Aggiornato al 7 settembre 2026 · Fonte: D.Lgs. 231/2002, art. 1284 c.c., D.L. 132/2014 (negoziazione assistita)
In Breve
- Il sollecito è il primo passo obbligato: prima di qualsiasi azione legale conviene inviare uno o più solleciti scritti (mail o PEC), che documentano la volontà bonaria di comporre la vertenza e che l'avvocato esibirà in giudizio
- Gli interessi di mora decorrono da soli: nelle transazioni commerciali (B2B e PA) gli interessi partono dal giorno successivo alla scadenza della fattura, senza bisogno di diffida o costituzione in mora (D.Lgs. 231/2002)
- Tasso di mora 2026: 10,40% nel secondo semestre 2026 (10,15% nel primo), più 40 euro forfettari di rimborso per i costi interni di recupero del credito
- Dopo il sollecito, la diffida: se il debitore non risponde, si passa alla diffida formale via PEC o raccomandata con termine di 15-30 giorni, poi al decreto ingiuntivo
- Sotto i 50.000 euro: la negoziazione assistita è condizione di procedibilità dell'azione giudiziale (D.L. 132/2014)
I ritardi nei pagamenti commerciali restano una delle principali cause di sofferenza finanziaria per le PMI italiane: un credito non incassato può mettere a rischio la liquidità necessaria per pagare fornitori e dipendenti. Sapere quando inviare un sollecito, come strutturarlo e quando passare alla diffida dell'avvocato è una competenza essenziale per chi gestisce una SRL.
Entro quale termine si deve pagare una fattura?
Normalmente il pagamento di una fattura dovrebbe avvenire entro trenta giorni o sessanta giorni, anche in un tempo più lungo secondo gli accordi. Per le transazioni commerciali tra imprese (B2B) e verso la Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 231/2002 (che recepisce la direttiva UE sui ritardi di pagamento) fissa il termine generale in 30 giorni dalla ricezione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, salvo diverso accordo scritto tra le parti (che non può comunque essere gravemente iniquo per il creditore).
La novità più importante per il creditore è che, in questo ambito, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza che sia necessaria la costituzione in mora: il semplice ritardo è sufficiente. Per il 2026 il saggio degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è pari al 10,15% nel primo semestre e al 10,40% nel secondo semestre (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali), mentre il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. è sceso all'1,60% dal 1° gennaio 2026 (decreto MEF del 10 dicembre 2025). In aggiunta, il D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento per i costi interni di recupero del credito, dovuto per ciascuna fattura pagata in ritardo e cumulabile con gli interessi.
Tuttavia, non vi sono dei modi sbrigativi per costringere un debitore a pagare una fattura, ma piuttosto una serie di azioni consecutive che possono essere intraprese, che in ultima analisi dipendono sempre dalla solvibilità di chi deve pagare.
Il pagamento anticipato è l'unico metodo sicuro, prima che avvenga la prestazione del servizio o la consegna del bene, insieme ad eventuali fideiussioni bancarie o assicurative o altri metodi che, tramite intermediari finanziari, diano una garanzia sufficiente al creditore.
In tutti gli altri casi il creditore è sempre alla mercè del debitore che, per scelta o per effettiva difficoltà finanziaria, può ritardare o omettere il pagamento, mettendo a repentaglio anche l'integrità finanziaria di chi deve ricevere il denaro e, magari, su quello ha risposto le sue speranze di pagare a sua volta un fornitore.
Cosa fare se il debitore non paga la fattura?
In questi casi scatta la pratica del sollecito, che può avvenire in diversi modi
Di persona
Con una telefonata
Inviando una mail
Notificando una PEC
L'invio del sollecito è, non solo opportuno, ma anche necessario prima di recarsi da un legale ed intraprendere una azione in via giudiziaria.
Oltre a risparmiare tempo e denaro, il sollecito è una fase propedeutica che, andando avanti la querelle, anche l'avvocato chiederà di esibire al creditore istante, per dimostrare al giudice, che vi è stata una intenzione bonaria di arrivare a una composizione.
Come si compila un sollecito da inviare per mail o PEC?
Non ci sono formule rigide, bisogna solo tenere a mente di inserire alcuni elementi
Intestazione del creditore
Intestazione del debitore
Oggetto della richiesta
Estremi della fattura/e scoperta/e
indicazione estremi IBAN per il pagamento
Termine di pagamento
Eventuale rilievo alla azione conseguente al mancato pagamento
Luogo e data
Firma
A parte gli elementi che sono facilmente ricavabili, senza che vi sia una scelta di strategia, il creditore deve decidere, al momento di scrivere il sollecito, quale formulazione dare e quanta pressione esercitare sul debitore.
Molto dipende dallo stato dei rapporti personali e commerciali tra le due aziende, oltre alla importanza del cliente nella economia del creditore.
Un altro aspetto sotto i riflettori è il numero del sollecito. Non è detto che dopo il primo sollecito vi sia un immediato riscontro e, quindi, sarà necessario reiterare la richiesta vino al pagamento definitivo.
Esempio di primo sollecito
Ditta Tizio
Spett.le Caio
Oggetto: estratto conto partite scoperte
Gentile cliente,
da una nostra verifica contabile risulta scoperto il pagamento delle somme risultanti dall'estratto conto allegato.
Per il pagamento può utilizzare il c/c IBAN…
In caso di avvenuto pagamento o di differenza dalle informazioni in vostro possesso, può segnalarlo a: ….
Cordiali saluti
Milano, addì Firma
Esempio di secondo sollecito
Ditta Tizio
Spett.le Caio
Oggetto: Sollecito di pagamento
Spett.le cliente,
Le rinnoviamo la richiesta di pagamento, entro 10 giorni, della somma di Euro …..risultante dall'estratto conto allegato.
Per il pagamento può utilizzare il c/c IBAN…
Dopo aver effettuato il pagamento può inviarci la distinta di bonifico e provvederemo ad aggiornare la sua posizione.
Distinti saluti
Milano, addì Firma
Esempio di terzo sollecito
Ditta Tizio
Spett.le Caio
Oggetto: Diffida di pagamento
Spett.le,
Con la presente si diffida al pagamento, entro cinque giorni, della somma di Euro ….. sul c/c IBAN…
La avvisiamo che in caso di mancato pagamento entro i termini, adiremo alle vie legali per far valere il nostro diritto.
Distinti saluti
Milano, addì Firma
Un'altra strategia utile potrebbe essere quella di allegare una ricognizione del debito con piano di dilazione, in questo modo sarà subito chiara l'intenzione del debitore di effettuare o meno il pagamento.
Quando passare dal sollecito alla diffida dell'avvocato?
Dopo aver esperito tutte le fasi di sollecito internamente, si consiglia di rivolgersi ad un Avvocato per esperire un tentativo legale, propedeutico alla eventuale fase della negoziazione assistita e prima del Decreto Ingiuntivo a firma del giudice.
La diffida formale (o messa in mora) è la comunicazione scritta, inviata via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, con cui si assegna al debitore un termine perentorio — di norma 15-30 giorni — per adempiere, con l'avvertimento che in mancanza si procederà giudizialmente. A differenza del sollecito, la diffida ha una valenza giuridica precisa: interrompe la prescrizione del credito (art. 2943 c.c.) e, nelle transazioni commerciali, fa decorrere gli interessi moratori anche nei casi in cui il contratto non li preveda.
Se la diffida resta senza esito, lo strumento più rapido ed efficace per il creditore è il decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.): un procedimento monitorio che, sulla base di prova scritta del credito (fattura, contratto, estratto conto), consente di ottenere un titolo esecutivo in tempi brevi, senza contraddittorio. Il debitore può opporsi entro 40 giorni dalla notifica, ma in assenza di opposizione il decreto diventa definitivo ed esecutivo.
Attenzione a un passaggio obbligato: per i crediti di importo inferiore a 50.000 euro derivanti da rapporti tra imprese, la negoziazione assistita (D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014) è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: prima di citare in giudizio o ricorrere per decreto ingiuntivo, il creditore deve invitare la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione, con un termine di 30 giorni per aderire. Il sollecito e la diffida inviati in precedenza costituiscono la base documentale su cui impostare questa fase.
Come calcolare gli interessi di mora nel 2026?
Gli interessi moratori si calcolano con il metodo dell'interesse semplice (niente anatocismo): capitale dovuto × tasso annuo × giorni di ritardo / 365. Quando il ritardo attraversa più semestri con tassi diversi (10,15% nel primo semestre 2026, 10,40% nel secondo), il calcolo va effettuato con il metodo pro-rata, applicando a ciascun periodo il tasso vigente. A questi si somma l'importo forfettario di 40 euro per i costi di recupero previsto dal D.Lgs. 231/2002.
Domande Frequenti (FAQ)
Quanti solleciti devo inviare prima di andare dall'avvocato?
Non esiste un numero legale obbligatorio: la prassi consolidata prevede di norma due o tre solleciti scritti (il primo più morbido, gli ultimi con termini perentori) prima della diffida formale. Ciò che conta è la documentazione: ogni sollecito inviato via PEC o mail con ricevuta rafforza la posizione del creditore in giudizio, dimostrando il tentativo bonario di composizione.
Gli interessi di mora decorrono anche senza diffida?
Sì, nelle transazioni commerciali tra imprese e verso la PA. Il D.Lgs. 231/2002 prevede che gli interessi moratori decorrano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (di regola 30 giorni dalla ricezione della fattura), senza necessità di costituzione in mora. Nel 2026 il tasso è del 10,15% nel primo semestre e del 10,40% nel secondo.
Cosa succede se il debitore non paga nemmeno dopo la diffida?
Si può ricorrere al decreto ingiuntivo (artt. 633 c.p.c.), che sulla base della prova scritta del credito consente di ottenere un titolo esecutivo in tempi rapidi. Per crediti sotto i 50.000 euro tra imprese, prima dell'azione giudiziale è obbligatorio esperire il tentativo di negoziazione assistita (D.L. 132/2014), che interrompe la prescrizione e sospende i termini processuali.
Posso chiedere anche il rimborso dei costi di recupero del credito?
Sì. Oltre agli interessi di mora, il D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore un importo forfettario di 40 euro per ciascuna fattura pagata in ritardo, a titolo di risarcimento dei costi interni di recupero, senza bisogno di provare il danno. Se il ritardo è particolarmente grave, si possono richiedere anche i costi di recupero stragiudiziale (es. parcella dell'avvocato per la diffida).
Il sollecito interrompe la prescrizione del credito?
Il sollecito semplice non ha effetti interruttivi certi: è la diffida formale (messa in mora) inviata con mezzi che ne provino la ricezione — PEC o raccomandata — a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Per questo, superata la fase dei solleciti informali, è importante passare alla diffida scritta prima che il termine prescrizionale (di regola 5 anni per i crediti commerciali) si avvicini alla scadenza.
Articolo aggiornato al 7 settembre 2026 sulla base del D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), dell'art. 1284 c.c. (tasso legale 1,60% dal 2026) e del D.L. 132/2014 (negoziazione assistita). Per una gestione più solida della liquidità della tua SRL, consulta le nostre guide su cash flow e sopravvivenza a 12 mesi, sugli errori fiscali che costano caro e sulla fatturazione elettronica e codice SDI.







