L'ACE ordinaria è abrogata dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023: nel 2026 non si calcolano nuovi incrementi né si applicano aliquote dell'1,3% o del 15%. Resta da verificare solo l'eventuale eccedenza ACE pregressa maturata fino al periodo chiuso al 31 dicembre 2023 e non ancora esaurita.
Nel 2026 la super-ACE, il relativo credito d'imposta e le procedure di comunicazione e recapture descritte di seguito hanno quindi esclusivamente valore storico per il periodo d'imposta 2021; non sono strumenti disponibili per nuovi conferimenti o accantonamenti effettuati nel 2026.
Il Decreto Sostegni bis introduceva, per il periodo d'imposta 2021, uno specifico supporto alla patrimonializzazione delle imprese denominato ACE, “Aiuto per la Crescita Economica”, con la pubblicazione del D.L. 73/2021 sulla Gazzetta Ufficiale. La misura storica potenziava il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e introduceva l'opzione del “credito d’imposta”.
Le novità sull’ACE contenute nel decreto “Imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (D.L. 73/2021) sostenevano quindi, nel solo regime storico 2021, la patrimonializzazione delle imprese italiane.
Nato nel 2011, l’aiuto alla crescita economica era un meccanismo fiscale di incentivo alla patrimonializzazione delle imprese, consistente nella deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Nel regime storico 2021 il coefficiente maggiorato era il 15%; dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 l’ACE ordinaria è stata abrogata.
Nel regime storico ACE l’agevolazione spettava alle società di capitali, alle società di persone e alle ditte individuali in contabilità ordinaria, secondo i presupposti allora vigenti, mediante:
Conferimenti in denaro;
Accantonamenti di utili a riserva
.
Nel regime storico ACE, per il calcolo dell’importo deducibile si sommavano i componenti che avevano inciso in modo positivo (conferimenti, utili accantonati) e negativo (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale, secondo le regole antielusive allora vigenti. L’ACE “ordinaria” all’1,3% è un parametro storico: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 non si calcolano nuovi incrementi ACE. Per il solo 2021, il decreto Sostegni bis introduceva due novità storiche per l’Aiuto alla Crescita Economica: il coefficiente per il rendimento dell’ACE saliva al 15% e il beneficio fiscale poteva trasformarsi in credito d’imposta. Queste regole non si applicano ai nuovi incrementi del 2026. Per il 2021, ai fini della determinazione della super-ACE, alla variazione in aumento del capitale proprio (incrementi meno decrementi) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 si applicava il coefficiente maggiorato del 15%. Questa base temporale e il calcolo “pro rata temporis” appartengono al regime storico e non costituiscono una base di calcolo 2026. Nel 2021 la variazione in aumento del capitale proprio era rilevata per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Il limite e il confronto con l’ACE ordinaria riguardano esclusivamente la super-ACE 2021. Nel regime storico, l’ACE ordinaria applicava il limite del patrimonio netto e il rendimento nozionale era rappresentato dal minor importo tra variazione in aumento e patrimonio netto, secondo le regole allora vigenti. L’altra novità introdotta dal D.L. 73/2021 era la possibilità, per il solo periodo d’imposta 2021, di trasformare il beneficio fiscale in credito d’imposta utilizzabile in via anticipata, che poteva essere: ; ; . Il cessionario utilizzava quanto ricevuto con le modalità previste per il soggetto cedente e rispondeva per l’eventuale utilizzo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Anche in questo caso, la novità valeva solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e non costituisce un credito ACE nuovo nel 2026. Il credito d’imposta storico poteva essere utilizzato solo previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le decorrenze e le modalità attuative previste per il 2021: Dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro; Dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti; Dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare l’utile di esercizio in tutto o in parte a riserva. Le modalità, i termini e il contenuto della comunicazione alle Entrate e le modalità attuative per la cessione del credito erano stabiliti dal provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Questi adempimenti si riferiscono alla super-ACE 2021. Infine, il D.L. 73/2021 prevedeva un meccanismo storico di “recapture” del beneficio fiscale se nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduceva per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio. Il recupero riguardava il beneficio fruito nel 2021 e non è una regola generale applicabile a nuove operazioni del 2026.Ma come si effettua il calcolo dell’ACE?
Modalità di fruizione dell’agevolazione
Aliquota ACE al 15%

Credito d’imposta per l’ACE 2021
Utilizzato in compensazione nel modello F24 secondo le regole e i controlli applicabili
Chiesto a rimborso
Ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito a terzi
Restituzione del beneficio usufruito in eccesso
Correzioni applicate il 21 settembre 2026






