti.

Errori da evitare: i cinque errori che fanno perdere il credito

L'esperienza maturata seguendo decine di pratiche di accesso al credito R&S consente di identificare gli errori che ricorrono con maggiore frequenza e che compromettono l'utilizzo del credito o ne determinano la revoca in caso di controllo.

Il primo errore

è la mancata qualificazione tecnica delle attività. Non tutte le attività innovative di un'impresa sono "ricerca e sviluppo" ai fini del credito. Lo sviluppo di un nuovo sito web o di una nuova campagna di marketing non è R&S, anche se è "innovativo". La qualifica richiede una analisi tecnica puntuale delle attività svolte e la loro riconducibilità alle definizioni normative (ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale per R&S; prodotto o processo nuovo o migliorato per Innovazione; progettazione estetica per Design).

Il secondo errore

è la mancata certificazione contabile per le spese superiori a 500.000 euro. L'assenza della certificazione espone l'impresa al recupero integrale del credito in caso di controllo, anche se le attività sono effettivamente qualificabili come R&S. La certificazione è obbligatoria per legge e la sua omissione non è sanabile in un momento successivo.

Il terzo errore

è la mancata tracciabilità delle spese. Le spese devono essere chiaramente riconducibili alle attività di ricerca, e la documentazione (fatture, contratti, time-sheet) deve dimostrarlo. Spese di difficile riconducibilità o mescolate con spese di natura diversa sono oggetto di contestazione in fase di controllo.

Il quarto errore

è la confusione tra R&S, Innovazione e Design. Le tre categorie hanno aliquote, massimali e adempimenti diversi, e la scelta della categoria sbagliata può comportare il riconoscimento di un credito inferiore (5% anziché 20%) o, peggio, l'inammissibilità delle spese in una categoria e la necessità di riqualificarle in un'altra.

Il quinto errore

è la mancata pianificazione del calcolo dell'incremento. Per le imprese che hanno sostenuto spese R&S nel triennio precedente, il credito è calcolato sull'incremento rispetto alla media storica. Una sottostima o sovrastima delle spese del triennio precedente porta a un calcolo errato del credito, con rischi di recupero in caso di controllo.

Cumulabilità e regimi di aiuto: come combinare il credito R&S con altre agevolazioni

Il credito d'imposta R&S è cumulabile con altre misure di finanza agevolata, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e dal regime fiscale nazionale.

Il credito R&S è cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 per gli investimenti in beni strumentali 4.0, purché le spese siano diversamente documentate (le spese di personale R&S non possono essere le stesse utilizzate per il credito 4.0). Nella prassi, questa cumulabilità richiede una netta separazione contabile tra le attività di ricerca e l'utilizzo dei beni strumentali agevolati.

Il credito R&S è cumulabile con la Nuova Sabatini per il finanziamento dei beni strumentali destinati alla ricerca. La Sabatini copre il finanziamento, il credito R&S copre l'utilizzo in ricerca, e l'effetto combinato è una significativa riduzione del costo netto dell'investimento in strumentazione.

Il credito R&S è cumulabile con i bandi regionali per la ricerca e l'innovazione (es. PR FESR), purché le spese siano distinte e i massimali europei sugli aiuti di Stato siano rispettati. Una verifica preventiva con il proprio commercialista è sempre raccomandata.

Il credito R&S non concorre al plafond de minimis in modo significativo, perché è un'agevolazione "in regime di esenzione" (Regolamento UE 651/2014, art. 25) per la R&S e in regime "de minimis" solo in specifiche fattispecie. L'impatto sul plafond va verificato caso per caso con il proprio consulente.

Domande frequenti sul credito d'imposta R&S 2026

Il credito R&S è automatico o va presentata una domanda?

Il credito è automatico: non è richiesta alcuna domanda al MIMIT. L'impresa matura il credito per il solo fatto del sostenimento delle spese ammissibili, purché correttamente documentate. Il credito è esposto nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi e utilizzato in compensazione in F24.

Quali spese sono escluse dal credito R&S?

Sono escluse le spese per attività di ricerca svolte su mandato di terzi (in conto terzi), i costi di marketing e commercializzazione, le spese di formazione del personale su temi non specificamente di ricerca, i costi di ammodernamento di strutture non destinate alla ricerca, e le spese per l'acquisto di marchi, brevetti e diritti di proprietà intellettuale già in uso presso l'impresa. Le spese devono essere aggiuntive rispetto a quelle ordinarie e specificamente destinate alla ricerca.

Quando è obbligatoria la certificazione contabile?

La certificazione contabile è obbligatoria per le imprese che sostengono spese R&S superiori a 500.000 euro nel periodo d'imposta. Per le spese inferiori, la certificazione è facoltativa ma fortemente raccomandata per ridurre il rischio di contestazione. Deve essere resa da un revisore legale iscritto al Registro o da un perito iscritto all'albo MIMIT dei certificatori R&S.

Il credito R&S è cumulabile con il credito Transizione 5.0?

Sì, il credito R&S è cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0 e 5.0, purché le spese siano diversamente documentate e i massimali europei sugli aiuti di Stato siano rispettati. Nella prassi, è necessaria una netta separazione contabile tra le spese di personale R&S e l'utilizzo dei beni strumentali 4.0, per evitare la contestazione di doppia agevolazione sulla medesima spesa.

Cosa succede se l'Agenzia delle Entrate contesta il credito R&S?

In caso di contestazione, l'Agenzia delle Entrate notifica un atto di recupero del credito indebitamente utilizzato, con applicazione di sanzioni e interessi. L'impresa può presentare ricorso alla Commissione Tributaria competente, oppure può accedere alla procedura di riversamento spontaneo prevista dal D.L. 146/2021, con successiva riapertura dei termini disposta dal D.L. 25/2025. La procedura di riversamento consente di restituire il credito senza sanzioni e con interessi ridotti, ed è generalmente preferibile al contenzioso.

Posso richiedere il credito R&S anche per spese del 2024 o anni precedenti?

No, il credito è riconosciuto solo per le spese sostenute nei periodi d'imposta per i quali la misura è in vigore. Per il triennio 2024-2026 la misura è attiva. Per le spese del 2023, si applica la disciplina previgente (aliquota 10% R&S, 5% Innovazione, 10% Design con il calcolo dell'incremento). Per le spese precedenti al 2023 si applicano le regole storiche, con aliquote generalmente più elevate ma con requisiti di certificazione diversi.

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Il credito d'imposta R&S è una delle agevolazioni più interessanti per le PMI che investono in ricerca, innovazione o design, ma la sua corretta applicazione richiede una qualificazione tecnica puntuale delle attività, una documentazione rigorosa delle spese e, in molti casi, una certificazione contabile che attesti la conformità del credito alla normativa.

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Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026 Disclaimer: la normativa sul credito d'imposta R&S è oggetto di frequenti interventi legislativi. Le aliquote (10%/20%/5%/10%) e i massimali (4M€/2M€/2M€) indicati si riferiscono alla disciplina della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) prorogata per il biennio 2025-2026, ma possono essere modificati dalla Legge di Bilancio 2026 o da successivi provvedimenti. Le aliquote e i massimali indicati vanno verificati con il proprio commercialista prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. La soglia di 500.000 euro per la certificazione contabile obbligatoria è quella consolidata dalla disciplina storica, fermo restando eventuali aggiornamenti normativi.

Verificato il: 14 luglio 2026 Questo articolo è stato redatto sulla base della normativa consolidata al 14 luglio 2026. I dati e le aliquote indicati sono basati su fonti primarie laddove specificato nelle "Fonti" sotto, e sulla conoscenza consolidata della prassi amministrativa e normativa per gli aspetti non altrimenti verificati. Prima di assumere decisioni operative sulla base di queste informazioni, si raccomanda la verifica con il proprio commercialista e con il soggetto gestore (MIMIT, Invitalia, Borsa Italiana, Agenzia delle Entrate) per accertarsi che non siano intervenute modifiche normative successive alla data di pubblicazione.

Fonti: MIMIT - Decreto direttoriale 3 luglio 2026 (credito d'imposta Design, 60 milioni esauriti in 24 ore), Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) per la proroga della disciplina, Legge di Bilancio 2025, D.L. 25/2025 art. 19 (riapertura riversamento R&S), D.L. 146/2021 (riversamento spontaneo), Regolamento UE 651/2014 art. 25 (regime di esenzione), Circolari Agenzia delle Entrate n. 31/E/2016, n. 10/E/2023 e successive.

Giovanni Emmi

Giovanni Emmi

Autore

Dottore Commercialista, CEO & founder di Proclama SpA tra professionisti

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