Imposta di bollo sulla fattura elettronica: quando è dovuta e quanto si versa

Il bollo da 2,00 euro è dovuto quando la somma del documento supera 77,47 euro e l'operazione non ha IVA addebitata: si indica nella fattura con BolloVirtuale SI e si versa per trimestre con l'F24, non a ogni fattura. Calcola il bollo del documento, il blocco XML da inserire e la liquidazione del trimestre con scadenza e codice tributo.

1 · Il singolo documento

Bollo sul documento

2,00 €

Documento sopra la soglia di 77,47 euro: 2,00 € su 1 documento.

Il blocco da inserire nella fattura

Nella fattura elettronica ordinaria si indica il blocco DatiBollo dentro DatiGeneraliDocumento, con BolloVirtuale valorizzato a SI e ImportoBollo 2.00. Il campo ImportoBollo è informativo: l'imposta dovuta resta 2,00 euro per ogni fattura con bollo indicato.

<DatiBollo>
  <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
  <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
</DatiBollo>
  • Il bollo è di 2,00 euro per documento (fattura o file XML), non per riga, prestazione, aliquota o allegato: due prestazioni nella stessa fattura restano un solo bollo.
  • Nella fattura elettronica ordinaria si indica il blocco DatiBollo dentro DatiGeneraliDocumento, con BolloVirtuale valorizzato a SI e ImportoBollo 2.00. Il campo ImportoBollo è informativo: l'imposta dovuta resta 2,00 euro per ogni fattura con bollo indicato.
2 · La liquidazione del trimestre

Imposta del trimestre da versare

24,00 €

12 documenti con bollo a 2,00 euro.

Calendario del trimestre

Elenchi A e B
15 aprile
Modifica elenco B
30 aprile
Importo visibile
15 maggio
Versamento
31 maggio
codice tributo 2521

L'imposta del primo trimestre non supera 5000,00 €: puoi versare entro il 30 settembre con il codice 2521.

L'Agenzia mette a disposizione ogni trimestre l'elenco A (fatture con bollo indicato, non modificabile) e l'elenco B (fatture in cui rileva i presupposti ma manca l'indicazione, modificabile entro il termine del trimestre). Senza modifiche l'elenco B proposto si intende confermato.

Se il versamento è in ritardo

Per il versamento tardivo si applicano la sanzione del 25% oltre 90 giorni o del 12,5% entro 90 giorni, ridotta secondo il ravvedimento operoso, più gli interessi legali dell'1,60% annuo per il 2026. Il calcolo del ravvedimento è nel tool dedicato di questa serie.

  • L'Agenzia mette a disposizione ogni trimestre l'elenco A (fatture con bollo indicato, non modificabile) e l'elenco B (fatture in cui rileva i presupposti ma manca l'indicazione, modificabile entro il termine del trimestre). Senza modifiche l'elenco B proposto si intende confermato.
  • L'obbligo di indicare il bollo e di versare il totale trimestrale è del cedente o prestatore che emette la fattura. Il riaddebito dei 2,00 euro al cliente può essere previsto dal contratto, ma non sposta l'obbligo tributario.

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Quando il bollo è dovuto sulla fattura elettronica

L'art. 13 della Tariffa, Allegato A, parte prima, del DPR 642/1972 riguarda fatture, note, conti e documenti simili, anche non soggetti a IVA. La soglia convertita è di 77,47 euro e l'imposta applicabile è di 2,00 euro per documento.

La regola operativa è: il bollo è dovuto quando la somma delle operazioni rilevanti supera 77,47 euro e non c'è IVA addebitata, salvo una specifica esenzione o un caso di non assoggettamento. Rientrano normalmente nel presupposto le operazioni esenti indicate con natura N4, quelle non soggette N2.1 o N2.2 e le operazioni non imponibili nei casi individuati dall'Agenzia, tra cui N3.5 e N3.6.

Il nome del documento non basta: occorre classificare le operazioni, sommare gli importi rilevanti e verificare eventuali norme speciali. Il risultato definitivo del trimestre deriva dai dati trasmessi allo SdI e dagli elenchi dell'Agenzia.

La soglia di 77,47 euro, spiegata bene

Il confronto è stretto: 77,47 euro non supera 77,47 euro, mentre 77,48 euro lo supera. Con 77,47 euro esatti, quindi, il bollo non scatta; con 77,48 euro, se ricorrono anche gli altri presupposti, si applicano 2,00 euro.

Per la fattura ordinaria si considerano i campi Prezzo totale delle operazioni del documento. Per la fattura semplificata si considera il campo Importo. Gli importi delle righe rilevanti si sommano per verificare la soglia, ma il risultato si applica al documento complessivo.

Una fattura senza importo o con righe di importo pari a zero non crea una base imponibile da inventare: il bollo è 0,00 euro. Il confronto è espresso in euro e il file XML segue gli importi trasmessi.

Un bollo per documento, non per riga

Il bollo è di 2,00 euro per ogni documento o fattura che realizza il presupposto. Non si applica a ogni riga, prestazione, aliquota Natura, pagina o allegato. Le righe servono a calcolare la somma rilevante; dopo il superamento della soglia, il documento genera al massimo un bollo.

Due prestazioni nella stessa fattura restano un solo documento e quindi un solo bollo. Due fatture o due file XML distinti sono invece due documenti e vanno valutati separatamente. La stessa distinzione vale quando si parla commercialmente di “due documenti”: bisogna verificare se si tratta di due fatture fiscali o di due sezioni della stessa fattura.

Una nota di credito TD04 che storna integralmente una fattura, con totale negativo, non supera la soglia positiva e non genera un nuovo bollo per il solo storno. Va collegata alla fattura originaria. Se contiene una componente positiva rilevante, occorre una verifica del suo contenuto. Una nota di debito TD05 o una variazione in aumento è invece un documento autonomo.

Come si indica nella fattura: il blocco DatiBollo

Nella fattura elettronica ordinaria, il blocco DatiBollo si trova in DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento. Quando il bollo è assolto nel tracciato, l'XML riporta BolloVirtuale=SI e il campo informativo ImportoBollo.

<DatiBollo>
  <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
  <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
</DatiBollo>

ImportoBollo è un dato XML informativo e non è la base del tributo: la misura resta 2,00 euro per fattura indicata con BolloVirtuale=SI. Non va confusa questa annotazione della fattura elettronica, prevista dall'art. 6 del DM 17 giugno 2014, con l'autorizzazione al bollo virtuale cartaceo prevista dall'art. 15 del DPR 642/1972.

Chi paga e chi lo versa

L'obbligato ordinario è il cedente o prestatore che emette la fattura. È questo soggetto che indica il bollo nel documento e versa il totale trimestrale. Il riaddebito di 2,00 euro al cliente può essere previsto nel contratto o nel rapporto commerciale, ma non trasferisce automaticamente l'obbligo tributario al cliente.

Nelle autofatture per regolarizzazione TD20, il soggetto che emette il documento è il cessionario o committente e la sua posizione va gestita secondo le regole applicabili agli elenchi. Per TD16, relativo al reverse charge interno, il documento segue le regole specifiche degli elenchi e non va contato due volte rispetto alla fattura originaria.

Anche per le fatture verso la pubblica amministrazione l'obbligato ordinario resta il cedente o prestatore emittente. La data di accettazione PA non sposta la data di consegna rilevante per il trimestre: si applicano le date e le ricevute SdI previste per la fattura.

La liquidazione trimestrale e il calendario

Non si versa 2,00 euro a ogni emissione con F24. Per ogni trimestre si sommano i documenti emessi e non scartati che hanno il bollo indicato o sono correttamente integrati nell'elenco B. L'importo definitivo è quello mostrato in “Fatture e corrispettivi”.

TrimestreElenchi A/B disponibiliModifica elenco B entroImporto visibileVersamento ordinarioCodice F24
15 aprile30 aprile15 maggio31 maggio2521
15 luglio10 settembre20 settembre30 settembre2522
15 ottobre31 ottobre15 novembre30 novembre2523
15 gennaio anno successivo31 gennaio15 febbraio28 febbraio anno successivo, 29 se bisestile2524

Se un termine è festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Se l'importo del primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo complessivo del primo e del secondo trimestre non supera 5.000 euro, può essere eseguito entro il 30 novembre. Nel differimento restano i codici del trimestre, quindi 2521 e o 2522, non il codice 2523 per il primo o il secondo trimestre.

L'elenco A contiene le fatture trasmesse allo SdI in cui il cedente o prestatore ha indicato BolloVirtuale=SI e non è modificabile. L'elenco B contiene le fatture per cui l'Agenzia rileva i presupposti ma manca l'indicazione del bollo; può essere modificato entro il termine previsto. Se non viene modificato, si intende confermato. L'Agenzia elabora e propone dati e importi, ma il contribuente versa.

I casi che non si risolvono con la regola generale

Alcuni documenti e regimi richiedono una verifica speciale e non consentono di applicare automaticamente 2,00 euro. La guida dell'Agenzia richiama i codici di non assoggettamento nell'area AltriDatiGestionali: NB1 per le assicurazioni, NB2 per i soggetti del Terzo settore e NB3 per i documenti banca-cliente nei quali il bollo è assorbito nell'estratto conto.

Vanno verificati anche i documenti TD16, TD17, TD18, TD19 e TD28 nei casi descritti dalla guida, oltre ai regimi fiscali speciali RF05-RF11. L'esito dipende dalla natura del documento, dal codice e dalla motivazione: il motore deve mostrare un avviso di verifica speciale e non assumere il bollo in automatico.

Le fatture verso la pubblica amministrazione seguono le stesse logiche sostanziali e lo stesso bollo di 2,00 euro. Ai fini del trimestre, rilevano le fatture consegnate e accettate, consegnate in decorrenza termini o non consegnate ma messe a disposizione, secondo le date delle ricevute SdI.

Se il versamento è in ritardo

Per il bollo elettronico omesso, insufficiente o tardivo, la sanzione ordinaria è del 25% dell'imposta non versata oltre 90 giorni. Se il versamento avviene entro 90 giorni, la sanzione è del 12,5%. Entro 15 giorni opera inoltre la riduzione a un quindicesimo per giorno di ritardo prevista dall'art. 13.

Prima della comunicazione vincolante dell'Agenzia è possibile valutare il ravvedimento operoso, con le riduzioni previste: 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro il termine della dichiarazione relativa all'anno della violazione o entro un anno se non è prevista, e 1/7 oltre tale termine nei limiti consentiti. Non si sovrappongono riduzioni incompatibili.

Gli interessi legali per il 2026 sono dell'1,60% annuo dal 1° gennaio 2026 e si calcolano giorno per giorno sull'imposta omessa, con eventuale cambio del saggio per periodi diversi. Per fare una simulazione separata puoi usare il calcolatore del ravvedimento operoso e il calcolatore degli interessi.

Se l'Agenzia invia una comunicazione, indica imposta, sanzione ridotta a un terzo e interessi. Dal ricevimento ci sono 30 giorni per pagare o fornire chiarimenti tramite CIVIS o all'ufficio. Dopo la comunicazione va seguito il percorso indicato, non un nuovo ravvedimento ordinario.

Domande frequenti

Quanto è il bollo su una fattura elettronica?

Il bollo è di 2,00 euro per ogni fattura che realizza il presupposto: la somma delle operazioni rilevanti supera 77,47 euro e non è stata addebitata IVA, senza una specifica esenzione o regola speciale.

Quando il bollo non è dovuto?

Non è dovuto quando l'importo rilevante non supera 77,47 euro, quindi anche quando è esattamente 77,47 euro, oppure quando le operazioni rilevanti hanno IVA addebitata. Vanno inoltre verificate le esenzioni e i casi speciali previsti per alcuni documenti e regimi.

Si paga il bollo su ogni riga della fattura?

No. Le righe servono a sommare gli importi rilevanti e a verificare la soglia. Se più prestazioni sono nella stessa fattura o nello stesso file XML, il bollo resta uno solo. Due fatture elettroniche distinte sono invece due documenti da valutare separatamente.

Come si indica il bollo nella fattura elettronica?

Nel blocco DatiBollo del documento ordinario si valorizza BolloVirtuale con SI e si trasmette ImportoBollo. Quest'ultimo è un dato informativo del tracciato: non sostituisce il calcolo di 2,00 euro per fattura.

Chi versa il bollo se viene riaddebitato al cliente?

L'obbligato ordinario è il cedente o prestatore che emette la fattura. Il riaddebito di 2,00 euro al cliente può essere previsto nel rapporto commerciale, ma non sposta automaticamente l'obbligo tributario e il versamento trimestrale.

Ogni quanto si versa l&apos;imposta di bollo?

Il versamento è trimestrale. L'Agenzia mette a disposizione gli elenchi A e B, mostra l'importo e il contribuente versa il totale del trimestre con il codice F24 previsto dal calendario. Per importi entro 5.000 euro operano i differimenti indicati nella guida.

Cosa sono gli elenchi A e B?

L'elenco A contiene le fatture in cui il cedente o prestatore ha indicato BolloVirtuale=SI e non è modificabile. L'elenco B contiene le fatture per cui l'Agenzia rileva i presupposti ma manca l'indicazione del bollo, e può essere modificato entro il termine previsto.

Cosa succede se non modifico l&apos;elenco B?

In assenza di modifica entro il termine, l'elenco B proposto si intende confermato. Occorre quindi controllare le fatture e correggere l'elenco entro la scadenza quando il dato proposto non riflette il documento o una regola speciale.

Fonti e limiti

Fonti: Normattiva, DPR 642/1972, Allegato A, Tariffa parte prima, art. 13; guida dell'Agenzia delle Entrate sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, aggiornamento giugno 2026; specifiche tecniche SdI, Allegato A, versione 1.9.1.

Il calcolo è indicativo e non sostituisce la verifica del documento trasmesso allo SdI, degli elenchi A e B o delle norme applicabili. I casi NB1, NB2, NB3, TD16-TD19, TD28, RF05-RF11, le autofatture e le fatture verso la pubblica amministrazione vanno verificati secondo la disciplina speciale.

Per la fatturazione generale puoi consultare il calcolatore del preventivo di contabilità. Il dato definitivo del versamento resta quello del servizio dell'Agenzia delle Entrate.

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