Aggiornato al 7 settembre 2026 · Fonte: Agenzia delle Entrate — D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, Parte III
⚡ In Breve
- Somministrazione (consumo sul posto): prestazione di servizi, IVA al 10% (n. 121, Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972), anche per le bevande alcoliche servite al tavolo.
- Fornitura (vendita di beni): cessione di beni, aliquota IVA variabile in base al bene (4% generi alimentari di base, 10% altri alimenti, 22% bevande alcoliche).
- Asporto e delivery: dal 2021 i piatti pronti preparati per il consumo immediato sono al 10% (art. 1, comma 40, L. 178/2020), aliquota confermata anche nel 2026.
- La consegna a domicilio effettuata da un soggetto terzo (non da chi prepara i piatti) è invece tassata al 22%.
Nel panorama delle attività di ristorazione, è fondamentale comprendere la distinzione tra somministrazione di alimenti e bevande e fornitura di alimenti e bevande, poiché queste due tipologie di prestazioni sono soggette a diverse aliquote IVA. In questo articolo esploreremo le differenze tra le due e chiariremo quali sono le aliquote IVA applicabili in ciascun caso, con un aggiornamento alla normativa vigente nel 2026.
Principali differenze tra somministrazione e fornitura di alimenti e bevande:
Somministrazione: prestazione di servizi caratterizzata dalla combinazione di prestazioni di dare e prestazioni di fare
Fornitura: cessione di beni
Aliquote IVA: 10% per la somministrazione, variabile per la fornitura in base alla tipologia di bene venduto
La somministrazione di alimenti e bevande, come stabilito dal principio di diritto n. 9/E/2019, rientra tra le prestazioni di servizi previste dall’art. 3, comma 2, n. 4) del D.P.R. n. 633/1972. È caratterizzata dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” e, quindi, soggetta all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972. L’aliquota del 10% si applica anche alle bevande alcoliche servite nell’ambito della somministrazione (ad esempio, una bottiglia di vino consumata al ristorante): aliquote che, come confermato anche per il 2026, non hanno subito modifiche.
Le cessioni di alimenti e bevande, invece, sono considerate cessioni di beni ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 e si applica l’aliquota IVA corrispondente alla specifica tipologia di bene venduto: 4% per i generi alimentari di base (pane, pasta, latte, formaggi, ecc.), 10% per altri prodotti alimentari e 22% per le bevande alcoliche acquistate al dettaglio (ad esempio, la stessa bottiglia di vino comprata al supermercato).

Il Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE e la distinzione tra somministrazione e fornitura
In assenza di una definizione espressa di “somministrazione di alimenti e bevande”, si fa riferimento all’art. 6 del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE. Questo articolo, al par. 1, stabilisce che i servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande, in questi casi, costituisce solo una componente dell’insieme in cui i servizi prevalgono.
Invece, il par. 2 specifica che la fornitura di cibi o bevande senza altri servizi di supporto non è considerata un servizio di ristorazione o di catering.

“Emerge pertanto che l’operazione di ristorazione è caratterizzata da una serie di elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi è soltanto una parte e nel cui ambito predominano ampiamente i servizi. Essa dev’essere pertanto considerata come prestazione di servizi (…). Diverso è il caso di un’operazione avente ad oggetto alimenti «da asportare», non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato” (Corte di giustizia dell’Unione europea).
Asporto e consegna a domicilio: l'aliquota IVA del 10% (confermata nel 2026)
Un punto fondamentale per chi opera nella ristorazione è il trattamento IVA di asporto e delivery. L’art. 1, comma 40, della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha previsto l’assoggettamento ad aliquota IVA del 10% delle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. Si tratta di una misura che non è stata modificata dalle successive leggi di bilancio ed è quindi ancora pienamente applicabile nel 2026.
Attenzione però a due limiti importanti
- Le bevande sono escluse: l’aliquota del 10% riguarda solo le preparazioni alimentari; le bevande (in particolare quelle alcoliche) consegnate insieme ai pasti restano soggette alle aliquote ordinarie (22%).
- La consegna da parte di terzi è al 22%: il servizio di trasporto e consegna dei pasti a domicilio, quando effettuato da un soggetto diverso da quello che prepara i piatti (ad esempio una piattaforma di delivery), deve essere assoggettato all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
In sintesi, la somministrazione di alimenti e bevande riguarda principalmente i servizi di supporto che permettono il consumo immediato degli alimenti e delle bevande, mentre la fornitura di alimenti e bevande si riferisce solo alla cessione di beni. Ricordiamo che per ciascuna di queste tipologie di prestazioni sono applicate diverse aliquote IVA.

Domande Frequenti (FAQ)
Qual è la differenza tra somministrazione e fornitura di alimenti e bevande?
La somministrazione riguarda la prestazione di servizi caratterizzata da prestazioni di dare e prestazioni di fare (consumo sul posto, con servizi di supporto), mentre la fornitura si riferisce alla cessione di beni, senza servizi che ne permettano il consumo immediato.
Quali sono le aliquote IVA applicabili per la somministrazione e la fornitura di alimenti e bevande?
Per la somministrazione l’aliquota IVA è del 10% (n. 121, Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972), anche per le bevande alcoliche servite al tavolo. Per la fornitura l’aliquota varia in base alla tipologia di bene venduto: 4% per i generi alimentari di base, 10% per altri alimenti, 22% per le bevande alcoliche.
Quale aliquota IVA si applica all'asporto e alla consegna a domicilio nel 2026?
I piatti pronti e i pasti preparati per il consumo immediato, l'asporto o la consegna a domicilio sono soggetti all'IVA del 10% (art. 1, comma 40, L. 178/2020), aliquota confermata anche per il 2026. Le bevande alcoliche consegnate insieme ai pasti restano al 22%, così come il servizio di consegna effettuato da un soggetto terzo.
Una bottiglia di vino ha sempre la stessa aliquota IVA?
No. Se la bottiglia viene somministrata (consumata al ristorante) l'IVA è al 10%; se invece viene acquistata al supermercato o in enoteca (cessione di beni) l'aliquota è del 22%.
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